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Non si accorgono del furto del bancomat: risarciti Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Parma, 27 marzo 2018 – Il consumatore che non si accorge di aver subito il furto del bancomat e non lo denuncia immediatamente ha comunque diritto al rimborso delle somme sottratte. Questo è quanto ha stabilito l’Arbitro Bancario Finanziario interpellato da Confconsumatori Parma.

Una coppia di risparmiatori parmigiani, titolari di un conto corrente cointestato, era stata contattata dalla propria banca che li aveva informati di ripetute operazioni di prelievo, effettuate in una Regione diversa da quella di residenza, per cifre che superavano la consueta soglia di utilizzo della carta. Solo in quel momento uno dei due titolari aveva effettivamente realizzato di aver perso il bancomat, che qualcun altro stava utilizzando senza consenso.

Dopo l’avvertimento della banca e l’amara scoperta il titolare aveva provveduto immediatamente a denunciare l’accaduto alla Autorità di Pubblica Sicurezza, precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice Pin. Nonostante la denuncia, però, l’intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscere il rimborso richiesto dai propri clienti, lamentando la mancata adesione al servizio “Sms Alert” e sostenendo che ripetuti prelievi non potevano che essere avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto Pin.

I titolari del conto si erano così rivolti alla Confconsumatori e attraverso quest’ultima all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario. L’Arbitro ha riconosciuto il diritto della coppia di risparmiatori ad essere rimborsati delle somme indebitamente prelevate da ignoti, in quanto la banca avrebbe dovuto dimostrare, per sottrarsi a tale obbligo, la colpa grave o il dolo dei titolari del bancomat, posto che non può essere considerata una condotta contraria alla diligenza quella di chi non verifica quotidianamente di essere in possesso o meno della propria carta di pagamento.

«Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito i risparmiatori – perché riconosce il diritto del titolare di un bancomat a vedersi restituire le somme prelevate senza autorizzazione anche quando ciò sia la conseguenza della perdita dello strumento di pagamento (furto o smarrimento) non immediatamente percepita dal titolare del bancomat. L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto, infatti, come il comportamento del risparmiatore, che si accorge di non essere più in possesso del proprio strumento di pagamento a distanza di giorni dal furto o dallo smarrimento non configuri un’omissione degli obblighi di custodia del medesimo, salve le ipotesi di colpa grave o dolo che devono comunque essere provate da parte dell’Istituto di Credito e che, nel caso specifico, non sono state mai raggiunte».

Scarica la decisione dell’ABF.

  • Marzo, 27
  • 11878
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Poste Italiane condannata per “perdita di chance” A causa del telegramma in ritardo una donna ha perso l’occasione di partecipare a un concorso: Poste offriva 28 euro di indennizzo, ora pagherà oltre 28 mila euro

Parma, 17 gennaio 2018 – Quanto vale un’occasione persa? Lo ha stabilito il Giudice del Tribunale di Parma che nei giorni scorsi ha condannato Poste Italiane per la ritardata consegna di un telegramma, che ha impedito a una donna parmigiana di partecipare a un concorso per un posto all’Asilo Nido. Poste dovrà pagare oltre 28 mila euro di risarcimento.

Una donna di Parma era in attesa di partecipare alla prova selettiva per l’assunzione a tempo pieno di un “esecutore scolastico asilo nido” nel Comune di Felino. Il telegramma di convocazione alla prova, però, le era stato recapitato in ritardo e lei aveva perso così irrimediabilmente la possibilità di prendere parte alla prova e di conseguenza di essere assunta.

A seguito dell’accaduto la donna ha inviato un reclamo a Poste Italiane, la quale si era limitata a offrire l’indennizzo previsto dalla Carta della Qualità, circa 28 euro, senza tenere in alcun conto il danno da “perdita di chance” subìto dalla destinataria del telegramma.

