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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
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Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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PISTICCI (Mt)
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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TURSI (MT)
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: prescrizione

Buoni postali fruttiferi prescritti: il diritto al risarcimento è confermato dalla Corte d’appello di Milano Confconsumatori: «Una decisione che ribadisce l’importanza della corretta informazione per i risparmiatori fin dall’atto della sottoscrizione dei Buoni»

Parma, 28 aprile 2025 – Un altro esito positivo a conferma dell’impegno di Confconsumatori nella campagna “Buono tradito”: con la sentenza n. 1128/2025 del 9 aprile 2025 la Corte d’appello di Milano ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Pavia che aveva sancito il diritto del titolare di Buoni postali fruttiferi “a termine” ad essere risarcito per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste italiane, del Foglio informativo analitico che sarebbe stato necessario per rendere conoscibili le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza degli investimenti.

IL CASO – Un risparmiatore pavese, titolare di 3 Buoni postali fruttiferi a termine della serie 18N, con scadenza 18 mesi, del valore complessivo di 15mila euro, acquistati nel 2006, aveva chiesto e ottenuto – con l’assistenza dell’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori – una sentenza favorevole da parte del Tribunale di Pavia, il quale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per non avere mai ricevuto il Foglio informativo analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei buoni. Poste italiane aveva impugnato la sentenza sostenendo che il Tribunale di Pavia avesse erroneamente applicato le norme contenute nel Dm del 19 dicembre 2000 e non avesse tenuto conto dell’onere della prova della mancata consegna del Foglio informativo, a suo dire a carico del risparmiatore, ritenendo inoltre che lo stesso risparmiatore avrebbe potuto conoscere le informazioni riguardanti la scadenza dei buoni consultando i documenti affissi agli Uffici postali. Secondo Poste, inoltre, la sentenza del Tribunale di Pavia era viziata da mancanza di nesso di causalità tra l’omessa informazione di Poste e il danno lamentato dal risparmiatore.

LA SENTENZA – La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia, ha ribadito, invece, contrariamente a quanto sostenuto da Poste Italiane, che è solo il Foglio informativo analitico a garantire l’informazione effettiva e completa al risparmiatore, a nulla rilevando che le informazioni sui titoli vengano anche pubblicate in Gazzetta Ufficiale o in generici fogli affissi agli Uffici postali sparsi sul territorio italiano. Il Foglio informativo, infatti, a detta della Corte d’Appello di Milano, assume rilevanza nei confronti del singolo risparmiatore e la sua omessa consegna rileva sul piano della “condotta” di Poste e dunque è fonte di risarcimento. Secondo la Corte d’appello di Milano, una diversa interpretazione, oltre a non tenere in considerazione quanto disposto dall’articolo 3 del Dm del 19 dicembre 2000, non appare adeguata alla tutela del risparmiatore, in considerazione “delle fisiologiche asimmetrie conoscitive tra quest’ultimo e Poste Italiane”. Quanto poi al nesso di causalità tra l’omessa informazione da parte di Poste italiane e il danno effettivamente subìto dal risparmiatore, la Corte d’Appello di Milano ha evidenziato che la violazione dei doveri informativi che si è concretizzata a danno del risparmiatore non lo ha posto nelle condizioni di potersi attivare in tempo per riscuotere i propri Buoni e ne ha pertanto giustificato il diritto al risarcimento.

LA TUTELA – «Una decisione molto significativa – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori che ha assistito il risparmiatore nei due gradi di giudizio – che ribadisce l’importanza della corretta informazione per i risparmiatori fin dall’atto della sottoscrizione dei Buoni postali e ciò non solo in quanto previsto da una precisa normativa al riguardo, ma anche in ragione dell’ampia diffusione di questa forma di risparmio e della modesta conoscenza economico-finanziaria dei cittadini che investono in questa tipologia di prodotti».

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori (contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o scrivere allo Sportello online dell’associazione: (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).

