Milano-Parma, 31 maggio 2021 – Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, lancia anche in Italia l’iniziativa Etichetta Consapevole: un’ulteriore aggiunta in etichetta della frase “Spesso buono oltre”, accompagnata da alcuni pittogrammi esplicativi dedicata ai prodotti con il TMC (ossia con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”) per incoraggiare i consumatori a utilizzare i propri sensi prima di gettare un prodotto. Sono 9 milioni le tonnellate di cibo sprecate ogni anno in Europa*, dovute all’errata interpretazione della dicitura, che equivalgono a più di 22 milioni di tonnellate di CO2e immesse nell’atmosfera**: un danno non solo economico, ma in primis ambientale. Proprio per questo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), Too Good To Go lancia l’iniziativa Etichetta Consapevole anche in Italia, con lo scopo di sensibilizzare e incentivare una maggior comprensione delle informazioni sul prodotto. Confconsumatori è tra i supporters della campagna, che l’app ha già promosso in altri Paesi come Danimarca, Germania, Svizzera, Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo, proprio per l’importanza del tema in ottica di contrasto allo spreco: il 10% dello spreco alimentare in Europa è infatti attribuibile alla non corretta interpretazione delle due diciture***.
TAG: etichettatura
Gioco online alimentazione: più sai…meno sprechi! È online il gioco educativo anti-spreco realizzato da Confconsumatori nell’ambito del progetto “Più sai, più sei”, pensato per aiutare a riflettere sulle scelte di ogni giorno
Parma, 7 agosto 2020 – Lo spreco alimentare, ormai lo sappiamo bene, rappresenta un grande problema e spesso ci troviamo a dover fare scelte non sempre facili: «Sarà ancora buono?», «Lo butto?», «Ha superato la data di scadenza, che faccio?», «Ho cucinato troppo, e adesso?», ecc… E se rispondere a queste domande diventasse, per una volta, un GIOCO?
Per aiutare i consumatori a riflettere sulle tante scelte spesso che ci mettono davanti a un bivio tra le buone abitudini e lo spreco, Confconsumatori ha ideato e reso disponibile gratuitamente online il gioco educativo contro lo spreco alimentare, realizzato nell’ambito del progetto “Più sai più sei” (www.piusaipiusei.org) finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- Agosto, 7
- 11556
- Alimentazione, Più sai più sei, Progetti e Attività, Salute
- More
Benessere e sicurezza alimentare: via al nuovo sportello Un servizio utile e gratuito per il cittadino alle prese con la spesa alimentare: è attivo lo sportello nazionale di Confconsumatori nell’ambito del progetto “Più sai, più sei”
PROGETTO TERMINATO
Parma, 29 novembre 2019 – Cibo: quanto ne sai veramente? Quante volte nella corsia del supermercato o in cucina avremmo l’esigenza di chiedere qualche consiglio su come interpretare un’etichetta, costruire un menù bilanciato, conservare e preparare i cibi in modo sano e sicuro? Da oggi esiste un servizio dedicato – e gratuito – utile per tutti i consumatori che vogliono informarsi meglio sulla spesa alimentare, su come nutrirsi meglio, in sicurezza e in modo sostenibile, riducendo gli sprechi. Confconsumatori ha attivato lo sportello nazionale del progetto “Più sai, più sei” (www.piusaipiusei.org), finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Lo sportello a cura di Confconsumatori, dedicato al benessere e sicurezza alimentare, è contattabile ai seguenti recapiti:
- E-mail: alimentazione@confconsumatori.it
- Telefono: 0521/231846 (lun. – ven. 9,30 – 13 e 14,30 – 17)
Presto, inoltre, sarà online sul sito di Confconsumatori anche una piattaforma integrata con il social network Facebook, per incoraggiare lo scambio libero di opinioni ed esperienze tra consumatori, moderato da un esperto.
