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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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PISTICCI (Mt)
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
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Conferenza sulla mobilità in Emilia Romagna Parma, 3 aprile 2009 - ore 11.30

Al fine di illustrare le proposte della nostra associazione riguardo alla mobilità nelle città: strisce blu, parcheggi, T-RED e PHOTO RED,  semafori gialli ecc, e comunque, all’intero sistema sanzionatorio, Confconsumatori organizza una CONFERENZA STAMPA VENERDI’ 3 APRILE 2009
ORE 11.30
PRESSO LA SALETTA RIUNIONI DI CONFCONSUMATORI PARMA
(sita al 1° piano di via Mazzini 43)

Ai partecipanti verrà messa a disposizione una cartella con materiali sull’argomento.

Ringraziando dell’attenzione, porgiamo

                           Cordiali saluti.

                           Il Presidente Regionale 
                           Confconsumatori Emilia   Romagna

                           Secondo Malaguti

  • Aprile, 1
  • 946
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18 settembre 2008 – I consumatori di Reggio Emilia protestano in piazza

Parma, 17 settembre 2008 – Giovedì 18 settembre, CONFCONSUMATORI, ADICONSUM E FEDERCONSUMATORI aderiscono alla Giornata di lotta contro il caro-vita, indetta dalle associazioni del CNCU a livello nazionale, organizzando una manifestazione in Piazza del Monte a Reggio Emilia dalle ore 10.

Le tre associazioni invitano tutti i cittadini a non acquistare e consumare pane, pasta e carburanti , e sono insieme in piazza per protestare contro gli intollerabili aumenti dei prezzi. Le associazioni di Reggio Emilia hanno, inoltre, richiesto un incontro con il Prefetto, al fine di presentare le proprie richieste e di ricordare alle Istituzioni nazionali e locali la priorità di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie.

Ecco in sintesi le richieste che le Associazioni dei consumatori presentano alle Governo, al Parlamento e alle Istituzioni regionali:

– Blocco dei prezzi e delle tariffe;

– Intervento contro la filiera speculativa e a favore della vendita diretta;

– Riduzione accise sui carburanti;

– IVA al 10% sul gas di riscaldamento;

– Rispetto dei tetti di spesa per i libri di scuola;

– Recupero fiscale per redditi medio bassi. 

“ Occorre uscire dalla crisi economica per rilanciare l’economia e creare migliori condizioni di benessere per i cittadini ” dichiarano i responsabili delle associazioni, commentando i dati rilevati recentemente (tabella 1).

Tabella 1. Aumenti medi su Agosto 2001-2007-2008

2001 2007 2008 Diff.%2001-08 Diff.% 2007-08
Pane(1Kg) 2,85 euro

  

3,70 euro 4,30 euro +50,8% +16,2% Pasta (1Kg) 0,80 euro 1,15 euro 1,45 euro +81,2% +26% Latte (1lt) 1,02 euro 1,40 euro 1,58 euro +57,9% +12,8% Carne (1Kg) 11,50 euro 15,20 euro 16,10 euro +40% +5,6% Gasolio 0,85 euro 1,18 euro 1,41 euro +65,8% +19,4% Benzina1,06 euro1,30 euro1,44 euro+35,8%+10,7%

  • Settembre, 17
  • 786
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Il valore delle conciliazioni e delle commissioni di controllo presso le Camere di Commercio

Recentemente, è stata rinnovata per altri tre anni, una "convenzione" tra la Camera di Commercio di Reggio Emilia e le Associazioni dei consumatori – Federconsumatori, Adiconsum, Confconsumatori – riguardante la promozione e lo sviluppo del "servizio di conciliazione" e il "controllo delle clausole vessatorie nei contratti", tra professionisti e consumatori-utenti, che prevede tra l’altro la gratuità della procedura (senza spese) per le controversie aventi valore fino alla somma di  euro 5.000,00 , richieste, presentate e/o assistite dalle Associazioni sopra dette.

E’ un fatto questo, come si può immaginare, molto positivo per diversi aspetti; innanzi tutto si cerca di valorizzare la così detta "Giustizia Alternativa ", cioè quella giustizia non amministrata dai Tribunali e dai giudici togati, ma fatta da istituzioni quali le Camere di Commercio che garantiscono altrettanta serietà, competenza e professionalità degli operatori. In secondo luogo, attraverso tale servizio, si tenta di dirimere i sempre più numerosi contrasti tra consumatori-utenti e professionisti e/o imprese in tempi molto più veloci, in modo riservato, rispettando la privacy e salvaguardando anche i futuri rapporti tra le parti in conflitto.

