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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: vacanza rovinata

Disservizi in vacanza: torna lo Sportello del Turista di Confconsumatori A partire dal 1° agosto attiva l’assistenza per pacchetti turistici, cancellazioni e ritardi di voli, treni, navi ma anche smarrimento bagagli e disservizi autostradali

Parma-Catania, 30 luglio 2024 – Sta per ripartire, per il diciannovesimo anno, lo Sportello del Turista di Confconsumatori: un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale fino al termine dell’estate. Dal 1° agosto sarà possibile ricevere informazioni, consulenza e assistenza al telefono, online e anche in presenza – nelle ormai tradizionali sedi situate tra le province di Catania e Messina – per far valere i propri diritti in caso di disservizi e problematiche in materia di turismo. L’indirizzo e-mail dedicato è: sportelloturista@confconsumatori.it.

COSA TENERE A MENTE QUEST’ESTATE

RECESSO ENTRO 5 GIORNI PER CONTRATTI DI ACQUISTO ONLINE

Esiste un termine (purtroppo ancora poco conosciuto dai consumatori): è possibile recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici (che sono contratti a distanza negoziati al di fuori dei locali commerciali) entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva. Bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del Turismo rispetto a quello di 14 giorni previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non coerente con le proprie esigenze, si può dunque tranquillamente recedere.

AUMENTI PREZZI PACCHETTI TURISITICI: COME DIFENDERSI

Soprattutto ad agosto, periodo di partenze, potrebbero verificarsi richieste illegittime di integrazione del prezzo pagato al momento dell’acquisto del pacchetto. È importante conoscere cosa prevede a riguardo il Codice del Turismo, in che casi l’aumento è consentito e a quali condizioni. Innanzitutto, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente. È opportuno, pertanto, controllare il contratto per verificare l’esistenza o meno della relativa clausola. Va inoltre ricordato che un aumento di prezzo è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. Le richieste di integrazione che non rispettano tali termini sono illegittime, e non potrebbero essere formulate: il consiglio è dunque quello di contestarle.

Le richieste di aumenti di prezzo, poi, non possono essere generiche ma sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte e se decide di recedere l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, l’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione, le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il suddetto periodo e l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto con il relativo prezzo.

CANCELLAZIONI E RITARDI AEREI

Questi disservizi, molto comuni, si sono puntualmente ripresentati anche in questo primo periodo di vacanze. Spesso le compagnie tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, invocando presunte circostanze eccezionali, senza peraltro indicarle. Consigliamo ai passeggeri di non farsi ingannare da queste risposte e di insistere nelle richieste di compensazione pecuniaria, rimborso, risarcimento e riprotezione e assistenza: diritti irrinunciabili dei passeggeri.

I TEMI DI ASSISTENZA

PACCHETTI TURISTICI

I pacchetti turistici hanno per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso. Comprendono almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscono parte significativa al pacchetto turistico, come ad esempio visite ed escursioni. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, anche da vacanza rovinata, e/o alla riduzione del prezzo, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche online).

VIAGGI AEREI

CANCELLAZIONE DEL VOLO: La compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro.

RITARDI: Sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.

NEGATO IMBARCO: Comprende anche il cosiddetto overbooking, quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili. Al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.

BAGAGLI: Spetta il risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro 7 giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. Nell’immediatezza la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo PIR e prima di lasciare l’aera aeroportuale.

VIAGGI IN TRENO

In caso di ritardi e disservizi è possibile chiedere il rimborso e il risarcimento in virtù del Regolamento Comunitario n. 782/2021.

VIAGGI IN AUTOSTRADA

L’automobilista ha diritto di richiedere alla società autostradale i seguenti risarcimenti: viabilità e sicurezza; assistenza all’utenza autostradale; accessibilità ai servizi autostradali; pedaggio (ad esempio: errato calcolo del pedaggio; mancato pagamento); danni ai veicoli causati da: 1) urto della sbarra della pista Telepedaggio di accesso/uscita dei caselli autostradali; 2) caduta di oggetti distaccatisi da strutture autostradali; 3) investimento di animali o oggetti non rimossi tempestivamente dalla rete autostradale; 4) sinistro causato da buca o dissesto del manto autostradale, ove sia accertata la responsabilità della Società.

