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TAG: RSA

Anziani non autosufficienti e Alzheimer: chi paga la retta? Per i malati di Alzheimer il ricovero è gratuito, mentre i parenti di ultra 65enni non autosufficienti non devono pagare la retta

Parma, 11 febbraio 2013 – A fronte delle numerose richieste pervenute a tutte le sedi, Confconsumatori fa chiarezza in tema di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA) e nelle case di cura convenzionate . L’associazione si occupa da anni del tema, non soltanto della legittimità del pagamento della retta del ricovero ma, più in generale, delle politiche socio- assistenziali per gli anziani, oggi del tutto insufficienti. A questo proposito, infatti, Confconsumatori aveva realizzato un convegno a Milano nel quale aveva messo in luce come oggi la fine dell’attività lavorativa coincida quasi sempre con l’emarginazione della persona, dimenticando che l’anziano in buona salute è una risorsa per la comunità.

Tra i tanti casi che, specialmente dopo aver trattato l’argomento a Mi Manda Raitre, si sono rivolti agli sportelli dell’associazione, occorre fare un distinguo tra i malati di Alzheimer e gli anziani ultra 65enni non autosufficienti o con handicap gravi.

Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi , numerose pronunce confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero. « Su tale documento – spiega l’avvocato di Confconsumatori Giovanni Franchi – si è espressa la Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento col vile ricatto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano, possono e devono recedere, inviando una formale disdetta (modelli di recesso sono disponibili presso le sedi Confconsumatori) e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo ». Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.

Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. « Dunque – chiarisce Giovanni Franchi – il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso, rivolgendosi alle sedi di Confconsumatori ».

  • Febbraio, 11
  • 50153
  • Salute, Servizi e Società
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Anziani e Alzheimer: chi paga la retta? Confconsumatori a Mi Manda Raitre per chiarire che i malati di Alzheimer non devono pagare la retta per il ricovero

Parma, 4 febbraio 2014 – Ieri l'avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori era ospite della trasmissione Mi Manda Raitre per parlare di ricovero di anziani non più autosufficienti e malati affetti da Alzheimer. Per rivedere la puntata clicca QUI o sull'immagine qui sotto. Segue un articolo dell'avvocato Franchi pubblicato dalla Gazzetta di Parma.

MiMandaRaitre_Franchi_anzianiAlzheimer_3_2_14

 

 

 

 

 

