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MATERA

MATERA
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Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Telefono: 328.1984943
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: tasse

La guida “Il Leasing Immobiliare abitativo” CNN, Assilea e le associazioni dei consumatori illustrano una valida alternativa al mutuo che interessa 1 milione di italiani, specie i giovani

Parma, giovedì 3 marzo 2016 – Alla scoperta di una valida alternativa al mutuo che potrebbe interessare un milione di cittadini, in particolare i giovani. La guida “Il leasing immobiliare abitativo” nasce dalla collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato, Assilea (Associazione Italiana Leasing), con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori-ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) ed è realizzata con il contributo del Dipartimento delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Il leasing immobiliare abitativo rappresenta un’importante novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 e prevede incentivi fiscali sull’acquisto e la costruzione d’immobili da adibire ad abitazione principale. Questo strumento potrebbe diventare, soprattutto per i più giovani, un canale alternativo e più economico rispetto all’ordinario strumento del mutuo ipotecario. Si stima che possano beneficiarne oltre un milione di contribuenti, di cui 200mila i giovani tra i 25 ed i 34 anni che fruirebbero al 100% delle agevolazioni fiscali.

Leasing Immobiliare copertinaEcco in breve le risposte alle domande più frequenti, per approfondire è scaricabile la GUIDA.

Cos’è il leasing immobiliare?

Il leasing immobiliare consiste in un’operazione di finanziamento che consente di ottenere l’utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito dietro il pagamento di canoni periodici e del prezzo di riscatto.

Chi può usufruirne e chi può concederlo?

Il leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, purché privi di abitazione principale. Per l’individuazione della soglia del reddito si può fare riferimento al reddito dichiarato nel quadro RN 1 dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Le operazioni di locazione finanziaria possono essere realizzate da una banca o da un intermediario finanziario autorizzati e vigilati da Banca d’Italia.

Quali i vantaggi rispetto al mutuo ipotecario?

I vantaggi sono soprattutto di natura fiscale. Non ci sono costi di iscrizione e cancellazione di ipoteca, l’imposta di registro sull’atto di acquisto è ridotta, il canone è detraibile (in misura maggiore rispetto al mutuo ipotecario), il prezzo di riscatto è detraibile nell’anno.

Quali sono le tutele previste?

In caso di fallimento del venditore/costruttore il contratto prosegue regolarmente. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di collaborazione continuativa è prevista la sospensione (senza spese ed interessi) dei canoni per un max di 12 mesi. In caso di risoluzione per inadempimento (mancato pagamento dei canoni da parte dell’utilizzatore) nessun rischio di giustificato arricchimento da parte della società di leasing.

  • Marzo, 3
  • 4449
  • Casa e Utenze, Mutui, Risparmio e Investimenti
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BPM e Mafia Capitale: Confconsumatori è parte civile Confermato il riconoscimento come di parte civile nei processi BPM contro Ponzellini a Milano e “Recup” contro Venafro a Roma: danneggiata la collettività dei cittadini

Milano-Roma, 1 marzo 2016 – A distanza di pochi giorni Confconsumatori ha ottenuto due importanti conferme del ruolo conquistato dall’associazione nella rappresentanza e nella tutela dei diritti della collettività. Confconsumatori è stata legittimata come parte civile nei processi “Banca Popolare di Milano” e “Mafia Capitale – Recup”. Negli ultimi 10 anni Confconsumatori ha ottenuto il riconoscimento come parte civile in diversi e noti processi per fatti che hanno danneggiato contribuenti, pazienti e risparmiatori. Tra i più recenti: Consorzio Autostrade a Messina, Gema a Foggia, Tradeco a Gravina in Puglia, la Clinica Santa Rita, i casi di malasanità a Ragusa e Roma e gli scandali finanziari Parmalat, Cirio, Fonsai, Lehman Brothers, Monte Paschi Siena ecc. Tramite la legittimazione delle associazioni dei consumatori è possibile affermare, e vedere riconosciuto, che le condotte criminose danneggiano non solo le vittime interessate ma anche la totalità dei cittadini-consumatori.