VIAGGI A BORDO DI NAVE

La normativa di riferimento è il Regolamento UE n. 1177/2010, che prevede tutele in caso di ritardi e cancellazioni (oltre al risarcimento danni).

SOGGIORNI IN ALBERGO

Il turista che subisce dei disservizi durante i giorni di soggiorno può chiedere il risarcimento all’albergatore.

«Anche il 2024 ci vede impegnati a fianco dei turisti contro soprusi, inadempienze e illegittime richieste – dichiarano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo e vicepresidente dell’associazione –. Ogni estate porta nuove segnalazioni di disservizi accanto a quelle ormai consolidate nel tempo. Da parte nostra aiuteremo i consumatori ad affrontare sia le une che le altre perché il consumatore ha diritto di godere a pieno di un periodo di svago e riposo».

TUTTI I RECAPITI

CATANIA (Piazza Michelangelo Buonarroti, n. 22)

Contatti: 095.7049705 (durante gli orari di apertura) e 340.7289212 –

sportelloturista@confconsumatori.it

Orari di apertura: Lunedì dalle 9.30 alle 12; Venerdì dalle 9 alle 13; Martedì dalle 17 alle 19.30; Mercoledì dalle 16 alle 20.

GIARRE (CT) (Via N. Tommaseo n. 121)

Contatti: 095.932573 (durante gli orari di apertura) – confconsumatorigiarre@hotmail.it

Orari di apertura: Mercoledì dalle 17 alle 20

MESSINA (Via Antonio Salandra n. 19, piano terra)

Contatti: 351.8647740 – confconsumatori.messina@gmail.com

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.30 previo appuntamento telefonico

TAORMINA (ME) (Via Bastione n. 6)

Contatti: 329.3115995 – confconsumatori.taormina@gmail.com

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18 previo appuntamento telefonico

SINAGRA (ME) (Via Salita Orologio)

Contatti: 340.8356464 (attivo solo il martedì e il sabato dalle 16.30 alle 19.30) – confconsumo.sinagra@libero.it

  • Luglio, 30
  • 3056
  • Turismo e Trasporti
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Disservizi turistici: il bilancio delle trappole di quest’estate Come riporta lo Sportello del Turista, molti viaggiatori, giunti a destinazione, hanno trovato una realtà ben diversa da quella promessa. E i risarcimenti sono dovuti

Catania, 2 settembre 2022 – A conclusione del mese di agosto, per lo Sportello del Turista di Confconsumatori è il momento di fare un bilancio dei disservizi che questa estate hanno colpito i turisti e i relativi diritti, così da chiedere e ottenere i dovuti risarcimenti.

ALBERGHI, VILLAGGI, B&B E APPARTAMENTI DI QUALITÀ DIVERSA E INFERIORE A QUELLA PROMESSA. Una casistica che ha fatto registrare un notevole incremento delle segnalazioni riguarda le strutture ricettive di qualità diverse e inferiori rispetto a quelle pubblicizzate, proposte, promesse e vendute. I consumatori, giunti a destinazione, si sono trovati a soggiornare in posti inaspettatamente più scadenti del previsto: in questi casi il turista ha diritto a una congrua riduzione del prezzo pagato ed eventuale riconoscimento del danno da vacanza rovinata. Se poi il permanere nella struttura era davvero impossibile e i turisti sono andati via in anticipo possono chiedere il rimborso integrale di quanto pagato, oltre sempre al danno da vacanza rovinata. È utile, a tal riguardo, scattare foto o fare filmati di quello che è stato trovato all’arrivo e conservare foto e immagini pubblicizzate sui siti o sui cataloghi al momento dell’acquisto. In ogni caso, qualsiasi documento che possa provare l’inadempimento è importante.

GLI ACQUISTI ONLINE. Le vendite online dei vari servizi (pacchetti turistici, crociere, biglietti aerei, navali e ferroviari, hotel, B&B, case vacanze, ecc.) hanno fatto registrare un aumento dei casi con non poche sorprese e, oltre ai sopra menzionati servizi diversi e di qualità inferiore rispetto a quelli promessi, compaio anche richieste di costi aggiuntivi dopo l’acquisto, ostruzionismo nel rimborso conseguente a legittimo recesso, dinieghi di annullamento causa Covid o malattia. Quello delle vendite online è ormai un settore a cui va prestata la massima attenzione: non si può più parlare, come si è fatto in anni precedenti, di aumenti di disservizi e disagi proporzionali al numero – sempre crescente – di turisti che acquistano online. La questione, purtroppo, è un’altra: l’acquisto online, da opportunità, si trasforma spesso in trappola. Una situazione inaccettabile per i consumatori che vogliono organizzare una vacanza.

