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Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
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Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Telefono: 328.1984943
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Telefono: 328.1984943
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E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: tasse

Incubo Equitalia: un altro caso risolto a Latina una cartella del 2006, già annullata, torna a minacciare un utente che si è trovato addirittura un'ipoteca sulla casa

Latina, 28 giugno 2012 – Una cartella pazza del 2006, frutto di un errore ormai archiviato, ritorna dopo anni come un incubo per un cittadino di Latina che, addirittura, si è trovato un’ipoteca, illegittima , sulla casa di proprietà. Ancora una volta, un utente ha dovuto rivolgersi alla Confconsumatori di Latina per poter essere difeso e tutelato dalle continue richieste illegittime formulate da Equitalia .

Inizialmente l’utente aveva ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia per la somma di € 72.617,59 nel lontano 2006 ma, in seguito, la cartella era stata annullata dall’Agenzia delle Entrate poiché non dovuta . Nonostante questo provvedimento di sgravio, Equitalia nel 2011 aveva notificato una nuova intimazione di pagamento, fondata sulla stessa cartella già annullata e aveva provveduto alla iscrizione di ipoteca su di un immobile di proprietà dell’utente. Il cittadino, così, si è visto costretto a proporre ricorso avverso l’intimazione di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria di Latina, tramite i legali di Confconsumatori.

Il Collegio giudicante ha dichiarato la cessata materia del contendere anche in conseguenza del fatto che l’Agenzia dell’Entrate, costituendosi in giudizio, ha precisato e confermato la circostanza dell’annullamento della cartella esattoriale e del consequenziale ritiro della pratica di recupero.

“ Quanto è accaduto è estremamente grave – dichiara l’avvocato Barbara Romano legale della Confconsumatori Latina che ha difeso il cittadino in giudizio – poichè si tratta di un caso di evidente errore e nonostante l’annullamento della cartella nel lontano 2006, Equitalia imperterrita ha continuato a vessare il cittadino con richieste illegittime arrivando sino alla iscrizione della ipoteca sulla casa di proprietà ”.

“ Questa sentenza – continua l’avv. Franco Conte Presidente della Confconsumatori Latina – dimostra ancora una volta come troppo spesso Equitalia proceda con l’attività di riscossione anche in casi in cui non sussiste alcun diritto recando gravi danni ai consumatori. Nel caso specifico il nostro assistito aveva, tra l’altro, l’urgente necessità di vendere l’immobile e l’iscrizione di ipoteca gli ha di fatto creato notevoli disagi per i quali l’associazione sta già predisponendo per il tramite dei suoi legali un azione di risarcimento danni ”.

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Giugno, 28
  • 2952
  • Servizi e Società
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Equitalia: fermo amministrativo illegittimo Nullo il preavviso di fermo amministrativo di un'auto per soli 200 euro: " Non è ammissibile intimidire i contribuenti con avvisi di ganasce fiscali "

Latina, 28 maggio 2012 – La Commissione Tributaria di Roma ha dichiarato l’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo emesso da Equitalia ed inflitto al ricorrente per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche.

La Commissione con una recente sentenza ha sottolineato che il provvedimento di preavviso di fermo costituisce una “miniprocedura” autonoma e suscettibile di vizi propri. Nel caso in questione il preavviso di fermo è stato dichiarato nullo in quanto emesso senza aver mai comunicato l’avvio del procedimento all’ignaro cittadino che si è visto minacciare il fermo della propria automobile per soli 222,44 € con violazione del proprio diritto di difesa.

“ Finalmente i contribuenti, stanchi del modus operandi di Equitalia, – dichiara l’avv. Barbara Romano legale di Confconsumatori Latina – possono vedere tutelati i propri diritti. Non è ammissibile in tempi di ristrettezze economiche intimidire i contribuenti con avvisi di ganasce fiscali quando esiste una sproporzionalità tra il quantum debeatur ed il fermo su automobili usate per recarsi a lavoro ledendo il diritto alla libera circolazione ”.

“ Questa sentenza – continua l’avv. Franco Conte Presidente della Confconsumatori Latina – si inserisce nel novero delle numerose pronunce che la nostra associazione, per il tramite dei propri legali, ha ottenuto in favore dei consumatori i quali hanno sempre il diritto di essere tutelati da abusi e forzature che sempre più vengono messe in atto dalle società di riscossione quale l’Equitalia a cui i vari Enti pubblici danno incarico di recuperare i propri crediti anche tutte le volte che tali crediti non sono supportati da tutta la documentazione richiesta ”.

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Maggio, 28
  • 3807
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Cartelle esattoriali – mancano ancora corrette istruzioni da Equitalia

28 gennaio 2008 – Con una direttiva del 17 gennaio 2008, Equitalia s.p.a. ha dato unileterali ed errate istruzioni ai concessionari controllati dalla società pubblica. Secondo Equitalia, che prosegue nel reiterare l’errore e l’illegittimità delle cartelle, l’assenza del nominativo del responsabile del procedimento sarebbe una mera irregolarità dell’atto di natura formale, quindi non rilevante ai sensi dell’articolo 21 octies della legge 241/90.