Rette di ricovero di malati affetti da morbo di Alzheimer: il caso è chiuso

È ormai da lungo tempo che ci occupiamo delle rette di ricovero degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti , sostenendo che le norme in materia, in primo luogo l' art. 23 della legge n. 328/2000, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», siano di cristallina chiarezza nell' escludere che ai parenti, figli o nipoti, possa essere richiesto alcunché . Oggi si deve esaminare un' altra analoga questione: se gli enti pubblici o le case di cure convenzionate possano far pagare al malato o al parente la retta per il ricovero di una persona affetta dal morbo di Alzheimer. Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012, statuendo che la retta deve essere a carico del Servizio sanitario nazionale. Con l' effetto che il Comune non può rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. La vicenda decisa dalla S.C. prendeva le mosse da una domanda di restituzione, avanzata dai figli di una persone malata di Alzheimer, di quanto versato al Comune a titolo di quota sociale per la degenza in Rsa. Nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Treviso il Comune, da parte sua, aveva chiesto la condanna dei tenuti agli alimenti al pagamento della retta. Quel giudice aveva dato torto ai figli, perché – a suo avviso – «le prestazioni fornite alla persona degente in Rsa – malata di Alzheimer – avevano carattere sia sanitario che assistenziale e che, in relazione al secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell' ipotesi di indigenza della persona assistita». La Corte d' appello di Venezia ha riformato la sentenza, dando invece ragione ai familiari della persona degente. Secondo i giudici di appello infatti, «la natura di carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti della Z., gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio». Il Comune ricorreva allora in Cassazione rilevando che la Corte d' appello non aveva tenuto in debito conto le determinazioni comunali e regionali sulla ripartizione delle quota, sanitaria e sociale: «La pretesa dell' ente territoriale a ben vedere si fonda principalmente sulla scindibilità delle prestazioni di natura sanitaria effettuata nei confronti della paziente ricoverata da quelle poste a carico del Comune e quindi, di natura meramente assistenziale, virtualmente recuperabili mediante azioni di rivalsa». La Suprema Corte si è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer, affermando che quando ci sono condizioni di salute che richiedono una «stretta correlazione» tra «prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Sevizio sanitario nazionale» , non «vi è luogo per una determinazione di quote nel senso invocato dal Comune di Carbonera». Una simile distinzione tra gli aspetti della cura e quelli dell' assistenza, spiega la Suprema Corte, «presuppone una scindibilità delle prestazioni» che non ricorre nell' ipotesi dei malati di Alzheimer, che hanno bisogno di una «stretta correlazione» di prestazioni sanitarie e assistenziali, con «netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria». Inutile che il Comune abbia fatto presente che la giunta comunale si era adeguata alla Regione che suddivide il budget in quote giornaliere di spesa sanitaria rimborsabile, ad esclusione dei costi di assistenza. Per la Cassazione, in fatto di sanità la legge che più conta «è il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana». La Corte è partita dall' assunto dell' esigenza di un' interpretazione che tenga conto del nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, così arrivando alla conclusioni la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del 1983, art. 30 deve effettuarsi, nel senso di ritenere che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale. Se ne deduce pertanto che nessuna rivalsa può essere posta in essere nei confronti di pazienti e, soprattutto, dei parenti di questi ultimi, dal momento che nella patologia del morbo di Alzheimer, se non sono inscindibili le attività socio assistenziali da quelle sanitarie e la cura dei pazienti, deve essere considerata di rilievo totalmente sanitario e, quindi, – si cita ancora la sentenza – «trattasi di prestazioni totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale». Importantissima anche la decisione della S.C. relativamente alla «promessa di pagamento» sottoscritta dai parenti dell' assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla perché – si cita ancora la sentenza – trattasi «(indiscutibilmente) di prestazioni totalmente a carico del Sistema sanitario nazionale…». A questo punto devono esaminarsi le conseguenze della sentenza. Ovunque sia o sia stato ricoverato il malato, a meno che lo stesso non avesse preferito una casa di cura privata non convenzionata, nulla può essere richiesto a lui o ai suoi figli se deceduto. Lui o gli eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto negli ultimi dieci anni. E chi è il debitore? A chi, in altri termini, può essere chiesta la rifusione? Il Comune se il ricovero è o era presso una Rsa comunale, la casa di cura convenzionata se la persona affetta da Alzheimer si trova o trovava in una di queste strutture. Mai comunque il Servizio sanitario nazionale, che è solo il soggetto tenuto al pagamento del ricovero e nei confronti del quale devono rivalersi il Comune o la casa di cura? 

Giovanni Franchi.

  • Febbraio, 4
  • 13239
  • Salute, Servizi e Società
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Anziani: serve una nuova politica socio-assistenziale Lunedì 28 Confconsumatori organizza un convegno a Milano per ripensare il ruolo degli anziani in Italia e trovare forme alternative di assistenza

Milano, 25 ottobre 2013 – Agli sportelli di Confconsumatori sono sempre più numerose le persone che chiedono informazioni o azioni di tutela per problemi di assistenza a parenti anziani.

Il lavoro dei legali dell’associazione ha consentito, già per diversi casi in Italia, di annullare l’obbligo dei famigliari, in difficoltà economiche gravi, di annullare l’obbligo dei famigliari, in difficoltà economiche gravi, di contribuire al pagamento della retta per il ricovero del parente anziano (sul sito www.confconsumatori.it è scaricabile un modello di lettera per recedere dall’impegno al pagamento sottoscritto). Ma gli annullamenti ottenuti, vista anche la situazione dei Comuni italiani, non possono rappresentare una risposta sufficiente alla complessità dei problemi della popolazione anziana  in costante aumento.

