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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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TAG: RSA

Importante sentenza del Tribunale di Ferrara in materia di anziani

Parma, 8 ottobre 2009 – Ai primi posti di una teorica graduatoria delle difficoltà del vivere quotidiano che le famiglie denunciano, si trovano certamente i costi economici dell’assistenza dei propri familiari anziani o disabili gravi, ricoverati in strutture protette. Come si sa, i Comuni “invitano” i parenti degli ospiti a sottoscrivere l’impegno di rimborsare le spese di ricovero e, sulla base di tale impegno, provvedono poi ad emettere fattura. In passato, Confconsumatori approfondì la questione, su richiesta di alcune famiglie parmigiane, arrivando alla conclusione che la normativa in vigore non consente all’ente erogatore del servizio assistenziale di ripetere le somme spese per l’assistenza .

A riprova della correttezza della nostra tesi, citiamo la controversia insorta fra il Centro Servizi alla Persona del Comune di Ferrara e la figlia di un’anziana signora ricoverata in una Residenza Sanitarie Assistenziali (RSA), cui era stato ingiunto il pagamento della retta di ricovero. E ciò sulla base di una dichiarazione scritta con la quale la stessa si era impegnata al pagamento della retta mensile. Il Tribunale di Ferrara (6 maggio 2009) ha così sentenziato:

• che l’art. 6 del decreto legislativo 3.5.2000 n. 1 (che è la norma che disciplina la materia) non fa venir meno l’obbligo previsto dall’art. 433 del Codice civile a carico dei soggetti ivi indicati (coniuge, figli, genitori…) di prestare gli alimenti in favore del parente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;

• che l’ente erogatore del servizio assistenziale non può agire nei confronti dei membri del nucleo familiare del ricoverato per la prestazione sociale agevolata.

Per il Tribunale di Ferrara, in altre parole, il fatto che il parente dell’anziano (in questo caso, la figlia dell’anziana ricoverata) sia tenuto agli alimenti, non consente all’ente pubblico di agire nei confronti dei parenti.   Il Tribunale ha, inoltre, stabilito che quando al parente viene imposta la sottoscrizione dell’impegno a versare in proprio la retta, come spesso accade e come si era verificato nel caso esaminato, vale quanto già disposto dalla Cassazione, che si pronunciò equiparando tale impegno a una promessa unilaterale, che perde efficacia in seguito al recesso di chi ha assunto l’obbligo. E proprio questo, per il Giudice di Ferrara, avrebbe dovuto fare la figlia della signora ricoverata: recedere, inviando una formale disdetta.

Clicca QUI per leggere il testo della sentenza

  • Ottobre, 8
  • 2771
  • Servizi e Società
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La giurisprudenza conferma: no richieste di pagamento rette ai familiari degli anziani ricoverati in RSA

Per lungo tempo abbiamo detto e ripetuto che sulla base delle leggi in materia i Comuni non possono chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti il pagamento di contributi per il ricovero dei medesimi.

Finalmente anche la giurisprudenza, con una sentenza solo all’apparenza negativa, si è pronunciata in materia.  Secondo il Tribunale di Ferrara1  “una serie di normative statali (tra le più importanti la legge 8 novembre 2000 n. 328, intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”),  ha previsto un articolato sistema integrato “di interventi e servizi sociali in favore di situazioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia” affidato in gran parte agli enti pubblici territoriali.

In questo contesto l’art. 6 del decreto legislativo 3.5.00 n. 130, stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori delle facoltà di cui all’art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.

E Per il Tribunale di Ferrara tale articolo chiaramente afferma:

• che queste le disposizioni normative “non fanno venir meno l’obbligo previsto dall’art. 433 c,.c,. a carico dei soggetti ivi indicati di prestare gli alimenti in favore del parente o dell’affine che versa in stati di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”;

• che “l’ente erogatore del servizio assistenziale non può agire ex artt. 433 e 438 c.c. nei confronti del componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.

Ma che cosa aveva fatto nella specie l’ente pubblico per sottrarsi all’imperio della legge? Aveva imposto alla figlia, come sempre fanno i Comuni in questi casi, la sottoscrizione di un documento, contenente il suo obbligo di versare in proprio la retta della madre dicendole che, diversamente, non vi sarebbe alcuna possibilità per il ricovero dell’anziano. Sebbene il medesimo non fosse autosufficiente.

