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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: multiproprietà

Le  vacanze in time sharing ovvero multiproprietà mascherate Importante risultato per i consumatori truffati

Milano, 21 maggio 2007 – Importante risultato per i consumatori. Due associati della Confconsumatori hanno ottenuto l’estinzione del finanziamento e la restituzione di tutti gli importi già pagati a seguito di procedimento giudiziario attivato con ricorso d’urgenza .

Sono sempre più numerosi in casi di offerta di vacanze con il cd. sistema fluttuante (una settimana all’anno) da parte di società a dir poco disinvolte, società che nascono e muoiono con estrema facilità, così come facilmente cambiano nome o falliscono, con il risultato di rendere quasi impossibile una tutela giudiziaria a favore di chi incappa in questa che si appalesa come una vera e propria truffa (per ricordare solo alcuni nomi: Media Weeks, Le Tour du Monde, Vacanze e Vacanze, Gate s.r.l., Holiday, Travel Group, quasi tutte con uffici  a Padova  e sede legale fittizia in paesi esteri). Questi i fatti. Una giovane coppia di associati della Confconsumatori si è rivolta all’associazione per ottenere il recesso dal contratto e la restituzione delle somme versate, avendo constatato di essere caduta in una trappola ben congegnata. La vicenda, per come si è svolta, evidenzia l’intento fraudolento della società proponente e contraente. D’altronde trattasi di fattispecie già sperimentata ed attuata da varie sedicenti società per la vendita di beni immobili in “multiproprietà”, business già ampiamente riportato e venuto alla ribalta della cronaca per le innumerevoli truffe perpetrate a danni di clienti, forse ingenui, ma non per questo disposti a subire ogni conseguenza dannosa di comportamenti illeciti.

La prassi della vendita in multiproprietà, ormai conosciuta per lo più come truffaldina (vendita di immobili poi verificatisi addirittura inesistenti) ha costretto le varie società impegnate in tale attività a riproporre con qualche modifica lo stesso schema di aggiramento della buona fede della clientela. Non si offre più l’acquisto in proprietà, sia pure in comunione  con altri, ma si vende il diritto di godimento , il cosiddetto certificato di associazione, che darebbe diritto, come specificato nel contratto ad “un periodo di godimento settimanale fluttuante”; tale vendita viene meglio specificata come vendita di “un certificato di Associazione al titolare …di occupare, godere e utilizzare in modo pieno ed esclusivo, per il periodo di una settimana all’anno, una suite/appartamento così come sopra specificato, in uno dei complessi turistico residenziale, “in periodi settimanali ricompresi tra le settimane n. 1 e n. 52 di ogni anno solare, da stabilirsi annualmente (settimanali variabili floating) previa comunicazione alla società di gestione”.

Il contratto che viene fatto sottoscrivere contiene una regolamentazione che limita il diritto di scelta del complesso turistico alla “previa disponibilità” e prevede inoltre il preventivo obbligatorio pagamento delle cd. spese di gestione del complesso turistico . Il tutto per 20 anni per la modica somma di € 18.808 (di cui 3.300 fatte versare con assegni post- datati, e € 15.508 erogate da una società finanziaria,  da rimborsare in 48 rate da 323,10), oltre € 350 per “spese apertura pratica” ed oltre € 698 per il fantomatico Certificato di associazione al Club.

Tutta la vicenda è iniziata (e sono migliaia i casi del genere), con una telefonata con la quale si viene invitati, insieme ad altri malcapitati, in un albergo ove, come si promette telefonicamente, verrà offerta in omaggio a scopo promozionale, una settimana di vacanza gratuita. Si può intanto subito affermare che trattasi di pubblicità ingannevole, tra l’altro già sanzionata come tale dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, poiché quanto sarà offerto realmente è tutt’altro e certamente molto più oneroso.

Nella stessa proposta d’acquisto, oltre alle assicurazioni verbali di vacanze magnifiche e sottoscosto in ogni parte del mondo, si offre: “A) La prima settimana vacanza di soggiorno di ogni anno in sostituzione al proprio periodo di godimento al costo di € 147,00 per 4 pax per 7 giorni; B) ulteriori 11 settimane di vacanza ogni anno da € 109 a persona denominate pronto vacanza, in oltre migliaia di strutture nel mondo del catalogo I.I (interval International); C) La possibilità di prenotare anche 24 ore prima della partenza; D) I migliori villaggi – alberghi – resort – residence e crociere nel mondo;   E) le migliori tariffe sui voli aerei, con invio di biglietteria senza nessun costo aggiuntivo”.