CANCELLAZIONI VOLI, RITARDI E DANNI SUPPLEMENTARI. In moltissimi casi ai passeggeri è stata negata la compensazione pecuniaria invocando lo sciopero che costituirebbe, ad avviso delle compagnie, circostanza eccezionale. Abbiamo ribadito più volte che la compensazione pecuniaria è comunque dovuta anche in caso di sciopero nel caso sia stato indetto dal personale della compagnia, come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la propria costante giurisprudenza.

Una parte consistente delle cancellazioni, non solamente causate da sciopero, ha poi comportato per i passeggeri ulteriori danni.Ad esempio, per i consumatori che avevano prenotato un soggiorno e a cui la cancellazione del volo, con la conseguente mancata riprotezione da parte della compagnia o con la riprotezione per i giorni successivi, impediva di arrivare in tempo a destinazione. A questo punto i passeggeri sono stati costretti ad acquistare autonomamente, spesso a caro prezzo, un altro volo con un’altra compagnia per raggiungere il luogo di vacanza nel giorno stabilito. È poi accaduto che, pur ottenendo una riprotezione ma per il giorno successivo, molti viaggiatori abbiano perso il primo giorno di vacanza che avevano già pagato. Altri ancora, invece, non hanno addirittura ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, e sono stati costretti a pagare le conseguenti spese, compresi ad esempio il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa.

In tutti i casi come questi, e non solo, in virtù dell’art. 12 del regolamento comunitario n. 261/2004 al passeggero spetta il cosiddetto risarcimento supplementare e quindi il rimborso di tutte le spese che ha dovuto sostenere a causa della cancellazione. E ciò fermi restando il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato e la compensazione pecuniaria. Ricordiamo inoltre che il risarcimento supplementare spetta anche per le spese a cui i passeggeri sono andati incontro a causa di ritardi prolungati dei voli o di overbooking.

RINUNCE A CAUSA COVID. Una casistica che ha fatto registrare segnalazioni è stata poi quella relativa alle rinunce per Covid da parte dei turisti che si sono visti opporre dinieghi di rimborso e comportamenti vessatori. In diversi casi è stato appunto negato il rimborso, che invece spettava: la causa del recesso era infatti giustificata. In altri casi, prima è stato prima negato il rimborso, e poi è stata offerta la possibilità di spostare la vacanza ad altra data, ma con la pretesa, ad esempio, di un periodo maggiore di permanenza, con aumento di prezzo ed oneri aggiuntivi ingiustificati. È importante ribadire che in tutte le situazioni di rinuncia causa Covid spetta il rimborso pieno.

«I disservizi di questa estate sembrano consegnare il dato di operatori turistici preoccupati di spennare i polli e non di fidelizzare i propri clienti facendogli trascorrere con serenità i giorni di vacanza. Ci auguriamo che tale prassi possa subire un’inversione di tendenza e la serietà e professionalità dimostrata da molte aziende turistiche ci fa ben sperare», dichiarano Mara Colla, Presidente di Confconsumatori e l’avvocato Carmelo Calì, Responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione.

Ricordiamo che lo Sportello del Turista è pronto ad assistere turisti e viaggiatori anche nel mese di settembre.

 

  • Settembre, 2
  • 2325
  • Turismo e Trasporti
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Grosseto: compagnia low cost condannata per volo cancellato Lo Sportello del Turista di Grosseto ha assistito due famiglie alle prese con cancellazioni aeree ingiustificate

Grosseto, 2 settembre 2022 – Un nuovo caso di cancellazione del volo ingiustificata, e una nuova vittoria per i passeggeri. Il 27 luglio 2018 due famiglie grossetane erano state lasciate a terra ad Atene da una compagnia low cost, senza alcuna informazione sul rimpiazzo del volo e con l’urgenza di dover giungere a Roma nella successiva mattina per salire su un altro aereo.

