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MATERA

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Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

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presso Confederazione Italiana Agricoltori
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TURSI (MT)
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: telefono

Cinque giorni senza internet e telefono: danno esistenziale Nessuna spiegazione sulle cause del disservizio: oltre all'indennizzo previsto, Telecom dovrà pagare il danno esistenziale e le spese legali

Grosseto, 23 gennaio 2018 – Un cittadino di Grosseto era rimasto per cinque giorni resta senza telefono ed internet a casa; la compagnia telefonica, Telecom, non aveva fornito alcuna spiegazione riguardo le cause del disservizio e pertanto l’utente si era rivolto alla Confconsumatori di Grosseto.

Attraverso l’associazione il grossetano aveva tentato la via della conciliazione, ma anche in quella sede la compagnia telefonica era rimasta sorda alle fondate lamentele dell’utente. A quel punto, per principio e per non far passare in cavalleria la condotta della compagnia, l’utente aveva deciso di fare causa tramite l’avvocato Ilaria Nunziata di Confconsumatori.

Dopo un lungo contenzioso, nei giorni scorsi il Giudice di Pace di Grosseto non solo ha condannato la società telefonica a pagare l’indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi ma ha ritenuto anche che negare l’utenza domestica costituisca una grave violazione dei diritti della persona sanciti all’articolo 2 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., pertanto ha condannato il colosso telefonico a pagare anche 500,00 euro a titolo di danno esistenziale, ponendo a carico della società anche le spese del giudizio per ulteriori 1.500,00 euro.

“Il contenzioso – commentano da Confconsumatori Grosseto – è soltanto frutto della chiusura in sede conciliativa delle compagnie telefoniche che continuano a negare, anche quando è palese, il danno che arrecano alle famiglie private dell’ormai primario ed indispensabile servizio di collegamento ad internet oltre che del telefono“.

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  • Gennaio, 23
  • 5876
  • Casa e Utenze, Internet, Telefonia, Toscana
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Bolletta pazza: risarcita agenzia viaggi Per un errore del Gestore un’agenzia di viaggi di Grosseto era rimasta senza telefono per 45 giorni: «Il gestore deve provare il credito»

Grosseto, 11 ottobre 2016 – Il titolare di un’agenzia di viaggi di Grosseto nel 2014 aveva ricevuto una bolletta di 8.029 € riferita alla linea internet, che per l’utente, però, risultava già pagata su un’altra linea. Nonostante le richieste di chiarimento inviate tramite Confconsumatori, La Compagnia aveva sospeso la linea telefonica. Recentemente il Tribunale di Grosseto ha condannato il Gestore a risarcire l’utente.

Il titolare dell’agenzia di viaggi si era rivolto a Confconsumatori nel 2014 per tentare di spiegare alla società telefonica che gli 8.029 € erano sempre stati pagati, ma su un altro numero di telefono e che, invece, la fattura in questione si riferiva a una linea sulla quale era attivo soltanto il servizio voce, anche questa sempre saldata.

Tramite Confconsumatori, l’utente aveva attivato anche la conciliazione paritetica, ma nel frattempo – nonostante i reclami – la società aveva sospeso la linea telefonica all’impresa per ben 45 giorni, violando anche il protocollo di conciliazione. Così la paritetica era fallita.

L’utente ha agito quindi in giudizio e recentemente, con la sentenza numero 755/2016 del giudice unico Paola Caporali, il Tribunale di Grosseto gli ha dato ragione. «Nella sentenza – spiegano da Confconsumatori Grosseto – vengono ricordati alla società alcuni importanti principi: il gestore non ha fornito la prova dell’esistenza di un contratto scritto per il numero di telefono contestato. Le fatture emesse dall’impresa telefonica, inoltre, e le schermate dei computer della stessa società non costituiscono prova del credito e delle connessioni internet lamentate». In questo caso, poi «L’utente ha sempre pagato, sino al febbraio 2014, tutte le fatture delle due linee, in una delle quali era conteggiato anche il servizio Internet-Adsl».

«È il creditore, – precisano da Confconsumatori Grosseto – e nel caso il fornitore di servizi telefonici, a dover dare la prova del credito, non limitandosi alla produzione in giudizio di fatture generiche, dalle quali non si evince neanche il periodo delle connessioni internet. Sempre che il credito non sia soggetto a prescrizione negli anni passati».

