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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Accesso alla giustizia e conciliazioni

ADR e conciliazione
Nel 2015 l’Italia ha recepito la Direttiva 2013/11/UE e le conciliazioni paritetiche sono entrate a far parte di diritto nelle ADR, le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.
Per avere maggiori informazioni sulle procedure, visionare i regolamenti e scaricare i moduli per la domanda di conciliazione, qui  tutti i SITI DI RIFERIMENTO delle Aziende con cui Confconsumatori ha sottoscritto accordi per la conciliazione paritetica



Confconsumatori e ANIA attivano la procedura di conciliazione

Parma, aprile 2006 – Si informano quei consumatori che, dopo aver subito un sinistro automobilistico del valore non superiore a 15.000 euro, non siano ancora riusciti ad avere risposte soddisfacenti dalla compagnia assicuratrice, che ora Confconsumatori può agevolmente risolvere la controversia insorta con notevole risparmio di tempo e di denaro.

Confconsumatori ed ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), infatti, hanno avviato una procedura di conciliazione che, senza l’intervento della magistratura, impone una soluzione facile e veloce di quei contenziosi che normalmente paralizzano l’attività di liquidazione dei sinistri .

Pertanto, così come la maggior parte delle Compagnie assicuratrici, anche Confconsumatori ha nominato un proprio conciliatore nazionale che, quindi, nel dialogo reciproco ha meno difficoltà nel raggiungimento di un punto di incontro. E’ necessario innanzi tutto inoltrare (o far inoltrare) un reclamo all’impresa assicuratrice indicando i dati personali dei soggetti coinvolti e dei veicoli, la data dell’incidente, il numero del sinistro, l’ispettorato che segue la pratica e la descrizione del problema (lunghezza dei tempi di accertamento danno, mancanza dell’offerta del risarcimento, difficoltà di contattare il perito, divergenze sulla quantificazione del danno, contestazioni sull’esistenza dell’obbligo di procedere a risarcimento, difficoltà di contattare il liquidatore, …).

Nel caso in cui nei 30 giorni successivi (ovvero 15 giorni nel caso di reclamo presentato da Confconsumatori) la compagnia non abbia dato riscontro al reclamo oppure la risposta non sia stata ritenuta soddisfacente, il consumatore che non si sia già rivolto alla magistratura, può avviare la procedura di conciliazione suddetta che si concluderà nel termine massimo di trenta giorni .

Il consumatore potrà quindi decidere se sottoscrivere l’accordo e renderlo vincolante fra le parti, ovvero negare ogni assenso e procedere con la tutela giudiziaria.

Tutta l’operazione, la cui durata non supera i sessanta giorni, non comporta spese per il consumatore , salvo l’onere di iscrizione all’associazione. A tale proposito tutte le sedi Confconsumatori saranno a disposizione per fornire ogni assistenza e delucidazione del caso.

Va, infine, precisato che le nuove norme sul risarcimento diretto renderanno più importante l’istituto della conciliazione ANIA, anche se potranno verificarsi alcune modifiche.

  • Dicembre, 19
  • 216
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Dal 1°ottobre prende il via la conciliazione tra Confconsumatori e Banca Intesa

Dal 1° ottobre 2006 è partita in Lombardia, Lazio e Piemonte la fase sperimentale della procedura di Conciliazione  della durata di 6 mesi, a seguito dell’accordo firmato lo scorso luglio tra le Associazioni dei Consumatori del CNCU (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori , Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori) e Banca Intesa .

Allo scopo di consentire la più rapida e semplice risoluzione delle controversie con Banca Intesa, viene attuata una procedura gratuita e veloce , di cui i clienti di Banca Intesa, titolari di tutti i prodotti, possono disporre liberamente, senza alcun onere e con la consapevolezza di non compromettere in nessun modo eventuali strade diverse che volesse intraprendere, anche successivamente, a tutela dei suoi interessi.

Per accedere alla procedura è necessario aver già presentato alla banca il normale reclamo. Successivamente, qualora il riscontro ricevuto contenesse giustificati elementi di insoddisfazione per il cliente, sarà sufficiente compilare la Domanda e consegnarla in una qualsiasi filiale di Banca Intesa o spedirla all’indirizzo indicato. Le singole domande sono valutate da una Commissione di Conciliazione, composta in modo paritetico da un rappresentante della Banca e da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori, a tutela della massima trasparenza e correttezza delle decisioni espresse.