La parmigiana si era quindi rivolta a Confconsumatori e, dopo l’obbligatoria procedura di conciliazione, aveva deciso, insieme al legale di Confconsumatori Grazia Ferdenzi, di rivolgersi al Tribunale di Parma che ha accolto tutte le richieste della parte danneggiata, riconoscendo alla donna il diritto ad essere risarcita per la “perdita di chance” causata dal tardivo recapito del telegramma. «Il Tribunale di Parma, – commenta l’avvocato Ferdenzi – ha riconosciuto il principio di responsabilità di Poste Italiane stabilendo che non è soggetto a norme restrittive o di favore in deroga al codice civile e pertanto ne ha disposto la condanna per i danni cagionati al destinatario del servizio postale, non avendo provato la sopravvenuta impossibilità ad adempiere alla propria prestazione».

La donna che aspirava al ruolo di esecutore scolastico ha fornito al Giudice ogni documentazione utile a dimostrare una sua concreta ed effettiva probabilità di conseguire il risultato auspicato, quantificando altresì in termini monetari quanto la mancata partecipazione alla prova selettiva e la conseguente mancata assunzione aveva comportato in termini di mancato guadagno.

«Quella del Tribunale di Parma è una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito l’associata di Confconsumatori – in quanto riconoscendo il danno da “perdita di chance” è stata riconosciuta la risarcibilità ad una situazione giuridica ancora non esistente ma solo attesa, a cui è stata attribuita un’entità patrimoniale autonoma».

Scarica la sentenza

  • Gennaio, 17
  • 5325
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Blackout maltempo: come calcolare gli indennizzi Con l'ondata di maltempo in tanti hanno subito il distacco dell'energia. Ripristino e indennizzi automatici possono variare: non serve farne richiesta

Parma, 15 dicembre 2017 – Chi ha subito un blackout a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito in questi giorni l’Emilia, riceverà direttamente in bolletta gli indennizzi automatici previsti in materia di “distacchi non programmati” dall’Aeegsi: non è necessario fare alcuna richiesta. I tempi di ripristino variano a seconda della concentrazione di utenti e del tipo di tensione (media o bassa); tuttavia i tempi massimi di ripristino non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione su provvedimento dell’Autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente agli utenti interessati da detti provvedimenti.

Dalle tabelle in calce potranno essere verificati i calcoli degli importi che ritroveremo in fattura. Il cliente domestico o non domestico con potenza inferiore o uguale a 6 kW ha diritto a un indennizzo automatico di 30 €, aumentato di 15 € ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €. Ad esempio: nelle zone a bassa densità è previsto un tempo di ripristino in 12 ore; se una famiglia rimane 20 ore senza luce riceverà € 60 di indennizzo.

Nel caso in cui, invece, il prolungato disservizio comporti delle spese impreviste, sarà necessario procedere con una apposita richiesta di rimborso. È necessario conservare tutta la documentazione delle spese sostenute (ad esempio la fattura per il noleggio di un generatore) che andrà poi allegata alla lettera di richiesta di rimborso, da inviare quando sarà ripristinata l’interruzione per da avere un quadro definitivo delle richieste da formulare.

Confconsumatori Parma invita, infine, a fare attenzione anche all’interruttore del contatore. Potrebbe accadere infatti che, al distacco della corrente, l’interruttore sia “saltato” e che, al ripristino della fornitura, rimanga in posizione “spento” impedendo, così, di rilevare del ritorno dell’energia in casa.

Per ulteriori informazioni scopri il progetto “Energia: diritti a viva voce” e cerca lo sportello a te più vicino sul sito www.energiadirittiavivavoce.it.

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  • Dicembre, 15
  • 3622
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Carife: Confconsumatori è parte civile All’udienza preliminare di ieri Confconsumatori ha chiamato in causa altri responsabili, tra cui anche Bper: il giudice deciderà lunedì 30

Ferrara, 20 ottobre 2017 – Al primo posto ci sono i diritti dei risparmiatori Carife “azzerati” che oggi meritano di avere il maggior numero di chance di ottenere un risarcimento. Con questo spirito l’avvocato Antonio Frascerra di Confconsumatori Ferrara, dopo aver ottenuto per l’associazione e per i propri associati l’ammissione come parte civile nel processo penale Carife, è intervenuto durante l’udienza preliminare del processo penale Carife per chiedere al giudice di chiamare in solido come responsabili civili nel processo penale per l’aumento di capitale della vecchia Carife anche gli Istituti di Credito gestiti dagli imputati (CariCesena e Banca Valsabbina), il collegio sindacale della società di revisione Deloitte & Touche, oltre che Bper, in qualità di cessionaria che ha acquistato la Nuova Carife Spa da Banca d’Italia. Quattro nuovi soggetti, dunque, che per Confconsumatori dovrebbero essere coinvolti dal tribunale a rispondere dei danni ai risparmiatori.

