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TAG: vacanza rovinata

Vacanza rovinata per 4 turisti a Malta Confconsumatori ha ottenuto per due coppie il riconoscimento del danno da vacanza rovinata e il risarcimento di 800 € per ciascuno

Catania, 11 Gennaio 2012 – Vacanza rovinata: un’altra importante sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Catania ha riconosciuto il diritto di quattro turisti, due coppie, ad essere risarciti della somma di 800 € ciascuno in seguito all’inadempimento del tour operator.

I consumatori avevano acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” per una vacanza a Malta, con viaggio in catamarano e soggiorno in albergo con vista mare. Tuttavia la vacanza é stata purtroppo ricca di spiacevoli sorprese per il susseguirsi di gravi disservizi e inadempimenti rispetto a quanto contrattualmente previsto. Il viaggio ha avuto inizio con un guasto all’impianto di climatizzazione del catamarano che ha comportato un ritardo nell’arrivo a destinazione di quasi un’ora. Giunti in albergo ai turisti sono state assegnate delle camere carenti dal punto di vista igienico e della pulizia, con lenzuola sporche , palesemente non lavate. Nonostante le proteste, solo il giorno successivo ai turisti sono state assegnate altre stanze, ma presso un’altra struttura alberghiera , in camere senza vista mare , come invece promesso e pattuito, e con la beffa di una richiesta di pagamento di un supplemento di 35 euro a persona.

Il Giudice ha individuato nel comportamento del tour operator una violazione del norme del Codice del Consumo, ed in particolare degli articoli 93, 94, 95 e 98. Nel corso dell’istruttoria é emerso che le contestazioni sono state immediatamente effettuate sul posto ma senza alcun esito, almeno per il primo giorno. Inoltre le specifiche lamentele non solo sono state provate in parte con documentazione fotografica, ma addirittura alcune di queste non sono state neppure contestate, anzi sono state ammesse in sede di interrogatorio formale dal titolare del tour operator.

Il Giudice ha quindi riconosciuto ai consumatori il diritto al risarcimento per il minore godimento della vacanza e per i disagi sopportati, come conseguenza dell’inadempimento dell’operatore turistico. Ed ha così quantificato tale danno nella misura di 800 € per ciascuna persona, oltre interessi e spese del giudizio.

«Spesso di fronte a casi come questi, i consumatori sul momento si arrabbiano moltissimo, come é giusto, ma poi lasciano stare. Questa ulteriore sentenza conferma, invece, che la strada da percorrere è altra. Perché le condanne da parte dei giudici non costituiscono solo il giusto risarcimento per un torto subito, ma un deterrente contro il ripetersi di casi analoghi» – ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha assistito in giudizio i quattro consumatori.

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Gennaio, 11
  • 2495
  • Turismo e Trasporti
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Vacanza con i topi in camera: tour operator condannato al risarcimento del danno Confconsumatori ottiene il risarcimento per una famiglia in vacanza in Sardegna, in un villaggio dove “alloggiavano” anche i topi

Parma, 8 settembre 2010 – Recentissima vittoria della Confconsumatori di Parma per un associato, il quale intendeva festeggiare il matrimonio con la compagna e la figlia di pochi anni in un villaggio della Sardegna.

Nel complesso dove l’associato si era recato con la famiglia anziché esserci, come era specificato nella brochure, ombrelloni e lettini da spiaggia, nonché un parco giochi per la figlia, alloggiavano invece diversi topi, “ospitati” anche all’interno delle camere .

Sulla base di tali circostanze il Giudice di pace di Parma ha condannato il tour operator al risarcimento tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale, ossia del  c.d. “danno da vacanza rovinata”. La società proprietaria del villaggio, nonché l’assicurazione di quest’ultima, sono state a loro volta condannate a risarcire il Tour Operator, dal momento che erano entrambe tenute a sollevare quest’ultimo da responsabilità e a mantenerlo indenne. E così ora il Tour Operator dovrà rimborsare al turista una somma pari a circa il 30% del costo della vacanza – l’associato aveva infatti deciso di proseguire il soggiorno al mare, accettando di essere alloggiato in una villetta vicina -, oltre alle spese giudiziarie .