La procedura verrà prossimamente estesa a tutto il territorio nazionale. Maggiori informazioni e la modulistica sono reperibili presso le  sedi Confconsumatori e sul sito di Banca Intesa http://www.bancaintesa.it/

  • Ottobre, 20
  • 215
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Enel e le associazioni dei consumatori del CNCU firmano l’accordo sulla conciliazione

Roma, 3 agosto 2006 – Enel e le Associazioni dei Consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) hanno firmato un accordo per avviare congiuntamente la procedura di conciliazione paritetica su base volontaria delle controversie con la clientela . L’intesa, auspicata anche dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, si articola in un protocollo che fissa le linee-guida della procedura e in un regolamento attuativo che disciplina la fase di sperimentazione.

La procedura si svolgerà interamente on line e, a partire da gennaio prossimo, sarà sperimentata per sei mesi in Piemonte. In seguito,  potrà essere estesa agli oltre 20 milioni di clienti domestici dell’elettricità e del gas su tutto il territorio nazionale. La conciliazione, in questa prima fase, riguarderà tre tipi di controversie :

1. quelle legate alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del contatore;

2. quelle nate da fatture di importi anomali rispetto alla media di quelli fatturati al cliente nei due anni precedenti;

3. quelle derivanti dalla gestione della riduzione di potenza o del distacco  della fornitura per morosità.

Fulvio Conti, Amministratore delegato dell’Enel, ha detto: “ Grazie a questo accordo, i nostri clienti potranno avere risposte in modo rapido, semplice e gratuito. L’intesa raggiunta, sottolinea la nostra volontà di ascolto delle esigenze e delle aspettative della clientela, che intendiamo ribadire attraverso la valorizzazione delle nostre relazioni con le Associazioni dei Consumatori. L’obiettivo è quello di migliorare costantemente la qualità del servizio, anche in vista della totale apertura del mercato elettrico, prevista a luglio 2007, quando anche le famiglie potranno scegliere il proprio fornitore di elettricità, come già oggi avviene per il gas .”

Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori che hanno così commentato: “ Siamo lieti di proseguire il dialogo con Enel che, avviato nel 2003, ha portato alla realizzazione di numerose iniziative congiunte, tra le quali l’introduzione delle tariffe multiorarie che consentono un uso più razionale dell’energia elettrica. Tale approccio ha permesso di favorire la condivisione di tematiche legate alla difesa dei diritti dei consumatori, fino ad arrivare a questo accordo sulla conciliazione, che consente la riduzione dei tempi e dei costi per la risoluzione delle controversie. Tale scelta permetterà a tutti gli utenti Enel di poter contare su una migliore capacità di interlocuzione con l’Azienda ”    Per attivare la procedura, completamente gratuita per il client e, sarà istituita una Commissione di conciliazione paritetica formata da un rappresentante di Enel e da un componente dell’associazione dei consumatori che rappresenta il cliente.

Le associazioni firmatarie, tutte membri del CNCU – istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico – sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori .

Nel periodo di sperimentazione, dopo una prima, necessaria fase di reclamo scritto, potranno ricorrere alla conciliazione i clienti  con contratti per uso domestico e condominiale fino a 15 kilowatt e i clienti con consumi effettivi di gas non superiori ai 50.000 metri cubi nell’anno precedente l’avvio della procedura.

La procedura di conciliazione è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, basato sulla libera adesione delle parti che tentano di raggiungere un accordo amichevole. La procedura offre alle imprese e ai consumatori una possibilità concreta di risolvere rapidamente e direttamente le nascenti controversie senza dover ricorrere al giudice ordinario, al quale le parti possono comunque rivolgersi, fintanto che non venga raggiunto un accordo.

  • Agosto, 3
  • 207
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Banca Intesa e Associazioni consumatori del CNCU firmano accordo di conciliazione

Roma, 22 luglio 2006 – E’ stato raggiunto un accordo tra l’Amministratore Delegato di Banca Intesa, Corrado Passera, e gli esponenti delle diciassette  Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello nazionale per la sottoscrizione della nuova procedura di conciliazione permanente presentata lo scorso 11 luglio.

