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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
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Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: Veneto Banca

BPB e Veneto Banca: subito un tavolo per le controversie Le associazioni “Dalla parte del consumatore” e Confconsumatori chiedono l’attivazione di un tavolo per i risparmiatori BPB e Veneto Banca

Brindisi, 16 aprile 2020 – «Subito un tavolo per la definizione bonaria delle controversie» è questa la richiesta che il Coordinamento istituito dalla Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” e dalla Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi ha fatto pervenire ai vertici della Banca Popolare di Bari e della Banca Intesa San Paolo, Istituto che ha incorporato Banca Apulia che, come è noto, ha venduto titoli della Veneto Banca.

Il Coordinamento, da anni impegnato nella tutela dei risparmiatori, infatti, anche alla luce dei successi ottenuti dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, ritiene indispensabile, oggi più che mai, in questa fase di grave emergenza non solo sanitaria ma anche economica, che si adottino misure concrete al fine di evitare il collasso economico della famiglie.

Un primo passo in tal senso, quindi, secondo il Coordinamento è quello di istituire un tavolo con Banca Popolare di Bari e Banca Intesa San Paolo al fine di cercare transattivamente di dirimere il contenzioso sorto tra le stesse ed i risparmiatori.

«Abbiamo richiesto l’immediata attivazione – afferma l’Avvocato Emilio Graziuso, Responsabile del Coordinamento – per i nostri associati di tavoli con Banca Popolare di Bari e Banca Intesa San Paolo per cercare di addivenire ad un componimento bonario delle controversie. Nello stesso tempo abbiamo precisato che, qualora attivato, detto tavolo non dovrà essere caratterizzato da previsioni, unilateralmente “preconfezionate” dalla Banca, contenente, ad esempio, le misure massime di indennizzo, i requisiti che il risparmiatore deve rivestire (es. reddito, condizioni di salute, ecc.) e/o l’ esclusioni di determinate tipologie di titoli. Ogni pratica, infatti, chiediamo che sia analizzata, valutata e discussa singolarmente».

La richiesta della istituzione di un tavolo per cercare di risolvere le controversie insorte, scaturisce anche dai numerosi successi che il Coordinamento ha ottenuto per conto dei propri associati dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie: solo nell’ultima settimana, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito da due risparmiatori per l’acquisto di titoli Banca Popolare di Bari e da una risparmiatrice per aver acquistato dalla ex Banca Apulia, oggi Intesa San Paolo, azioni Veneto Banca.

«Stiamo ottenendo l’accoglimento integrale della nostra linea difensiva – conclude l’Avvocato Graziuso –  con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno dei nostri assistiti. Motivo ulteriore perché si istituisca al più presto un tavolo quale strumento concreto per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche per quelle con processi in corso. Se la Banca non sarà disponibile a discutere i singoli casi, continueremo a dare battaglia dentro e fuori le aule di Tribunale».

Per informazioni è possibile contattare lo sportello online e telefonico: coordinamentoconsumatori@gmail.com  / 347 – 062 8721

Link alle sedi territoriali e agli sportelli online di Confconsumatori

  • Aprile, 16
  • 2108
  • Dalle Sedi, Puglia, Risparmio e Investimenti
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BPB e Veneto Banca: continuano diffide e mediazioni Anche in periodo di emergenza da Covid-19 continua la battaglia del Coordinamento al fianco dei risparmiatori traditi dagli istituti di credito

Brindisi, 10 aprile 2020 – Nel pieno rispetto delle norme dettate per fronteggiare l’esigenza sanitaria Covid-19, continua senza sosta la battaglia del Coordinamento istituito dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” e dalla Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi al fianco dei risparmiatori che hanno investito il proprio denaro in titoli della Banca Popolare di Bari e della Veneto Banca.

Forte, infatti, delle numerose pronunzie favorevoli ai propri assistiti ottenuti dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il Coordinamento, in questi giorni, ha promosso una massiccia controffensiva nei confronti della Banca Popolare di Bari e dell’Intesa San Paolo, banca che ha incorporato per fusione Banca Apulia, istituto di credito che sul territorio pugliese ha venduto i titoli della Veneto Banca.

Solo negli ultimi giorni, infatti, sono state inviate in via telematica sei diffide e sono state avviate otto procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione, atti prodromici, qualora non si riesca a raggiungere un accordo con gli istituti di credito, per l’instaurazione di altrettanti processi.