COSA CHIEDERE ALLO SPORTELLO? – Il call center e lo sportello online saranno un punto di riferimento per i cittadini-consumatori non solo in caso di disservizi o di reclami nei confronti di venditori e produttori, ma anche per sottoporre quesiti in merito al tema del benessere e della sicurezza alimentare: ad esempio sulla scelta degli alimenti che compongono una dieta corretta e bilanciata; su come rendere più sostenibile la nostra spesa alimentare e ridurre lo spreco; sull’interpretazione delle etichette alimentari o dei claim; sulla scadenza, preparazione e conservazione dei prodotti; sui controlli nella filiera, sul ritiro di prodotti o altre allerte alimentari; su contraffazione e frodi alimentari; su sicurezza alimentare e rischi di contaminazione (chimica o igienico-sanitaria); su presunte fake news, eccetera.
PILLOLE E CURIOSITA’ SUL CIBO – Oltre all’attività di informazione e assistenza dei cittadini, nell’ambito del progetto “Più sai, più sei” verrà avviata una campagna di comunicazione, veicolata principalmente tramite la Pagina Facebook di Confconsumatori https://www.facebook.com/Confconsumatori/ per offrire tanti spunti di riflessione sulle abitudini e scelte alimentari, sugli errori più frequenti, ma anche informazioni utili su allerte e ritiro di prodotti, con un’attenzione particolare alla lotta alle fake news, allo scopo di rendere i cittadini più attenti, consapevoli e informati.
IL PROGETTO – “Più sai più sei – Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino” è un progetto nazionale finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018) e promosso da: Cittadinanzattiva (capofila), Confconsumatori e Movimento Consumatori. Si propone di realizzare un percorso pensato per garantire al cittadino/consumatore pari opportunità di accesso ai servizi e alle informazioni, l’esercizio dei propri diritti e delle relative forme di tutela, nei settori dei Servizi Pubblici Locali, dei Servizi Digitali della Pubblica Amministrazione e della Tutela della Privacy, del Benessere e della Sicurezza Alimentare. Come? Superando le differenze territoriali, socio-culturali ed economiche e fornendo gli strumenti per colmarle.
- Novembre, 29
- 3374
- Alimentazione, Più sai più sei
- More
REGOLAMENTO CE n. 1924/2006 – Disciplina armonizzata sulle indicazioni nutrizionali
Il Regolamento CE n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (clicca QUI per leggere il testo del Regolamento) , introduce una disciplina armonizzata dei “claims” – ossia delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – allo scopo di garantire ai consumatori l’accuratezza e la veridicità delle informazioni.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007 . Sono state previste delle misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle disposizioni ivi contenute. Un esempio per tutti. E’ previsto che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del Regolamento – quindi anteriormente al 1° luglio 2007 – e non conformi ad esso, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009. Per le ulteriori misure transitorie previste nel Regolamento, si rinvia all’art. 28.
Per meglio comprendere il fondamento e la portata del Regolamento, occorre sottolineare che l’etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare – e quindi pubblicizzare – i propri prodotti. Questo scopo viene spesso raggiunto attraverso indicazioni facoltative che si aggiungono alle informazioni prescritte dalla legislazione comunitaria. Anche tali indicazioni devono essere conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari . A tale proposito, si evidenzia come sia il Regolamento CE n. 178/2002, sia la Direttiva CE n. 2000/13, contengano delle previsioni a tutela della correttezza delle comunicazioni commerciali in materia alimentare.
In particolare, in virtù dell’art. 2 della Direttiva CE n. 2000/13, devono intendersi come ingannevoli e – perciò – sempre vietate, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari che siano idonee a indurre in errore l’acquirente, ad esempio sulle caratteristiche del prodotto concernenti la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza e il modo di fabbricazione o di ottenimento. La stessa disposizione prevede che l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non debbano attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.