Le Associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, e Banca Intesa , hanno definito di comune accordo un Protocollo di Conciliazione che consentirà ai Clienti della banca di poter risolvere extragiudizialmente, in modo semplice, veloce e gratuito, eventuali controversie che dovessero sorgere con la banca, evitando tempi e costi del contenzioso.

Per le caratteristiche di seguito esposte e per la sua connotazione permanente che prevede l’utilizzo della Conciliazione come strumento stabile della dialettica di relazione con il Cliente, si tratta del primo accordo a livello europeo definito da un istituto di credito con tutte le Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello nazionale.

Caratteristiche fondamentali dell’accordo:

• Possono accedere alla conciliazioni i consumatori, Clienti di Banca Intesa, titolari di tutti i prodotti lanciati dal 2003 ad oggi (Conto Intesa, Conto Intesa Personal, Conto Intesa 18-26, Conto Cappuccino, Carta Intesa, Intesa Oro, Intesa Platino, Carta Intesa Business,     Carta Flash, Mutuo 95, Mutuo Atipico, Mutuo Flex, Mutuo Punto Fermo, PrestIntesa e PrestIntesa Maxi), relativamente a controversie su detti prodotti e su contratti assicurativi connessi ai predetti mutui e prestiti;

• i nuovi prodotti destinati alla famiglie che la banca lancerà in futuro, saranno automaticamente inseriti nel protocollo di conciliazione;

• l’accesso alla conciliazione è previsto dopo la presentazione e non soddisfazione di un reclamo da parte del Cliente;

• la procedura per i Clienti è gratuita;

• i tempi previsti di risoluzione della controversia sono al massimo di sessanta giorni;

• le singole domande saranno valutate caso per caso da Commissioni di Conciliazione paritetiche, suddivise per aree geografiche, composte da un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori scelto dal Cliente e da un rappresentante di Banca Intesa ;

• le modalità di accesso alla procedura e le tempistiche di attivazione saranno diffusamente comunicate ai Clienti dalla banca e dalle Associazioni aderenti all’iniziativa attraverso le proprie filiali e sedi;

• la fase sperimentale di sei mesi si avvierà ad ottobre 2006 successivamente a corsi di formazione congiunta per i conciliatori delle parti, per le regioni Lombardia, Lazio e Puglia; successivamente l’accordo sarà esteso a tutto il territorio nazionale e alle altre banche del Gruppo Intesa.

L’accordo raggiunto è frutto di un rapporto ormai duraturo e consolidato di collaborazione e di dialogo tra la banca e le Associazioni dei Consumatori e dell’unanime valutazione positiva della precedente procedura di Conciliazione sulle obbligazioni societarie andate in default.

Tra le Associazione dei Consumatori e Banca Intesa sono inoltre stabilmente avviati tavoli di lavoro permanenti che si occupano di numerosi temi tra i quali:

• trasparenza della comunicazione alla Clientela

• adeguatezza dei processi di investimento

• contrattualistica dei nuovi prodotti.

Confconsumatori dichiara il proprio apprezzamento per la conclusione dell’accordo : " La procedura di conciliazione, sperimentata in occasione dei noti default, diventa ora uno strumento "fisiologico" e connaturato al rapporto "venditore-cliente, che farà risparmiare tempo e denaro ai consumatori ".

  • Luglio, 22
  • 209
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Ordinanza-ingiunzione, Prefettura condannata

Ordinanze-ingiunzione del Prefetto: illegittime, se emesse su moduli prestampati e standardizzati . Così ha deciso il Giudice di Pace di Roma con una propria recente sentenza. Nel ricorrere avverso un’ordinanza ingiunzione un cittadino ne ha chiesto l’annullamento adducendo innanzitutto la mancata audizione, che aveva regolarmente chiesto . Ha poi eccepito l’omessa motivazione in relazione alla infondatezza dei motivi con i quali è stato rigettato il ricorso avverso un verbale di contravvenzione, che gli era stato elevato per un presunto accesso nella zona di traffico limitato.

Il Giudice, rispetto al primo motivo, e cioè l’omessa audizione richiesta dal ricorrente, non ha ritenuto sufficiente l’apposizione sull’ordinanza di un timbro con la dicitura “non si è presentato all’audizione”. Infatti ha affermato che non può essere ritenuta la fede privilegiata dell’affermazione riportata sul provvedimento impugnato con un anonimo timbro, senza alcuna sigla o firma che ne attesti l’autenticità e, quindi, non costituente parte dell’atto pubblico .

Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso, e cioè la mancanza di motivazione, il Giudice ha affermato che “dagli atti risulta che il Prefetto di Roma ha fittiziamente e solo apparentemente esaminato il ricorso in quanto per motivarne il rigetto ha usato un modulo prestampato e privo di riferimenti sostanziali al caso di specie”. Era quindi necessario un attento esame del singolo caso e una completa valutazione delle ragioni addotte dal ricorrente . Cosa che, viceversa, non è avvenuta.

Il Giudice di Pace, invece, ha precisato che le ragioni del ricorrente apparivano pienamente condivisibili e ciò sia in virtù delle specifiche contestazioni, che da quanto risultante dalla documentazione allegata in atti. Da parte sua la Prefettura, che ha provveduto all’irrogazione della sanzione, non solo non ha provveduto al deposito della documentazione relativa all’accertamento o alla contestazione dell’illecito, ma non si è neanche costituita in giudizio.

E che la Prefettura aveva l’obbligo di produrre la documentazione è peraltro previsto dall’art. 23 della legge 689 del 1981 in virtù del quale, una volta proposto il ricorso, il Giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 10 giorni prima dell’udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione  o notificazione della violazione. La produzione dei documenti è, quindi, essenziale e senza di essi, nella maggior parte dei casi, sarà difficile dimostrare il fondamento del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa. In ogni caso, in mancanza della documentazione, ha affermato il giudice, deve presumersi l’irregolarità e/o l’illegittimità del provvedimento impugnato.

È stata così richiamata la costante giurisprudenza in materia di illeciti amministrativi in virtù della quale spetta appunto all’autorità, che ha provveduto al rilevamento dell’illecito e alle relative contestazioni, provare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato. Ogni onere, quindi, ricade sull’autorità e non sul cittadino . Sulla base di tali considerazioni è stato accolto il ricorso, annullata l’ordinanza ingiunzione e condannata la Prefettura alle spese del giudizio.   

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Maggio, 17
  • 332
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La Conciliazione in Poste si estende anche ai correntisti

Grazie all’accordo siglato con le associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Arco, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori Acli, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori), dal 1° aprile 2006 i correntisti BancoPosta potranno fare domanda di conciliazione per risolvere controversie relative al conto corrente o essere risarciti per un disservizio .

Dopo il servizio offerto per la cosiddetta posta tracciata (quella di cui esistono documenti ufficiali del percorso di spedizione e di arrivo), anche per gli utenti del BancoPosta si apre ora la possibilità di risolvere eventuali problemi senza necessariamente andare dal giudice ordinario.

Le domande di conciliazione, i cui moduli sono disponibili presso tutti gli uffici postali, nelle sedi locali delle associazioni o sul sito www.poste.it , verranno esaminate da una commissione di Conciliazione , composta da un rappresentante di Poste Italiane e un rappresentante delle associazioni scelto dal cliente, che redigerà un verbale con un’ipotesi d’accordo.

Se la proposta di conciliazione sarà accettata dal cliente, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, questa sarà ratificata in un atto che estinguerà la controversia.

Entro i successivi 90 giorni dall’accettazione l’ente Posta dovrà provvedere al risarcimento di quanto pattuito, accreditando l’importo stabilito sul conto corrente del cliente oppure inviando un assegno postale vidimato.

Il procedimento di conciliazione si concluderà, comunque entro 90 giorni dal ricevimento della domanda .

La conciliazione si potrà richiedere per i seguenti settori: spese e commissioni, valute versamenti/accreditamenti, valute prelevamenti/addebitamenti, termini di disponibilità, vidimazione assegni, servizi accessori, oneri fiscali, carta Postamat Maestro.

Confconsumatori, che è tra le Associazioni promotrici del protocollo di conciliazione e ha collaborato anche alla stesura dell’accordo, è a disposizione dei consumatori per ogni ulteriore informazione ai numeri 0521-230134-233583, fax. 0521- 285217 e all’e-mail segreteria@confconsumatori.it Inoltre, i consumatori potranno chiamare il numero gratuito di Poste Italiane 803160.

  • Aprile, 5
  • 202
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
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Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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