ROMA, PROCESSO “RECUP” – Il Tribunale Penale di Roma ha ammesso la costituzione di parte civile della Confconsumatori Federazione Regionale Lazio nel procedimento penale pendente principalmente a carico di Maurizio Venafro, Capo di gabinetto del Presidente della Regione Lazio. Le indagini svolte e la conseguente vicenda processuale riguardano la turbativa d’asta in relazione alla gara d’appalto del 2014 da 60 milioni per il servizio “Recup”, lo sportello per le prenotazioni di tutte le prestazioni sanitarie regionali, poi sospeso dalla Regione stessa con i primi arresti del dicembre 2014. Le condotte illecite sono qualificate come reati-fine della più ampia condotta associativa di stampo mafioso nota come “Mafia Capitale”. «Seppure con le dovute cautele per un processo ancora in corso – afferma l’avvocato Barbara d’Agostino, Presidente di Confconsumatori Lazio – la vicenda rappresenta, in modo drammatico un sistema corrotto in ambienti insospettati, che al contrario dovrebbero assicurare la gestione corretta e pulita dei soldi pubblici». Confconsumatori Lazio è legittimata a rappresentare interessi diffusi: «Le condotte criminose – commentano gli avvocati Chiara de Bellis ed Eleonora Centonze – hanno leso gli scopi primari e le specifiche finalità di Confconsumatori che ha istituzionalmente assunto la tutela e la salvaguardia di un determinato diritto quale proprio obiettivo principale (Suprema Corte di Cassazione sentenza 35104 del 22/6/2013)».

MILANO, PROCESSO BPM – Confconsumatori è stata confermata come parte civile nel processo BPM in corso a Milano, che vede imputato l’ex presidente dell’istituto Massimo Ponzellini insieme a una decina di persone accusate di associazione per delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e ad altri presunti reati (tra cui di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, infedeltà patrimoniale) quando BPM era guidata da Ponzellini. «Si tratta – ha spiegato l’avvocato di Confconsumatori Luca Baj – di un’ulteriore conferma del ruolo delle associazioni di consumatori, non solo nella tutela del risparmio, ma anche della circolazione dei servizi bancari. Queste sono state le motivazioni addotte dal Tribunale di Milano nel confermare la costituzione di parte civile di Confconsumatori».

  • Marzo, 1
  • 3604
  • Lazio, Lombardia, Rapporti con Pubblica Amministrazione, Risparmio e Investimenti, Servizi e Società
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Recupero del credito: nullo se non rispetta le regole A Milano annullato un decreto di Agos Ducato Spa che non rispettava il foro del consumatore; a Reggio Calabria nullo un fermo di Equitalia per prescrizione

Messina-Reggio Calabria 22 febbraio 2016 – La lettera o, peggio, il decreto ingiuntivo, in cui si intima al consumatore la restituzione di somme ingenti spesso coglie alla sprovvista il cittadino, che non ha gli strumenti per valutare la correttezza e la legittimità delle richieste. Le associazioni dei consumatori hanno, in questo, un ruolo fondamentale, nell’affiancare il consumatore e verificare che l’ente di riscossione, o la finanziaria, o la società, abbiano effettivamente rispettato le norme che dettano con precisione tempi e modalità per il recupero dei crediti. Confconsumatori, infatti, ha incassato due importanti vittorie, per due associati di Messina e di Reggio Calabria: per entrambi l’annullamento della richiesta di restituzione di denaro è riconducibile al comportamento scorretto del richiedente.

MESSINA-MILANO: IL FORO DEL CONSUMATORE – Il Codice del Consumo stabilisce che nelle controversie tra consumatore e professionista il foro di riferimento sia quello più vicino al consumatore. Forti di questo principio, i legali di Confconsumatori, Carmen Agnello di Sinagra (Me) e Sabrina Contino di Milano, sono riuscite ad avere la meglio contro la finanziaria Agos Ducato che aveva imposto, con decreto ingiuntivo, a un’associata messinese di restituire 57.187,22 € (oltre interessi convenzionali e spese) erogati a titolo di “finanziamento personale” a un altro soggetto con assunzione di coobbligazione da parte della donna. Gli avvocati di Confconsumatori, cui si era rivolta la consumatrice, hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza del Tribunale di Milano (che ha emesso il decreto ingiuntivo) in favore del Tribunale di Messina. Il Giudice istruttore ha ritenuto fondata l’eccezione in considerazione della qualifica di consumatore rivestita nel contratto di finanziamento, sia da parte del diretto beneficiario, sia da parte della coobbligata. «In buona sostanza, – commenta l’avvocato Carmen Agnello – il Giudice ha ritenuto che l’errore di Agos Ducato Spa nell’individuazione del Foro di competenza per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo determini la nullità dell’intera azione proposta contro il consumatore. E non solo: considerato che la finanziaria era a conoscenza della circostanza che la consumatrice fosse messinese, le spese legali affrontate da questa per resistere giudizialmente sono state poste a carico di Agos Ducato SpA». [Scarica la sentenza].