Il giudice, dunque, ha dichiarato che l’utente non dovrà pagare gli 8.029 €, mentre il Gestore è stato condannato al risarcimento di 1.500 € per aver privato l’agenzia di viaggi del servizio telefonico per un mese e mezzo, oltre ai 3.000 € per le spese processuali.

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  • Ottobre, 11
  • 2796
  • Casa e Utenze, Telefonia, Toscana
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Huawei P9 Lite brand Wind: problemi del software Confconsumatori Latina segnala numerose problematiche software del cellulare Huawei P9 Lite acquistato tramite l’operatore Wind

Minturno-Latina, 16 agosto 2016 – Nei primi giorni di agosto numerosi utenti Wind sono incorsi in spiacevoli quanto molto fastidiosi malfunzionamenti del cellulare modello Huawei P9 Lite brand Wind, acquistato utilizzando la promozione “Telefono incluso” – rivolta a chi è cliente Wind da più di un anno ed ha attiva un’offerta “all inclusive” con rata iniziale di € 99,90 + 30 rate mensili da € 1,00 e beneficiando cosi di uno sconto sul prezzo finale del telefono connesso al mantenimento dell’operatore Wind.

Infatti, nei primi giorni del mese di agosto è stato rilasciato dall’operatore Wind un aggiornamento della interfaccia software EMUI 4.1, che Huawei installa sui terminali con Android 6.0 Marshmallow avente il codice: VNS-L31C113B131, sinteticamente identificato come “B131”, in sostituzione del preinstallato “B105”, presente al momento dell’acquisto e perfettamente funzionante.

A seguito di tale aggiornamento, sono stati riscontrati e segnalati da nostri associati sia a Huawei che a Wind, la presenza di alcuni c.d. “bug”, ossia errori e malfunzionamenti, in particolar modo in relazione all’uso della fotocamera, a nulla valendo i tentativi di ripristino delle impostazioni di fabbrica ed altri espedienti suggeriti dagli operatori del call center Huawei, al fine di risolvere i segnalati malfunzionamenti.

Nello specifico, nell’app fotocamera non risulta più funzionante la modalità automatica e di default “bellezza”, la quale, peraltro, se usata ripetutamente premendo l’otturatore o disattivata per il passaggio alla modalità normale, manda in crash l’app fotocamera al momento dello scatto, costringendo alla chiusura ed al riavvio dell’applicazione, nonché, nei casi più gravi, al riavvio di tutto il terminale, allo scopo di ripristinare l’uso della camera.

Viene inoltre anche segnalato il malfunzionamento di altre opzioni, quali ad esempio l’RGB sulla camera esterna. Oltre che nel comparto foto e video, risultano malfunzionamenti anche con riferimento ai suoni ed alla vibrazione.

Al momento, pur essendo a conoscenza del problema, né Huawei né Wind, hanno comunicato nulla al riguardo, rassicurando i clienti sull’invio di una nuova release di aggiornamento per la correzione dei “bug”, né assumendo altre iniziative volte a risolvere il grave disagio della utenza.

Anzi, Wind (pur essendo il brand del telefono, che si presume rilasci la versione software “adattata”, nonché la controparte contrattuale dell’offerta “Telefono incluso”) disconosce – attraverso gli operatori del 155 – ogni competenza tecnica in materia e invita i clienti a rivolgersi esclusivamente al produttore, che dal canto suo non si è ancora attivato, anzi gli operatori dell’assistenza gratuita, all’800191435, appaiono disorientati dinanzi alla doglianze degli acquirenti.

“Si sta assistendo – afferma l’avvocato Franco Conte responsabile della Confconsumatori-Latina – quindi al classico “scaricabarile” e rimpallo di responsabilità ai danni degli utenti che hanno acquistato un prodotto di fascia medio-alta e che si vedono privati di funzioni importanti. 

Ricordiamo ancora che la controparte contrattuale risulta essere l’operatore Wind che avendo brandizzato il cellulare è direttamente obbligato a garantire le prestazioni ottimali dell’apparecchio.” 

