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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: furto

Furto del bancomat: cliente non riceve l’SMS alert, e la Banca è costretta a rimborsare In un complesso equilibro di responsabilità tra intermediari finanziari, l'Abf ha infine riconosciuto all'associata di Confconsumatori il diritto al rimborso di 1.130 euro

Milano, 20 marzo 2023 – La nostra associata era da poco rientrata dal supermercato quando si è accorta che il portafogli, in cui si trovava anche il bancomat, era stato rubato. Appena si è resa conto del furto ha disposto il blocco della carta e sporto denuncia, ma i ladri erano già riusciti a portare via dal conto, attraverso due prelievi agli sportelli ATM e tre pagamenti, la somma di 1.630 euro. L’Abf si è trovato di fronte a un rimpallo delle responsabilità tra le due banche a cui la donna si è rivolta per ottenere un rimborso: quella presso cui la donna aveva il proprio corrente, e quella che aveva emesso la carta di debito.

La decisione dell’Abf

Con l’assistenza di Confconsumatori, la donna ha sporto inizialmente reclamo alla prima banca (denominata dall’Abf intermediario A) che, da parte sua, ha negato il rimborso e attribuito invece la responsabilità alla società emittente della carta. Ma anche il reclamo inviato al secondo intermediario (intermediario B) non è andato a buon fine, e a quel punto la nostra associata, per ottenere giustizia, ha deciso di presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Di fronte all’Abf, la prima banca – quella presso cui la cittadina era cliente – ha obiettato che il furto era avvenuto per “colpa grave” della donna, che non avrebbe custodito correttamente il PIN della carta di pagamento. La seconda banca, emittente della carta, ha invece cercato di ritirarsi dal giudizio appellandosi al “difetto di legittimazione passiva”.

L’Abf ha però respinto questa eccezione, dichiarando che “vi è una sostanziale mancata allegazione di elementi coerenti e riscontrabili intesi a dimostrare la mancanza di legittimazione passiva in capo all’intermediario B la cui denominazione è apposta chiaramente sulla carta e i cui termini difensivi sono confessori ovvero quantomeno contraddittori”. Rispetto alla presunta colpa grave della cliente, l’Arbitro ha invece stabilito che, anche nel caso in cui la cliente avesse conservato in modo imprudente il PIN insieme alla carta, il secondo intermediario è, in questo caso specifico, responsabile per non aver avere attivato il servizio di SMS alert, che avrebbe potuto evitare alcune delle operazioni fraudolente. In particolare, per l’Abf:

“Tale servizio è ritenuto fondamentale presidio di sicurezza a tutela dell’utente, anche in considerazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto. Pertanto, la
mancata attivazione del servizio di sms-alert o altro servizio assimilabile costituisce un profilo di responsabilità dell’intermediario (da inadeguata organizzazione imputabile
esclusivamente al medesimo intermediario), da cui questi può andare esente solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene: nella fattispecie non rinvenibile“.

Per maggiori dettagli invitiamo a leggere la pronuncia integrale cliccando sul bottone qui sotto.

Leggi la decisione dell’Abf

  • Marzo, 20
  • 3081
  • Dalle Sedi, Lombardia, Privacy e Protezione dei dati personali, Risparmio e Investimenti
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Il nuovo bancomat non arriva, ma qualcuno preleva: Banca deve restituire 2.400 euro alla correntista Per l’Abf: “I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento”

Grosseto, 3 marzo 2023 –  Il nuovo bancomat, inviato dalla Banca a casa di una cliente di Grosseto, non era mai arrivato a destinazione: dei malviventi lo avevano intercettato, utilizzandolo poi per prelevare circa 2.400 euro. Mentre la prima richiesta di risarcimento della nostra associata è stata negata, l’Arbitro bancario finanziario ha invece riconosciuto la responsabilità dell’Istituto, condannandolo a restituire la somma rubata alla correntista.

LA DECISIONE DELL’ABF – Con la decisione n.1918/2023 del 24 febbraio, l’Abf ha condannato la Banca alla restituzione di circa 2.400 euro a una correntista di Grosseto derubata attraverso un Bancomat che, in fase di rinnovo, era stato intercettato dai malviventi. «Secondo l’Abf infatti – dichiarano da Confconsumatori – i fattori di responsabilità per la banca sono due: “I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento, come prevede l’art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 11 del 2010”. Dunque era la banca a dover dare la prova di aver spedito il Bancomat e quindi di averlo consegnato al titolare. In aggiunta l’arbitro ha evidenziato che “la banca ha l’onere di proporre, insieme allo strumento di pagamento, i servizi di sms alert”. Qualora non l’abbia proposto con avviso scritto al cliente, risponde di eventuali prelievi fraudolenti perché il servizio avrebbe potuto consentire al cliente di bloccare le manovre dei truffatori». L’Abf ribadisce peraltro una precedente decisione, ottenuta proprio su istanza della sede di Massa-Carrara di Confconsumatori. Grazie a questa conferma, la consumatrice grossetana riceverà finalmente il rimborso di quanto le è stato sottratto alcuni mesi fa.