Ciò detto, le predette disposizioni non sono sempre risultate sufficienti a garantire un corretto utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute da parte degli operatori. Per questi motivi, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno sottoporre l’uso di tali indicazioni a regole uniformi più dettagliate da adottare in sede comunitaria. In particolare – con l’adozione del Regolamento in esame – la Commissione ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:
• eliminare le indicazioni ingannevoli o poco comprensibili, con ciò garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori;
• facilitare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato interno;
• aumentare la certezza giuridica per gli operatori economici;
• garantire la concorrenza leale nel settore alimentare.
Principi generali per tutte le indicazioni
Indicazione è qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia determinate caratteristiche (art. 2, comma 2 del Regolamento). Il principio generale è che le indicazioni non devono:
a) essere false o fuorvianti;
b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento;
d) affermare o suggerire che una dieta equilibrata e varia non possa fornire quantità adeguata di tutte le sostanze nutritive;
e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee in termini impropri o allarmanti.
In via di principio, dovranno essere rispettati profili nutrizionali specifici per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. A tal fine, il Regolamento prevede che la Commissione europea, entro il 19 gennaio 2009, stabilisca i profili nutrizionali specifici, cui devono attenersi gli alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute (art. 4, comma 1). Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione si avvale del parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Infine, le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate (art. 6, comma 1).
Indicazioni sulla salute e nutrizionali
Le indicazioni sulla salute – c.d. “health claims” – sono informazioni apposte sulle etichette, che affermino, suggeriscano o sottintendano l’esistenza di un rapporto – in termini di beneficio – tra una categoria di alimenti, un alimento o un suo componente e la salute. Può trattarsi, ad esempio, di indicazioni attestanti che un prodotto alimentare può contribuire a rafforzare le difese naturali dell’organismo, oppure di affermazioni sulla diminuzione di un rischio di contrarre una malattia. Entro tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento – e previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – la Commissione definirà un elenco delle indicazioni sulla salute consentite, costituito dalle indicazioni già approvate a livello nazionale negli Stati membri dell’UE. Tale elenco non comprenderà le indicazioni relative alla riduzione del rischio di malattia o allo sviluppo e alla salute dei bambini, che dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Commissione, previo parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Non sono consentite indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe essere compromessa dal mancato consumo dell’alimento, o facenti riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso. Parimenti, non sono ammesse indicazioni facenti riferimento al parere di un singolo medico o operatore sanitario. Si ricorda, inoltre, che le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcool, non potranno recare indicazioni sulla salute. Un’indicazione nutrizionale afferma, suggerisce o sottintende che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 con riferimento ai profili nutrizionali, le indicazioni relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più sostanze nutritive per cui viene data l’indicazione, purché siano conformi alle condizioni previste dal Regolamento . In particolare, sono consentite solo le indicazioni nutrizionali elencate nell’Allegato al Regolamento (ad esempio: “leggero/light”, “fonte di fibre”, “senza zuccheri aggiunti” e altre simili) e laddove rispettino le condizioni ivi specificate.
Indicazioni non consentite
Non sono consentite indicazioni che non siano chiare, accurate, veritiere e fondate. Ne consegue che non sono ammesse informazioni vaghe che si riferiscono al benessere in generale (ad es. “aiuta il corpo a resistere allo stress”, o “mantiene giovani”). Non sono ammesse indicazioni sugli effetti dimagranti o di controllo di peso (ad es. “dimezza/riduce l’assunzione di calorie”).
Avv.Roberta Zanchini
- Ottobre, 31
- 10598
- Alimentazione
- More
Stop alle etichette di cibi “miracolosi”
Gli italiani le etichette dei prodotti alimentari le leggono . Tale dato emerge chiaramente da una ricerca di Astra Demoskopea dalla quale risulta che ben l’89% dei consumatori italiani presta attenzione a quello che è riportato sulla confezione di un alimento, o almeno ad una parte di esso (attenzione maggiore viene rivolta alla data di scadenza, molto meno a tutte le altre voci).