Si tratta di un "servizio" ancora giovane, in quanto è stato avviato solo da pochi anni, dagli inizi degli anni 2000. Tuttavia sembra utile e possibile fare alcune riflessioni e stilare un primo bilancio in merito alla attività svolta. Nell’ultimo triennio, sono state presentate circa 139 domande di conciliazione e, tra quelle accettate dalla controparte, circa il 90% sono state concluse con un accordo tra le parti che poi si sono dichiarate soddisfatte del risultato raggiunto. Va dato atto quindi alle Camere di Commercio di aver creduto e "investito" in questi strumenti di conciliazione, mediante l’impegno di organizzare appositi corsi di formazione per le figure dei conciliatori a cui hanno partecipato numerosi professionisti, i quali hanno acquisito un ricco patrimonio di conoscenze ed elevata professionalità sia umane che nei vari settori della nostra complessa ed articolata società.

Si può senz’altro ritenere, in particolare, per la concreta esperienza fatta dalla Confconsumatori sul campo, che il servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, per le numerose domande di conciliazione presentate, ha operato con intelligenza, competenza e pazienza per risolvere le diverse controversie trattate, tutti casi che probabilmente sarebbero potuti diventare tante cause giudiziarie con grande spreco di risorse economiche e comprensibili inquietudini delle persone coinvolte.

Confconsumatori, associazione che rappresenta e difende gli interessi dei cittadini-consumatori e degli utenti, è lieta di riconoscere che questo importante servizio rimane un punto di riferimento di eccellenza, pur tra i tanti tavoli conciliativi nati in questi anni per interesse delle compagnie telefoniche. E’ da aggiungere poi che, poiché in ogni provincia è possibile utilizzare tale "servizio di conciliazione", ciò facilita enormemente i cittadini, i professionisti e le associazioni per la soluzione delle controversie che insorgono.

Secondo l’esperienza della nostra associazione, le problematiche maggiormente trattate ai tavoli delle conciliazioni camerali sono state quelle riguardanti la telefonia . E se non sempre sui vari contenziosi si è potuto conseguire un completo o soddisfacente accordo tra le parti, l’effetto della procedura conciliativa, avviata dagli uffici di conciliazione delle Camere di Commercio, ha avuto comunque una utile conseguenza quale, per esempio, l’incentivo a far nascere altre "convenzioni" in merito.

Non meno importante ed efficace è stata anche l’istituzione presso la Camera di Commercio delle Commissioni per il controllo delle clausole vessatorie nei contratti. L’attività di questi organismi, consiste nell’esaminare le clausole dei diversi contratti che vengono quotidianamente sottoscritti e verificare il rispetto, in particolare, dell’art. 33 del Codice del Consumo, che prevede appunto la nullità di tutti quei contenuti che pongono il consumatore in una posizione di significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi,  derivanti dal contratto stesso. Questo settore è ancora poco conosciuto dai cittadini-consumatori, ed è auspicabile che possa trovare un significativo incremento per prevenire poi le numerose controversie derivanti dal contratti.

articolo tratto dalla rivista "Casa Mia – L’informazione del consumatore"

  • Settembre, 2
  • 1038
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Giudice di Pace di Montecchio Emilia riconosce danno da vacanza rovinata

Parma, 16 luglio 2007 – Il Giudice di Pace di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ha riconosciuto le ragioni di due associate, che avevano stipulato un contratto di viaggio con destinazione Cuba, e di cui non hanno potuto usufruire per parziale impossibilità sopravvenuta , condannando così il tour operator al rimborso parziale delle somme pagate, oltre che al pagamento di interessi e spese legali.

Accadeva infatti che, a causa di un violento uragano verificatosi a Cuba, le due associate decidevano di rinunciare al viaggio, recedendo dal contratto e dandone comunicazione all’agenzia di viaggi intermediaria, rappresentante e mandataria del tour operator.

Tale rinuncia appare certamente giustificata, dal momento che la violenza e la persistenza dell’uragano avrebbero rovinato la vacanza, cagionando disservizi e condizioni di qualità di gran lunga inferiori rispetto a quelle previste nel contratto. Questo con evidente inadempimento del tour operator che non ha tempestivamente provveduto, pur conoscendo le condizioni meteorologiche esistenti e le prevedibili ripercussioni sulle strutture alberghiere del luogo , a rispondere alle richieste delle contraenti, spostando la data della partenza o rimborsando il viaggio.

“ Una decisione – secondo l’avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta degli avvocati Confconsumatori e difensore delle due attrici – meritevole di rilievo, perché con la stessa il Giudice di pace ha stabilito che può parlarsi di danno da vacanza rovinata anche quando, come nella specie, il turista non venga per tempo avvertito dei disagi relativi ad avverse condizioni meterologiche (che non sono ovviamente addebitabili al tour operator). Questo, soprattutto, senza che abbia alcuna importanza il fatto che il turista sia partito o meno .”

