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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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TAG: vacanza rovinata

Volo cancellato e nessuna assistenza: risarcite due turiste Ryanair ha rimandato e poi cancellato il volo di andata, lasciando a terra due passeggere. Confconsumatori le ha assistite nella tutela dei loro diritti.

Parma-Massa, 24 giugno 2020 – Due passeggere avevano acquistato un biglietto Ryanair di andata e ritorno per Londra, ma la compagnia ha prima rinviato e poi cancellato il volo di andata, senza fornire spiegazioni, lasciando le passeggere a terra senza soluzioni alternative. La compagnia, citata in giudizio, è stata condannata dal Giudice di Pace al risarcimento dei biglietti e dei disagi provocati alle passeggere.

Una breve vacanza di quattro giorni si è trasformata in un’odissea ancora prima che iniziasse: due turiste toscane avevano prenotato un volo Ryanair di andata e ritorno da Pisa a Londra, con partenza fissata il 27 luglio del 2018. Durante la mattinata, grazie a un messaggio sul telefono, avevano scoperto, però, che il volo di andata, previsto per le ore 12:55, era stato rinviato.

Da quel momento si erano susseguiti numerosi altri messaggi della compagnia aerea con cui le due passeggere si erano viste continuamente posticipare l’orario della partenza fino alle 21 di sera, quando, infine, era arrivato il messaggio che annunciava la cancellazione anche dell’ultimo volo, senza che fosse data loro alcuna assistenza e /o ulteriore informazione in merito.

Le signore, che avevano in programma una breve vacanza di quattro giorni, durante la giornata passato in aeroporto ad aspettare notizie certe, avevano scoperto che non vi erano altri voli Ryanair in partenza neppure il giorno successivo, così avevano deciso di comprare un volo con un’altra compagnia, così da riuscire finalmente ad arrivare a destinazione nella tarda serata del 27 luglio.

Le due turiste toscane, dopo essere tornate in Italia, si erano rivolte alla Confconsumatori di Massa-Carrara per chiedere il rimborso dei biglietti di andata e, assistite dall’avvocato Francesca Galloni, hanno portato la questione dinanzi al Giudice di Pace di Massa.

Con la sentenza del 29 maggio scorso, il GdP ha condannato Ryanair a restituire alle due viaggiatrici il prezzo pagato per il volo cancellato, al rimborso del prezzo del volo acquistato con un’altra compagnia e delle spese di trasferimento dall’aeroporto di Londra pagate in anticipo, oltre alla compensazione pecuniaria di 250 euro e al risarcimento del danno, più i disagi che le due toscane hanno avuto per essere state costrette a stare tutto il giorno in aeroporto senza ricevere assistenza e informazioni.

La tesi di Ryanair, che si era opposta al riconoscimento della compensazione pecuniaria adducendo il motivo della cancellazione al maltempo all’aeroporto di Londra, è stata rigettata dal Giudice di Massa, perché la compagnia aveva prodotto delle dichiarazioni unilaterali prive di data certa e di riferimento all’autorità a ciò preposta, avendo inoltre le attrici fatto riferimento al fatto che per i due giorni precedenti c’era stato uno sciopero dei dipendenti Ryanair che aveva avuto ripercussioni su tutti i voli degli scali europei.

Leggi la sentenza del Giudice di Pace a QUESTO LINK

Firma a QUESTO LINK la nostra petizione online su Change.org sui rimborsi per i rimborsi di viaggi, vacanze ed eventi.

  • Giugno, 24
  • 2354
  • Dalle Sedi, Toscana, Turismo e Trasporti
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Rimborsi e voucher: Confconsumatori chiede tavolo di lavoro Con una lettera alle più alte cariche dello Stato, l’associazione ha chiesto di istituire un tavolo di lavoro sui rimborsi in denaro per i viaggi e gli eventi annullati causa Covid-19

Parma, 3 giugno 2020 – Confconsumatori ha inviato una lettera alla Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico e alla Presidente del C.N.C.U. Alessia Morani per chiedere di istituire un tavolo di confronto tra Governo, Parlamento e Associazioni dei consumatori del C.N.C.U. per discutere sul rimborso in denaro di pagamenti dei servizi turistici e di trasporto non usufruiti a causa dell’emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus che ha bloccato gli spostamenti in tutta Italia.