Come si sarebbe, allora, dovuta comportare l’attrice? Per il Tribunale di Ferrara è la Cassazione a risolvere la questione. La Suprema Corte2 ha, infatti, statuito che in casi come il nostro, siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato. E proprio questo per l’adìto giudice avrebbe dovuto fare l’attrice: recedere, inviando una formale disdetta.

Secondo il Tribunale del recesso non vi era, peraltro, traccia in atti. Di qui la sua decisione di respingere la domanda e di compensare tra le parti le spese di lite. Tralasciando il caso particolare – della ricorrenza della disdetta se ne occuperanno i giudici d’appello – la  sentenza riveste particolare importanza, perché è la prima ad avere escluso la possibilità per gli enti pubblici di invocare le norme di cui agli artt. 433 e segg. c.c. ed, al contempo, ad avere stabilito che i parenti possono recedere dall’impegno assunto di contribuire al pagamento della retta di ricovero degli anziani.

Non temano, quindi, i figli e i nipoti degli anziani ricoverati in RSA pubbliche di inviare la disdetta e ciò anche se il parente anziano è ricoverato da molto tempo: servirà a non pagare più per il futuro, senza che ci si debba preoccupare che il genitore o il nonno venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività (il soccorso e la cura degli anziani) un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge.

Dopo di che il Comune non potrà certo imporre al parente di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche, perché, come detto,  le disposizioni in materia sono infatti di cristallina chiarezza nell’escludere tale possibilità.

Queste considerazioni ci portano a ritenere che, come detto, il familiare debba immediatamente recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero. Non è escluso che dopo il Comune chieda il pagamento con un decreto ingiuntivo. Ma sappiano gli amministratori locali che il Tribunale di Ferrara ha chiaramente affermato che, in caso di disdetta, dall’impegno assunto, nulla può essere più richiesto al figlio o al nipote.

avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori Parma

CLICCA QUI IL TESTO DELLA SENTENZA


NOTE

  1Trib. Ferrara 6 maggio 2009 n. 1119  

 2 Cass. N. 26863/08

  • Ottobre, 8
  • 7047
  • Servizi e Società
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Illegittima la richiesta ai parenti di ricoverati in RSA di pagare la retta

l Comuni non possono più pretendere che i familiari degli anziani si impegnino a pagare le rette per i loro ricovero nelle RSA.

È ormai tempo che Confconsumatori continua a ripetere che, sulla base delle leggi in materia, i Comuni non possono chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni, non autosufficienti. il pagamento di contributi per il ricovero dei medesimi .

E che cosa hanno fatto questi enti pubblici per sottrarsi all’imperio della legge? Impongono al figlio o al nipote la sottoscrizione di un documento, contenente il suo obbligo di versare in  proprio la retta del genitore o del nonno, dicendogli che, diversamente, non vi sarebbe alcuna possibilità per il ricovero dell’anziano autosufficiente. Trattasi di un ricatto vile e odioso, un ricatto dal quale è possibile sfuggire.

Che fare allora? È la Cassazione1 a portarci consiglio. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che, in casi come il nostro, siamo di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato . E proprio questo devono fare i figli: non appena il loro genitore viene ricoverato, essi devono recedere, inviando una formale disdetta. Tale disdetta può, peraltro, essere spedita anche se l’anziano è ricoverato da molto tempo: servirà a non pagare più per il futuro, senza che si debba temere che il genitore venga rimandato a casa, costituendo la relativa attività (il soccorso e la cura degli anziani) un compito a cui gli enti pubblici territoriali sono tenuti per legge.

In seguito, il Comune non potrà certo imporre al parente di farsi carico della retta sulla base delle norme civilistiche in materia. Le disposizioni in materia sono infatti di cristallina chiarezza nell’escludere tale possibilità. Invero, l’art. 23 della legge n. 328/2000, ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell’accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal successivo decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 . E, secondo l’art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica .

Allo scopo di evitare ogni equivoco, il Legislatore, nell’art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo, ha poi precisato che le disposizioni di esso, non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola, nei confronti dei componenti del nucleo familiare.