 « É oggi indispensabile – spiega Francesca Arnaboldi, Presidente di Confconsumatori Lombardia – ripensare globalmente a una politica socio- assistenziale per gli anziani: non è possibile occuparsene solo nel periodo conclusivo della vita e non si può più accettare che la fine dell’attività lavorativa coincida con l’emarginazione della persona . L’anziano  in buona salute è una risorsa e deve poter continuare ad avere un ruolo nella comunità »

Occorre dare opportunità agli anziani, affinché, organizzandosi, anche in accordo con le Istituzioni, possono continuare a valorizzare le proprie esperienze ed essere utili a se stessi ed alla collettività. E quando l'efficienza fisica comincia a diminuire e l'anziano ha bisogno di qualche aiuto e di maggiore sicurezza, non ci può essere solo la triste e costosa casa di riposo: basta una casa protetta che assicuri alcuni servizi e consenta di continuare a vivere in modo autonomo e con dignità gli anni più difficili.

Lunedì 28 ottobre dalle 10 alle 13

nella sede di Confconsumatori in via De Amicis 17 a Milano

Tratteranno questi problemi Giovanni Franchi membro consulta legali di Confconsumatori Nazionale, Francesca Arnaboldi, Presidente Confconsumatori Lombardia, Salvatore Crapanzano, Presidente del Coordinamento Comitati Milanesi e Roberto Lambicchi, Dirigente Struttura Tutela dei Consumatori della Regione Lombardia.

Scarica la locandina

Scarica l'abstract distribuito al convegno.

Convegnoanziani1 Convegnoanziani2 Convegnoanziani3

  • Ottobre, 25
  • 3460
  • Lombardia, Salute, Servizi e Società
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Malati di Alzheimer: non devono pagare il ricovero Per la Cassazione vi è una «correlazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali»: la competenza é del Servizio sanitario nazionale

Parma, 18 giugno 2013 – Gli enti pubblici e le case di cura convenzionate non possono far pagare la retta per il ricovero di una persona affetta dal morbo di Alzheimer al malato o al parente . Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012 con la quale statuisce che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale . Con l’effetto che il Comune non può rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti.

Una pronuncia che tocca migliaia di italiani e destinata a fare discutere. Eppure già in passato Confconsumatori aveva ottenuto sentenze analoghe circa il ricovero di ultrasessantacinquenni non autosufficienti : anche in questo caso, secondo l'art. 23 della legge n. 328/2000, non è possibile per un ente pubblico o una casa di cura rivalersi sui parenti dell’assistito.

La vicenda su cui si è pronunciata la Cassazione era nata dalla richiesta, avanzata dai figli di donna malata di Alzheimer, di restituzione di quanto versato al Comune di Carbonera a titolo di quota sociale per la degenza in RSA. Dopo una prima sentenza negativa, a Treviso, e una sentenza d’appello positiva, a Venezia, la Cassazione si è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer , affermando che quando ci sono condizioni di salute che richiedono una « stretta correlazione » tra « prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Sevizio sanitario nazionale », non « vi è luogo per una determinazione di quote nel senso invocato dal Comune ».

Importantissima anche la decisione della Suprema Corte relativamente alla “promessa di pagamento” sottoscritta dai parenti dell'assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla perché – si legge nella sentenza – « trattasi (indiscutibilmente) di prestazioni totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale ».

Per approfondire leggi l’articolo di Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma.

  • Giugno, 18
  • 8698
  • Salute, Servizi e Società
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Ricovero anziani: i parenti possono recedere dall’impegno a versare la retta A Ferrara un'altra vittoria in materia di ricovero anziani: "presso le sedi Confconsumatori i fac-simile per il recesso"

Ferrara, 2 marzo 2012 – Importantissima sentenza del Tribunale di Ferrara relativamente alle rette di ricovero nelle RSA a carico dei parenti degli anziani.