Il ragionamento della società, interamente pubblica, è errato, in quanto a fianco della norma generale sul procedimento amministrativo (legge 241/90), occorre applicare la norma speciale , quindi prevalente su quella generale , contenuta nella legge 212/2000 comunemente chiamata “Statuto del contribuente”. Detta norma stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione “…devono tassativamente indicare…il responsabile del procedimento ".

Dunque, in forza del principio generale di prevalenza della legge speciale su quella generale, occorre concludere che i concessionari della riscossione tributi continueranno a emettere atti nulli, perché contrari a norme imperative.

Nonostante il richiamo autorevole della Corte Costituzionale (leggi qui ), le cartelle esattoriali verranno notificate illegittimamente e soprattutto i concessionari continueranno a pretendere pagamenti sulla base di cartelle notificate in passato contenenti la grave violazione di legge oggetto di giudizio costituzionale.

Peraltro la giurisprudenza nell’anno 2007 si è già orientata nel ritenere, quasi univocamente, le cartelle illegittime perché prive dell’indicazione del responsabile del procedimento. Bisogna, inoltre, ricordare che si sta consolidando in giurisprudenza (essendoci molte pronunce sia di Giudici di Pace che di Commissioni tributarie) il principio secondo cui sono illegittime, o addirittura inesistenti, le cartelle non sottoscritte da alcun soggetto. La domanda spontanea è conoscere il motivo di tanta "resistenza" nell’indicare e far firmare ad una persona, individuabile fisicamente, un atto così importante come la cartella esattoriale. Quasi come se, in realtà, la cartella sorgesse senza intervento umano (quindi in modo abnorme ed illegale).

Confidiamo che Equitalia cambi idea ed inviti i concessionari ad abbandonare ogni pretesa di pagamento sulla base di cartelle illegittime.     

  • Gennaio, 28
  • 2113
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Nullità cartelle esattoriali in mancanza di indicazione e firma del responsabile procedimento

Parma, 24 gennaio 2008 – La Corte Costituzionale ha statuito , con ordinanza, che sussiste l’obbligo per la concessionaria riscossione tributi di motivare la cartella di pagamento e di indicare in essa il responsabile del procedimento , sin dall’introduzione della legge 241/90 e dallo statuto dei contribuenti (legge 212/2000). Dall’ordinanza della Corte risulta che l’omessa indicazione del responsabile costituisce nullità della cartella e questo permetterebbe di proporre opposizione in tutte quelle fattispecie giuridiche ancora non esaurite, come ad esempio quando è ancora in atto una procedura espropriativa. Inoltre, in molte sentenze è stata dichiarata la illegittimità della cartella perché non firmata e perché priva di motivazione .

E’, infatti, prassi costante dei concessionari non indicare alcun responsabile del procedimento, in quanto la procedura di riscossione dei tributi ed altri crediti statali viene gestita dall’esattore come se fosse una procedura informatica di massa, senza alcuna verifica della reale sussistenza del credito e della fondatezza dell’ente impositore, senza trasparenza ed equità per il presunto debitore, che non può così individuare il responsabile del procedimento, nemmeno per eventuali chiarimenti.

Le cartelle per le quali non è ancora spirato il termine di opposizione sono da contestare immediatamente da parte del cittadino. Si ricorda che la competenza varia a seconda della natura del credito . Se si tratta di imposte e tasse, anche di contributi per il servizio sanitario nazionale, la competenza è della Commissione Tributaria, se si tratta di sanzioni amministrative è del Giudice di Pace, se si tratta di crediti previdenziali è del Giudice del lavoro.

  • Gennaio, 24
  • 2616
  • Servizi e Società
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Riscossione esattoriale: nullo l’avviso di mora non preceduto dalla notifica della cartella

La necessità dello Stato di reperire denaro, desumibile dall’invio indiscriminato, da qualche tempo a questa parte, in tutto il territorio nazionale, di cartelle di pagamento, avvisi bonari (si fa per dire), minacce di ganasce fiscali e iscrizioni di ipoteche su beni immobili, non può essere colmata grattando in fondo al barile e al di fuori di regole ben precise.

La Corte di Cassazione , con una recente sentenza e cambiando un diverso orientamento, ha stabilito che é nullo l’avviso di  mora se prima non c’è notifica della cartella . Nella fattispecie, l’atto impositivo non notificato al contribuente era una cartella di pagamento, mentre al contribuente era pervenuto in notifica solo l’avviso di mora. Tale atto, però, non sana gli eventuali vizi precedenti, poiché, in base a quanto detto dagli stessi giudici di legittimità, la questione non é la maggiore o minore motivazione dell’avviso di mora, ma la correttezza delle forme. Non solo, tale pronuncia ha, inoltre, statuito che, poiché l’avviso di mora é atto del concessionario della riscossione, quest’ultimo è legittimato nella controversia relativa, anche quando il contribuente deduca che esso è illegittimo perché non preceduto da regolare notifica dell’atto impositivo .