D’altro canto gli utenti che hanno provato a sostituire lo smartphone presso i centri wind, pensando si trattasse di un problema “hardware di quello specifico apparecchio che si rifletteva sul software” hanno potuto rendersi conto che il nuovo terminale – al pari di quello sostituito – in realtà funzionava perfettamente prima dell’aggiornamento, ed ha ripreso a manifestare anomalie dopo il download e l’installazione del “B131”. Mentre, alcuni utenti, che hanno la versione “no brand” del terminale, non riscontrano alcun problema con la fotocamera dopo il famigerato aggiornamento.

“Appare evidente – ribadisce ancora l’avvocato Franco Conte responsabile della Confconsumatori-Latina – la responsabilità della società Wind negli inconvenienti occorsi e pertanto invidiamo tutti gli utenti che avessero riscontrato tali problematiche a segnalare ed inoltrare reclami in merito a quanto accaduto direttamente all’operatore Wind e alla società produttrice che sono responsabili per tutti i malfunzionamenti software connessi ai colpevoli ritardi nella risoluzione delle problematiche”.

La Confconsumatori Latina è a disposizione degli utenti che ne facessero richiesta per l’inoltro delle segnalazioni e per tutte le azioni di risarcimento che si rendessero necessarie.

Per informazioni: 0771681022 – confconsumatorilatina@gmail.com


Aggiornamento

Dopo una ventina di giorni l’Huawei ha rilasciato l’aggiornamento corretto e compatibile per i cellulari con brand Wind. Quindi il problema è da ritenersi risolto.

  • Agosto, 16
  • 10161
  • Acquisti e Garanzie, Lazio, Telefonia
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Quasi 3 mesi senza telefono Sottoscrive un nuovo contratto per telefono fisso e Adsl e resta quasi 3 mesi senza telefono, mentre il servizio internet non le è mai stato attivato

Grosseto, 23 marzo 2015 – La vicenda purtroppo non è unica. Una abbonata Teletu aveva sottoscritto un contratto di fornitura sia della linea telefonica fissa sia del servizio ADSL. Residente in una zona isolata nella provincia di Grosseto, al momento del passaggio la consumatrice è rimasta senza linea fissa per quasi 3 mesi (dal 5 ottobre 2011 al 21 dicembre 2011) e non le è mai stato attivato il servizio ADSL, pur richiesto nel proprio abbonamento e compreso nel canone mensile pagato. La signora, dopo aver tentato inutilmente di cambiare gestore passando a Telecom, si era rivolta alla Confconsumatori di Grosseto. L'associazione, dopo un primo reclamo, aveva impostato un tentativo di conciliazione andato deserto per la mancata comparizione del gestore telefonico.

La malcapitata cittadina si vedeva così costretta, con l’ausilio dell’avvocato Ilaria Nunziata, a chiedere al Tribunale di Grosseto un ordine d’urgenza per la riattivazione del servizio; solo dopo la notifica del cautelare dinanzi al Tribunale di Grosseto la compagnia aveva riattivato la rete telefonica.
Dato il silenzio del gestore telefonico, alla consumatrice non restavache agire per ottenere i danni patiti, essendo rimasta a lungo priva di servizio di telefonia fissa (in una zona non ben coperta dal servizio di telefonia mobile) ed essendo rimasta anche priva di impianto d’allarme, non funzionante in quanto collegato alla rete telefonica.

Dopo anni di lite il Giudice di Pace di Grosseto ha finalmente condannato il gestore telefonico alla refusione di 100 euro per danni patrimoniali conseguenti al maggiore costo connesso all’utilizzo del telefono cellulare ed 900 euro a titolo di danno esistenziale.

Secondo i legali che hanno tutelato la consumatrice si traggono dalla sentenza due importanti principi:
1)    La compagnia telefonica non può fare lo scarica barile nel caso di migrazione ad altro gestore e deve garantire il servizio sin quando questo effettivamente non passi al gestore subentrante. Secondo il Giudice infatti le delibere dell’AGCOM in questione sono da considerarsi di “natura domestica” nel senso che disciplinano i rapporti tra operatori telefonici mentre il rapporto con l’utente è regolato secondo i principi del codice civile;
2)    Il servizio di telefonia domestica è un “bene essenziale” e per l’effetto va risarcito il disagio psico fisico derivante dallo stato di reiterato isolamento nelle comunicazioni con adeguato risarcimento.