Il CASO – Allora la compagnia low cost aveva cancellato il volo giustificando il fatto con uno sciopero dei propri piloti. Dopo essersi rivolti allo sportello Confconsumatori di Grosseto, che ha attivato ogni possibile canale conciliativo con la latente compagnia aerea, non avendo ottenuto indennizzi, le quattro persone hanno deciso di proseguire avviando causa civile. Dopo tre anni di processo, il Giudice di Pace di Grosseto, con la sentenza 622/22 (depositata nel mese di agosto 2022), ha accertato e dichiarato che lo sciopero non è circostanza eccezionale che preclude la responsabilità del vettore aereo e che, oltretutto, compete comunque alla compagnia aerea provare i fatti, che non può solo limitarsi a indicare le circostanze che hanno impedito l’imbarco.

In aggiunta, il Giudice di Pace di Grosseto ha risolto, in favore del foro del consumatore, l’eccezione sollevata dalla low cost straniera confermando che sussiste la giurisdizione italiana quando il biglietto aereo è acquistato tramite agenzia italiana, tramite sito italiano o europeo.

Dunque, oltre al rimborso del biglietto, il Giudice ha condannato la compagnia al pagamento dell’indennità di mancato imbarco per euro 250 ciascuno, secondo il regolamento CE 261/2004, e al pagamento delle spese processuali.

“Purtroppo troppo spesso le compagnie low cost inventano fantasiosi motivi per non procedere al volo e lasciano i passeggeri a terra senza alcuna compensazione (vitto e alloggio) e senza rimborsi”, fanno sapere dallo sportello di Grosseto.

“Dunque prosegue a pieno regime l’attività dello sportello grossetano e anche per queste problematiche i cittadini alle prese con ingiustizie dei colossi aeronautici possono trovare piena assistenza telefonando al numero 0564417849 (operativo tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19) oppure scrivere a grosseto@confconsumatori.it“.

Solo nel mese di agosto, lo sportello turistico grossetano è intervenuto per assistere sei consumatori lasciati “a piedi” da una compagnia low cost.

  • Settembre, 2
  • 2142
  • Toscana, Turismo e Trasporti
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Costa Concordia: cosa ci insegna il processo Confconsumatori trae alcune conclusioni: la giustizia ha premiato chi ha rifiutato accordi frettolosi da Costa, ma ora occorre ricostruire la fiducia nel settore

Grosseto 14 gennaio 2022 – A dieci anni dal tragico naufragio della Costa Concordia, Confconsumatori, riconosciuta come parte civile nel processo penale insieme a una ventina di propri associati, oltre a rinnovare la vicinanza alle vittime, sente l’esigenza di trarre alcune conclusioni. La prima riguarda l’esito del processo, conclusosi in tempi record con condanne esemplari: ciò conforta la posizione di Confconsumatori, che fin dal primo momento si era schierata a tutela delle vittime sconsigliando l’adesione all’accordo transattivo tombale inizialmente proposto da Costa, senza lasciarsi intimidire dagli spauracchi sulle lungaggini e sulle incertezze dei processi. Per una volta, la fiducia nella giustizia è stata premiata. La seconda riflessione riguarda l’impatto che la vicenda ha avuto sul settore e il sistema della sicurezza navale generale del nostro Paese: affinché le commemorazioni delle vittime abbiano valore, occorre assicurare che disastri come questo non possano più ripetersi.

PREMIATA LA FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA – “Il nostro primo pensiero – commenta il vicepresidente di Confconsumatori, l’avvocato Marco Festelli, che ha rappresentato l’associazione nei tre gradi di giudizio – va certamente al dolore delle famiglie che hanno perso un famigliare o hanno vissuto la traumatica esperienza del naufragio. La Giustizia Italiana, con un sussulto di efficienza ed organizzazione quasi mai vista, è riuscita – in tempi pressoché “record” per la mole di istruttoria processuale affrontata-a stabilire le responsabilità giuridiche (quelle più gravi in capo al comandante e minori dei subalterni di Schettino) e ha comminato pene esemplari. Coloro che, seguendo il consiglio di Confconsumatori, non hanno accettato le prime “lusinghe” di Costa Crociere (e la proposta frettolosa di accordo) hanno tutti ottenuto, oltre alla sostanziosa provvisionale, equi ristori, commisurati ai reali danni patiti”.