Con questa lettera Confconsumatori ha evidenziato di aver chiesto, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il rimborso in denaro del prezzo pagato dal consumatore per l’acquisto del servizio non fruito a causa delle conseguenti cancellazioni di pacchetti turistici, viaggi su aerei, treni, navi e pullman. Questa richiesta, oltre che per i motivi giuridici e non che l’associazione ha illustrato nei precedenti comunicati, era confortata dalla posizione che già nel mese di febbraio la Commissione Europea aveva assunto materia e ribadito di recente.

Nel frattempo, sono intervenuti i provvedimenti legislativi di Governo e Parlamento e, in virtù dell’art. 88-bis della legge di conversione n. 27/2000, l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Soluzione che Confconsumatori non ritiene giusta, ed infatti, il 22 maggio 2020, l’associazione ha ribadito pubblicamente con un comunicato stampa che il rimborso in denaro è l’unica strada percorribile, lanciando altresì una petizione su CHANGE.ORG a favore dei rimborsi in denaro che ad oggi conta quasi 2.600 firme. Due giorni dopo è intervenuta l’Antitrust con una segnalazione, in cui ha evidenziato che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
(Link al comunicato stampa)
(Link alla petizione online su change.org)

Stesse considerazioni valgono per il rimborso, sempre in voucher, dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura disciplinato dal precedente art. 88.

«Confconsumatori proseguirà nella sua attività – ha affermato la Presidente nazionale di Confconsumatori Mara Colla – di tutela e difesa dei diritti dei consumatori e dei viaggiatori italiani, ma contemporaneamente l’associazione comprende le ragioni delle aziende operanti nel settore e la crisi in atto. Tutto ciò considerato, ci auguriamo che finalmente tutte le parti concorrano a individuare soluzioni di buon senso e condivise, nell’interesse di tutti».

Nella lettera, Confconsumatori ha pertanto chiesto che Governo e Parlamento istituiscano su tali questioni e, più in generale, su quelle del turismo, dei trasporti e degli spettacoli,  un tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (C.N.C.U.), come peraltro prevede il comma 4 dell’art. 136 del Codice del Consumo, al fine di pervenire a un testo di modifica della legge condiviso da tutte le Parti.

Link al precedente comunicato stampa: “Voucher turismo: «si deve mantenere il diritto al rimborso»”

  • Giugno, 3
  • 2834
  • Servizi e Società, Turismo e Trasporti
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Voucher turismo: «si deve mantenere il diritto al rimborso» Netto e chiaro intervento dell’Antitrust con una segnalazione a Parlamento e Governo. Confermate la legittimità della battaglia di Confconsumatori: continua la petizione online

Parma, 28 Maggio 2020 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito delle numerose lamentele ricevute negli ultimi mesi da parte dei consumatori, è intervenuta in merito alla recente normativa che consente agli operatori del settore turistico di emettere un voucher – in luogo del rimborso – per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19.

Nella segnalazione al Parlamento e al Governo, l’Autorità ha evidenziato che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. La posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 evidenzia sì che l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher.

Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

Questo quanto segnalato dall’Autorità che ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

Confconsumatori accoglie con soddisfazione l’intervento dell’Antitrust, a conferma che la battaglia intrapresa con il lancio due giorni fa di una petizione on line su change.org a favore del rimborso in denaro (che ha già superato le 1.500 firme in 48 ore), non era pretestuosa, di parte o irrealizzabile (LINK alla petizione online).

L’associazione continuerà a sostenere le ragioni dei consumatori italiani e si augura che adesso prevalga il buon senso, nell’interesse di tutti, perché in questo periodo di crisi sanitaria ed economica gli italiani hanno bisogno di soluzioni idonee e condivise e non di contrapposizioni.

Per tali motivi Confconsumatori chiede che Governo e Parlamento istituiscano sul tale questione e, più in generale su quelle del turismo e dei trasporti, un tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (C.N.C.U.), come peraltro prevede la normativa, al fine di pervenire ad un testo di modifica della legge condiviso da tutte le parti e non solo da una parte come purtroppo è avvenuto fino ad ora.

I consumatori, in caso di necessità, possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori.