Alla figlia di un’anziana era stato chiesto, con un decreto ingiuntivo dal Centro Servizi alla Persona del comune di Ferrara, il pagamento della retta di ricovero della madre nella casa protetta per la complessiva somma di € 9.284,50. Ciò sulla base di una dichiarazione scritta con la quale la stessa si era impegnata al pagamento della retta mensile .

Il Tribunale, senza chiedersi se la legislazione in materia consenta o meno di fare sottoscrivere ai parenti degli anziani impegni di questo tipo – sul punto si era pronunciato il Tribunale di Parma, escludendo tale possibilità -, ha revocato il decreto ingiuntivo . Il giudice ha affermato che quando, come si era verificato in quel caso, al parente (figlio o nipote) viene  imposta la firma di un documento con l’obbligo di versare in proprio la retta, siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato . E, visto che la figlia aveva inviato una lettera di questo tipo, il Tribunale di Ferrara ha escluso che alla stessa potesse essere chiesto alcunché.

Secondo gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali Confconsumatori, che hanno tutelato l’interessata in giudizio " la decisione è importantissima: per la stessa tutti coloro che hanno parenti anziani ricoverati in RSA e che si sono impegnati a pagare la retta di ricovero, possono recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero e sospendere i relativi versamenti ".

Tutti i parenti degli anziani che si trovino nelle condizioni di non poter più mantenere l’impegno a versare la retta di ricovero, potranno ritirare presso le sedi di Confconsumatori la lettera di recesso da inviare ai Comuni e alle RSA.

" Questa vittoria – commenta Mara Colla Presidente Confconsumatori –   segnala ancora una volta la necessità di mettere mano a una normativa obsoleta che finisce con l’alimentare una guerra fra poveri e fra questi e le istituzioni ".

Scarica la sentenza cliccando QUI .

Vedi il servizio andato in onda sul TGR (minuto 9)

Vedi il servizio andato in onda su Telestense

  • Marzo, 2
  • 11929
  • Servizi e Società
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Importantissima sentenza a Parma in materia di ricovero anziani Il Giudice ha stabilito che, qualora l’anziano ricoverato non sia in grado di coprire le spese, l’Asl non può sostituirsi all’anziano per agire nei confronti dei parenti

Parma, 25 febbraio 2011 – Confconsumatori ha ottenuto un’importantissima sentenza del 17 gennaio 2011, emessa Tribunale di Parma relativamente alle rette di ricovero nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) a carico dei parenti degli anziani .

Al figlio di un’anziana era stato chiesto, con un decreto ingiuntivo dall’Azienda USL 1 di Massa Carrara, il pagamento della rette maturate durante il ricovero della madre in una casa protetta dal 2/9/97 fino al decesso della stessa in data 5/7/03. Era emerso, infatti, che l’anziana ricoverata non era in grado di coprire le spese di ricovero, ammontanti a complessivi € 59.436,37. Da qui il decreto ingiuntivo nei confronti del figlio, anche sulla base di una dichiarazione scritta con la quale il medesimo si era impegnato al pagamento della retta mensile.

Il Tribunale in motivazione ha affermato:

• che le disposizioni in materia (art. 2, comma 6, D.Lvo 31 marzo 1998 n. 109, così come introdotto dall’l’art. 2 D.Lvo n. 130/00) non fanno venir meno l’obbligo previsto dall’art. 433 c.c. a carico dei parenti di prestare gli alimenti in favore del famigliare che versa in stati di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;

• che l’ente erogatore del servizio assistenziale non può agire ex artt. 433 e 438 c.c. nei confronti del componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata;

• che le disposizioni delle leggi regionali (nel caso la L.R. Toscana n. 72 del 3 ottobre 1997 vigente in quel periodo) devono essere interpretate in conformità alla legge statale che disciplina la materia.