  • Aprile, 28
  • 3456
  • Risparmio e Investimenti
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Buoni venduti alla cieca: vittoria a Carrara L'operatore di Poste aveva venduto nel 2007 buoni postali fruttiferi senza scadenza, privi di foglio informativo: rimborsate due toscane

Massa, 28/12/2021 – Ancora una vittoria sul fronte dei buoni postali fruttiferi: Confconsumatori Massa-Carrara ha da poco ottenuto una vittoria per madre e figlia che aveva acquistato nel 2007 due buoni dal valore complessivo di 5 mila euro, senza ricevere il foglio informativo e, soprattutto, in assenza di chiara indicazione della scadenza sui buoni. Il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto al rimborso della consumatrice che, in considerazione dell’inadempienza informativa, non poteva ritenersi prescritto.

I FATTI – Madre e figlia avevano acquistato nel 2007 due buoni postali da 2500 euro ciascuno presso uno sportello di Poste Italiane di Carrara. Al momento dell’acquisto non avevano ricevuto le indicazioni obbligatorie, tra cui: la tipologia dei buoni, le loro caratteristiche e, soprattutto, la data di scadenza. Anni dopo, nel 2019, le consumatrici avevano presentato richiesta di riscossione dei buoni, ma l’ufficio postale le aveva informate a voce che non sarebbe stato liquidato loro nessun importo. Le risparmiatrici si erano, così, rivolte alla Confconsumatori di Massa-Carrara per sporgere reclamo nei confronti di Poste. Dopo una prima lettera di contestazione rimasta senza risposta, le donne, assistite dall’avvocato Francesca Galloni responsabile di Confconsumatori Massa-Carrara, hanno deciso di agire in giudizio davanti al Giudice di Pace di Carrara.

LA SENTENZA – Il Giudice di Pace di Carrara, dott. Locane, ha accolto tutte le contestazioni svolte dall’avvocato Galloni nel corso del giudizio, rigettando le eccezioni di prescrizione di Poste, riconoscendo che i due buoni non riportavano nessun elemento dal quale poter evincere la data di scadenza dalla quale poter azionare la relativa domanda di riscossione. Si legge nella sentenza: “Solo in seguito al rigetto dell’istanza di rimborso le attrici ( madre e figlia) sono state messe in grado di esercitare il loro diritto al rimborso e, rispetto a tale termine, decorre, ex art. 2935 c.c. , il termine decennale di prescrizione”. Il Giudice (rifacendosi anche alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 20.5.2020 e alla determina del Arbitrato Bancario e Finanziario di Roma n. 11045/2020) ha pertanto accolto la domanda delle risparmiatrici con la sentenza n.199/2021, riconoscendo come Poste avesse totalmente disatteso i doveri e le regole di adempimento previsti a seguito del Decreto Ministeriale del 19/12/2000 per i buoni successivi da tale data. “Non vi e’ alcuna prova in giudizio che l’intermediario , in sede di sottoscrizione, abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa di riferimento e soprattutto di render noto la data di scadenza del titolo, provvedendo a consegnare alle attrici il cd. FIA (FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO)”. Prosegue la sentenza “Questa ultima considerazione deve ritenersi che nelle ipotesi in cui i buoni siano privi di indicazione della scadenza- come nella fattispecie concreta- il termine di prescrizione non può ritenersi maturato e pertanto i relativi possessori hanno diritto al rimborso”.

“Si tratta – commenta l’avvocato Galloni di Confconsumatori Massa-Carrara – di una sentenza molto importante e significativa, non solo per la vittoria conseguita, ma anche come precedente per tutti quei risparmiatori che si trovano in possesso di buoni postali fruttiferi che Poste si rifiuta di liquidare o totalmente o anche in parte, o perché li ritiene prescritti o per altre motivazioni spesso infondate. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che siano in possesso di buoni postali fruttiferi di rivolgersi al nostro sportello e a tutti gli sportelli di Confconsumatori presenti sul territorio nazionale, al fine di effettuare le contestazioni del caso e portare avanti la battaglia che la Confconsumatori ha da qualche mese intrapreso, denominata appunto “Buono tradito”.

Scarica la sentenza del Giudice di Pace di Carrara.