PER ASSISTENZA – Confconsumatori prosegue così la propria attività contro le truffe bancarie, sia a Grosseto (0564 417849; grosseto@confconsumatori.it) che nel resto della Toscana. Tutti i riferimenti degli sportelli territoriali dell’Associazione sono disponibili nella sezione Dove siamo. Chi desidera invece ricevere informazioni e assistenza totalmente online a distanza può contattare lo Sportello online di Confconsumatori, compilando il form presente a questo link: www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/.

Leggi la decisione dell’Abf

  • Marzo, 3
  • 10093
  • Dalle Sedi, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Furto del bancomat: l’intermediario bancario rimborsa un consumatore L’Abf ha riconosciuto il diritto del cliente a ottenere il rimborso di oltre 1500 in quanto non c’è “colpa grave”

Milano, 22 novembre 2022 – Buone notizie per un consumatore vittima del furto di una carta bancomat: l’Abf del Collegio di Milano gli ha riconosciuto il diritto al rimborso – da parte dell’intermediario bancario – di oltre 1500 euro. I malviventi avevano sottratto la somma attraverso otto differenti operazioni fraudolente commesse subito dopo il furto.

IL CASO – Lo scorso febbraio, in metropolitana, l’uomo era stato derubato del bancomat. Prima che si accorgesse del furto e riuscisse a contattare l’intermediario bancario e richiedere il blocco dello strumento di pagamento, tramite prelievi ATM e transazioni fraudolente, i ladri erano giù riusciti a sottrargli circa 1600 euro. Il consumatore ha chiesto aiuto allo sportello di Confconsumatori Milano con cui, assistito dall’avvocato Sabrina Contino, ha presentato ricordo all’Abf. Chiarito che l’uomo aveva agìto diligentemente, conservando correttamente i codici di sicurezza della carta di pagamento, l’Abf ha dunque escluso la “colpa grave” attribuibile al consumatore, affermando il suo diritto a essere rimborsato delle somme disconosciute.

Cita la pronuncia dell’Abf:

“[…] Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendente, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell’ente cui sono state esternalizzate le attività. Negli altri casi, salvo che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita”. Dalla normativa dinanzi richiamata si desume quindi che ciò che consente di escludere il rimborso della perdita subita è la colpa grave o il dolo dell’utilizzatore, in mancanza dei quali questi ha diritto al rimborso dell’operazione disconosciuta.”

Inoltre, accanto alla mancanza di “colpa grave”, nonostante le operazioni fossero state compiute con le reali credenziali del cliente, l’istituto non è riuscito a provare che fossero a tutti gli effetti riconducibili all’uomo.

Per informazioni e assistenza invitiamo a contattare gli sportelli territoriali di Confconsumatori.

Scarica la pronuncia dell’Abf
  • Novembre, 22
  • 6826
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti
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Furto della borsa: vittoria a Roma, rimborsati 1.130 euro L’Abf ha riconosciuto il diritto a un rimborso, da parte di Poste Italiane, a una consumatrice vittima di “furto con destrezza”

Roma, 25 marzo 2022 – Nuova vittoria di Confconsumatori presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf), che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 1.130 euro nei confronti di una consumatrice romana, che aveva subito il furto, eseguito “con destrezza”, della borsa contenente la carta di debito. Il rimborso corrisponde all’importo di due operazioni disconosciute a seguito del furto dello strumento di pagamento.

I FATTI – Il 1° dicembre 2020, intorno alle 18.30, i ladri si sono avvicinati alla nostra associata dopo che aveva parcheggiato l’auto, riferendole che doveva spostarla perché si stava provvedendo a ripulire la strada. Appena riaperta l’autovettura e appoggiata la borsa sul sedile, un complice ha portato a termine il furto, aprendo lo sportello del passeggero.

La donna, alle 19, mentre era nella stazione dei Carabinieri, ha subito provveduto a richiedere il blocco della carta bancomat ma già tra le 18.50 e le 19.17 erano stati effettuati prelievi fraudolenti per la somma complessiva di 1.130 euro, per la quale la consumatrice ha chiesto il rimborso all’intermediario, ricevendo però risposta negativa.