«L’Arbitro per le Controversie Finanziarie – afferma l’Avvocato Emilio Graziuso, Responsabile del Coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – sta accogliendo in pieno le tesi giuridiche che stiamo portando avanti per la difesa dei risparmiatori. Riteniamo giusto e quanto mai necessario, quindi, non fermarci e continuare a dare battaglia dentro e fuori le aule di Tribunale, stante, tra l’altro, i numerosi processi che abbiamo già instaurato».

Secondo il Coordinamento è opportuno che, in questa fase, i risparmiatori provvedano, almeno, ad inviare, qualora ne ricorrano gli estremi, una diffida contenete un formale atto di messa in mora nei confronti della Banca rivendicando i propri diritti e richiedendo, qualora non ne siano già in possesso, tutta la documentazione relativa ai propri investimenti.

«Il periodo che stiamo vivendo è molto particolare – continua l’Avvocato Graziuso – ma, purtroppo, le procedure da avviare nei confronti delle Banche si compongono di varie fasi, con conseguenti tempi spesso lunghi. E’ opportuno, quindi, che i risparmiatori non accantonino la tutela dei propri diritti e pongano in essere i passaggi necessari e i le azioni che si possono svolgere nell’immediato. Inoltre, riteniamo estremamente necessario che il singolo risparmiatore interrompa ogni e qualsivoglia termine di prescrizione, ed è proprio a tal fine che consigliamo, ove naturalmente ne ricorrano gli estremi, di inoltrare una diffida contenente un formale atto di messa in mora».

L’attività del Coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore al fianco dei risparmiatori, quindi, non si ferma, ma si adatta alle nuove esigenze ed aumenta ogni giorno di più, attraverso il proprio sportello online.

Per informazioni: coordinamentoconsumatori@gmail.com; tel. 347 – 0628721

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  • Aprile, 10
  • 2138
  • Dalle Sedi, Puglia, Risparmio e Investimenti
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Titoli rischiosi venduti come sicuri: risarcita Riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a una risparmiatrice che aveva investito in titoli Veneto Banca per il tramite di Banca Apulia

Brindisi, 9 aprile 2020 – In seguito alla decisione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a una risparmiatrice che aveva investito inconsapevolmente i propri risparmi in titoli della Veneto Banca attraverso l’intermediazione finanziaria della allora Banca Apulia s.p.a., successivamente incorporata per fusione ad Intesa San Paolo s.p.a.

Nel 2012 la risparmiatrice, priva di esperienza finanziaria, aveva investito parte dei propri risparmi in titoli della Veneto Banca, su suggerimento dai dipendenti della allora Banca Apulia, che le avevano prospettato questi titoli come sicuri, senza rischio per il capitale investito e che potevano essere disinvestiti in qualsiasi momento.

In un secondo momento la risparmiatrice aveva inviato un reclamo alla Banca, attraverso il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore, ed alla risposta negativa della stessa aveva promosso un procedimento dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, che si è concluso con la pronunzia emessa a inizio aprile 2020, con la quale è stato riconosciuto il diritto dell’azionista a ottenere il risarcimento integrale del danno patito.

Con questa decisione l’ACF della Consob ha accolto integralmente le richieste della risparmiatrice, assistita dall’avvocato Emilio Graziuso. «L’Arbitro per le Controversie Finanziarie –  spiega Emilio Graziuso, Responsabile del Coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – così come sta avvenendo anche nelle procedure promosse nei confronti di Banca Popolare di Bari, ha accolto in pieno la linea difensiva che abbiamo individuato, riconoscendo la violazione della allora Banca Apulia, oggi Intesa San Paolo, degli obblighi informativi sulla stessa gravanti nonché dei principi di correttezza, diligenza e trasparenza».

Più in particolare l’Arbitro, così come si legge nella decisione, ha accolto le richieste della Ricorrente «potendosi ritenere provato che il resistente (la banca) abbia agito in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di prestazioni di servizi di investimento. Peraltro, dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento anche solo indiziario, che possa revocare in dubbio la fondatezza di quanto addotto dalla ricorrente».

Dal Coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore fanno sapere che la battaglia a tutela dei risparmiatori che hanno investito in titoli della Veneto Banca, anche attraverso Intermediari, è molto complessa ed articolata dati i vari fronti sui quali la stessa si svolge. Accanto, infatti, alla tutela processuale, vi sono le prodromiche procedure dinnanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie alternativa alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. «Dal 2015 siamo impegnati per la tutela dei risparmiatori su più fronti e continueremo a dare battaglia dentro e fuori le aule di tribunale», conclude l’Avvocato Graziuso.