  • Dicembre, 28
  • 4046
  • Risparmio e Investimenti, Toscana
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Cartolarizzazione selvaggia: vittoria a Grosseto Cartolarizzazione crediti selvagge: le Banche cedono anche crediti palesemente prescritti, ma esiste una via di uscita per il consumatore

Grosseto, 29 novembre 2021 – Crediti spesso prescritti o non più esigibili azionati da società di cartolarizzazione che adottano comportamenti scorretti nei confronti dei consumatori: Confconsumatori Toscana ha recentemente risolto un caso emblematico in materia e ne ha dato notizia tramite il comunicato che si riporta di seguito.


Con la sentenza 823/2021 il Giudice di Pace di Grosseto ha dichiarato prescritto il credito azionato da una società di cartolarizzazione dei crediti che l’aveva acquistato da una primaria Banca, così revocando il decreto ingiuntivo.

Finisce bene per una famiglia di grossetani (obbligati in solido) che dopo decenni si sono visti prima sollecitare poi ingiungere un credito dichiarato inesistente.

Nel lontano 2002 la famiglia stipulava un contratto di finanziamento di credito al consumo con una delle Banche più importanti e conosciute del paese. Pareva di aver pagato tutto il prestito, senonché dopo 15 anni ricevevano un sollecito di pagamento da parte del cessionario del credito che lamentava l’insoluto delle ultime rate.

Non è bastata la contestazione di Confconsumatori, cui la famiglia si era rivolta, per far capire al nuovo soggetto che- in difetto di interruzione rituale (la prescrizione si interrompe solo con notifica o raccomandata a.r.) sino al 2017- il credito era chiaramente prescritto.

Dopo l’ingiunzione di pagamento gli asseriti (inesistenti debitori) si sono difesi proponendo l’opposizione a decreto ingiuntivo che il Giudice di Pace, senza particolare istruttoria, ha accolto per prescrizione dichiarando così infondata la pretesa del cessionario (sentenza ormai passata in giudicato).

Purtroppo non è la prima volta che Confconsumatori sia a Grosseto che in tutta la Toscana verifica situazioni come queste nella mole delle selvagge cessioni di crediti asseritamente sofferenti delle Banche a società di cartolarizzazione.

Anzi Confconsumatori riscontra ormai quasi sistematicamente questa ed altre criticità a fronte di crediti spesso e volentieri totalmente o parzialmente inesistenti o inesigibili.

  • Novembre, 29
  • 3134
  • Risparmio e Investimenti, Toscana
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Partite pregresse: incontro con AIT Le associazioni dei consumatori hanno incontrato l'Autorità Idrica Toscana per chiedere soluzioni che evitino il contenzioso dilagante

Grosseto, 23 novembre 2021 – Si è svolto in data 17 novembre un incontro tra le associazioni dei consumatori della Toscana e l’Autorità Idrica Toscana  avente ad oggetto la problematica delle partite pregresse addebitate in bolletta idrica e ritenute illegittime dalla Suprema Corte di Cassazione.

E’ emerso che vari gestori toscani sono stati interessati dalle questione delle partite pregresse che hanno fatturato in bolletta negli ultimi anni agli utenti, anche se al momento solo Gaia sta ancora riscuotendo detti importi a titolo di partite pregresse, avendo gli altri gestori terminato la riscossione.

Confconsumatori Toscana, alla luce del noto provvedimento della Suprema Corte di Cassazione che ha condannato un gestore ligure a restituire gli importi fatti pagare all’utente a titolo di partite pregresse definite illegittime, ha fatto presente l’intenzione di portare avanti le istanze dei cittadini al fine di metter in mora ed interrompere i termini di prescrizione con l’invio di lettere ad hoc.

L’Ait, dal suo canto, ha comunicato di aver richiesto insieme a tutti le altre Autorità d’Ambito interessate una informativa ad Arera (responsabile di averle istituite Delibera Determina AEEGSI n. 643/2013). Ad oggi, l’Autorità nazionale non ha ancora risposto e non sono conosciuti i tempi di una risoluzione.

L’Ait sembrava più preoccupata di garantire i conti e i bilanci dei gestori, avendo ribadito che in materia vige il principio del full recovery cost per cui in caso in cui dovessero dover restituire le somme prese a titolo di partite pregresse si verificherebbero disavanzi o minori investimenti, senza proferire verbo sulle ingenti somme che i cittadini pagano in Toscana  per il servizio idrico integrato.

