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Presunta finta indagine Confconsumatori a Parma Da alcune testimonianze sembra che operatori non autorizzati chiamino spacciandosi per la Confconsumatori per avere dati sensibili

Parma, 5 novembre 2013 – Lo sportello di Parma di Confconsumatori ha ricevuto, nell’ultima settimana, alcune segnalazioni da parte di cittadini di Parma e provincia, che sostenevano di essere stati contattati telefonicamente da un’operatrice che si è qualificata come “Confconsumatori”.

Il contenuto della telefonata, secondo le testimonianze raccolte era a grandi linee questo: « Buongiorno, sono della Confconsumatori stiamo svolgendo un sondaggio perchè abbiamo riscontrato degli aumenti ingiustificati nelle bollette di luce e gas nelle province di Parma e Piacenza. Lei quanto paga in bolletta? ».

Confconsumatori chiarisce di non avere autorizzato nessuna indagine di mercato né nel territorio provinciale né in quello nazionale e di non avere nulla a che fare con le telefonate di cui è venuta a conoscenza tramite la segnalazione di alcuni soci che, giustamente, si sono insospettiti.

Chi avesse ricevuto telefonate simili è pregato di segnalarlo alla sede di Confconsumatori Parma (0521/230134 o parma@confconsumatori.it) che sta valutando di presentare un esposto contro ignoti e denunciare all’Autorità competenti la pratica scorretta posta in essere.

Il consiglio dell’associazione ai consumatori è, come sempre, quello di non fornire mai al telefono i propri dati sensibili e di diffidare di eventuali suggerimenti o indicazioni che potrebbero essere stati forniti da operatori non autorizzati.

  • Novembre, 5
  • 2371
  • Emilia Romagna, sitoer
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Tango Bond: in 2 mesi recuperati 175 mila euro Confconsumatori ha collezionato 4 nuove vittorie in materia di bond argentini in poche settimane: tre a Prato e una in appello a Bologna

Prato-Bologna. 30 ottobre 2013 – Prosegue, vittoria dopo vittoria, il lungo percorso di Confconsumatori per risarcire i tantissimi risparmiatori “traditi” dalle banche che avevano venduto titoli spazzatura o inadeguati al cliente senza informare dei rischi. Solo in materia di bond argentini in poche settimane sono ben quattro le pronunce favorevoli ottenute dai legali dell’associazione: tre vittorie presso il Tribunale di Prato e una presso la Corte d’Appello a Bologna.

Tre vittorie a Prato – Un quarantenne di Prato ha finalmente ottenuto a settembre la restituzione di tutti i risparmi di una vita, 70 mila euro, che tra il 2000 e il 2001 aveva investito in titoli argentini senza che la banca lo avesse informato della rischiosità e del carattere speculativo. La vittoria è stata ottenuta in soli 10 mesi. Con la stessa rapidità, anche altre due famiglie di Prato sono tornate in possesso dei risparmi investiti in tango bond (rispettivamente 65 mila e 25 mila euro) grazie ai legali di Confconsumatori; anche in questo caso a pesare sulla decisione del Giudice è stata la mancata osservazione dei doveri informativi da parte della banca. Marco Migliorati, presidente di Confconsumatori Prato commenta: « Vedere le famiglie sorridere soddisfatte dopo che si erano rivolte a noi poco convinte, sfiduciate e deluse dalle banche è una grandissima soddisfazione ».

Vittoria in appello a Bologna – Un operaio di Parma, con scarsissima propensione al rischio, aveva investito nel settembre del 2000 tutti i suoi risparmi, 15 mila euro, in titoli argentini. Avendo perso tutto, aveva tentato il recupero ma aveva la causa in primo grado. La Corte d’Appello, invece, ha recentemente ribaltato la prima sentenza del Tribunale di Parma, condannando l’Istituto di Credito a risarcire il cliente in quanto l’operazione era inadeguata e mancava l’autorizzazione scritta a procedere. « É una sentenza importante – commenta l’avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma – perchè chiarisce finalmente che nel 2000 i titoli argentini erano già pericolosissimi »

Sentenza Prato1
Sentenza Prato2
Sentenza Bologna

  • Ottobre, 30
  • 2437
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer, Toscana
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Furti sul conto online: vittoria da 7 mila euro A Parma ancora una volta tutelato il diritto al risarcimento per il consumatore che si accorge di prelievi non autorizzati dal conto online

Parma, 18 settembre 2013 – Furti sul conto corrente online: dopo numerose pronunce ottenute davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, Confconsumatori vince ancora, questa volta in Tribunale, e ottiene per una coppia un risarcimento da 7 mila euro. Nel 2008 due coniugi, che avevano attivato presso un Istituto di credito un sistema di home banking , si erano accorti, accedendo al proprio conto online di alcune disposizioni di pagamento non autorizzate per il valore di 5.910 € . Il furto era avvenuto senza che i due avessero mai comunicato a terzi la password necessaria per operare sul conto.

