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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: bagaglio

Bagagli smarriti: attenti alle scadenze! Oltre al danno la beffa?

Parma, 21 agosto 2007 – I passeggeri aerei che di recente hanno subito il danno a causa della mancata consegna dei bagagli, rischiano ora di dover subire una beffa. E’ questo quello che potrebbe accadere se non si fa attenzione ad alcune importanti scadenze. E, vista l’entità del disservizio, è da presumere che i vettori aerei, pur di non pagare, cercheranno, ogni pretesto.

E’ bene ricordare quindi le seguenti scadenze.

•  BAGAGLIO SMARRITO E RITROVATO . In questo caso bisogna inviare, entro 21 giorni dalla data di effettiva riconsegna, a mezzo raccomandata a.r., richiesta di risarcimento, comprensiva sia delle spese sostenute per la vacanza o parte di essa senza gli effetti personali, che dei danni esistenziali da vacanza rovinata. Si consiglia di non inviare gli originali delle ricevute, anche se spesso i vettori, illegittimamente, le richiedono. • Anche quando tale disservizio si è verificato in occasione di una vacanza realizzata con un pacchetto turistico tutto compreso, ferma restando la responsabilità del tour operator (a cui bisogna inviare raccomandata entro dieci giorni dal rientro), consigliamo di spedire una richiesta anche alla compagnia aerea.

•  SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO . Trascorsi 21 giorni dall’apertura del “rapporto smarrimento bagaglio” in aeroporto, il bagaglio si presume smarrito. A questo punto si può spedire la richiesta di risarcimento.

•  DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO . In questo caso il termine per spedire la raccomandata è di 7 giorni dall’apertura del “rapporto danneggiamento bagaglio” in aeroporto.

Ci auguriamo che qualcuno rompa lo strano ed assordante silenzio, che è calato su questi fatti, proprio nel momento in cui, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità, ai consumatori deve essere garantita la massima tutela dei propri diritti, che rischiano, invece, di essere calpestati, per la seconda volta.

Ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica che fornisce assistenza ai cittadini: disservizi.aerei@confconsumatori.it  

  • Agosto, 21
  • 2114
  • Turismo e Trasporti
  • More

SMARRIMENTO BAGAGLI: ISTRUZIONI PRATICHE PER OTTENERE I RISARCIMENTI

Smarrimento bagagli e trasporto aereo: ecco alcuni consigli per quanti, loro malgrado, sono incappati in tale disservizio.

La prima cosa da fare, in caso di mancata riconsegna all’arrivo a destinazione del bagaglio registrato*, è aprire un rapporto di smarrimento, facendo constatare l’evento – prima di lasciare l’aerea riconsegna bagagli – presso gli uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo. A tal fine è necessario compilare gli appositi moduli, comunemente denominati P.I.R. (Property Irregularity Report).

Se entro 21 giorni dall’apertura del “Rapporto di smarrimento bagaglio” non si ricevono notizie sul ritrovamento, per dare impulso alla pratica di risarcimento è necessario spedire una raccomandata a. r. alla  compagnia aerea con la quale si è viaggiato. Analoga procedura anche per i casi in cui il bagaglio originariamente smarrito venga ritrovato: in questo caso il termine di 21 giorni decorrerà dalla data di effettiva avvenuta riconsegna.

In entrambi i predetti casi bisogna inviare in fotocopia i seguenti documenti:

a) codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

b) modulo P.I.R. rilasciato in aeroporto;

c) talloncino di identificazione del bagaglio;

d) prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio;

e) elenco del contenuto del bagaglio in caso di smarrimento;

f) elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;

g) scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;

h) indicazione delle proprie coordinate bancarie complete.

Ricordatevi, quindi, di conservare da subito tutti questi documenti, ivi compresi quelli relativi alle spese che è stato necessario sostenere in seguito allo smarrimento dei bagagli.

E passiamo adesso all’entità dei risarcimenti dovuti ai passeggeri.