Confconsumatori Toscana, rappresentata nel corso della riunione dall’avvocato Francesca Galloni, ha insistito nel far valere il punto di vista enunciato dal provvedimento della Cassazione, ossia che una determina di carattere amministrativo non può contrastare con il principio di irretroattività delle leggi né porsi in contrasto con i principi di diritto civile che regolano o i rapporti di diritto privato, come quello che lega il gestore con l’utente.

Pur non avendo intenzione al momento di ingolfare i Giudice di Pace con cause, la Confconsumatori ha ribadito di voler portare con determinazione avanti la sua iniziativa che parte con l’invio di  lettere di messa in mora e interruttive dei termini di prescrizione nei confronti dei gestori.

Tuttavia CONFCONSUMATORI TOSCANA INVITA L’AUTORITA’ IDRICA TOSCANA E L’AUTORITA’ NAZIONALE ARERA AD AFFRONTARE IL PROBLEMA TUTELANDO GLI UTENTI CONSUMATORI ED IMPONENDO COSI’ AI GESTORI LA RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE COSI’ DA EVITARE UN CONTENZIOSO DILAGANTE.

Si ricorda agli utenti che la lettera per il recupero degli importi ingiustamente riscossi dai gestori è disponibile presso le sedi di Confconsumatori il cui elenco è consultabile nell’area DOVE SIAMO.

  • Novembre, 23
  • 2038
  • Casa e Utenze, Servizi e Società, Toscana
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Buoni postali AA4 vittoria a Grosseto La corretta interpretazione dei termini di prescrizione di buoni fruttiferi AA4, ha consentito a una famiglia di salvare oltre 1.250 euro di risparmi

Grosseto, 27 ottobre 2021 – La corretta interpretazione dei termini di prescrizione di buoni fruttiferi postali della serie AA4, ha consentito a una famiglia di grossetani di salvare oltre 1.250 euro di risparmi ereditati da un parente. L’Arbitro Bancario Finanziario ha dato ragione a Confconsumatori che sosteneva, contrariamente alla tesi di Poste, che il termine decennale decorra dal 31 dicembre dell’anno solare in cui termina la prescrizione.

I FATTI – Una famiglia grossetana, residente nella zona amiatina, si è vista negare, nel corso dell’anno 2019, il rimborsi di buoni postali della serie AA4 rinvenuti nelle carte ereditate dopo la scomparso di un loro congiunto. Secondo il ragionamento di Poste, avendo il buono un fruttificazione di 7 anni, il buono si sarebbe prescritto dopo 17 anni dalla sua emissione mentre gli eredi avevano sollecitato il rimborso dopo 17 anni e 2 mesi. Ragionamento, questo di Poste, errato, nonostante la chiarezza del dettato di legge, che prevede come la prescrizione decennale decorra dal 31.12 dell’anno solare in cui è terminata la prescrizione.

L’INTERVENTO DI CONFCONSUMATORI – Confconsumatori, tramite la delegazione amiatina, ha tentato di spiegare con vari reclami a Poste che i BFP non erano prescritti nell’ottobre del 2019 (quando la prescrizione sarebbe maturata al 31.12.2019) senza ottenere un ripensamento del colosso pubblico. A questo punto, non è rimasto altro per i consumatori, soci Confconsumatori, che ricorrere all’Arbitro bancario di Banca d’Italia che dopo circa un anno ha confermato la corretta interpretazione ed individuazione del termine di prescrizione col lodo arbitrale del 13 ottobre 2021 (scaricabile QUI).

LA CONFERMA DALL’ABF – Secondo il collegio Arbitrale, come è indicato dalla legge, quei buoni nell’ottobre 2019 (poiché la relativa prescrizione sarebbe maturata solo il 31.12.2019) non erano prescritti e quindi ha disposto il rimborso da parte di Poste della somma di euro 1.250,00 nominale dei buoni oltre alla fruttificazione prevista.