REGGIO CALABRIA, PRESCRIZIONE E LEGGE 228 DEL 2012 – Un associato residente nella provincia di Reggio Calabria aveva ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia Sud per il pagamento del canone acqua e della relativa tariffa a consumo riferita a 10 anni prima. Pur essendo convinto di non avere pendenze, non era più in grado di reperire le ricevute di pagamento, così si era rivolto ai legali di Confconsumatori che avevano eccepito la prescrizione del diritto, attivando la procedura prevista dalla legge n. 228 del 2012. Dopo 220 giorni senza ricevere alcun riscontro, la cartella era da considerarsi annullata di diritto, senonché diversi mesi più tardi Equitalia aveva comunicato all’associato l’applicazione del fermo amministrativo della sua automobile. «A questo punto – spiega l’avvocato Antonio Iemma di Confconsumatori – ci siamo rivolti al Giudice di Pace di Laureana di Borrello, ottenendo il riconoscimento delle ragioni del nostro socio: il Giudice ha annullato la cartella esattoriale, condannando Equitalia Sud al pagamento delle spese del giudizio. È una vittoria importante perché abbiamo finalmente ottenuto una pronuncia sulla procedura introdotta dalla legge n. 228 del 2012, che prevede un’immediata tutela delle ragioni dei cittadini, che però Equitalia e altri enti di riscossione si ostinano a non voler applicare». [Scarica la sentenza].

  • Febbraio, 22
  • 9561
  • Calabria, Casa e Utenze, Lombardia, Pratiche commerciali scorrette, Risparmio e Investimenti, Servizi e Società, Sicilia
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Caos recupero Ticket sanitari Lazio Tante segnalazioni a Latina, Ticket riferiti al 2009 privi di indicazioni dei farmaci o delle prestazioni: "In caso di dubbi meglio contestare"

Latina-Minturno, 9 novembre 2015 – In questi giorni sono numerose le segnalazioni e le richieste di chiarimento ricevute presso la nostra sede e relative alle lettere di recupero dei ticket sanitari non pagati inerenti le annualità 2009 e 2010 che la Regione Lazio sta inviando. Infatti è partita una prima fase cosiddetta “bonaria” di recupero dei ticket sanitari per tutti i cittadini che hanno usufruito dell’esenzione senza averne diritto.

Confconsumatori Latina, precisa che laddove non si aveva effettivamente diritto alla esenzione ticket è giusto che vengano fatti i dovuti controlli e recuperate le somme, ma va altresì precisato che richiedere pagamenti inerenti a prestazioni che sarebbero state fruite nel 2009 e 2010 rende davvero difficoltoso per l’utente l’eventuale verifica della correttezza.

«Pertanto – ribadisce l’avv. Franco Conte responsabile provinciale della Confconsumatori – è opportuno precisare che le dette richieste di pagamento, non riportano alcuna indicazione in merito al tipo di farmaco o alla prestazione per la quale non sarebbe stato pagato il ticket. Ovviamente questo crea non pochi problemi in capo al contribuente che a distanza di molti anni si trova a dover verificare situazioni per le quali sicuramente non ha più memoria. Consigliamo quindi, laddove ci fossero dei dubbi sulla legittimità e correttezza della richiesta di inviare una specifica contestazione al fine di acquisire tutte le informazioni, compreso la copia della prescrizione medica, per le verifiche del caso.»

Per informazioni 0771681022 – 3495000314 – confconsumatorilatina@gmail.com.

  • Novembre, 9
  • 3877
  • Lazio, Rapporti con Pubblica Amministrazione, Salute
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Equitalia condannata a Ferrara e Reggio Emilia Due vittorie di Confconsumatori danno un segnale chiaro: «Anche le concessionarie governative devono rispettare le norme»

Reggio Emilia, 26 agosto 2015 – Lo sportello di Confconsumatori di Reggio Emilia ha ricevuto nei mesi scorsi diversi associati che chiedevano assistenza contro azioni di recupero crediti da Equitalia. L’associazione invita chi riceve una cartella esattoriale a prestare molta attenzione e a consultare un esperto prima di pagare. Due recenti vittorie ottenute dalla sede, infatti, dimostrano che in alcuni casi i crediti pretesi sono ormai prescritti o comunque non più esigibili. Alla fine di maggio, infatti, i legali di Confconsumatori, Lorenzo Zappaterra e Sergio Di Chiara, hanno ottenuto importanti vittorie davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara e al Tribunale di Reggio.

FERRARA, DIFESO UN CONTRIBUENTE – Equitalia, con un giudizio brevissimo di soli 4 mesi, è stata condannata a pagare le spese processuali per aver attivato una cartella esattoriale di 38.495,95 euro a carico di un consumatore di Ferrara, per omesso o carente versamento dell’Irpef e Irap per l’anno di imposta 2007 (dichiarazione del 2008). Il giudice ha affermato nella sentenza l'illegittimità di chiedere il versamento di somme relative alla dichiarazione dei redditi oltre «il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni a decorrere dal primo gennaio 2004». La cartella, annullata dalla sentenza, era stata notificata in ritardo nel febbraio 2014. Il Giudice della Commissione Tributaria di Ferrara ha, inoltre, confermato la competenza della Commissione e non del Giudice Ordinario in caso di pretese tributarie avanzate dal fisco e contestate dal contribuente. Un aspetto curioso, evidenziato dai legali, è che dopo la sentenza Equitalia, di fronte alla condanna a pagare 1.000 euro di spese processuali, ha autopignorato la propria sede di Ferrara.
Scarica la sentenza della Commissione Tributaria di Ferrara.