Il consumatore, in caso di smarrimento o di ritardata consegna, ha diritto ad un risarcimento fino a euro 1.100,00 circa dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal. La stessa entità di risarcimento spetta poi al passeggero che ha subito il danneggiamento del bagaglio, e ciò a prescindere dalla modalità di consegna, avvenuta cioè regolarmente o in ritardo in seguito a smarrimento. Anche in questa ipotesi è necessario spedire una raccomandata, il cui termine, però, è più breve: sette giorni.

Fate attenzione all’osservanza di questi termini perché i vettori aerei spesso eccepiscono il ritardato invio del reclamo .

Diverso, infine, il risarcimento dovuto dalle compagnie aeree dei paesi che aderiscono alla convenzione di Varsavia, che è di circa 18 euro per chilogrammo.

Ma non mancano le sentenze che riconoscono ai passeggeri un risarcimento superiore a quello previsto sia dalla convenzione di Varsavia che da quella di Montreal.

*Il bagaglio registrato è quello consegnato dal passeggero al momento dell’accettazione e per il quale viene emesso il “Talloncino di identificazione bagaglio”.

Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia


Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza è possibile contattare l’indirizzo e-mail:

disservizi.aerei@confconsumatori.it

  • Agosto, 20
  • 2843
  • Turismo e Trasporti
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Bagagli smarriti: cosa fare per tutelarsi

13 LUGLIO 2007 – Bagagli trasportati in aereo: a volte ritornano. Ma spesso vengono smarriti o danneggiati. E così una tranquilla vacanza o un viaggio di lavoro si trasformano in una vera odissea per il povero passeggero, che si ritrova sballottato tra vari soggetti ciascuno dei quali dichiara che la responsabilità non è sua.

La materia è disciplinata dalla Convenzione di Montreal, e quindi non rientra tra quelle previste dal regolamento comunitario n. 261/2004. E’ bene precisare innanzitutto che il vettore è sempre responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli. E’ inoltre responsabile del ritardo nella riconsegna .

Cosa fare? Presentare, a mezzo raccomandata con ricevuta d ritorno, i reclami e chiedere i risarcimenti dovuti. In caso di ritardo nella riconsegna il reclamo deve essere presentato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione. Al momento della ritardata consegna, quindi fatevi, rilasciare, qualsiasi tipo di documentazione attestante la data. Stesso termine in caso di smarrimento, con la precisazione che il bagaglio si presume smarrito trascorsi ventuno giorni dalla data in cui doveva essere consegnato.

La Convenzione prevede espressamente che, in mancanza di reclamo entro i predetti termini, le azioni nei confronti della compagnia aerea si estinguono . Tra l’altro è consigliabile non limitarsi alla denuncia fatta nell’immediatezza in aeroporto presso gli appositi uffici, ma spedire, sempre entro i predetti termini, il reclamo.

Ma non finisce qui, perché il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni. Anche se lungo, tale termine non deve essere dimenticato, in considerazione della deplorevole prassi adottata dalle compagnie aere di non rispondere ai reclami, o rispondere a distanza di un anno e, peraltro, offrendo cifre irrisorie, sperando magari che al consumatore passi l’arrabbiatura.

In caso di danno, il passeggero deve sapere che il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso è stato consegnato in buono stato. E’ importante, quindi, che al momento del ritiro del bagaglio si faccia la massima attenzione e presentare subito, in aeroporto il reclamo, e ciò per evitare successive pretestuose contestazioni e dinieghi. Fare comunque la raccomandata entro il termine previsto, che in questo caso, è di sette giorni dalla riconsegna.

Ammontare dei risarcimenti . La responsabilità del vettore in tutte le ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo arriva fino a quasi euro 1.200,00. Tale somma può essere superata nel caso in cui il passeggero effettui, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione di maggior valore del bagaglio, pagando un supplemento, secondo le tariffe. Tali ipotesi risarcitorie, naturalmente non ne escludono altre, quando, ad esempio, il disservizio sul bagaglio abbia provocato dei danni esistenziali o patrimoniali. Spetterà naturalmente al passeggero dimostrare tali danni, ma la giurisprudenza ha già dimostrato di accogliere le domande dei passeggeri.