Link al precedente articolo sul diritto ai rimborsi

Link alla petizione online su change.org

  • Maggio, 28
  • 3129
  • Servizi e Società, Turismo e Trasporti
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Covid-19, vacanze e viaggi: il rimborso in denaro è l’unica strada Confconsumatori, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, presenta la guida e gli sportelli del progetto Più sai, più sei

Parma, 22 Maggio 2020 – Il voucher al posto del rimborso in denaro, oltre che non condivisibile, é oggettivamente ingiusto perché non garantisce al consumatore la restituzione effettiva del servizio acquistato.  Questa la posizione di Confconsumatori nel corso dell’audizione che si é svolta ieri, giovedì 21 maggio, in Senato presso la X Commissione in relazione a pacchetti turistici e titoli di viaggio.

Infatti, nel momento in cui il turista sceglierà di utilizzare il voucher per l’acquisto di un nuovo pacchetto turistico, si potrebbe trovare di fronte ad una lievitazione dei prezzi che lo costringerebbe ad un ulteriore esborso per garantirsi un pacchetto turistico di qualità equivalente a quello annullato. Difatti, la legge di conversione n. 27/2020 non prevede e garantisce che il voucher consenta la possibilità di usufruire di un pacchetto turistico di qualità equivalente a quello acquistato.

Anche per i titoli di viaggio si pone la stessa questione perché nel momento in cui il passeggero sceglierà di utilizzare il voucher per l’acquisto di un nuovo biglietto, si potrebbe trovare di fronte ad una lievitazione dei prezzi, che lo costringerebbe ad un ulteriore esborso per garantirsi la stessa tratta del titolo di viaggio annullato. Ed anche in questo caso la legge nulla prevede a tutela della effettività del servizio.

Stessa sorte, sempre nel silenzio della legge, è riservata ai soggiorni perché, nel momento in cui il turista sceglierà di utilizzarle il voucher per l’acquisto di un nuovo soggiorno, si potrebbe trovare di fronte ad una lievitazione dei prezzi che lo costringerebbe ad un ulteriore esborso per garantirsi lo stesso periodo di vacanza e di qualità equivalente a quella annullata.

Tornando ai pacchetti turistici, altra questione non garantita dal voucher è la mancata previsione della possibilità per il consumatore, già disciplinata nel Codice del Turismo all’art. 38, di poter cedere, previo preavviso dato all’organizzatore, il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Su tale aspetto nulla ha previsto la legge per una possibile estensione al voucher e tanto meno per titoli di viaggio e soggiorni dove non esiste una norma specifica come quella sopra indicata.

Per tali motivi il voucher, a prescindere dalla brevità della durata di un anno, é una soluzione del tutto ingiusta di per sé.

Confconsumatori ha chiesto e continuerà a chiedere la modifica delle attuali previsioni legislative. A tal fine annuncia che a sostegno della propria posizione, ha attivato su “CHANGE.ORG” una petizione on line finalizzata a far ottenere ai consumatori il rimborso in denaro.

A QUESTO LINK chiunque vorrà potrà sottoscrivere la petizione e condividerla anche sui canali social.

«Non riteniamo la questione chiusa – hanno dichiarato Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori e l’Avvocato Carmelo Calì, che ha rappresentato l’associazione all’audizione quale Responsabile nazionale del Settore – e continueremo la nostra battaglia a tutela dei consumatori, purtroppo frettolosamente dimenticati da questi provvedimenti legislativi. Chiediamo ai consumatori di dare forza alla nostra battaglia, che é anche la loro battaglia, sottoscrivendo la petizione on line».

I consumatori, in caso di necessità, possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori.

  • Maggio, 22
  • 7240
  • Servizi e Società, Turismo e Trasporti
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Multiproprietà scadente e inaccessibile: risarcito Aveva ceduto una multiproprietà in Egitto con la promessa di una più bella in Calabria: Holding condannata a risarcire anche la vacanza rovinata

Catania, 7 agosto 2019 – Un catanese si era rivolto ad una Holding italiana al fine di permutare la sua multiproprietà in Egitto per acquistarne una più vicina in Calabria. Diversamente dalle caratteristiche pubblicizzate nella brochure informativa, però, il locale si era rivelato scadente, in un villaggio molto lontano dal mare e, in occasione della prima vacanza, ancora inattivo. Non riuscendo ad ottenere la sostituzione della multiproprietà, il catanese si era rivolto a Confconsumatori: grazie all’intervento dell’associazione è riuscito ad ottenere la condanna della Holding al risarcimento di 20 mila euro, non solo per il danno economico ma anche per quello da vacanza rovinata.