Questo è una delle tante tipologie di contenzioso che purtroppo si riscontrano in materia di risparmio affidato allo Stato tramite i Buoni fruttiferi Postali, contenzioso che ormai è esploso in materia esponenziale. L’attività di difesa individuale e collettiva dei risparmiatori continua da parte di Confconsumatori sia in Toscana che nel resto d’Italia con la campagna “buono tradito”.

Scarica la decisione dell’ABF cliccando QUI.

Chiedi aiuto alle sedi di Confconsumatori.

  • Ottobre, 27
  • 3900
  • Risparmio e Investimenti, Toscana
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Partite pregresse illegittime: ecco cosa fare Dopo la sentenza della Cassazione che boccia i conguagli retroattivi è pronta la lettera per bloccare la prescrizione. Confconsumatori si rivolgerà ad Arera e Antitrust

Parma, 15 settembre 2021 – Confconsumatori esprime soddisfazione per la recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’illegittimità delle ormai note “partite pregresse” del servizio idrico, che rappresentano conguagli tardivi addebitati ai consumatori in contrasto con il principio di irretroattività. Confconsumatori, che nel 2019 aveva già vinto in primo grado una causa in materia a Pontremoli, mette a disposizione dei consumatori i propri sportelli: il primo passo è la lettera per bloccare la prescrizione, nel frattempo l’associazione agirà sul piano istituzionale chiedendo alle Autorità Arera e Antitrust un confronto sul problema.

COSA SONO LE PARTITE PREGRESSE – Le “partite pregresse” sono conguagli tariffari approvati dai vari gestori dopo la delibera 643/2013 dell’allora Aeegsi (Autorità per l’Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico – oggi Arera -) che dava la possibilità alle Autorità di Ambito e ai vari gestori di prevedere retroattivamente detti conguagli, spalmati per gli anni successivi fino ad arrivare al 2022. Da quel momento, sono comparse in bolletta le voci “partite pregresse”, importi calcolati con meccanismi da azzeccagarbugli, non elevati ma invisi agli utenti perché costretti a pagare dei conguagli tariffari spettanti, secondo la delibera del 2013, ai gestori per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ad Aeegsi.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE – La Cassazione, con la sentenza n. 17959-21 stringata ma chiarissima, ha riconosciuto per la prima volta l’illegittimità delle partite pregresse. La Corte ritiene che la spettanza delle partite pregresse, definite dall’Autorità e adottate nell’esercizio del potere regolatorio in relazione al S.I.I., non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art 11 delle preleggi, il quale, appunto, rende illegittimo il meccanismo recuperatorio.

COSA POSSONO FARE I CONSUMATORI – Alla luce della recente sentenza, gli utenti potrebbero chiedere il rimborso di quanto pagato in questi anni sotto la voce partite pregresse. Confconsumatori aveva già ottenuto nel 2019 una prima vittoria in primo grado contro Gaia Spa a Pontremoli (116/2019) ora in appello. Inoltre, resta in attesa di pronuncia da parte della Cassazione l’ammissibilità della class action avviata in materia da altre associazioni in passato. In questo contesto, per prudenza e senso di responsabilità, Confconsumatori invita, per il momento, gli utenti a limitarsi all’invio di una lettera di messa in mora per bloccare la prescrizione al fine di ottenere la restituzione delle partite pregresse. Nel frattempo, Confconsumatori agirà sul piano istituzionale, chiedendo alle Autorità Antitrust e Arera di aprire un tavolo per la risoluzione del problema e, al contempo, monitorerà gli sviluppi della vicenda avviando cause pilota. Un modello di lettera è disponibile per gli associati presso le sedi di Confconsumatori: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

“È importante – dichiara Confconsumatori – far sentire la voce dei consumatori e portare avanti insieme questa battaglia di giustizia. Le nostre iniziative oltre che rivolte ai singoli, avranno come destinatario anche Arera e l’Antitrust, perché riteniamo che molteplici siano i profili censurabili della intera vicenda. Il servizio idrico integrato deve essere regolato da principi che guardano alla tutela dell’acqua come bene pubblico ed accessibile a tutti, a prezzi giusti, e non al profitto di società e aziende private”.

  • Settembre, 15
  • 7652
  • Casa e Utenze, Servizi e Società
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
Via Mazzini 43 - 43121 - PARMA
CF 80025080344
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