In tale ambito, sempre nell’ottica di fornire al consumatore informazioni chiare su ciò che sta per acquistare e di rendere la sua scelta più attenta e consapevole, è stato fatto un nuovo e importantissimo passo in avanti: è stato introdotto il divieto di fornire indicazioni nutrizionali e sulla salute false, ingannevoli, fuorvianti o non accertate scientificamente, che possano dunque indurre in errore il consumatore . Scorrettezze e imprecisioni in tale settore posso avere effetti negativi sulla salute delle persone, invogliandole a consumare maggiormente alcuni prodotti o decidendo di scartarne degli altri dalla propria dieta.
Oggi, grazie al regolamento CE 1924/2006, entrato in vigore il 1 luglio 2007 , formule come "basso valore energetico", "senza zuccheri aggiunti", "leggero/light" e "ricco di fibre" potranno apparire sulle etichette solo se saranno rispettate alcune condizioni precise e quantificabili. Ad esempio: la sostanza messa in risalto sulla confezione (ricco di vitamine, fibre, ecc.) deve essere presente in quantità sufficiente per avere effetti benefici. Se l’indicazione riguarda il valore energetico ridotto, ci deve essere una effettiva riduzione di almeno 30% del valore energetico totale del prodotto alimentare (25% se si parla di sale).
Ma c’è di più: nel caso in cui sull’etichetta appaia un’indicazione sulla salute, perché l’informazione risulti più comprensibile e dettagliata, deve essere presente la tabella nutrizionale. Sull’etichetta dovranno quindi figurare: il valore energetico; la quantità di proteine, di glucidi, di zuccheri, di lipidi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio. In base a tale nuovo regolamento le informazioni dovranno innanzitutto essere date in modo tale che un consumatore medio possa comprenderle agevolmente. Precisazione che ci sembra importantissima.
Inoltre non potranno essere riportate indicazioni sulla salute che affermino, suggeriscano o che insinuino dubbi sulla validità di seguire una dieta varia e bilanciata. E’ fatto divieto di incoraggiare consumi eccessivi e di far nascere o sfruttare timori presso i consumatori, sia mediante il testo scritto, sia (e soprattutto) mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche. L’obiettivo di tale intervento a livello europeo è dunque quello di garantire una corretta, trasparente e comprensibile informazione al consumatore, in modo tale che sia in grado, ogni giorno di più, di compiere scelte dietetiche bilanciate e consapevoli.
Cattive abitudini alimentari sono un fattore di rischio per la salute della persona: se è vero che negli Stati Uniti il tasso di obesità infantile sfiora cifre preoccupanti, non si può non dire altrettanto dell’Europa dove la "Task force" Internazionale sull’obesità ha accertato che vi potrebbero essere fino a 200 milioni di individui obesi o in soprappeso. E i dati non sono di certo destinati a migliorare, dal momento che in Europa il sovrappeso in età scolare cresce al ritmo di circa 400.000 casi l’anno. Le aree geografiche maggiormente colpite da questo problema sono quelle dell’Europa meridionale, ed in particolare Italia, Spagna e Portogallo, dove l’obesità infantile è superiore al 15%. E’ quindi sempre più forte l’esigenza di promuovere regimi dietetici sani e bilanciati, e questo obiettivo per essere raggiunto necessita ovviamente di un’informazione sempre più efficace, trasparente e comprensibile, anche per i nuovi giovani consumatori.
- Ottobre, 8
- 2185
- Alimentazione
- More
L’obbligo di etichettatura secondo il Codice del Consumo
L’art. 6 del Codice del consumo (adottato con D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) rappresenta il segnale più evidente della regolazione del mercato in un’ottica di tutela del consumatore, della necessità per quest’ultimo di avere informazioni sempre più chiare e precise su ciò che acquista, della legittima pretesa di sicurezza e qualità dei prodotti . Tale norma, infatti, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali riportate sui prodotti destinati al consumatore e messi in vendita sul territorio nazionale, fornendo così tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole. Questo comporta che debbano essere apposte in modo chiaramente visibile e leggibile sulle confezioni, sulle etichette o sulla documentazione illustrativa che accompagna il prodotto, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine quando questo è situato fuori dall’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Gli obblighi previsti dall’art. 6 del Codice del consumo scattano nel momento in cui il prodotto viene posto in vendita al consumatore e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso. L’assenza o la mancanza di chiarezza delle suddette indicazioni ne preclude la vendita; a chi abbia violato questi obblighi si applica una sanzione amministrativa, la cui misura viene calcolata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. E’ bene precisare che l’ambito di applicazione dell’art. 6 è generale , il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.