All’arrivo di un atto fiscale come quelli sopra elencati, il cittadino molto spesso paga per non avere rogne, ma potrebbe trattarsi di somme richieste ingiustamente, e ciò perché chi vuole capirci qualcosa, o, comunque, avere contezza del denaro che gli viene chiesto, non viene messo in condizione di valutare la richiesta. Il cittadino molte volte è costretto ad andare da un ufficio all’altro (ente impositore – riscossore e viceversa) e a subire enormi perdite di tempo per code interminabili pur avendo il diritto, previsto dallo statuto del contribuente, di avere tutte le informazioni che gli competono e la copia degli atti che l’ente impositore sostiene di avergli notificato (a volte anche da più di dieci anni). Invece, il diritto/dovere di ciascuno di noi é quello di risalire prima alla fondatezza della richiesta (che può essere un tributo, una contravvenzione,  dei contributi previdenziali, ecc.), e dopo quello di verificare il rispetto dei termini da parte delle Amministrazioni, che, nella formazione dei c.d. ruoli, hanno dei limiti stringenti. Ciò può essere fatto mediante richiesta per iscritto ai sensi del Decreto Legislativo n. 32/2001 (Statuto del Contribuente) e L. n. 241/90 (diritto di accesso) anche nei confronti dell’Esattore (anche il silenzio dell’Amministrazione alla richiesta scritta può essere più eloquente dell’eventuale risposta). Cosicché, é ben possibile che un tributo, una multa, ecc. non siano più dovuti perchè non sono stati rispettati i tempi di legge e non possono essere più richiesti neanche con l’avviso di mora.

L’Amministrazione, e i concessionari di cui la stessa si avvale, quindi, non sono liberi di agire a proprio  piacimento, ma devono rispettare le cadenze imposte dalla legge, in base alla quale la cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile la cui mancanza comporta la nullità dell’avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute . Grazie a questa sentenza la tutela dei cittadini, e molto spesso anche il rispetto della loro dignità come persone, faranno un significativo passo in avanti.

avv.Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia

  • Dicembre, 20
  • 2253
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Decreto del 12 maggio 2006 sull’aumento delle tariffe postali

Confconsumatori è contro l’aumento delle tariffe postali determinato, di fatto, con la firma del Decreto 12 maggio 2006, entrato in vigore lo scorso 20 maggio.

Ricordiamo che Confconsumatori ha contribuito alla elaborazione del “Punto di vista delle Associazioni dei consumatori e utenti”, riportato nella pubblicazione sulla “Carta della qualità dei servizi” (pubblicata nel settembre 2005 a cura della DGAMTC – Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato  e la Tutela dei Consumatori – del MAP ) laddove si afferma, fra molto altro, che: “ Nel corso degli ultimi anni si sono registrati significativi miglioramenti nel rapporto tra Poste Italiane e la sua clientela. In particolare, a seguito della liberalizzazione dei servizi postali e, quindi, con l’avvento della concorrenza…………si è rilevata una maggiore attenzione verso il cliente, che non è più considerato soltanto utente, ma anche soggetto interessato e sensibile alla qualità del servizio ”.

Nella stessa pubblicazione citata le Associazioni dei consumatori hanno rilevato che “L’Autorità di settore, istituita dall’art. 2 del dlg 261/99, ha competenza nel settore dei servizi postali liberalizzati e del conseguente affidamento dei servizi universali a Poste Italiane S,p.A. Poiché l’Autorità si configura come struttura interna al Ministero delle Comunicazioni non ha carattere d’indipendenza e si pone, pertanto, il problema di come garantire la terzietà di una funzione di regolazione che assicuri, nel contempo, le esigenze del mandato contrattuale conferito al gestore e la soddisfazione delle aspirazioni degli utenti ”.

Allora questo è il punto: la fondatezza delle argomentazioni di Poste Italiane deve essere verificata autorevolmente, e con indipendenza,  altrimenti i consumatori non sono adeguatamente tutelati .

La manovra tariffaria che Poste Italiane S.p.A. ha presentato e sostenuto, perchè   “massimizza lo sfruttamento dell’architettura di rete, valorizzando ulteriormente gli investimenti che Poste ha effettuato per la qualità del servizio”, non è negata a priori ma deve essere verificata ; tanto più che nella riunione del NARS (Nucleo consulenza Attuazione linee guida Regolazione Servizi di pubblica utilità), dell’8 maggio 2006, la manovra è stata approvata a maggioranza con il parere negativo espresso dai due rappresentanti della DGAMTC.

Confconsumatori, a sostegno dell’impegno di Poste Italiane S.p.A. per la trasparenza delle tariffe e la qualità del servizio, conferma l’auspicio, espresso dalle Associazioni nel “Punto di vista” già citato, affinché “nell’ambito del processo di riorganizzazione delle Autorità di regolazione esistenti….. possa essere previsto anche l’istituzione di una nuova Autorità – o l’inserimento in una di quelle già operative – che abbia competenze anche  nei servizi postali ”. 

Dott.Eros Franciotti – Collaboratore Confconsumatori

  • Maggio, 23
  • 2113
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