Nessuna rilevanza può, d’altra parte, essere attribuita al fatto, a cui sembrano dare invece notevole importanza alcuni amministratori, cioè che il Governo non abbia ancora emanato il decreto previsto dai due menzionati provvedimenti. Trattasi, infatti, di un atto amministrativo che non può apportare alcuna modifica alle norme contenute nei provvedimenti suddetti, che hanno, dunque, valore di legge.

Va inoltre osservato che il decreto amministrativo di cui sopra ha lo scopo di " favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza ", e non potrà, di conseguenza, porre limitazioni o interferire su una disposizione di legge relativa all’obbligo di prendere in considerazione la "situazione economica del solo assistito". Senza dire che la sua emanazione non è oggi più necessaria, dal momento che la legge quadro di riforma dell’assistenza n. 328/2000, varata dopo l’approvazione dei citati decreti legislativi, fornisce tutte le indicazioni occorrenti per la realizzazione del previsto sistema integrato di interventi e servizi sociali , nonché per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, comprese quelle dirette "a favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza".

Insomma, la legge è chiarissima nell’escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali . In questo senso, del resto, si sono già espressi, oltre ai Comuni di Milano e di Torino con apposite deliberazioni, anche il TAR della Regione Sicilia2, quello della Toscana3  e quello della Lombardia4  a cui si è adeguato quello delle Marche5  in una sentenza relativa a persona con handicap grave, ma applicabile, trattandosi della medesima legge, anche gli anziani . Si legge, infatti, in sentenza: “ Rilevata la conseguente illegittimità dell’art. 11 del Regolamento adottato  con delibera n. 21 del 27 giugno 2006, nella parte in cui, per la determinazione delle varie fasce di reddito ivi previste, non è stato prescritto  che, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito, e non della situazione reddituale  del nucleo familiare dell’utente" . In altre parole, anche la giurisprudenza – quella che fino ad oggi si è pronunciata sulla nuova normativa – è univoca nell’affermare che solo l’anziano, come le persone con handicap gravi, è tenuto al versamento delle somme dovute a titolo di retta.   Analogo è il parere dei difensori civici chiamati ad esprimere la loro opinione in materia. Quelli della regione Campania, del Piemonte, delle Marche, dei Comuni di Scandicci, Ferrara ed altri. Meritevole di menzione è la decisione del difensore civico della Regione Campania in data 3 dicembre 2002 citato da Francesco Santanera6: “ Visto il ricorso  n. 658/02 del Comitato per la difesa  dei diritti degli assistiti di Torino, constatato che in tale ricorso il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti  di Torino ha evidenziato che nei Comuni cella Campania gli enti erogatori di assistenza richiedono il pagamento delle spese di assistenza, fra cui le rette di ricovero, ai parenti degli anziani ultrassessantascinquenni; constatato che il soggetto privo di mezzi può certamente rivolgersi ai parenti  per la prestazione degli alimenti  ai sensi degli articoli 433 del codice civile e seguenti ma si tratta di un rapporto privato in cui non è possibile sostituzione; constatato che dal carattere della prestazione alimentare ne deriva automaticamente la non legittimazione dell’ente locale nel richiedere il pagamento; constato che, poiché  negli anni passati sono emerse cattive interpretazioni, è intervenuto il decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, evidenziando che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate “non possono essere interpretate nel senso  dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438 del codice civile, primo comma, nei confronti dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti le prestazioni agevolare”; constatato che, allo stato, non v’è dubbio che gli enti non hanno facoltà di richiedere ai parenti il pagamento delle prestazioni assistenziali ed in particolare delle rette di ricovero; constatato che gli enti erogatori, nonostante la palese interpretazione  autentica del legislatore, persistono in una cattiva prassi e che argomentano pretestuosamente  che, poiché le disposizioni  del decreto 130/2000 si applicano nei limiti stabiliti da un venturo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’esclusione della possibilità di richiedere ai parenti dei ricoverati  il pagamento delle rette avverrebbe solo con tale emanando decreto; ritenuta infondata tale ricostruzione sia perché, già prima dell’interpretazione chiarificatrice, doveva essere esclusa la possibilità di richiedere i pagamenti ai parenti stante la vincolatività  e la specialità della disciplina  sugli alimenti sia perché  la norma del decreto legislativo 130/2000 ha solo voluto escludere  senza dubbio la facoltà di cui si erano arrogati gli enti  senza alcun bisogno quindi di ulteriore intervento normativo; invita l’ANCI della Campania a rappresentare ai Comuni della Campania l’illegittimità a richiedere  ai parenti degli anziani ultrasessantacinquenni il pagamento delle prestazioni assistenziali e delle rette di ricovero ”.   In materia si è pronunciato anche il difensore civico del Comune di Trento, scrivendo che “…il diritto (quello previsto dagli artt. 433 e segg. c.c.) non dovrebbe essere esercitatile in via surrogatoria da parte del Comune, trattandosi di diritto strettamente personale ”.