L’IMPATTO SUL SETTORE – Il naufragio della Concordia è stato di enorme impatto su tutto il settore del turismo da crociera ed ha influenzato e sta ancora influenzando le scelte turistiche di milioni di consumatori italiani ed anche Europei. Il ruolo di Confconsumatori e delle associazioni dei consumatori che hanno da subito offerto assistenza alle vittime e hanno ottenuto, anche per questo, di prendere parte al processo in rappresentanza della collettività dei passeggeri, si è dimostrato fondamentale per superare la crisi di fiducia generata da episodi così gravi.

RICOSTRUIRE LA FIDUCIA – Quello che è avvenuto al di là della responsabilità delle persone condannate deve ancora far riflettere sul sistema della sicurezza navale generale del nostro paese. Per Marco Festelli: “Si impongono alcune domande che dovrebbero essere oggetto di confronto, sia con le Istituzioni sia con gli operatori del settore, relative all’adeguatezza dei sistemi di sicurezza e vigilanza e dei sistemi di soccorso, relative agli accorgimenti adottati per prevenire situazioni analoghe e per selezionare personale idoneo a svolgere ruoli di comando, oltre che a garantire il riconoscimento del danno da vacanza rovinata. Insomma, cosa è cambiato da allora? Servono risposte efficaci alla domanda di prevenzione e maggiore sicurezza affinché la commemorazione di questi giorni abbia un significato concreto e si accresca la fiducia dei consumatori”.

  • Gennaio, 14
  • 2929
  • Toscana, Turismo e Trasporti
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Furto del bancomat all’estero: rimborsato risparmiatore Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Parma, 5 gennaio 2021 – Un bancomat sottratto e pagamenti non autorizzati per circa 1.200 euro: è questa la brutta sorpresa di un consumatore in vacanza all’estero che, dopo aver usato la carta per pagare una cena, non si è accorto del furto, riuscendo a bloccare il bancomat solo in un secondo momento. La Banca inizialmente aveva riaccreditato le somme fraudolentemente prelevate ma subito dopo le aveva di nuovo addebitate al cliente, sostenendo che si trattasse di pagamenti effettuati con la corretta digitazione del Pin, evidentemente mal custodito. Grazie all’intervento di Confconsumatori e al ricorso davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario, il cliente dell’istituto di credito è stato rimborsato senza dover ricorrere a una causa.

IL FURTO – Verso la fine di dicembre del 2019 un consumatore, in vacanza all’estero, aveva utilizzato il bancomat a lui intestato per pagare una cena, tornando poi in hotel per la notte. La mattina dopo, dovendo effettuare degli acquisti, si era però accorto di non essere più in possesso del portadocumenti in cui, come d’abitudine custodiva la carta, così aveva bloccato immediatamente il bancomat. Solo dopo aver fatto questa operazione, il risparmiatore aveva ricevuto due sms che lo informavano che nel corso della notte precedente erano stati effettuati da ignoti quattro diversi pagamenti non autorizzati.

IL NO DELLA BANCA – Il titolare del bancomat aveva quindi provveduto immediatamente a denunciare il furto non appena rientrato in Italia, precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice Pin. Nonostante la denuncia, però, la Banca si era rifiutata di riconoscere il rimborso richiesto, lamentando che i quattro distinti pagamenti contestati dal cliente erano avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto Pin. Il risparmiatore si era così rivolto alla Confconsumatori di Parma e, assistito dall’avvocato Grazia Ferdenzi, aveva deciso di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’Arbitro, con una decisione arrivata nel periodo di festività natalizie di dicembre 2020, ha riconosciuto il diritto del titolare del conto ad essere rimborsato delle somme indebitamente prelevate da ignoti attraverso l’utilizzo del bancomat sottratto fraudolentemente, riconoscendo che l’istituto di credito non ha dimostrato, per sottrarsi all’obbligo di rifondere il maltolto al proprio cliente, che quest’ultimo ha agito in frode, dolo o colpa grave. Non è sufficiente, infatti, una generica censura di negligenza nella custodia delle credenziali di utilizzo dello strumento di pagamento per desumere una qualsiasi forma di responsabilità del titolare del bancomat.