REGGIO EMILIA, MULTE PRESCRITTE – Un cittadino reggiano aveva ricevuto da Equitalia una serie di cartelle esattoriali su contravvenzioni del codice della strada per oltre 8 mila euro e gli era stato addirittura notificato un preavviso di fermo amministrativo dell'autovettura. Il Tribunale ha risolto una diatriba giurisprudenziale disponendo che ad essere competente era, appunto, il Giudice Ordinario e non i vari Giudici di Pace per ogni singolo Comune in cui si era verificata la contravvenzione. Le due ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia hanno, inoltre, accertato la prescrizione di una parte delle cartelle per 3.676 euro, sospendendo le cartelle prescritte e rimandato la sentenza finale a un solo Giudice di Pace, evitando così frammentazioni del giudizio e ulteriori costi. Di particolare importanza la pronuncia del Giudice di Reggio Emilia che afferma il nuovo orientamento sulla prescrizione decennale delle cartelle esattoriali: «deve essere valorizzato il recente indirizzo giurisprudenziale, inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione 24 febbraio 2014, n. 4338, secondo cui, una volta divenuta definitiva la pretesa dell'ente impositore, il termine prescrizionale è quello decennale».
Scarica le due ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia: ordinanza1, ordinanza2.

«Equitalia non vince sempre – commentano soddisfatti i legali Zappaterra e Di Chiara – molti rinunciano a tentare le vie legali, ma abbiamo dimostrato che anche le concessionarie governative sono tenute al rispetto della norma. Spesso, come nel primo caso di Ferrara, Equitalia ci prova nonostante sappia che ci sono cartelle prescritte». Della stessa opinione anche Secondo Malaguti, presidente regionale di Confconsumatori: «É un luogo comune quello che non c'è nulla da fare contro Equitalia: abbiamo sfatato questo mito. Il presidente Mattarella ha detto che non bisogna lasciare soli i cittadini davanti alle Istituzioni. Noi non lo abbiamo fatto e continueremo così».

  • Agosto, 26
  • 4302
  • Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti, Servizi e Società, sitoer
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Cartelle Equitalia fantasma a Minturno «La notifica è depositata nella casa comunale», ma in Comune non c’è nessun documento. Confconsumatori si rivolge alla Procura di Cassino

Minturno – Latina, 6 febbraio 2015 – Lo sportello di Confconsumatori di Minturno ha ricevuto numerose segnalazioni di consumatori riguardanti una prassi sconcertante messa in atto dagli addetti notificatori di Equitalia.

Nella cassetta delle lettere, diversi consumatori hanno trovato una raccomandata con la quale il notificatore informava che, non avendo rinvenuto nel proprio domicilio l’utente, provvedeva alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con consequenziale deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare. Il problema, che ha dell’incredibile, è che nella casa comunale, visitata immediatamente dai consumatori, non c’era nessuna traccia della notifica citata dagli addetti di Equitalia nella raccomandata.

«Tale circostanza – commenta il responsabile provinciale, l’avvocato Franco Conte – impedisce di fatto la possibilità per l’utente di prendere contezza di quanto si asserisce essergli stato notificato sia per il pagamento, se dovuto, sia per l’eventuale opposizione, se ne ricorrono le condizioni. Ma cosa ancora più grave è che questa prassi, oltre a rendere impossibile per l’utente il reperimento della cartella esattoriale, di fatto costituisce un illecito penale, ragion per cui Confconsumatori ha provveduto in questi giorni ad assistere i consumatori nello sporgere querela presso la Procura della Repubblica di Cassino al fine di accertare le responsabilità penali esistenti».

Oltre alla querela, Confconsumatori ha anche provveduto a depositare un’informativa dettagliata sul caso presso il Comune di Minturno, affinché possa prendere tutti i provvedimenti del caso e rendersi parte attiva nei confronti della società Equitalia al fine di evitare ulteriori disagi e danni a carico dei consumatori.

«Invitiamo – chiude Conte –tutti coloro che abbiano avuto episodi simili a contattare gli sportelli di Confconsumatori e segnalare il comportamento scorretto dei notificatori di Equitalia».

  • Febbraio, 6
  • 3451
  • Lazio, Lombardia, Pratiche commerciali scorrette, Rapporti con Pubblica Amministrazione, Servizi e Società
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Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
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