Ad ulteriore conferma di quanto fin qui affermato ricorderemo che il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006 ha puntualizzato che “ ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave ed a ultrasessantacinquenni, l’INPS può raccogliere soltanto le informazioni riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quella  del nucleo familiare di appartenenza ”. Lo stesso Garante (lettera del 14 febbraio 2008 prot. 2696/54767) ha segnalato al C.S.A. (Coordinamento Sanità) di aver invitato il Comune di Bologna ad informare lo stesso Garante “in ordine  alle iniziative assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni contenute” nella citata Newsletter. Il Garante (lettera inviata alla suddetta organizzazione il 16 gennaio 2008 prot. 1087/50319) ha avanzata analoga richiesta al Comune di Bologna.   Infine, il medesimo ha chiesto ai Comuni di Parma (lettera del 22.8.06 prot. 18571/48732)  e di Cologno Monzese (lettera del 18 dicembre 2007 prot. 21198/55024) che “ le informazioniche possono essere acquisite, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quelle del nucleo familiare di appartenenza ”.

Queste considerazioni ci portano a ritenere che, come detto, il familiare debba immediatamente recedere dal proprio impegno di contribuire al pagamento della retta di ricovero. Non è escluso che dopo il Comune chieda il pagamento con un decreto ingiuntivo. Ma sappiano gli amministratori locali che il Tribunale di Ferrara non ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio – in altre parole non lo ha reso esecutivo – proprio perché il figlio era receduto da quella promessa.

avv.Giovanni Franchi-legale Confconsumatori

1 Cassazione n.26863/08 2 T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, 11 gennaio 2007 3 T.A.R. Toscana, Sezione Firenze, 16 gennaio 2008; Id. Sezione II, 17 novembre 2008 4 T.A.R. Lombardia, 7 febbraio 2008 n.291; Id., Sezione di Brescia, 22 settembre 2008; Id.10 settembre 2008 5 T.A.R. Marche 19 settembre 2007 6 Santanera, Continua l’imposizione illegittima di contributi economici ai congiunti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti , in Prospettive Assistenziali , Gennaio-Marzo 2003, pag.5 e ss. Conforme: Dogliotti, Ancora sul pagamento delle rette di ricovero a carico dei parenti: errare humanum est, perseverare diabolicum , ivi Aprile-Giugno 2002, pag.11 e ss.

  • Aprile, 27
  • 10744
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Confconsumatori Ferrara e rette RSA – il diritto di recedere dall’impegno a pagare

Ferrara, 24 aprile 2009 – Si è svolta oggi a Ferrara, presso l’Albergo Annunziata, la conferenza stampa della Confconsumatori di Ferrara per illustrare la propria posizione in merito alla richiesta del   pagamento delle rette, rivolta dagli Enti Pubblici, ai parenti dei degenti di RSA pubbliche o convenzionate con il Comune . 

L’assunzione dell’impegno a pagare la retta da parte dei parenti, viene inteso come requisito essenziale per l’accettazione nella struttura della persona , avente un handicap o  ultrasessantacinquenne non autosufficiente.

Sono intervenuti alla conferenza Secondo Malaguti, responsabile Confconsumatori Emilia Romagna e membro del gruppo dirigenti dell’Associazione, e i due legali che seguono l’ambito giudiziale nella Provincia di Ferrara, gli avv.ti Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi .

Nel corso della stessa, sono state illustrate le motivazioni sociali e giuridiche su cui si fonda l’impegno della Confconsumatori in materia.

E’ stato evidenziato anche l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione, che prevede la possibilità per i parenti che assumono l’impegno a contribuire per i degenti aventi diritto d’essere tutelati direttamente dal Comune, di recedere da detto impegno .