Il Tribunale, a cui i consumatori si sono rivolti su consiglio di Confconsumatori, ha condannato la banca a risarcire il danno, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, così da arrivare a circa 7.100 € oltre le spese di lite . La banca è stata condannata sulla base dell’art. 1228 c.c., per non avere superato la “presunzione di colpa” e, dunque, non aver potuto dimostrare che le credenziali fornite al cliente fossero entrate in possesso di terzi per una condotta colposa del medesimo.

« Una sentenza fondamentale – dichiara l’avv. Giovanni Franchi , legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio i consumatori – che si colloca nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato nella tutela dei correntisti che operano con sistemi di home banking. Si desume infatti dalla sentenza che nel gestire tale servizio la banca deve rispettare una diligenza professionale parametrata dal criterio dell'accordo bancario. E non è sufficiente che l’istituto fornisca la prova che non si sia registrato il tentativo di immissione di credenziali errate e che, conseguentemente, l’utilizzo dei codici di accesso e dei dispositivi sia da imputarsi ad un’acquisizione dei medesimi da parte di terzi. Il correntista – conclude Franchi – non ha l'obbligo di controllare in ogni momento le movimentazioni del suo conto , secondo la possibilità offertagli di servizio di home banking».

Per Mara Colla , presidente di Confconsumatori: «I clienti delle banche che operano col sistema di home banking, devono sapere che, se si accorgono di avere subito furti dal loro conto corrente per via telematica, possono rivolgersi all’associazione per ottenere la restituzione di quanto sottratto loro da terzi ».

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  • Settembre, 25
  • 3956
  • Emilia Romagna, Internet, sitoer
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Iva rifiuti: seconda vittoria a Parma già avviate le prime cause cumulative Conclusa anche la seconda causa “pilota” avviata nel 2012: dopo la prima vittoria di febbraio, il GdP di Parma ha dato ancora ragione al consumatore

Parma, 20 settembre 2013 – Ci è voluto quasi un anno e mezzo ma alla fine, anche la seconda delle due cause “pilota” avviate da Confconsumatori nel 2012 per la restituzione dell’Iva illegittimamente versata sulla Tia sui rifiuti si è conclusa con un’altra vittoria del consumatore e la condanna di Iren a rimborsare l’utente.

Forte della prima pronuncia di febbraio, tra marzo e aprile 2013 Confconsumatori aveva aperto le porte ai parmigiani interessati a partecipare alle cause cumulative per la restituzione dell’Iva: hanno risposto all’appello quasi 3000 cittadini tra Parma e provincia. Le prime cause cumulative sono state già avviate e, a poco a poco verranno ricontattati tutti i consumatori che hanno aderito e l’associazione spera di ottenere le prime pronunce entro la fine del 2014.

« Anche in questo secondo caso la decisione del Giudice è molto importante – spiegano i legali di Confconsumatori Parma Graziella Catanzariti e Grazia Ferdenzi , che hanno assistito i primi parmigiani rimborsati – perché, uniformandosi alla sentenza Cassazione del 9 marzo 2012, stabilisce il diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di Iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale . Entrambi i Giudici hanno ritenuto che la Tia non é un’entrata patrimoniale di diritto privato ma una mera variante della Tarsu e dunque conserva la qualifica di tributo, sul quale non doveva applicarsi l’Iva» .

Per Confconsumatori il ricorso alla Giustizia si è reso necessario dopo anni di richieste inviate da migliaia di cittadini al Comune, all’Agenzia delle Entrate e al Gestore del servizio raccolta rifiuti, tutte rimaste inascoltate, e dopo che l’appello inviato nel marzo 2012 al premier Mario Monti perché intervenisse a livello normativo non ha sortito alcun effetto.

« Continuiamo a sperare in una soluzione stragiudiziale della vicenda , – dichiara Mara Colla , Presidente nazionale di Confconsumatori – dato il numero altissimo di cittadini interessati sul territorio nazionale. Stante l’inerzia governativa, abbiamo intrapreso innanzi ai Giudici di pace in moltissimi comuni, fra cui Parma, diverse cause civili e le positive pronunce finora ottenute ci confortano della giustezza della nostra battaglia . E’ una questione di principio, più che economica, che i consumatori devono affrontare uniti e decisi. Noi non ci fermeremo : sul piano istituzionale, adotteremo nuove iniziative politiche, insieme alle associazioni dei consumatori che più hanno lavorato in questo ambito, per ottenere una soluzione normativa che, riconoscendo il credito degli utenti, si impegni alla detrazione dell’importo indebitamente percepito sulle fatture future; sul piano giudiziario, esaurite le prime cause cumulative a Parma come altrove, raccoglieremo altre adesioni per radicare nuove cause cumulative, che tanti cittadini ci spronano a fare ».

Guarda il servizio andato in onda su Tv Parma.