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  • Marzo, 23
  • 3910
  • Telefonia, Toscana
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18 giorni senza telefono: è danno esistenziale Il giudice di Pace di Gaeta ha condannato Telecom a risarcire anche il danno esistenziale a una società arbitrariamente privata della linea telefonica per 18 giorni

Minturno – Latina, 16 febbraio 2015 –Telecom Italia S.p.A. aveva effettuato per errore il distacco di un’utenza commerciale: oggi il Giudice di Pace ha condannato il Gestore a risarcire i danni subiti dall’utente per il gravissimo disservizio.

La vicenda ha come protagonista una nota società locale che improvvisamente era stata privata, arbitrariamente, della linea telefonica con gravi conseguenti disagi per l’attività. La linea telefonica era stata dismessa per errore da Telecom e, nonostante un tempestivo reclamo, l’utente era rimasto addirittura per ben 18 giorni isolato dal mondo esterno senza poter usufruire della linea telefonica, vitale per i rapporti commerciali. Pertanto, la malcapitata società si era rivolta a Confconsumatori Latina per ottenere giustizia.

Con la sentenza n. 3719/13 il Giudice di Pace di Gaeta, Pompeo Rivieccio, ha aspramente commentato l’operato del gestore definendolo “anomalo” e ha condannato Telecom Italia a risarcire non solo il danno patrimoniale subito, 3.000 €, ma anche il danno esistenziale, quantificato in 600 €, oltre a riconoscere gli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi per circa 800 €, e il rimborso delle spese legali. La novità della sentenza si fonda proprio sul riconoscimento del danno esistenziale subito dal legale rappresentante della società in quanto il giudice afferma: «La società attrice agisce attraverso i suoi rappresentanti le cui condizioni di salute si riflettono direttamente sulla conduzione della società». Infatti, l’evento interruttivo dell’utenza «Certamente ha reso alquanto precario lo svolgimento delle abituali attività riducendo anche la normale gratificazione personale».

«Questa sentenza -precisa l’avvocato di Confconsumatori Latina Barbara Romano– è importante perché riconosce non solo il danno patrimoniale, ma finalmente anche il danno esistenziale subito da chi suo malgrado si trova a combattere contro lo strapotere di un gigante identificato questa volta con la Telecom Italia S.p.A». «Invitiamo – chiude la Romano –tutti coloro che abbiano avuto episodi simili a contattare gli sportelli di Confconsumatori al fine di far valere i propri diritti per non subire ancora in silenzio soprusi da parte dei grandi Gestori».

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  • Febbraio, 16
  • 7077
  • Lazio, Telefonia
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Caos neve: indennizzi per luce, acqua e telefono Solo per l’energia previsti indennizzi automatici: importante inviare reclami

Parma, 10 febbraio 2015 – Nel corso delle recenti nevicate che hanno interessato in modo particolare l’Emilia, migliaia di utenti hanno segnalato l’interruzione delle forniture di energia elettrica e/o di acqua e di sospensione dei servizi di telefonia e internet.

Se per la fornitura di energia elettrica sono previsti indennizzi automatici, più complesso sarà ottenere equi rimborsi per gli altri disservizi. Confconsumatori offre di seguito qualche indicazione di massima ai consumatori per l’invio dei reclami e si impegna a contattare in questi giorni i gestori per incoraggiare l’adozione di risoluzioni collettive che tengano conto del maggior danno dovuto alla compresenza di più disservizi e al contesto di isolamento degli utenti dovuto alle particolari condizioni metereologiche.

Ecco qualche indicazione di massima sul comportamento da seguire in caso di guasti: le sedi di Confconsumatori sono disponibili per approfondimenti e assistenza personale.
ATTENZIONE: Si consiglia, nel caso in cui si siano sostenute spese aggiuntive dovute ai disservizi (noleggio gruppi elettrogeni – bombole di gas e fornelli- etc..), di conservare gli scontrini o fatture per poter richiedere i relativi rimborsi.

