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MATERA

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TAG: finanziamento

Per errore tra i cattivi pagatori: deve rivolgersi al giudice Nonostante le richieste avanzate in via bonaria alla finanziaria e al Crif, ci è voluto un procedimento cautelare per riparare al danno

Grosseto, 12 settembre 2017 – Era finito per errore nella lista dei cattivi pagatori e, nonostante le richieste avanzate in via bonaria, ci è voluto un procedimento cautelare per riparare al danno: il giudice ha condannato la finanziaria al rimborso delle spese di lite e in seguito sarà chiamata anche in sede civile a rispondere di un eventuale risarcimento del consumatore.

Un associato di Confconsumatori di Grosseto si era visto rallentare la pratica di surroga del mutuo per la prima casa e aveva così scoperto, accidentalmente, che una finanziaria con la quale aveva contratto un piccolo prestito aveva segnalato il mancato pagamento di una rata da 100 euro, quando invece il pagamento era stato regolarmente eseguito. Così, tramite Confconsumatori, ha chiesto a Crif, la Centrale rischi finanziari, l’immediata cancellazione della sua iscrizione nella banca dati dell’informazione creditizia. Visto che la Crif e la finanziaria non rispondevano, il consumatore grossetano si è visto costretto – tramite l’avvocato Sara Serritiello di Confconsumatori – a chiedere in via d’urgenza al tribunale di Grosseto, con un procedimento cautelare, la correzione dei suoi dati nella banca dati interbancaria. All’udienza si è costituita la finanziaria, ammettendo l’errore e affermando di aver riparato all’errore attraverso una correzione della segnalazione, avvenuta pochi giorni prima dell’udienza.

«Il giudice Montesarchio del tribunale di Grosseto – fanno sapere da Confconsumatori Grosseto – ha comunque condannato la finanziaria al rimborso di tutte le spese processuali in favore del ricorrente rilevando come il cittadino, tramite la sua associazione dei consumatori, aveva eseguito tutte le pratiche necessarie per la correzione dell’errore in via bonaria e che solo il ricorso giudiziale aveva indotto la finanziaria a eliminare l’iscrizione nel registro dei cattivi pagatori. Infatti per il tribunale la segnalazione alla centrale rischi costituisce pregiudizio irreparabile e imminente, in quanto si tratta di una lesione del merito creditizio del soggetto segnalato (principio che vale appunto anche per le persone fisiche consumatori e non solo per le imprese) con difficoltà di accedere a nuove linee di credito». Adesso la finanziaria si trova a dover rimborsare oltre 3mila euro di spese per la lite, oltre all’eventuale risarcimento del danno che sarà deciso con altro giudizio civile.

  • Settembre, 12
  • 5485
  • Pratiche commerciali scorrette, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Recupero del credito: nullo se non rispetta le regole A Milano annullato un decreto di Agos Ducato Spa che non rispettava il foro del consumatore; a Reggio Calabria nullo un fermo di Equitalia per prescrizione

Messina-Reggio Calabria 22 febbraio 2016 – La lettera o, peggio, il decreto ingiuntivo, in cui si intima al consumatore la restituzione di somme ingenti spesso coglie alla sprovvista il cittadino, che non ha gli strumenti per valutare la correttezza e la legittimità delle richieste. Le associazioni dei consumatori hanno, in questo, un ruolo fondamentale, nell’affiancare il consumatore e verificare che l’ente di riscossione, o la finanziaria, o la società, abbiano effettivamente rispettato le norme che dettano con precisione tempi e modalità per il recupero dei crediti. Confconsumatori, infatti, ha incassato due importanti vittorie, per due associati di Messina e di Reggio Calabria: per entrambi l’annullamento della richiesta di restituzione di denaro è riconducibile al comportamento scorretto del richiedente.

MESSINA-MILANO: IL FORO DEL CONSUMATORE – Il Codice del Consumo stabilisce che nelle controversie tra consumatore e professionista il foro di riferimento sia quello più vicino al consumatore. Forti di questo principio, i legali di Confconsumatori, Carmen Agnello di Sinagra (Me) e Sabrina Contino di Milano, sono riuscite ad avere la meglio contro la finanziaria Agos Ducato che aveva imposto, con decreto ingiuntivo, a un’associata messinese di restituire 57.187,22 € (oltre interessi convenzionali e spese) erogati a titolo di “finanziamento personale” a un altro soggetto con assunzione di coobbligazione da parte della donna. Gli avvocati di Confconsumatori, cui si era rivolta la consumatrice, hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano (che ha emesso il decreto ingiuntivo) in favore del Tribunale di Messina. Il Giudice istruttore ha ritenuto fondata l’eccezione in considerazione della qualifica di consumatore rivestita nel contratto di finanziamento, sia da parte del diretto beneficiario, sia da parte della coobbligata. «In buona sostanza, – commenta l’avvocato Carmen Agnello – il Giudice ha ritenuto che l’errore di Agos Ducato Spa nell’individuazione del Foro di competenza per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo determini la nullità dell’intera azione proposta contro il consumatore. E non solo: considerato che la finanziaria era a conoscenza della circostanza che la consumatrice fosse messinese, le spese legali affrontate da questa per resistere giudizialmente sono state poste a carico di Agos Ducato SpA». [Scarica la sentenza].