Inoltre, per coloro che hanno fatto istanza di ammissione vi è la procedura di liquidazione coatta amministrativa ed ancora la procedura al Fondo di Indennizzo Risparmiatori (FIR). Per quest’ultima (procedura FIR) i termini per la presentazione delle istanze di indennizzo (come si legge sul sito ufficiale www.fondoindennizzorisparmiatori.consap.it) sono stati prorogati al 18 giugno 2020, proprio su espressa richiesta pubblica della Confconsumatori.

Per informazioni: coordinamentoconsumatori@gmail.com,  telefono: 347 062 8721

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  • Aprile, 9
  • 2028
  • Dalle Sedi, Puglia, Risparmio e Investimenti
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Domande FIR: Confconsumatori chiede proroga «Mantenere la scadenza al 18 aprile non permetterebbe a risparmiatori e banche di rispettare le norme di sicurezza imposte per il Covid-19»

Parma, 9 marzo 2020 – In seguito ai provvedimenti straordinari emanati per limitare la diffusione del Covid-19, che impongono restrizioni all’accesso anche agli uffici pubblici e creditizi, Confconsumatori chiede pubblicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze di posticipare la scadenza del FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori) di almeno 90 giorni.

Con la finanziaria dell’anno 2020 era stato differito, dal 22 febbraio 2020 al 18 aprile 2020, il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo destinato ad indennizzare gli azionisti e gli obbligazionisti delle subordinate delle 4 banche in lca nel 2015, nonché delle due banche venete.

Per la nota e contingente situazione dovuta al propagarsi sul territorio nazionale del Convid-19, si notano in parti d’Italia difficoltà di accesso alle Agenzie bancarie per ottenere la documentazione occorrente.

«Mantenere la scadenza delle domande al 18 aprile – commenta Marco Festelli, Vicepresidente nazionale di Confconsumatori – creerebbe proprio in questo periodo un notevole afflusso di clientela presso le Banche al solo fine di ottenere la certificazione occorrente. Pertanto, Confconsumatori invita il Governo a voler prevedere, nella conversione dei Decreti Legislativi in materia dei coronavirus, una congrua proroga del termine di presentazione delle domande».

 

I risparmiatori interessati a presentare la domanda per il FIR, possono contattare gli sportelli dell’associazione delle sedi territoriali più vicine (elenco completo a questo link) o scrivere una mail alla casella dedicata: risparmio@confconsumatori.it.

→ Confconsumatori ricorda, inoltre, che sul proprio sito è possibile consultare il Vademecum completo sul Fir con le risposte ai dubbi più frequenti, pubblicato negli scorsi mesi. Il pratico documento è consultabile online a questo link.

 

Link al precedente articolo sul sito di Confconsumatori.

  • Marzo, 9
  • 6274
  • Risparmio e Investimenti
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Fir: prorogato il termine per la domanda Sarà possibile per i risparmiatori presentare la domanda di accesso al Fondo fino al 18 aprile 2020

Parma, 7 gennaio 2020 – Con la finanziaria dell’anno 2020 è stato differito, dal 22 febbraio 2020 al 18 aprile 2020, il termine per la presentazione delle domande di accesso al F.I.R. (fondo indennizzo risparmiatori).

Il Fir è destinato ad indennizzare agli azionisti ed obbligazionisti delle subordinate delle 4 banche in lca nel 2015, nonché delle due banche venete.

Confconsumatori ritiene utile lo slittamento del termine atteso, dato che sono state riscontrate dalle proprie sedi dei ritardi poco giustificati nell’emissione dei certificati di possesso (indispensabili) e del costo storico dei titoli da parte delle Banche che hanno acquisto le Banche fallite.

Gli interessati possono contattare gli sportelli dell’associazione delle sedi territoriali più vicine (elenco completo qui) o scrivere una mail alla casella dedicata: risparmio@confconsumatori.it.

Si ricorda che non sono indispensabili, ai fini della presentazione della domanda, i limiti di reddito imponibile (35 mila euro) e patrimonio mobiliare (100 mila), in quanto è possibile documentare il misselling, ovvero l’errore delle Banche nella vendita dei titoli, in quanto non adeguati e non appropriati per il cliente.