La richiesta, per l’avvocato di Confconsumatori Ferrara, si fonda su un principio semplice di trasferimento di responsabilità. «La norma a cui ci riferiamo è l’articolo 2049 del Codice Civile – spiega Frascerra – con la quale si stabilisce il principio che per i fatti commessi dai dipendenti risponde il datore di lavoro, o nel nostro caso l’Ente. Abbiamo presentato uno studio in cui abbiamo chiarito tutti i passaggi riguardanti Carife, il trasferimento all’ente ponte Nuova Carife Spa e la cessione tramite Banca d’Italia a Bper per 1 euro. Su quest’ultimo passaggio abbiamo evidenziato che il contratto non è pubblico. Il Pubblico Ministero non ha sollevato alcuna eccezione riguardo CariCesena, Banca Valsabbina e Deloitte & Touche, mentre ha ritenuto il coinvolgimento di Bper infondato. Ma l’ultima parola l’avrà il giudice il 30 ottobre prossimo».

L’invito ai risparmiatori danneggiati, nel frattempo, è quello di costituirsi parte civile nel processo. «Secondo quanto stabilito dal giudice – ha chiarito Frascerra – possono costituirsi parte civile, fino all’apertura del dibattimento del futuro processo ordinario, tutti gli azionisti, sia quelli che hanno acquistato prima dell’aumento di capitale del 2011 sia dopo quella data, ma anche gli obbligazionisti subordinati che non hanno ottenuto l’indennizzo forfettario dell’80% (o, se lo hanno ottenuto, solo per il restante 20%)».

Per informazioni:

CONFCONSUMATORI FERRARA (FE)

Corso Isonzo 79/a – 44121

Telefono: 0532/249234

Cellulare: 345/3188173

Email: confconsumatoriferrara@gmail.com

  • Ottobre, 20
  • 2971
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Energia: difendersi dalle telefonate scorrette A luglio 2019 il Mercato Tutelato cesserà di esistere e alcuni fornitori di energia ne approfittano per “accaparrarsi” clienti: ecco le 4 possibilità dei cittadini

Parma, 20 settembre 2017 – Lo Sportello “Energia: diritti a viva voce!” di Confconsumatori Parma ha raccolto nei giorni scorsi alcune segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto telefonate dal contenuto scorretto o ingannevole in materia di contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas. Gli operatori telefonici hanno fatto leva sull’imminente chiusura del mercato di Maggior Tutela (c.d. “Tutelato”) per indurre all’attivazione di contratti nel Mercato Libero.

  • Settembre, 20
  • 4866
  • Casa e Utenze, Emilia Romagna, ENERGIA: Diritti a viva voce, Pratiche commerciali scorrette, sitoer
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In Emilia Romagna scatta l’obbligo della targa per gli impianti di riscaldamento Il catasto degli impianti termici e di condizionamento in Emilia Romagna e la mappatura delle altre Regioni d’Italia

Entro la fine del 2018 i cittadini dell’Emilia Romagna (con esclusione temporanea di alcuni importanti Comuni e/o province*) dovranno assicurare l’inserimento dei dati relativi a tutti gli impianti di riscaldamento di potenza maggiore di 10 kW e a quelli di condizionamento di potenza maggiore di 12 kW nel Catasto Regionale Impianti Termici dell’Emilia Romagna (CRITER). il sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Sono compresi praticamente tutti gli impianti di riscaldamento individuale, mentre sono invece esclusi la quasi totalità degli impianti di condizionamento individuale. Si tratta di un adeguamento a quanto previsto dalla legge nazionale, tanto che analoghe iniziative sono state intraprese in altre Regioni**. Ecco alcune indicazioni che Confconsumatori ha disposto con l’importante contributo di CNA Installazioni e Impianti.

  • Luglio, 24
  • 23482
  • Casa e Utenze, Emilia Romagna, sitoer
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