Per il legale dell’Associazione avv. Giovanni Franchi, che ha tutelato in giudizio il turista, si tratta di una sentenza particolarmente importante perché, uniformandosi alla recente decisione della Corte di Cassazione n. 5189/10, ha riconosciuto la risarcibilità del danno da vacanza rovinata , quale danno “non patrimoniale”, da determinarsi “in via equitativa ex art. 2059 c.c".

Scarica la sentenza QUI .

  • Settembre, 8
  • 5059
  • Emilia Romagna, sitoer, Turismo e Trasporti
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Vacanza rovinata, due vittorie per i consumatori   I giudici di Pace di Trecastagni e Mascalucia (CT) hanno condannato il tour operator inadempiente

Parma, 30 Agosto 2010 – Vacanze rovinate: due importanti sentenze pronunciate dai Giudici di Pace di Trecastagni (CT), avv. Silvana Li Voti, e dal Giudice di Pace di Mascalucia (CT) dott.ssa Maria Giuseppina Schilirò, hanno riconosciuto, in tempi celeri, il diritto dei turisti ad essere rimborsati nelle somme pagate e risarciti dei danni subiti in seguito all’inadempimento del tour operator .

Entrambi i consumatori avevano acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” per una vacanza in Egitto dal 28.12.2008 al 4.1.2009, denominato “Capodanno in Egitto con crociera sul Nilo”. Tuttavia la vacanza é stata purtroppo ricca di spiacevoli sorprese a causa di numerose e rilevanti modifiche del programma e per il susseguirsi di gravi disservizi e inadempimenti rispetto a quanto contrattualmente previsto . E così si é andati dalla ritardata consegna dei bagagli all’arrivo, alla sistemazione in un Resort anziché in un Hotel. La motonave per la crociera sul Nilo, poi, non era quella reclamizzata ma una di categoria inferiore, e vari disguidi organizzativi hanno fatto saltare diverse visite turistiche ad importanti località e monumenti inserite nel programma. E, da ultimo, il cenone di capodanno é risultato una cena a buffet identica a quella servita altre sere in un ambiente angusto e senza vino e spumante, che i turisti hanno dovuto acquistare autonomamente a prezzi elevatissimi e di qualità scadente.

I giudici hanno individuato nel comportamento del tour operator una responsabilità sia sotto il profilo patrimoniale per l’inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sia sotto il profilo non patrimoniale del danno da vacanza rovinata consistente nel pregiudizio collegato alla delusione ed allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere totalmente dei benefici della vacanza. Nei contratti stipulati con l’operatore turistico, é stato osservato, il godimento della vacanza é lo specifico contenuto dell’obbligo contrattualmente assunto dall’operatore.

« Episodi come questi, purtroppo, non sono isolati, e si sono ripetuti anche nel corso delle recenti vacanze estive. E’ bene quindi che intervengano le condanne da parte dei giudici perché possono costituire un deterrente nei confronti di chi vuole fare il furbo » – hanno dichiarato l’avv. Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti e turismo di Confconsumatori e Presidente di Confconsumatori Sicilia e l’avv. Maurizio Mariani, che ha assistito in giudizio i due consumatori.

  • Agosto, 30
  • 2432
  • Sicilia, Turismo e Trasporti
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Giudice di Pace di Montecchio Emilia riconosce danno da vacanza rovinata

Parma, 16 luglio 2007 – Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ha riconosciuto le ragioni di due associate, che avevano stipulato un contratto di viaggio con destinazione Cuba, e di cui non hanno potuto usufruire per parziale impossibilità sopravvenuta , condannando così il tour operator al rimborso parziale delle somme pagate, oltre che al pagamento di interessi e spese legali.

Accadeva infatti che, a causa di un violento uragano verificatosi a Cuba, le due associate decidevano di rinunciare al viaggio, recedendo dal contratto e dandone comunicazione all’agenzia di viaggi intermediaria, rappresentante e mandataria del tour operator.