REGGIO CALABRIA, PRESCRIZIONE E LEGGE 228 DEL 2012 – Un associato residente nella provincia di Reggio Calabria aveva ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia Sud per il pagamento del canone acqua e della relativa tariffa a consumo riferita a 10 anni prima. Pur essendo convinto di non avere pendenze, non era più in grado di reperire le ricevute di pagamento, così si era rivolto ai legali di Confconsumatori che avevano eccepito la prescrizione del diritto, attivando la procedura prevista dalla legge n. 228 del 2012. Dopo 220 giorni senza ricevere alcun riscontro, la cartella era da considerarsi annullata di diritto, senonché diversi mesi più tardi Equitalia aveva comunicato all’associato l’applicazione del fermo amministrativo della sua automobile. «A questo punto – spiega l’avvocato Antonio Iemma di Confconsumatori – ci siamo rivolti al Giudice di Pace di Laureana di Borrello, ottenendo il riconoscimento delle ragioni del nostro socio: il Giudice ha annullato la cartella esattoriale, condannando Equitalia Sud al pagamento delle spese del giudizio. È una vittoria importante perché abbiamo finalmente ottenuto una pronuncia sulla procedura introdotta dalla legge n. 228 del 2012, che prevede un’immediata tutela delle ragioni dei cittadini, che però Equitalia e altri enti di riscossione si ostinano a non voler applicare». [Scarica la sentenza].

  • Febbraio, 22
  • 9560
  • Calabria, Casa e Utenze, Lombardia, Pratiche commerciali scorrette, Risparmio e Investimenti, Servizi e Società, Sicilia
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Multiproprietà: due vittorie per Confconsumatori A Piacenza un contratto d’acquisto è stato annullato per assoluta indeterminatezza; a Brindisi il preliminare salta per inadempienza

Parma, 30 luglio 2015 – Continuano le vittorie di Confconsumatori in materia di multiproprietà. Due coppie, una di Brindisi e una di Piacenza, hanno ottenuto il rimborso delle somme versate per l’acquisto di una multiproprietà. Nel caso di Brindisi il contratto preliminare è stato risolto per gravi inadempienze della società; a Piacenza, invece, il contratto di acquisto, “carpito” con metodi poco trasparenti, è stato annullato insieme al connesso contratto di finanziamento per indeterminatezza dell’oggetto.

PIACENZA – Una coppia di piacentini era stata contattata telefonicamente nel 2002 per partecipare, in un hotel, a un sorteggio per una vacanza gratuita. Qui era stata presentata loro l’opportunità di effettuare vacanze a prezzi ridotti e quindi erano stati convinti a compilare un “modulo”, poi rivelatosi contrattualmente vincolante. Per evitare di pagare penali i due avevano firmato un contratto di acquisto da 11.500 euro (con finanziamento collegato) che dava diritto esclusivo d’occupazione in un sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di un Club alle isole Canarie “nel periodo di codice rosso di stagione Alta”. Il giudice, al quale si sono rivolti in seguito i due associati di Confconsumatori ha accertato la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell’oggetto: mancava infatti la specifica del bene acquistato e del periodo in cui avrebbero potuto esercitare il proprio diritto. Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria. Così la società venditrice è stata condannata alla restituzione dell’acconto ricevuto di 1.160 € e la società finanziaria a rimborsare le rate pagate ammontanti a 3.600 €, oltre interessi e spese di lite. Per l’avvocato Giovanni Franchi, che ha difeso in giudizio la coppia, «La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua».
Scarica la sentenza del Tribunale di Piacenza.

BRINDISI – Una coppia di brindisini aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto di un’unità abitativa con il sistema della multiproprietà immobiliare, versando oltre 4500 euro al momento della firma. La società con cui era stato sottoscritto il contratto avrebbe dovuto convocare i consumatori dinnanzi a un notaio, come da contratto, ma ciò non era mai avvenuto, nonostante i ripetuti solleciti e addirittura una diffida formale. I due consumatori, assistiti dal coordinamento tra Confconsumatori Brindisi e l’associazione Dalla Parte del Consumatore, si sono trovati costretti, quindi, a intraprendere un’azione giudiziaria. Dopo ben 5 anni di causa la sentenza ha riconosciuto le loro ragioni: il contratto preliminare è stato dichiarato risolto per inadempimento della società, che è stata condannata a restituire la somma incassata più gli interessi. «La sentenza – commenta l’avvocato Emilio Graziuso, che ha difeso in giudizio gli associati – è un nuovo importante traguardo per la tutela degli utenti in materia di multiproprietà, un problema di cui ci occupiamo da anni».
Scarica la sentenza del Tribunale di Brindisi.