Infatti, la Corte di Cassazione indica per la prima volta, come possa essere qualificato giuridicamente l’impegno assunto, indipendentemente da altre motivazioni, e, allo stesso tempo, indica come recedere dal rapporto contrattuale.

Proprio il giorno precedente la conferenza, il Tribunale di Ferrara ha negato la provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo, richiesto da un RSA Pubblica di Ferrara , relativo all’impegno assunto da un parente di un anziano degente in questa struttura.

Secondo i legali dell’associazione, si apre finalmente la possibilità per i parenti dei degenti a non essere più obbligati a pagare.

  • Aprile, 24
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No alle richieste dei Comuni per le rette anziani

La maggior parte degli enti pubblici italiani continua chiedere ai parenti dei soggetti con handicap grave e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti contributi per il ricovero dei medesimi.

Chi scrive, per contro, continua ad essere dell’opinione che le norme in materia siano di cristallina chiarezza. Difatti, l’art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell’accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130), che definiscono criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Pertanto, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica . Allo scopo di evitare ogni equivoco, il Legislatore ha poi precisato che le disposizioni del decreto legislativo n. 130 non attribuiscono agli enti erogatori il diritto di chiedere gli alimenti ai parenti in sostituzione dell’anziano. Nessuna rilevanza può, d’altra parte, essere attribuita al fatto – al quale sembrano dare invece notevole importanza alcuni amministratori – che il Governo non abbia ancora emanato il decreto previsto dai due menzionati provvedimenti. Si tratta, infatti, di un atto amministrativo che non può apportare alcuna modifica alle norme già vigenti, che hanno, per contro, valore di legge.

Va inoltre osservato che il decreto amministrativo di cui si parla ha lo scopo di "favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza", e non potrà, di conseguenza, porre limitazioni o interferire sull’obbligo di considerare la "situazione economica del solo assistito ". Inoltre, la sua emanazione non è oggi più necessaria, dal momento che la legge quadro di riforma dell’assistenza n. 328/2000, approvata dopo i citati decreti legislativi, fornisce già tutte le indicazioni occorrenti per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, comprese quelle dirette "a favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza".

Insomma, la legge è chiarissima nell’escludere che i c.d. "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali.

In questo senso, del resto, si sono già espressi, oltre ai Comuni di Milano e di Torino con apposite deliberazioni, anche diversi difensori civici . E nello stesso senso è orientata la Giunta delle Regione Piemonte , esentando dalle contribuzioni economiche i parenti degli anziani non autosufficienti. Questo, non senza trascurare la recente sentenza del TAR Toscana, che ha sospeso una delibera del Comune di Firenze sul presupposto che le rette di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali debbano essere calcolate con esclusivo riferimento al reddito dell’assistito e che i Comuni e le ASL non possano chiedere somme di denaro ai parenti. Ciò, peraltro, non è ancora avvenuto nella maggior parte dei Comuni italiani. Il che dà luogo ad una situazione particolarmente grave, se si considera che i familiari vengono spinti a sottoscrivere l’impegno di versare i contributi economici allo scopo di garantire al loro parente prestazioni assistenziali che dovrebbero essere fornite tralasciando le capacità reddituali. Trattasi, in realtà, di un ricatto odioso praticato molto, troppo frequentemente dagli enti pubblici. Se ogni altra strada sembra impraticabile – chi mai con un parente in quelle condizioni, bisognoso di cure e di ricovero può infatti pensare di rivolgersi all’autorità giudiziaria ed aspettare per diversi anni la fine del giudizio?- il sottoscritto ritiene che al parente non resti che accettare la sottoscrizione dell’impegno a versare il contributo economico richiesto, con l’invio, però, subito dopo il ricovero, di una lettera di disdetta, alla quale potrà seguire anche una causa, perché gli enti pubblici non possono disapplicare una legge dello Stato.