Tale rinuncia appare certamente giustificata, dal momento che la violenza e la persistenza dell’uragano avrebbero rovinato la vacanza, cagionando disservizi e condizioni di qualità di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste nel contratto. Questo con evidente inadempimento del tour operator che non ha tempestivamente provveduto, pur conoscendo le condizioni meteorologiche esistenti e le prevedibili ripercussioni sulle strutture alberghiere del luogo , a rispondere alle richieste delle contraenti, spostando la data della partenza o rimborsando il viaggio.

“ Una decisione – secondo l’avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta degli avvocati Confconsumatori e difensore delle due attrici – meritevole di rilievo, perché con la stessa il Giudice di pace ha stabilito che può parlarsi di danno da vacanza rovinata anche quando, come nella specie, il turista non venga per tempo avvertito dei disagi relativi ad avverse condizioni meterologiche (che non sono ovviamente addebitabili al tour operator). Questo, soprattutto, senza che abbia alcuna importanza il fatto che il turista sia partito o meno .”

Clicca QUI  per leggere testo della sentenza

  • Luglio, 12
  • 2211
  • Emilia Romagna, sitoer, Turismo e Trasporti
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Condanna per tour operator al risarcimento del danno esistenziale da vacanza rovinata

Vacanze rovinate e danno esistenziale: importante sentenza del Giudice di Pace di Casoria .

Il provvedimento racchiude alcuni interessanti elementi di novità in quanto ritiene applicabile oltre che il decreto legislativo n. 111/95 (oggi articoli 82 e seguenti del codice del consumo) anche, ed è qui l’elemento interessante, la Convenzione sul Contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nell’ordinamento italiano con legge  del 1977 .

Il Giudice afferma, infatti, che tale convenzione non solo non è stata abrogata dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 111/95, ma, anzi, è dallo stesso richiamata, per quanto compatibile. Partiamo, come sempre, dai fatti.

Due consumatori hanno acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” per otto giorni di vacanza in Egitto, a Sharm El Sheik, che prevedeva, tra le altre condizioni, la partenza per la destinazione finale ed il rientro dalla stessa, con volo diretto da e per l’aeroporto di Napoli-Capodichino.  Cinque giorni prima della partenza l’agenzia di viaggi comunicava, a mezzo fax, che a seguito dell’annullamento del volo diretto da Napoli, la partenza con aeromobile prevista per le ore 16,00 circa da Napoli veniva sostituita, “riprotetta”, con un volo in partenza da Roma Fiumicino alle ore 10,00 dello stesso giorno, con trasbordo bus da Napoli e partenza alle ore 5.30 del mattino. A questo punto i turisti, dati i pregressi impegni di lavoro e familiari, non potendo utilizzare il volo riprotetto, erano costretti a rinunciare alla vacanza, dato anche il brevissimo lasso di tempo di preavviso. Comunicavano, quindi, di non accettare la modifica del pacchetto turistico e chiedevano il rimborso immediato delle somme pagate. Tale richiesta non solo veniva disattesa dal tour operator, ma quest’ultimo chiedeva anche il pagamento di una penale pari al 100%, emettendo relativa fattura di addebito. Successivamente il tour operator recedeva da tale proposito e rimborsava anche la somma corrisposta per il viaggio non effettuato.

A questo punto i “mancati turisti” richiedevano espressamente con raccomandata il risarcimento dei danni per la perita dell’occasione della vacanza e, rimanendo tale richiesta inevasa, si arrivava al giudizio.
Richiamando la Convenzione, il Giudice ha osservato che in essa sta la previsione che l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore, danni patrimoniali e non, e quindi anche quelli esistenziali . Ma, ad ulteriore conferma, la convenzione prevede anche l’ipotesi del risarcimento oltre che nei casi di decesso e ferite, anche per qualunque altro danno all’integrità fisica o psichica del viaggiatore .