  • Luglio, 30
  • 4033
  • Acquisti e Garanzie, Lombardia, Puglia, Turismo e Trasporti
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Polizza sul prestito: vittoria a Prato Il padre era deceduto ma la compagnia assicurativa si rifiutava di fare valere la polizza attivata 8 anni prima: vittoria da 13 mila euro per una famiglia di Prato

Prato, 16 febbraio 2015 – Grazie all’assistenza della Confconsumatori di Prato, una famiglia di Campi Bisenzio è riuscita a farsi liquidare da una nota compagnia quasi 13mila euro, ovvero la polizza assicurativa legata ad un prestito. L’importo veniva richiesto da una finanziaria come debito residuo da pagare in forza di un contratto di finanziamento acceso nel 2006 dal capofamiglia che aveva anche sottoscritto la correlata polizza assicurativa vita-infortuni.

Al decesso dell’uomo, la famiglia ha provveduto ad aprire il sinistro richiedendo l’attivazione della relativa copertura assicurativa: ma la compagnia in questione ha negato l’indennizzo adducendo motivazioni generiche, insufficienti e pretestuose ovvero affermando che il decesso dell’uomo fosse avvenuto a causa di una malattia insorta prima della data di stipula del contratto, cosa che “rientra fra le esclusioni di polizza”. Tutto questo nonostante fossero trascorsi 8 anni fra la data di stipula della copertura assicurativa e il decesso e nonostante alcun nesso causale fosse concretamente individuabile dalla documentazione medica prodotta.

Grazie all’intervento del legale della Confconsumatori Priscilla Martini, la compagnia ha deciso di riaprire la posizione e di provvedere all’accettazione della domanda di liquidazione del sinistro.

Confconsumatori invita tutti i cittadini a leggere con attenzione tutte le clausole della polizza assicurativa abbinata ad un contratto di finanziamento ed invita i cittadini con problematiche di questo tipo a rivolgersi agli sportelli. “La Nostra Associazione – ricorda Marco Migliorati, presidente provinciale di Confconsumatori Prato – ha costretto numerose Compagnie Assicurative, Finanziarie e Banche a rimborsare i consumatori che a noi si sono rivolti”.

  • Febbraio, 18
  • 2875
  • Assicurazioni, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Cirio: Banca condannata a risarcire 18 mila euro A Milano una Banca aveva omesso di specificare che si trattava di titoli di “Cirio Finanziaria”. A Prato un altro successo contro una finanziaria.

Milano – Prato, 5 dicembre 2014 – La difesa dei risparmiatori è tra le principali missioni di Confconsumatori, che ha recentemente ottenuto due importanti risultati. A Milano un obbligazionista Cirio ha ottenuto, grazie ai legali dell’associazione, la restituzione di oltre 18 mila euro da parte della Banca che non lo aveva informato correttamente al momento dell’acquisto dei titoli. A Prato, invece, una famiglia ha ottenuto lo storno di oltre 1000 euro di interessi illegittimamente richiesti da una finanziaria per l’acquisto di un’automobile.

MILANO, CIRIO – Il Tribunale di Milano ha condannato una Banca a risarcire a un consumatore 18.000 euro, oltre interessi legali, per non averlo informato in occasione dell’ordine di acquisto che le obbligazioni non erano emesse da Cirio S.p.a., bensì da Cirio Finanziaria S.p.a. L’avvocato Martino Bianchi di Confconsumatori Milano ha tutelato in giudizio il risparmiatore: «Solo l'esatta denominazione dell'emittente, lo strumento finanziario oggetto dell'ordine di acquisto, consente all'investitore di valutare adeguatamente il rischio che egli si assume con l'investimento. La denominazione “Cirio S.p.a.” induceva scorrettamente l'investitore a ritenere di disporre un investimento "sicuro", in quanto relativo ad una società che operava esclusivamente nel settore industriale agroalimentare e dotata di un solido patrimonio in grado di garantire gli obblighi assunti. La corretta denominazione “Cirio Finanziaria S.p.a.” avrebbe consentito all'investitore di comprendere che si trattava di un investimento tutt'altro che sicuro, sia perché avrebbe rivelato che Cirio operava anche nel settore finanziario, settore assai più rischioso di quello industriale, sia in quanto perché avrebbe rivelato l'oggetto specifico della negoziazione». Tutti coloro che hanno interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, entro dieci anni dal default del Cirio (novembre 2002), possono agire contro l'intermediario.
Scarica la sentenza.