Prima che vengano inviate tali disdette e che venga dato avvio alle cause, speriamo peraltro che in ogni città vengano organizzati convegni dove tutte le parti possano esprimere le loro idee. Questo sarebbe il miglior modo di risolvere la questione, anche se, la legge è ormai chiara e nessuno può impedire il ricorso dei familiari alle vie legali, onde ottenere la restituzione di quanto pagato in seguito alla sottoscrizione dell’impegno di sostenere ulteriori spese.

avv. Giovanni Franchi  

  • Ottobre, 9
  • 2658
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Il Comune non può più chiedere le rette ai familiari degli anziani

Perchè mai i parenti devono continuare a pagare le rette di ricovero degli anziani? Sebbene non vi fosse alcun bisogno di un intervento legislativo per affermare l’illegittimità di una prassi, purtroppo ancora assai diffusa, è dall’entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, contenente "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", che gli enti pubblici non possono più richiedere il rimborso delle rette di ricovero ai parenti dei soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti .

Non ve n’era bisogno, si diceva: bastava riflettere sui caratteri propri della disciplina alimentare, per escludere che i Comuni potessero pretendere dai familiari degli anziani malati cronici, frequentanti centri diurni o ricoverati presso istituti, case di riposo e così via, il versamento degli oneri economici relativi. E’ vero, infatti, che il soggetto privo di mezzi, per quanto disposto dagli artt. 433 e segg. del codice civile, può rivolgersi ai parenti per ottenere gli alimenti, ossia quanto gli è necessario per soddisfare i bisogni più elementari di vita. Trattasi tuttavia di un rapporto privato, nel quale non può entrare un ente pubblico, surrogandosi all’anziano nei diritti alimentari verso il figlio o il nipote.

Se il legislatore è intervenuto, ciò dipende dall’illegittimo comportamento degli enti locali che hanno continuato a chiedere versamenti ai parenti, pur in presenza di diverse sentenze di giudici contrarie a tale prassi .

Esaminiamo, allora, il menzionato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 . Il sesto comma dell’art. 2 precisa, con chiarezza, che le disposizioni del medesimo non "modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alle prestazioni degli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del codice civile, e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". Con tale disposizione è stato insomma chiarito, per quanto come detto ciò non fosse necessario, che gli alimenti sono problema interno alle famiglie e che, di conseguenza, i Comuni non possono richiamare la relativa normativa per pretendere che i familiari si facciano carico delle spese del mantenimento di anziani non più autosufficienti. Del che hanno ormai da qualche tempo preso atto alcune amministrazioni comunali, fra le quali quella di Milano e di Torino, la prima in data 9.4.02, la seconda l’1.8.02, stabilendo che i c.d. "Obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, non saranno più chiamati a contribuire al pagamento delle rette dei loro congiunti che vivono nelle Residenze Assistenziali Convenzionate. E’ stato così, in altre parole, chiarito che, se l’assistito non ha redditi, oppure se ha soltanto il reddito di pensione, il Comune gli richiederà solamente tale importo e provvederà a corrispondere la quota integrativa.

Ciò detto, non si spiega come mai diversi Comuni, tra i quali ad esempio quello di Parma, non si siano ancora uniformati alla precisazione legislativa e, sebbene siano ormai passati più di due anni, continuino a chiedere ai parenti il pagamento delle rette per gli anziani ultrasessantacinquenni non più autosufficienti. Comportamento, questo, a nostro parere, ingiustificabile, se si tiene presente che non siamo i primi ad esserci rivolti in tal senso alle amministrazioni rimaste inerti.

Merita, comunque, segnalare, per i Comuni che non vogliono comportarsi come Milano e Torino, che già da oggi può essere rifiutato il pagamento da parte dei parenti . Il decreto legislativo in materia è infatti chiarissimo nell’escludere la ricorrenza di obblighi a loro carico. Dal che discende, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti – principio in forza del quale la legge prevale su qualsiasi atto amministrativo -, che qualsiasi giudice chiamato a pronunciarsi non potrebbe mai imporre al familiare di far fronte, quale parente, alla retta di ricovero dell’anziano.

Per questo motivo la Confconsumatori si dichiara fin da ora disponibile a tutelare, anche giudizialmente, le necessità dei familiari delle persone anziane non autosufficienti chiamate a versare contributi per la loro degenza, pur sperando che tutte le amministrazioni, come già hanno fatto altri in Italia, seguano il legislatore e si rendano finalmente conto del fatto che nulla, assolutamente nulla, può essere domandato ai parenti per la degenza di ultrasessantacinquenni ormai cronici.

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