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da sinistra: Graziella Catanzariti, Mara Colla, Grazia Ferdenzi

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  • Settembre, 20
  • 6799
  • Casa e Utenze, Emilia Romagna, sitoer
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Cirio: nuova vittoria in appello da 63 mila euro La Corte d’appello ha chiarito l’errore del Tribunale dando ragione al consumatore che aveva acquistato i bond, già pericolosi nel 2001

B ologna, 11 settembre 2013 – Il Tribunale gli aveva dato torto, costringendolo a pagare ingentissime spese, ma l’associato di Confconsumatori ha deciso di fare appello e la Corte ha ribaltato la prima sentenza, affermando che i titoli Cirio, acquistati nel 2001, erano già pericolosissimi e la banca non ha adempiuto ai propri obblighi informativi. L’Istituto di credito è stato condannato al risarcimento dei danni per 63.000 euro , pari alla somma investita nell’acquisto di titoli Cirio, oltre interessi e spese di lite.

Nel caso in questione la Corte d’appello, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato l’investitore alla rifusione delle spese , ha ritenuto la ricorrenza della responsabilità risarcitoria, perché l’Istituto di credito non aveva tenuto conto dell’inadeguatezza dell’operazione per l’investitore, nel cui profilo risultava una bassa propensione al rischio. Si legge nella sentenza che l’inadeguatezza non era stata comunicata dalla banca all’investitore nell’ordine di acquisto secondo quanto disposto dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, ai sensi del quale la Banca doveva richiedere in forma scritta la manifestazione del cliente di voler procedere all’investimento. Di l’obbligo a carico della banca di risarcire il pregiudizio arrecato al risparmiatore.

« Un’altra sentenza importante – dichiara l’avv. Giovanni Franchi , legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l’investitore – perché la Corte d’appello di Bologna ha chiarito l’errore commesso dal Tribunale, che aveva costretto il povero risparmiatore a doversi difendere contro la richiesta della banca di rifusione di ingentissime spese. La Corte ha sancito che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi , talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente ».

« È soprattutto importante – aggiunge l’avv. Franchi – che si sia tenuto conto della dichiarazione espressa dall’investitore in sede di assunzione del profilo di rischio, nel senso che se uno non è disposto ad rischiare il proprio denaro, non gli si può consigliare l’acquisto di titoli pericolosi , come già al tempo erano i bond Cirio. se ne deve tenere conto quando si valuta il comportamento della banca. Ed era forse il caso, come purtroppo non sempre è accaduto, che la magistratura tenesse conto della pericolosità e del profilo di rischio dell’investitore anche in diverse cause intraprese da molti acquirenti di titoli Parmalat e Argentina finite con la soccombenza dell’investitore. La Corte d’appello ha eliminato un macroscopico errore del Tribunale, dal quale era derivata la richiesta di pagamento di ingentissime spese ».

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  • Settembre, 11
  • 3452
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Sisma 2012: prorogata al 31 dicembre la sospensione dei mutui Rinnovata l'intesa tra Abi Emilia Romagna e le Associazioni dei Consumatori per la tutela delle famiglie danneggiate dal sisma

Bologna, 28 giugno 2013 – Proroga al 31 dicembre 2013 della sospensione delle rate dei mutui per le famiglie dell’Emilia Romagna e delle Province di Mantova e Rovigo colpite dal sisma del 2012.

L’intesa, che rinnova il precedente accordo del febbraio 2013, è stata siglata al tavolo di confronto periodico istituito dalla Commissione regionale Abi dell’Emilia Romagna e dalle Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Legaconsumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

L’iniziativa conferma l’impegno delle banche operanti nei territori colpiti dal terremoto verso i cittadini e il tessuto produttivo locale, nonché dell’Abi, in collaborazione con la Regione, le Associazioni dei Consumatori e le istituzioni nazionali.

In particolare l’accordo prevede che:

–        la richiesta di intervento può essere presentata dal mutuatario che ha già usufruito della sospensione, prevista dal precedente accordo di febbraio 2013, utilizzando la documentazione attestante che l’immobile ipotecato sia distrutto o danneggiato;

–        le banche possano offrire condizioni migliorative rispetto a quelle che fanno riferimento al presente accordo, anche con la possibilità di estendere le iniziative ad altro forme tecniche di finanziamento;

–        le parti promuovano iniziative di sensibilizzazione della Regione e del Governo per l’adozione di tempestivi interventi legislativi volti ad avviare la ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate in tempi celeri e alle condizioni più favorevoli grazie a strumenti di sostegno pubblico; tra questi in particolare l’istituzione di un fondo di solidarietà per assicurare ai mutuatari la copertura degli eventuali interessi applicati per la sospensione;

–        l’Abi provveda a pubblicare e tenere aggiornata sul sito www.abi.it la lista delle banche aderenti.

  • Giugno, 28
  • 2839
  • Emilia Romagna, Mutui, sitoer
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