Per il Tribunale, in altre parole, il fatto che il parente dell’anziano sia tenuto agli alimenti, qualora questi versi in stato di bisogno, non consente all’ente pubblico di surrogarsi al parente ricoverato per agire nei confronti del figlio o del nipote .   Il Tribunale ha, inoltre, stabilito che quando, come spesso accade e come si era verificato in quel caso, al parente (figlio o nipote) viene  imposta la sottoscrizione di un documento con l’obbligo di versare in proprio la retta, la medesima deve essere interpretata come semplice richiesta di ricovero dell’anziano .

avv. Giovanni Franchi

“ Sono ormai anni che ci occupiamo della questione – dichiara l’avv. Franchi legale di Confconsumatori che ha tutelato in giudizio l’interessato – e finalmente un Tribunale civile ha riconosciuto la tesi dell’associazione e ha revocato il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto contro i parenti di un anziano per il pagamento delle rette di ricovero".

"È di particolare rilevanza – continua l’avv. Franchi – il fatto che la dichiarazione che gli enti erogatori il servizio continuano a far firmare ai parenti dell’anziano, quale condizione per il suo ricovero, sia stata interpretata in senso lato e non come assunzione dell’obbligo di provvedere al pagamento della retta ”.

Anche sulla base di una precedente sentenza del Tribunale di Ferrara e della Cassazione Confconsumatori invita, comunque, i parenti delle persone anziane, che si sono obbligate in proprio a corrispondere la retta di ricovero, ad inviare una lettera di recesso per sospendere i relativi pagamenti.

Scarica la sentenza del Tribunale di Parma cliccando QUI .

Guarda il servizio andato in onda su TV PARMA cliccando l’immagine qui sotto:

ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO Anche per la giurisprudenza i Comuni non possono
più pretendere che i familiari degli anziani provvedano al pagamento delle rette di ricovero delle RSA

Per lungo tempo abbiamo detto e ripetuto che sulla base delle leggi in materia i Comuni non possono chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti il pagamento di contributi per il ricovero dei medesimi.

Finalmente anche la giurisprudenza si è pronunciata al riguardo.  Secondo il Tribunale di Parma1 la normativa in materia  esclude che l’ente erogatore in servizio a favore dell’anziano possa surrogarsi a quest’ultimo  e pretendere il diritti alimentari previsti dal codice civile in favore delle persone che versano in stato di bisogno.

La sentenza è incontestabile, perché le disposizioni in materia sono  di cristallina chiarezza nell’escludere tale possibilità. Invero, l’art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell’accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130. E per l’art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica.

Allo scopo di evitare ogni equivoco, il legislatore nell’art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo ha poi precisato che le disposizioni del medesimo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola nei confronti dei componenti del nucleo familiare.

Nessuna rilevanza può, d’altra parte, essere attribuita al fatto, al quale sembrano dare invece notevole importanza alcuni amministratori, che il governo non abbia ancora emanato il decreto previsto dai due menzionati provvedimenti. Trattasi, infatti, di un atto amministrativo che non può apportare alcuna modifica alle norme contenute nei medesimi che hanno, per contro, valore di legge.
Va inoltre osservato che il decreto amministrativo di cui sopra ha lo scopo di "favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza", e non potrà, di conseguenza, porre limitazioni o interferire su una disposizione di legge relativa all’obbligo di prendere in considerazione la "situazione economica del solo assistito". Senza dire che la sua emanazione non è oggi più necessaria, dal momento che la legge quadro di riforma dell’assistenza n. 328/2000, varata dopo l’approvazione dei citati decreti legislativi, fornisce tutte le indicazioni occorrenti per la realizzazione del previsto sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, comprese quelle dirette "a favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza".
Insomma, la legge è chiarissima nell’escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. In questo senso, del resto, si sono già espressi, oltre ai Comuni di Milano e di Torino con apposite deliberazioni, anche il TAR della Regione Sicilia2, quello della Toscana3 e quello della Lombardia4 a cui si è adeguato quello delle Marche5 in una sentenza relativa a persona con handicap grave, ma applicabile, trattandosi della medesima legge, anche gli anziani . Si legge, infatti, in motivazione: “Rilevata la conseguente illegittimità dell’art. 11 del Regolamento adottato  con delibera n. 21 del 27 giugno 2006, nella parte in cui, per la determinazione delle varie fasce di reddito ivi previste, non è stato prescritto  che, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito, e non della situazione reddituale  del nucleo familiare dell’utente “. In altre parole, anche la giurisprudenza – quella che fino ad oggi si è pronunciata sulla nuova normativa – è univoca nell’affermare che solo l’anziano, come le persone con handicap gravi, è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di retta.
 