→ Confconsumatori ricorda, inoltre, che sul proprio sito è possibile consultare il Vademecum completo sul Fir con le risposte ai dubbi più frequenti, pubblicato negli scorsi mesi. Il pratico documento è consultabile online a questo link.

  • Gennaio, 7
  • 5525
  • Risparmio e Investimenti
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Fir: tutte le domande dei consumatori Confconsumatori è pronta ad assistere i propri associati gratuitamente e pubblica le risposte alle domande più frequenti rivolte ai propri sportelli

Parma, 6 settembre 2019 – Confconsumatori offre assistenza gratuita a tutti i propri associati che possono accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), sia tramite i circa 100 sportelli sparsi sul territorio nazionale sia online (risparmio@confconsumatori.it). Dallo scorso giugno sono numerose le richieste di chiarimenti rivolte agli sportelli dai consumatori. Per questo l’associazione ha pubblicato un Vademecum completo con le risposte ai dubbi più frequenti.

A seguito del Decreto del MEF pubblicato il 21 agosto 2019 sulla Gazzetta ufficiale, dal 22 agosto per 180 gg. (fino al 18 febbraio 2020) si possono presentare le domande per accedere al FIR.

Ecco il Vademecum completo per i risparmiatori interessati.

POSSO ACCEDERE AL FIR?
Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni emesse dalle seguenti banche: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Cariferrara e le loro controllate (ad es. Banca Apulia e Banca Nuova). Possono accedere al FIR sia coloro che hanno acquistato da banche emittenti sia coloro che hanno acquistato da intermediari diversi dalle banche interessate. Dunque, possono presentare la domanda i seguenti soggetti in possesso delle azioni e obbligazioni subordinate alla data della messa in liquidazione coatta della banca:

  • Persone fisiche;
  • Imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
  • Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale;
  • Microimprese che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
  • I “successori” per causa di morte dei “risparmiatori”, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari fino ad oggi;
  • I “familiari” dei “risparmiatori”, costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai “risparmiatori”, a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
QUANTO POSSO RICHIEDERE?
  • Per le azioni l’indennizzo sarà pari al 30% del costo di acquisto originario;
  • Per le obbligazioni subordinate l’indennizzo sarà pari al 95% del costo di acquisto originario.

In entrambi i casi però, il limite massimo dell’indennizzo ottenibile è di 100.000 euro ed inoltre, dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. I possessori di quote di banche di credito cooperativo avranno diritto all’indennizzo nella misura del 30% (stesso trattamento degli azionisti).

QUANTO MI COSTA?

La procedura è gratuita e interamente online. È possibile presentare domanda in autonomia oppure farsi assistere da un’associazione dei consumatori. Infatti, ognuno può provvedere in proprio ad accreditarsi presso la piattaforma www.fondoindennizzorisparmiatori.it avendo cura di conservare le proprie credenziali di accesso e password.

Chi non volesse procedere ad accreditarsi autonomamente, potrà conferire incarico scritto ad un addetto della Confconsumatori con procura speciale da autenticare da Notaio o cancellerie. Confconsumatori offrirà assistenza gratuita ai propri associati, ovvero con chi ha versato la quota associativa. L’ammontare delle quote può essere richiesto direttamente alle sedi territoriali elencate qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/; chi non ha uno sportello vicino può richiedere informazioni e assistenza a distanza scrivendo a risparmio@confconsumatori.it o chiamando lo 0521/231846.

POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA?
I risparmiatori hanno diritto all’indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata (non devono provare di esser stati vittima di una violazione massiva nel collocamento) e in via cronologicamente prioritaria, se soddisfano almeno una delle seguenti due condizioni:

  • Patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, compresi i depositi bancari sul conto corrente, esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo, nonché esclusi i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
  • Ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Inoltre, per chi si trova in una di queste due condizioni, vi è ulteriore priorità per chi ha investito e pagato quindi alla banca un importo non superiore a 50.000,00 euro.