PRATO, FINANZIARIA – Grazie al punto informativo della Confconsumatori presente al Centro Commerciale dei Gigli una famiglia di Prato si è vista stornare la bella cifra di euro 1.197,18 illegittimamente richiesta da una nota finanziaria collegata ad una azienda automobilistica. Come accade spesso in questo momento storico di crisi, un pratese aveva attivato un finanziamento per far fronte all’acquisto di un’automobile per le necessità familiari. Tuttavia, nonostante le rate venissero regolarmente pagate come da piano, la finanziaria imponeva interessi moratori esorbitanti (1.197,18 euro) a seguito del ritardo nel pagamento di una sola rata. Il legale di Confconsumatori Prato, Priscilla Martini, ha stornato tale cifra ed inviato al consumatore la dichiarazione di fine credito con il quale attestava che il credito esistente sulla vettura era completamente estinto.

  • Dicembre, 5
  • 3169
  • Lombardia, Risparmio e Investimenti, Toscana
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Timesharing: annullati a Milano il contratto di vendita e il finanziamento collegato Confermato il principio che riguarda tutti gli acquisti effettuati con un contratto di finanziamento procurato dalla stessa società venditrice

Milano, 12 giugno 2013 – Una nuova sentenza del tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la nullità del contratto di timesharing e del  contratto di finanziamento collegato. Un'altra vittoria di Confconsumatori che consolida l'orientamento della giurisprudenza in materia di multiproprietà, timesharing, e non solo . Lo stesso principio si applica, infatti, a tutti gli acquisti effettuati con un contratto di finanziamento procurato dalla stessa società venditrice, nel caso in cui la compravendita del bene venga dichiarata nulla o risolta per vizi del contratto e del bene.

« Questa pratica di vendita delle vacanze in timesharing- commenta Wanda Zurlo, legale di Confconsumatori che ha difeso gli associati in giudizio – è una delle tante e ormai diffuse truffe perpetrate ai danni di cittadini da veri e propri esperti dell’arte della persuasione, esercitata con metodi suggestivi e fraudolenti facendo leva sul desiderio legittimo di concedersi la possibilità di viaggiare a bassi costi. Purtroppo, tale desiderio rimane frustrato e resta il peso di un impegno economico pesante ».

Fortunatamente e grazie al lavoro svolto anche dalla Confconsumatori, sono molti i Tribunali che si pronunciano a favore dei consumatori dichiarando la nullità dei suddetti contratti. Importante è soprattutto l’affermarsi della giurisprudenza che, sottolineando lo stretto collegamento tra i due contratti, dichiara la nullità di entrambi , esonerando il consumatore dall’obbligazione assunta con il contratto di finanziamento (per lo più rate mensili per almeno 5 anni o più).

Scarica la sentenza.

 

PER APPROFONDIRE:

L’origine comunitaria del “contratto di credito collegato”

« La legislazione sul punto , – spiega Wanda Zurlo – seppure in ritardo anche rispetto alla giurisprudenza, si è finalmente adeguata a partire da una normativa comunitaria riguardante tutti i casi in cui  si acquista un bene mediante finanziamento» . Infatti, la direttiva 87/102/CEE aveva introdotto il principio della sussistenza dell’“ accordo di esclusiva ” tra fornitore e finanziatore quale presupposto essenziale per consentire al consumatore il diritto di eccepire, anche nei confronti del finanziatore, le eventuali inadempienze del fornitore (principio recepito dall’art. 42 Cod. Consumo). Il requisito dell’accordo di esclusiva si rivelava però insufficiente a tutelare il consumatore.

È stato quindi la successiva direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ove il concetto di “esclusiva” veniva totalmente abbandonato e il legislatore italiano interveniva finalmente a definire  il “contratto di credito collegato”, qualificandolo come “ un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici ”. In attuazione di tale direttiva veniva emanato  l’ art. 121 del D.Lgs n. 141 del 13.08.2010 , il quale sanciva che ai fini della sussistenza della qualità di contratto collegato, “ è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito ”;

Nella quasi totalità dei casi, sono presenti entrambe le condizioni richieste dalla normativa indicata.

Si tratta, come detto,  di una importante possibilità di tutela per tutti quei casi in cui si acquista un bene che  presenta poi dei vizi: con la normativa attuale si possono contestare al fornitore sino a chiedere la nullità e/o la risoluzione del contratto  di acquisto o di fornitura poiché la nullità e/o risoluzione si estendono anche  al contratto di finanziamento .

  • Giugno, 12
  • 3062
  • Lombardia, Turismo e Trasporti
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