Analogo è il parere dei difensori civici chiamati ad esprimere la loro opinione in materia. Quelli della regione Campania, del Piemonte, delle Marche, dei Comuni di Scandicci, Ferrara ed altri. Meritevole di menzione è la decisione del difensore civico della Regione Campania in data 3 dicembre 2002 citato da Francesco Santanera6: “Visto il ricorso  n. 658/02 del Comitato per la difesa  dei diritti degli assistiti di Torino, constatato che in tale ricorso il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti  di Torino ha evidenziato che nei Comuni cella Campania gli enti erogatori di assistenza richiedono il pagamento delle spese di assistenza, fra cui le rette di ricovero, ai parenti degli anziani ultrassessantascinquenni; constatato che il soggetto privo di mezzi può certamente rivolgersi ai parenti  per la prestazione degli alimenti  ai sensi degli articoli 433 del codice civile e seguenti ma si tratta di un rapporto privato in cui non è possibile sostituzione; constatato che dal carattere della prestazione alimentare ne deriva automaticamente la non legittimazione dell’ente locale nel richiedere il pagamento; constato che, poiché  negli anni passati sono emerse cattive interpretazioni, è intervenuto il decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, evidenziando che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate “non possono essere interpretate nel senso  dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438 del codice civile, primo comma, nei confronti dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti le prestazioni agevolare”; constatato che, allo stato, non v’è dubbio che gli enti non hanno facoltà di richiedere ai parenti il pagamento delle prestazioni assistenziali ed in particolare delle rette di ricovero; constatato che gli enti erogatori, nonostante la palese interpretazione  autentica del legislatore, persistono in una cattiva prassi e che argomentano pretestuosamente  che, poiché le disposizioni  del decreto 130/2000 si applicano nei limiti stabiliti da un venturo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’esclusione della possibilità di richiedere ai parenti dei ricoverati  il pagamento delle rette avverrebbe solo con tale emanando decreto; ritenuta infondata tale ricostruzione sia perché, già prima dell’interpretazione chiarificatrice, doveva essere esclusa la possibilità di richiedere i pagamenti ai parenti stante la vincolatività  e la specialità della disciplina  sugli alimenti sia perché  la norma del decreto legislativo 130/2000 ha solo voluto escludere  senza dubbio la facoltà di cui si erano arrogati gli enti  senza alcun bisogno quindi di ulteriore intervento normativo; invita l’ANCI della Campania a rappresentare ai Comuni della Campania l’illegittimità a richiedere  ai parenti degli anziani ultrasessantacinquenni il pagamento delle prestazioni assistenziali e delle rette di ricovero”.
 
In materia si è pronunciato anche il difensore civico del Comune di Trento, scrivendo che “…il diritto (quello previsto dagli artt. 433 e segg. c.c.) non dovrebbe essere esercitatile in via surrogatoria da parte del Comune, trattandosi di diritto strettamente personale”.

Ad ulteriore conferma di quanto fin qui affermato ricorderemo che il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006 ha puntualizzato che “ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave ed a ultrasessantacinquenni l’INPS può raccogliere soltanto le informazioni riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quella  del nucleo familiare di appartenenza”. Lo stesso Garante (lettera del 14 febbraio 2008 prot. 2696/54767) ha segnalato al C.S.A. (Coordinamento Sanità) di aver invitato il Comune di Bologna ad informare lo stesso Garante “in ordine  alle iniziative assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni contenute” nella citata Newsletter. Il Garante (lettera inviata alla suddetta organizzazione il 16 gennaio 2008 prot. 1087/50319) ha avanzata analoga richiesta al Comune di Bologna.
 