Clicca QUI  per leggere testo della sentenza

  • Luglio, 12
  • 2208
  • Emilia Romagna, sitoer, Turismo e Trasporti
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Giudice di Pace di Parma condanna agenzia di viaggi per violazione del dovere di diligenza

26 gennaio 2007 – Il Giudice di Pace di Parma ha condannato, per violazione del dovere/obbligo giuridico di diligenza a cui è tenuto ogni contraente e segnatamente l’addetto all’agenzia viaggi , il tour operator che tramite una propria agenzia aveva operato direttamente con gli sfortunati turisti, alla restituzione, in favore degli stessi, dell’intera somma corrispondente al valore del pacchetto turistico acquistato ma mai utilizzato, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dai viaggiatori, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Era accaduto, infatti, che al momento della partenza per l’Egitto, una coppia di coniugi aventi due differenti nazionalità (nella specie la moglie cittadina italiana e il marito cittadino di paese non appartenente all’Unione Europea) non avesse potuto imbarcarsi sul volo già facente parte del pacchetto turistico acquistato presso un’agenzia del tour operator per colpa della mancanza di informazioni, da parte della stessa agenzia viaggi, in merito alla necessità per il marito, cittadino non comunitario, di chiedere preventivamente il visto d’ingresso per l’Egitto presso il Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine, pur essendo pacifico che l’agenzia fosse a conoscenza  della circostanza che il marito fosse di nazionalità extra europea.

Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto che il non aver tenuto in debita considerazione il fatto che al momento dell’acquisto del pacchetto turistico la moglie avesse specificato l’esatta nazionalità del marito e avesse altresì ricordato che in taluni viaggi all’estero fosse stato necessario acquisire preventivamente il visto per il marito, costituisca certamente violazione (melius: “obbligo giuridico” di diligenza) a cui è tenuto ogni contraente e segnatamente l’addetto all’agenzia viaggi .

L’affermazione resa dalla moglie ed avente ad oggetto la nazionalità del marito, infatti, è stata fornita unicamente per mettere sull’avviso l’operatore turistico inducendolo a verificare la necessità di una integrazione della documentazione da parte del marito. Ciò non è stato fatto da parte dell’agenzia viaggi e in ciò si concretizza la violazione del dovere di diligenza.

Di fronte a tali fatti il Giudice di Pace ha altresì accolto la domanda degli attori che chiedevano entrambi un risarcimento da c.d. vacanza rovinata , non ritenendo invocabile invece la tesi del tour operator secondo la quale tale risarcimento sarebbe stato, in caso di accoglimento delle domande attoree, da limitarsi solo al marito, avendo potuto la moglie liberamente decidere di partire nonostante l’impedimento del coniuge.

Solitamente la maggior parte delle pronunce in materia di responsabilità del venditore/organizzatore di pacchetti turistici riguardano danni causati ai turisti in conseguenza della violazione degli obblighi dettati in materia di pacchetti di viaggi dal Decreto Legislativo 111/95, oggi interamente ripreso dal Codice del Consumo (artt 82-100). Con il provvedimento sopra richiamato, invece, il Giudice di Pace viene chiamato a pronunciarsi su un altro aspetto di grande rilevanza riguardante l’esercizio di tutte le attività proprie delle agenzie viaggi, sia che operino quali meri prestatori di generici servizi turistici, sia che svolgano il compito di vendere pacchetti di viaggio già predisposti dai tour operator, e cioè il fondamentale dovere di diligenza che sempre ed in ogni caso, anche, ad esempio, nella semplice assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche, incombe sull’agenzia stessa .

avv.Grazia Ferdenzi – Confconsumatori nazionale

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  • Gennaio, 26
  • 2811
  • Emilia Romagna, sitoer, Turismo e Trasporti
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Giudice di Pace di Parma condanna al risarcimento danni per ritardo aereo

Parma, 16 ottobre 2006 – Il Giudice di Pace di Parma ha condannato, per inadempimento contrattuale e per carenza organizzativa, la Columbus Organizzazione Viaggi e AirOne al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai passeggeri per il ritardo e i disagi del volo AirOne Parma – Ibiza.

Era accaduto, infatti, che, a causa di forte vento, una sessantina di passeggeri era stata fatta scendere dall’aereo ed era stata trasferita con un servizio di pullman dall’aeroporto di Parma a quello di Brescia, dove era stata nuovamente imbarcata. Il tutto aveva comportato un ritardo di 4 ore e mezzo sull’orario di arrivo a Ibiza e la perdita di una giornata di vacanza.

Di fronte a tali fatti, il Giudice ha ritenuto non invocabile, da parte della Columbus, la scusante della forza maggiore, perché l’organizzatrice del viaggio non ha fornito alcuna prova di aver adottato tutte le “adeguate soluzioni alternative di emergenza”, per garantire la prosecuzione del viaggio . In particolare, la Columbus e AirOne non hanno garantito un “ adeguato servizio di trasporto alternativo efficiente e rapido ” che limitasse il disagio per i passeggeri.

“ Con tale provvedimento viene confermata la responsabilità dell’organizzatore di viaggi per danno cagionato anche dai terzi di cui si avvale ed è sempre necessario, per giustificare un grave ritardo, fornire la prova di aver adottato tutte le misure preventive e necessarie a garantire il regolare adempimento ” – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta legale di Confconsumatori, che si è occupato direttamente del caso.

Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza

  • Ottobre, 16
  • 2297
  • Emilia Romagna, sitoer, Turismo e Trasporti
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