«Siamo di fronte a una decisione molto importante – ha commentato l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito il risparmiatore – perché riconosce il diritto del titolare di un bancomat che non abbia agito in modo fraudolento, né con colpa grave a non subire alcuna perdita a seguito di furto, smarrimento o sottrazione. L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto, infatti, come non basti, per l’istituto di credito, dimostrare la regolarità formale delle operazioni contestate (cioè che le operazioni siano state compite con il regolare utilizzo del Pin), ma serva, invece, l’indicazione di una serie di elementi di fatto che dimostrino le modalità esecutive delle operazioni contestate, dalle quali si possa trarre prova della colpa grave dell’utente».

Scarica la decisione dell’ABF a QUESTO LINK.

  • Gennaio, 5
  • 2395
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Voli cancellati: dopo gli appelli finalmente i rimborsi Vittoria per i passeggeri e per Confconsumatori. Alcune compagnie rimborseranno in denaro coloro che non sono potuti partire, non imponendo più i voucher

Parma, 23 ottobre 2020 – Dopo i numerosi appelli di Confconsumatori e la decisione della Commissione europea di avviare due procedure di infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto dei diritti di passeggeri, finalmente alcune compagnie aeree rimborseranno in denaro gli acquirenti dei biglietti aerei che per diverse cause hanno dovuto rinunciare alla partenza o hanno visto annullare il loro volo dalla stessa compagnia.

Buone notizie, dunque, per i passeggeri Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama che nei mesi scorsi avevano acquistato un biglietto con la speranza di partire ma che invece si erano ritrovati con un volo improvvisamente cancellato e con la sola possibilità di richiedere un voucher. L’Antitrust ha comunicato proprio oggi la sospensione dei procedimenti disciplinari nei confronti di queste quattro compagnie aeree che hanno finalmente deciso per il rimborso in denaro dei biglietti cancellati.

Con questa comunicazione dell’Authority la battaglia per i rimborsi in denaro fa registrare una prima vittoria: da diversi mesi Confconsumatori sostiene attivamente le richieste di rimborso in denaro e non recede dalla posizione a tutela dei diritti dei passeggeri. A questo fine l’associazione ha lanciato una petizione online su Charge.org (LINK) che ha superato le 22 mila firme e ha messo a disposizione gratuitamente alcuni schemi di lettera da utilizzare per contestare i voucher (LINK).

L’intervento dell’Antitrust è stato decisivo affinché le compagnie aeree facessero un passo in dietro, e tale intervento è stato anche tempestivo perché arrivato ancor prima che l’Europa aprisse nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione (LINK al precedente comunicato). Rispetto a quest’ultima, Confconsumatori si augura ci siano presto novità affinché le miopi scelte del legislatore vengano riviste a favore di scelte eque e non favorevoli solo ad una parte dei contratti di viaggio e di turismo.

Tornando alla decisione dell’antitrust e al fatto che sono comunque ancora aperti i procedimenti istruttori, l’associazione provvederà a segnalare tutte quelle ipotesi purtroppo allo stato ancora sussistenti in cui ai passeggeri viene negato il diritto al rimborso in denaro. E non solo per le compagnie oggetto del procedimento, ma anche per altre che si sono dedicate alla pratica della stessa attività in danno dei consumatori.

«Da parte nostra – afferma Carmelo Calì, Responsabile nazionale del Settore Trasporti dell’associazione – la soddisfazione non solo per aver visto premiato l’impegno profuso sin dal primo momento su tale questione, anche quando tra coloro che oggi plaudono all’intervento dell’Autorità avevamo trovato scetticismo e perplessità, ma anche perché dopo le nostre diffide ai sensi dell’art.139 del Codice del Consumo e rivolte alle compagnie, queste ultime pur accampando scuse varie hanno iniziato a rimborsare».

«Da sempre – affermano Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori, e Carmelo Calì – le battaglie dei consumatori sono state vinte grazie alla tenacia di coloro che vi hanno creduto fin dall’inizio e le hanno sostenute. Questo è uno dei tenti casi che conferma la strada da imboccare sempre, guardando sempre avanti. Noi abbiamo dato il nostro contributo e siamo consapevoli che senza l’intervento dell’Authority, oggi dell’Antitrust, questo non sarebbe stato possibile».

  • Ottobre, 23
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  • Pratiche commerciali scorrette, Servizi e Società, Turismo e Trasporti
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