  • Agosto, 7
  • 2967
  • Pratiche commerciali scorrette, Sicilia, Turismo e Trasporti
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In Brasile senza attrezzatura da surf: risarciti Consegnata a fine vacanza l’attrezzatura da kite e windsurf. Rimpallo responsabilità tra vettori: “Il consumatore sceglie a chi chiedere risarcimento”

Catania, 9 novembre 2018 – Erano partiti da Catania per fare surf in Brasile, ma i bagagli, compresa la costosa attrezzatura sportiva sono rimasti nei meandri dell’aeroporto, costringendo la coppia ad affittare per 12 giorni attrezzatura da kitesurf e windsurf a Fortaleza, dove alloggiavano. Grazie a Confconsumatori i due hanno ottenuto 800 euro di risarcimento ciascuno, oltre interessi legali e spese processuali.

I FATTI – Una coppia residente in provincia di Catania aveva acquistato due biglietti dalla compagnia aerea Tap Air Portugal per la tratta Catania-Roma-Lisbona-Fortaleza. L’obiettivo era trascorrere 15 giorni di vacanza e praticare windsurf e kitesurf. Alla partenza avevano regolarmente imbarcato i loro bagagli, tra cui uno fuori misura, all’interno del quale si trovava l’attrezzatura sportiva di entrambi, piuttosto costosa (tavole e accessori nell’apposito zaino contenitore). Arrivati a destinazione avevano avuto l’amara sorpresa della mancata consegna di due bagagli, tra cui quello fuori misura con l’attrezzatura e uno ordinario, che conteneva le vele per il windsurf e kitesurf, vestiti ed effetti personali. Quest’ultima valigia è stata consegnata dopo due giorni, mentre quella con l’attrezzatura sportiva dopo 12 giorni (quasi l’intera durata della vacanza). Per non rinunciare all’attività sportiva la coppia di catanesi è stata costretta ad affittare attrezzatura in loco per fare kitesurf e windsurf, oltre a dover acquistare effetti personali per i due giorni senza il bagaglio ordinario.

L’ODISSEA DEL RECLAMO – La ritardata consegna del bagaglio ha compromesso il sereno svolgimento della vacanza. Ma l’odissea dei due catanesi è ripresa anche dopo il rientro. Infatti, dopo aver inviato un reclamo alla Tap Air Portugal si sono trovati in mezzo a un rimpallo di responsabilità tra il vettore che aveva emesso i biglietti e il vettore che aveva effettuato il volo, Alitalia. A quel punto, rivoltisi a Confconsumatori, sono stati aiutati a impostare correttamente le richieste e a fare valere i propri diritti, dalla fase stragiudiziale fino alla causa civile.

LA SENTENZA – Il Giudice di Pace di Acireale (CT) ha riconosciuto il diritto di passeggeri ad ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale (spese per l’affitto delle attrezzature ed altro), ma anche di natura non patrimoniale, esistenziale e da vacanza rovinata per lo stress e il disagio subiti, per lo stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza. Inoltre ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Tap Air Portugal, che tentava di “scaricare” la responsabilità al vettore operativo Alitalia. Il giudice, infatti, ha accolto la tesi del legale di Confconsumatori che, richiamando l’art. 45 della Convenzione di Montreal, sosteneva che il passeggero può liberamente rivolgersi ad uno dei due vettori.

IL COMMENTO – «Questa pronuncia assume importanza – ha spiegato l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Turismo & Trasporti di Confconsumatori, che ha assistito in giudizio i passeggeri – perché ha statuito che il passeggero è libero di citare in giudizio la compagnia che ritiene più opportuna e che non hanno nessun valore le infondate eccezioni che vengono formulate in questi casi dalle compagnie. In secondo luogo è stato confermato il diritto dei consumatori ad avere in questi casi il risarcimento non solo dei danni patrimoniali ma anche di quelli non patrimoniali per la vacanza rovinata».

  • Novembre, 9
  • 2736
  • Sicilia, Turismo e Trasporti
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