Infine, il medesimo ha chiesto ai Comuni di Parma (lettera del 22.8.06 prot. 18571/48732)  e di Cologno Monzese (lettera del 18 dicembre 2007 prot. 21198/55024) che “le informazioni che possono essere acquisite, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quelle del nucleo familiare di appartenenza”.

Ciò detto, deve peraltro osservarsi che gli enti pubblici, per sottrarsi all’imperio della legge, impongono ai figli o ai nipoti dell’anziano la sottoscrizione di un documento, contenente il suo obbligo di versare in proprio la retta a carico dello stesso, dicendo che, diversamente, non vi sarebbe alcuna possibilità per il ricovero.

Come interpretare, allora, tale dichiarazione? Per il Tribunale di Parma la stessa non può essere qualificata come un semplice accollo, ma soltanto come una richiesta di ricovero del congiunto.

Forse più chiaro il Tribunale di  il Tribunale di Ferrara nella citata sentenza 6 maggio 2009 n. 1119, per il quale è la Cassazione a risolvere la questione. La Suprema Corte  ha, infatti, statuito che in casi come il nostro siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato..

Tralasciando la questione posta dal Tribunale di Parma, se si tratti o meno dell’assunzione in proprio dell’obbligo – allo stesso può comunque porsi rimedio mediante una semplice disdetta  – la  sentenza riveste particolare importanza, perché è la prima ad avere escluso la possibilità per gli enti pubblici di invocare le norme di cui agli artt. 433 e segg. c.c..

Circa l’eventuale impegno sottoscritto di provvedere al pagamento delle rette di ricovero, già si è detto che per il Tribunale di parma lo stesso deve essere interpretato in senso lato, come richiesta di ricovero e non come assunzione di un obbligazione. Meglio, comunque inviare la disdetta secondo il dettato della S.C. E non temano i figli e i nipoti degli anziani di farlo, anche se il parente anziano è ricoverato da molto tempo: servirà a non pagare più per il futuro, senza che ci si debba preoccupare che il genitore o il nonno venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività (il soccorso e la cura degli anziani) un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge.

Dopo di che il Comune non potrà certo imporre al parente di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche, perché, come detto,  le disposizioni in materia sono infatti di cristallina chiarezza nell’escludere tale possibilità.

Queste considerazioni ci portano a ritenere che, come detto, il familiare debba immediatamente recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero. Non è escluso che dopo il Comune chieda il pagamento con un decreto ingiuntivo. Ma sappiano gli amministratori locali che il Tribunale di Parma, ha chiaramente affermato che nulla può essere richiesto al figlio o al nipote.

avv. Giovanni Franchi


1 Trib. Parma 17 gennaio 2011 n. 46. Così anche sia pure in un obiter dictum  Trib. Ferrara 6 maggio 2009 n. 1119
2 T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, 11 gennaio 2007
3 T.A.R. Toscana, Sezione Firenze, 16 gennaio 2008; Id., Sezione II, 17 novembre 2008
4 T.A.R. Lombardia 7 febbraio 2008 n. 291; Id., Sez. Brescia, 22 settembre 2008; Id. 10 settembre 2008
5 T.A.R. Marche 19 settembre 2007
6 Santanera, Continua l’imposizione illegittima di contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap grave e degli ltrasessantacinquenni non autosufficienti, in Prospettive Assistenziali, Gennaio-Marzo 2003, 5 e segg. Conforme: Dogliotti, Ancora sul pagamento delle rette di ricovero a carico dei parenti: errare humanum est, perseverare diabolicum, ivi Aprile-Giugno 2002, 11 esegg.

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