ENERGIA ELETTRICA

La delibera ARG/ELT198/11 dell’Aeegsi, al titolo 7 tratta il problema della “Regolazione delle interruzioni prolungate o estese”. Le imprese distributrici, ovvero chi provvede alla gestione, al rinnovo e allo sviluppo delle reti, hanno un tempo massimo entro il quale ripristinare l’alimentazione. In caso di alimentazione a Bassa Tensione (BT) – ovvero per le utenze domestiche e per le piccole attività commerciali – i tempi di ripristino della fornitura vanno da 8 a 16 ore, a seconda della densità abitativa. Se i tempi non sono rispettati sono previsti indennizzi automatici secondo gli schemi sotto riportati:

tabella9Aeegsi

tabella10Aeegsi

Il rimborso avviene in maniera automatica, senza che l’utente ne faccia richiesta, e apparirà sulla prima fattura utile emessa trascorsi 60 giorni dall’interruzione. Nel caso in cui il rimborso non venisse erogato, l’utente ne deve fare richiesta al proprio Distributore anche tramite il proprio Venditore (chi emette fattura). Il rimborso deve essere segnalato in fattura come “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, corrisposto in misura forfettizzata”.

ENERGIA: COSA PUÒ FARE IL CONSUMATORE – L’indennizzo dovrebbe comparire automaticamente in fattura ma, per maggiore tranquillità, gli utenti possono segnalare per iscritto il disservizio subito e i tempi di ripristino della corrente elettrica al proprio Venditore. A quale indirizzo inviare? I recapiti corretti sono quelli indicati in fattura o sul contratto sottoscritto.

Un modello di richiesta dell’indennizzo è disponibile a questo link.

 

ACQUA E TELECOMUNICAZIONI: L’IMPORTANZA DEL RECLAMO

A differenza del servizio elettrico, per le sospensioni senza preavviso dei servizi idrico e telefonico non sono previsti indennizzi automatici. La maggior parte dei disservizi segnalati riguardanti acqua e telecomunicazioni, poi, potrebbero essere imputabili alla mancanza di alimentazione elettrica e dunque non attribuibili direttamente ai gestori dei servizi idrico e telefonico. La strada da percorrere è sempre quella di procedere con un reclamo scritto e chiedere che venga riconosciuto un indennizzo.

L’invio massiccio di reclami da parte degli utenti è in questi casi opportuno e fondamentale perché, oltre ad offrire un quadro delle dimensioni del problema, induce il gestore a individuare le responsabilità e ad adottare soluzioni collettive relativamente alle mancate forniture (che, stando a quanto riportato sulla Stampa hanno riguardato migliaia di utenti).

TELECOMUNICAZIONI: COSA PUÒ FARE IL CONSUMATORE – Si consiglia di inviare una raccomandata a/r o fax al Gestore (chi emette le fatture) segnalando il disservizio subito (telefonia, internet e tv) e la durata dello stesso, evidenziando il contesto di emergenza in cui si è verificata l’interruzione della linea senza preavviso. L’indirizzo a cui spedire è quello che compare sulla fattura o sul contratto sottoscritto.

Per calcolare l’indennizzo spettante occorre consultare le varie Carte dei Servizi dei diversi Gestori disponibili sul sito dell’Agcom:

  • Telefonia vocale fissa
  • Comunicazioni mobili e personali
  • Televisione a pagamento
  • Accesso a Internet da postazione fissa

Un’associazione dei consumatori potrà assistere gli utenti con situazioni particolarmente complesse.

Un modello di reclamo è disponibile a questo link

 

ACQUA: COSA PUÒ FARE IL CONSUMATORE – Si consiglia di inviare una raccomandata a/r o fax al Gestore (chi emette le fatture) segnalando la durata del distacco del servizio ed eventualmente evidenziando il contesto di emergenza in cui si è verificata l’interruzione della fornitura senza preavviso. L’indirizzo a cui spedire è quello che compare sulla fattura o sul contratto sottoscritto.

Purtroppo in questo caso non è possibile calcolare l’ammontare dell’indennizzo basandosi sulle Carte dei Servizi. Le Carte, infatti, stabiliscono un tempo massimo per il ripristino dell’utenza interrotta per guasto (12-24 ore) ma quasi nessuna prevede rimborsi automatici per tale circostanza.

Un modello di reclamo è disponibile a questo link.

  • Febbraio, 10
  • 5837
  • Casa e Utenze, Emilia Romagna, Internet, sitoer, Telefonia, TV
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
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Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

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