MI CONVIENE PRESENTARE LA DOMANDA PRIMA DEGLI ALTRI?
No, perché la Commissione tecnica deve ricevere tutte le domande e predisporre un elenco degli aventi diritto secondo le priorità sopra indicate: pertanto NON ha nessuna importanza la priorità cronologica della domanda. Bisogna comunque attendere che dopo la scadenza a febbraio 2020, i Commissari predispongano il piano di riparto, secondo le priorità sostanziali e non temporali sopra stabilite.
COME FACCIO A FARE DOMANDA AL FIR?
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 22 agosto 2019 per i 180 gg previsti dalla normativa. Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica. Il Portale https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/ consente agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, di registrarsi e presentare telematicamente le domande con i relativi allegati, nonché di verificare gli stati di avanzamento dell’iter istruttorio corrispondente.
QUALI DOCUMENTI MI SARANNO RICHIESTI?

Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente in via telematica tramite il portale, in allegato alla domanda):

  • copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  • copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato dunque:
    • Ordine di acquisto per ogni titolo acquistato;
    • Conferma d’ordine o eseguito;
    • Certificazione rilasciata sul costo delle azioni od obbligazioni dalla Banca presso la quale si è acquistato il titolo;
    • Estratto conto titoli dal quale si evinca la titolarità dei titoli alla data di dichiarazione di LCA (Liquidazione Coatta Amministrativa) della Banca;
    • Estratto conto o attestazione bancaria dalla quale si evinca la titolarità dei titoli alla data odierna:
    • (solo per subordinate) documento che attesti il valore nominale residuo delle obbligazioni subordinate (valore che dovrebbe essere presente nel deposito titoli alla data di LCA);
    • IN ALTERNATIVA AI DOCUMENTI SOPRA ELENCATI: è fortemente consigliato richiedere alla propria banca una certificazione unica che riassuma i dati bancari che si evincono dai documenti sopra elencati. Anche in presenza di questa documentazione gli ordini di acquisto e/o conferma d’ordine sono comunque necessari nella fase di inserimento dei titoli sul portale FIR.
  • codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto e documento bancario che attesti la titolarità dell’iban indicato per il rimborso (IN ALTERNATIVA il portale mette a disposizione un facsimile di certificazione).
  • copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che verrà generata automaticamente dal sistema al termine della procedura, da stampare e firmare), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante, tra le altre cose, che i dichiaranti:
    • dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono controparti qualificate né clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
    • sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
    • non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
    • se è in corso procedimento presso ACF, Tribunale o altro Ente.
  • (eventuale, se in possesso) copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari;
  • (solo in caso di successione o di trasferimento dei titoli) documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  • (tranne chi accede alla procedura semplificata – di vedano domande successive) copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUIF (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori. Ad esempio, si possono allegare: atti di citazione o querele penali; ricorsi in ACF proposti dal risparmiatore copie di atti penali come le richieste di rinvio a giudizio di amministratori delle banche risolte e/o l’ammissione di parte civile; precedenti estratti conti titoli, se evidenziano che si tratta del primo investimento in azioni o subordinate; stralci ispezioni BCE, Banca d’Italia e Consob. In caso di lacune, sarà la Commissione tecnica, durante l’istruttoria, a mettersi in contatto con l’avente diritto all’indennizzo o col suo delegato per richiedere eventuali integrazioni;
  • (solo in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria) copia di delega o procura; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale.
SONO UN EREDE, COSA DEVO FARE?
In caso di successione, occorre aggiungere alla documentazione sopra indicata anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante:

  • la data di decesso del risparmiatore;
  • i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
  • l’esclusione che vi siano altri successori;
  • la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
  • la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
RIENTRO NELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA, COSA DEVO ALLEGARE?
Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).

Il portale genera automaticamente, sulla base dei dati inseriti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (da stampare, firmare e allegare), attestante che:

  • la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore è di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 2 comma 1, lett. f), del decreto ministeriale 10 maggio 2019 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze del 13 aprile 2017, n 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n 159;
  • oppure che l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 (vedi rigo 11 della dichiarazione Irpef), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
COSA SUCCEDE UNA VOLTA INVIATA LA RICHIESTA?
Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del risparmiatore richiedente, per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.

In sede di verifica istruttoria, la Commissione ha il potere di richiedere, esclusivamente in via telematica, attraverso l’indirizzo e-mail indicato in sede di compilazione della domanda, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario acquisire per la definizione dell’istruttoria, nonché di eseguire verifiche presso l’Agenzia delle Entrate e/o presso le banche circa la veridicità dei dati trasmessi. Gli indennizzi verranno corrisposti con bonifico bancario o postale, secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF, entro i limiti della dotazione finanziaria del Fondo.

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