Fatta sottoscrivere al proposta, e senza offrire la possibilità di riflettere, viene immediatamente fatto pagare un acconto, viene fatta sottoscrivere la proposta di finanziamento e, nel nostro caso, sono stati chiesti degli assegni post-datati.

I malcapitati si rendono conto solo successivamente del raggiro, soprattutto nel momento in cui concretamente scoprono che è tutto falso; le occasioni magnifiche sono inesistenti, come sono inesistenti gli sconti di qualunque tipo, ma intanto si sono già pagate delle somme e ci si è impegnati a pagare rate mensili con una finanziaria. Come se ne esce?

Ci si è rivolti al Tribunale con ricorso per provvedimento d’urgenza per chiedere l’autorizzazione a sospendere i pagamenti rateali alla finanziaria, oltre che per ottenere la restituzione degli assegni illegalmente richiesti perché post-datati, riservandosi di far valere nel giudizio di merito successivo l’annullamento del contratto per vizio del consenso (dolo o errore); o anche la legittimità del diritto di recesso e la risoluzione del contratto per inadempimento; ci si riservava di far valere nel giudizio di merito anche dichiararsi la nullità o risoluzione del contratto di finanziamento  ai sensi dell’art. 77 Codice del Consumo.

Con la notifica del ricorso, le parti avverse, ovvero la società del caso in questione e la finanziaria si rivolgevano al legale degli associati offrendo tutto quanto era stato richiesto, ossia estinzione del finanziamento, restituzione di tutte le somme già pagate e concorso spese legali.

Con questo articolo e la narrazione di questa vicenda, si vuole invitare coloro che fossero incappati nella stessa malaugurata esperienza ad  intraprendere subito l’azione giudiziaria, poiché continuare a pagare le rate del finanziamento può comportare, come si diceva prima, l’impossibilità concreta di recupero successivo dal momento che si tratta di società che quasi sempre spariscono nel nulla .

avv. Wanda Zurlo – Confconsumatori Milano

  • Maggio, 21
  • 2051
  • Turismo e Trasporti
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Recesso nei contratti di multiproprietà: mai condizionato!

Parma, 17 novembre 2006 – Il Tribunale di Parma ha annullato per vizio di volontà il contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una coppia di associati di Confconsumatori .

La società venditrice ha invitato la coppia in un prestigioso hotel, ha illustrato e fatto sottoscrivere l’accettazione di un buono vacanza gratuita, rivelatosi una vera e propria proposta contrattuale. Il giorno dopo, alcuni rappresentanti della società proponente si recavano a casa della coppia per la sottoscrizione di un ulteriore modulo, in cui si indicava che l’eventuale recesso sarebbe costato 4.000 euro.

Il Tribunale ha pronunciato l’annullamento del contratto e la condanna della società venditrice, in quanto il recesso, per legge, non può essere condizionato da alcuna penalità, oltretutto, nel nostro caso, di ammontare evidentemente spropositato . Il Tribunale ha ordinato altresì la restituzione delle somme versate dalla coppia compresi interessi e spese processuali. L’annullamento del contratto di multiproprietà è conseguenza della volontà viziata della coppia attrice, in quanto chiaramente forzata a sottoscrivere il contratto dalla minaccia di un recesso soggetto a penalità.

“ Confconsumatori sottolinea l’importanza di questa pronuncia che costituisce un evidente cambio di orientamento nella giurisprudenza del Tribunale di Parma in materia, perché diverse sono le sentenze di questo giudice negative per i consumatori. Stavolta, invece, sono confermate le ragioni dei consumatori e sanzionate le condotte prive di chiarezza dei proponenti ”, afferma l’avv. Giovanni Franchi, Coordinatore della Consulta legale Confconsumatori.