Non essendo riuscita a definire la controversia attraverso il reclamo, la nostra associata ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’intermediario ha inteso obiettare che le operazioni erano state effettuate correttamente, senza che emergesse alcuna anomalia, deducendo, in base al ristretto arco temporale trascorso dal momento del furto all’esecuzione della prima transazione illegittima e in base alla modalità di autenticazione impiegata, che la cliente non avesse tenuto una condotta diligente, conservando il codice segreto PIN unitamente alla carta.

Quindi l’intermediario ha obiettato che l’evento si era verificato a causa del “contegno gravemente colposo” della vittima di furto, ma l’Arbitro ha dato ragione alla nostra associata, riconoscendole il diritto al rimborso.

«L’Arbitro Bancario Finanziario – ha dichiarato l’avvocato Barbara d’Agostino Presidente Confconsumatori Lazio – ha riconosciuto che quando si realizza la fattispecie di furto con destrezza degli strumenti di pagamento questo fatto esime la ricorrente dall’addebito di responsabilità per omessa violazione degli obblighi di custodia della carta e dei relativi codici segreti sottolineando che si deve escludere la colpa grave nei casi in cui l’utilizzatore sia stato vittima di una azione coordinata  volta ad effettuare il furto dello strumento di pagamento,  condannando quindi Poste Italiane al rimborso delle somme illegittimamente sottratte dal conto corrente».

I consumatori che necessitano di assistenza possono rivolgersi a Confconsumatori tramite le sedi territoriali elencate qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

Scarica la pronuncia dell’Abf.

  • Marzo, 25
  • 5372
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Dalle Sedi, Lazio, Risparmio e Investimenti
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Furto del bancomat: rimborsati 1.107 euro a Roma L’Abf ha riconosciuto il diritto a un rimborso, da parte di Crédit Agricole, a una consumatrice vittima di un furto in appartamento

Roma, 17 marzo 2022 – Vittoria di Confconsumatori presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (Abf), che ha riconosciuto il diritto al rimborso di 1.107 euro nei confronti di una consumatrice romana, corrispondente all’importo di 7 operazioni disconosciute a seguito del furto dello strumento di pagamento avvenuto nella propria abitazione.

I FATTI – Durante la notte tra il 26 e il 27 marzo 2021, i ladri si sono introdotti nell’abitazione della donna, molto probabilmente narcotizzando lei, il marito e i cani, prima di procedere al furto, fra le altre cose, della carta bancomat collegata al conto corrente presso l’istituto di credito resistente.

Tra le 04:48 e le 08:20 del 27.03.2021 sono stati effettuati prelievi fraudolenti per la somma complessiva di 1.157 euro, per la quale la consumatrice ha chiesto il rimborso all’intermediario, ricevendo però risposta negativa.

Non essendo riuscita a definire la controversia attraverso il reclamo, la nostra associata ha promosso una procedura davanti all’Arbitro Bancario Finanziario.

LA DECISIONE DELL’ABF – L’intermediario intendeva obiettare che le operazioni erano state effettuate correttamente, senza che emergesse alcuna anomalia, autenticate tramite il microchip della carta e la corretta digitazione del PIN senza errori, attribuendo quindi alla nostra associata la ‘colpa grave‘ per custodire insieme la carta bancomat e le credenziali di accesso.

L’Arbitro ha inteso escludere la colpa grave in caso di furto in appartamento, specificando che la ragione che sostiene questo orientamento è che proprio custodire nella propria abitazione le credenziali degli strumenti di pagamento – in un luogo riservato, dove massimamente si esercita il controllo sui propri beni, come la casa – integra il normale canone di diligenza nell’utilizzo degli strumenti elettronici.

«L’Arbitro Bancario e Finanziario – ha dichiarato l’avvocato Barbara d’Agostino Presidente Confconsumatori Lazio – ha riconosciuto un principio fondamentale e precisamente la totale assenza di colpa quando si è vittima di furto, ed ha oltretutto sottolineato in modo chiaro che la soglia di diligenza richiesta deve essere ridimensionata e parametrata al contesto, come nel caso specifico in quanto il furto è avvenuto in un luogo privato, inaccessibile ai terzi, condannando quindi Crédit Agricole al rimborso delle somme illegittimamente sottratte dal conto corrente».

I consumatori che necessitano di assistenza possono rivolgersi a Confconsumatori tramite le sedi territoriali elencate qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.

Scarica la decisione dell’Abf

  • Marzo, 18
  • 5065
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni, Lazio
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Pagina 2 di 2«12

SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
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SULMONA
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