Infine, se la compagnia area che ha effettuato il trasporto è diversa da quella con la quale è stato stipulato il contratto, il passeggero può presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento indistintamente all’una o all’altra.

avv. Carmelo Calì – Presidente Confconsumatori Sicilia         

  • Luglio, 13
  • 3580
  • Turismo e Trasporti
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Traffico aereo e bagagli: risarcimenti e scadenze

Parma, 1 settembre 2006 – Le mancate consegne di bagagli che si siano verificate questa estate non devono far dimenticare ai passeggeri che vi sono delle scadenze per la presentazione dei reclami . Molto spesso le compagnie aeree non informano i consumatori di tali termini, salvo poi eccepire le decadenze.

Innanzitutto é bene ricordare che, in virtù della Convenzione di Montreal, il vettore è sempre responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli. E altresì responsabile del ritardo nella riconsegna dei bagagli .    La stessa convenzione di Montreal prevede poi, i termini per la presentazione dei reclami, che sono i seguenti.

IN CASO DI DANNO : immediatamente dopo aver constatato il danno e comunque entro sette giorni dal ricevimento.

IN CASO DI RITARDO : entro ventuno giorni dalla data in cui  il bagaglio è stato messo a disposizione.

SMARRIMENTO : il bagaglio si presume smarrito trascorsi ventuno giorni dalla data in cui doveva essere consegnato.

La Convenzione prevede espressamente che, in mancanza di reclamo nei termini predetti, si estinguono le azioni nei confronti del vettore. E’ da aggiungere poi che, una volta presentato il reclamo, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nel termine di due anni.  Non è sufficiente, quindi, la presentazione della denuncia all’aeroporto nell’immediatezza dei fatti e bisogna fare seguire apposito reclamo, che deve avere necessariamente la forma scritta e deve essere spedito con raccomandata.

Il passeggero deve sapere, infine, che il ricevimento, senza riserve, del bagaglio consegnato da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso é stato rimesso in buono stato.

CONSIGLI UTILI :

-massima attenzione, quindi al momento del ritiro e contestazioni immediate;

-conservare sempre i documenti consegnati al momento della partenza e che riportano il codice attribuito al singolo bagaglio;

-impedire che, nella confusione e nella premura delle operazioni di accettazione alla partenza, ad esempio in caso di viaggio comune di gruppi di due-tre famiglie, il codice bagaglio di una persona venga assegnato ad un’altra. Infatti, in caso di smarrimento, ad essere legittimato sarebbe persona diversa dall’effettivo proprietario.

AMMONTARE DEL RISARCIMENTO : la responsabilità del vettore in tutte le ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di "1.000 diritti speciali" di prelievo per passeggero, che corrispondono a circa €. 1.500,00. Il passeggero può dichiarare alla partenza un valore superiore, e quindi in caso avere un risarcimento maggiore, ma deve corrispondere una tariffa supplementare. Non mancano tuttavia i casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto un diritto superiore ai predetti €. 1.500,00.

PACCHETTI TURISTICI “TUTTO COMPRESO”: altro temine di cui tener conto è quello del reclamo in caso di vacanza rovinata in seguito all’acquisto di pacchetti turisti tutto compreso. In questo caso l’art. 98 del Codice del Consumo prevede che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni lavorativi dal rientro nei confronti del tour operator o dell’agenzia di viaggi o di entrambi. Tale termine non è tuttavia posto a pena di decadenza, e quindi nonostante le infondate eccezioni degli operatori, anche un reclamo inviato dopo detto termine è da ritenersi efficace. In ogni caso ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve esser contestata senza ritardo, e quindi anche durante la vacanze, affinché il tour operator vi ponga tempestivamente rimedio.  

  • Settembre, 1
  • 2019
  • Turismo e Trasporti
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