E, tornando al decreto legislativo, lo stesso prevede, nel caso di modifiche delle condizioni effettuate prima della partenza, che il consumatore ha la facoltà di recere senza pagamento di penale nel caso non ritenga di accettare la proposta modificativa, oltre al diritto al rimborso. E, ancora, in caso in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno.

E’ stato dichiarato quindi l’inadempimento contrattuale del tour operator e la condanna dello stesso ad €. 800,00 ciascuno a favore dei consumatori, oltre alle spese del giudizio.

Avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Agosto, 30
  • 2393
  • Turismo e Trasporti
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 Vacanze rovinate, condanna per tour operator e agenzia viaggi

Vacanze rovinate. Mai fidarsi dei suggestivi depliants presenti nelle agenzie di viaggi. In ogni caso, ci pensa la giurisprudenza a correre in aiuto dei turisti. Così ha fatto il giudice della sezione staccata di Ostia del Tribunale di Roma, che ha pronunciato una sentenza di condanna sia del tour operator che dell’agenzia di viaggi.

È accaduto cha a due coniugi era stata rappresentata e assicurata, nel contratto sottoscritto, una vacanza a Cuba con soggiorno presso un determinato hotel, naturalmente in stanza matrimoniale. Tale sistemazione alberghiera veniva poi modificata, non per volontà dei clienti, ai quali è stata comunicata addirittura il giorno stesso di inizio del viaggio.

La prestazione offerta ai due turisti era sicuramente deteriore rispetto a quella concordata, nonostante sia stata sostenuta la tesi che si trattava di alberghi qualificati entrambi di seconda categoria. Infatti, come hanno dimostrato i depliants, si è trattato di sistemazione qualitativamente e tipologicamente diversa. I coniugi avevano scelto una stanza matrimoniale in un bellissimo albergo realizzato con bungalows vicini al mare, collocati all’interno di un giardino tropicale, con prospiciente bella ed invitante piscina e trattamento bed and breakfast. L’albergo nel quale sono stati “dirottati”, invece, era, oltre che meno attraente ed allettante all’evidenza, un palazzo con stanze e letti separati, non prevedeva il solo alloggio e non era adiacente al mare; dal quale distava dai 70 metri affermati dal legale rappresentante del tour operator, ai 300 sostenuti dai malcapitati turisti.

Il giudice ha così richiamato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso (la disciplina è stata oggi trasfusa nel codice del consumo agli articoli che vanno dal 82 al 100). E proprio esaminando tale contesto normativo il giudice si è chiesto quale possibilità di valutazione, orientamento, alternativa e scelta sono stati in concreto offerte ai consumatori. Arrivando ad una chiara e lapidaria risposta: nessuna.

Importante un punto oggetto di esame. L’agente di viaggio, cioè il venditore non organizzatore di viaggio, deve svolgere il suo incarico con diligenza ed affidabilità , fornendo tempestivamente le notizie al cliente, esaminare insieme a lui i depliants e quant’altro per comprendere insieme come stiano le cose, se del caso contattando il tour operator per acquisire ogni ulteriore e specifica notizia. Regole queste certamente disattese dall’agenzia di viaggio, ma che non escludono la responsabilità del tour operator , il quale ha omesso di rappresentare chiaramente la diversa natura delle prestazioni offerte, e che è stato in grado di sapere e di far conoscere all’agenzia l’indisponibilità dell’ albergo prescelto solo il giorno prima del viaggio.

Tour operator e agenzia di viaggi sono state quindi condannate, in solido, al pagamento in favore dei due coniugi di € 750,00 quale restituzione parziale del prezzo pagato, vista la più modesta prestazione offerta. E’ stato inoltre riconosciuto il risarcimento, nella complessiva somma di € 5.000,00, per quei danni quali quello morale, lo stress, la frustrazione, il tempo perso. In altri termini per i disagi subiti e l’insoddisfazione di aver visto sfumata l’occasione per godere appieno di una rilassante e piacevole pausa di relax.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Agosto, 2
  • 2151
  • Turismo e Trasporti
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