La norma di cui all’art. 6 del Codice è pienamente efficace dal 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Codice del consumo, con la sola eccezione dell’obbligo di indicazione del "made in"(punto c), la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° gennaio 2007 e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione previsto all’art. 10 del Codice.
Le novità legislative per le singole categorie di prodotti: Come già sottolineato, l’art. 6 del Codice del Consumo ha portata generale, per garantire una “trasparenza” minima a favore dei consumatori. Questo significa che prevalgono, rispetto ad esso, ulteriori disposizioni più specifiche per categorie di prodotti. E’ utile esaminare quali siano le ultime innovazioni normative a livello nazionale, pur riconoscendo che le fonti normative e regolamentari sono ormai quasi tutte di pertinenza comunitaria e, in Italia, la competenza è condivisa tra Ministeri della Salute, delle Politiche agricole, dello Sviluppo economico e dell’Ambiente.
Prodotti alimentari La Legge 204/2004 costituisce la base normativa per il recepimento degli obblighi di etichettatura dei prodotti agro-alimentari, estendendo l’obbligo di riportare sull’etichetta il luogo di origine o di provenienza, accanto a quello del luogo di confezionamento. Questa legge e’ stata voluta per favorire una scelta più consapevole per i consumatori e per prevenire la contraffazione dei cibi. Il decreto legislativo n. 114 dell’8 febbraio 2006 ha recepito le direttive comunitarie 2003/89, 2004/77, 2005/26 e 2005/63 in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Le etichette dei prodotti alimentari saranno, così, più trasparenti al fine di tutelare i consumatori allergici o intolleranti o ipertesi. Il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 , convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 (c.d. Bersani bis) prevede l’obbligo di indicare la data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari sulla confezione in uno spazio di facile individuazione da parte del consumatore, leggibile in modo chiaro e scritto in modo indelebile (art. 4). Le industrie alimentari avranno 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per modificare le confezioni dei prodotti, mentre i prodotti già immessi sul mercato possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Prodotti non alimentari Prodotti tessili: L’Italia è stata una delle prime a emanare una legge (n. 883/1973) sull’etichettatura dei prodotti tessili. Le norme in essa previste sono state poi ricalcate dall’Unione Europea quando, nel 1996, ha approvato una Direttiva sulla stessa materia, che è stata infine recepita in Italia con il decreto legislativo n. 194/1999, tuttora in vigore.
Elettrodomestici: Il Decreto 7 ottobre 1998 del Ministero dell’Industria disciplina l’“etichetta energetica” che si trova sugli elettrodomestici per il lavaggio e l’asciugatura della biancheria per uso casalingo e sui forni elettrici. Da non dimenticare il marchio ecologico europeo (Ecolabel) che è stato costituito nel 1992 e aggiornato nel 2000. La sua finalità è di segnalare ai consumatori i prodotti con un impatto ambientale inferiore rispetto a quello degli altri della medesima categoria.
Imparare a leggere le etichette è un po’ come conoscere la “storia” di un prodotto e questo garantisce indubbiamente a ciascuno una maggiore possibilità di scelta e di convenienza. E’ fondamentale, quindi, che la normativa proceda in direzione di una sempre maggiore trasparenza e comprensibilità per tutti i consumatori.
Tratto dall’archivio della rivista "CASA MIA – L’informazione del consumatore"
- Luglio, 21
- 17604
- Alimentazione
- More