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  • Novembre, 17
  • 1090
  • Turismo e Trasporti
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Commento dell’avv.Piero Catelani alla sentenza n. 1481/04 del Tribunale di Firenze in tema di multiproprietà (caso Travel Group)

Con la citata decisione in Tribunale di Firenze, accogliendo la tesi dell’attore, ha accertato la nullità del contratto di multiproprietà oggetto del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto in violazione dell’art. 1346 c.c. che impone che il contratto deve essere determinato o determinabile. Il Tribunale, analizzando in maniera precisa e puntuale le varie clausole del contratto, ha accertato che non risulta in alcun modo chiaro quale fosse il reale oggetto dello stesso, cioè cosa in pratica il consumatore avesse acquistato e le effettive conseguenze di tale acquisto; tra gli aspetti più significativi è stata censurata la mancanza di chiarezza con riferimento al tipo di associazione alla quale fa riferimento il certificato che viene venduto ed alla normativa di circolazione del titolo venduto, l’assenza di chiarezza circa il collegamento tra le settimane commercializzate e tale certificato di associazione, nonché circa la natura e conseguenze dell’iscrizione al circuito Interval International. Né è stato ritenuto possibile fare riferimento ad altre pattuizioni od accordi verbali, visto che, stante la necessaria forma scritta del contratto (prevista dal D.Lgs. 427 del 9.11.98) l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto stesso. Alla luce di questi ed altri ulteriori aspetti il Tribunale ha ritenuto che non fosse sufficientemente chiarito l’oggetto del contratto, con conseguente sua nullità. Il Tribunale inoltre ha affermato che il contratto viola le disposizioni poste dal sopra richiamato D.Lgs 427/98, non contenendo tutti gli elementi previsti da tale normativa; a differenza di un precedente orientamento (espresso dal Tribunale di Parma con sentenza del 14.7.03) in base al quale tale mancanza comporterebbe solo la facoltà di recesso del contraente, il Tribunale afferma che anche tale mancanza comporta la ben più grave nullità del contratto. Trattasi quindi di decisione particolarmente importante in quanto afferma una serie di principi a tutela del consumatori, dettati ad una maggior chiarezza e completezza del contratto sottoscritto. Se è vero che non tutti i contratti di multiproprietà sono uguali, per cui l’indagine circa la nullità o meno va fatta caso per caso, è altrettanto vero che, qualora non si ravvisi una sufficiente indicazione circa l’oggetto del contratto e qualora non siano presenti tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 427/98, il contratto sarà nullo, con conseguente diritto del consumatore ad ottenere la restituzione del prezzo di acquisto.

Avv. Piero Catelani, Confconsumatori Firenze

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  • Aprile, 13
  • 1101
  • Turismo e Trasporti
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Commento dell’avv.Giovanni Franchi sulla sentenza n. 1481/04 del Tribunale di Firenze in tema di multiproprietà (caso Travel Group)

Ancora una fondamentale decisione in tema di multiproprietà! Sulla materia si era già espresso il Tribunale di Parma con sentenza in data 14.7.03. Con la medesima era stata respinta la domanda di nullità avanzata dal consumatore ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427 per la mancanza degli elementi indicati nell’art. 3 d.lgs. cit.. Era stata, per contro, accolta quella di annullamento del contratto intervenuto dalle parti a causa del dolo utilizzato dagli incaricati della società convenuta, la "La Voyage srl" oggi dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, per convincere il soggetto all’acquisto del diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative di un residence sito in Malindi (Kenya); dolo consistito in false dichiarazioni con le quali era stato artatamente impedito l’esercizio del diritto di il recesso. Analoghi i fatti esaminati dal Tribunale di Firenze. Anche qui all’attore è capitato, nell’ottobre 2002, di venire invitato telefonicamente dai rappresentanti di certa "Travel Group Italia s.r.l." a recarsi il giorno 27.10.02 ad riunione presso la sede della stessa, quale vincitore di una vacanza omaggio. È, inoltre, accaduto, come sempre avviene in questi casi, che, prima nel luogo fissato poi il giorno successivo presso la sua abitazione, egli sia stato convinto a sottoscrivere un contratto di acquisto relativo ad una "settimana fluttuante in time-share in un complesso turistico situato alle isole Baleari" ; il tutto accompagnato da un finanziamento. A differenza del Tribunale di Parma, quello di Firenze ha però dichiarato l’invalidità del contratto. Ciò perché il medesimo, come tutti quelli che vengono fatti firmare ai consumatori, non conteneva la maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall’art. 3 d.lgs. cit., ed in particolare: a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra i quali "il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" e così via. Elementi la necessità dei quali emerge dal secondo comma dell’art. 3, richiedendo lo stesso che il contratto contenga, tra le altre cose, anche quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 1. E non vi è dubbio ch’essi difettassero nei documenti consegnati all’acquirente, parlandosi negli stessi unicamente di un certo complesso "Turistico Residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi…"; b) "il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto", non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale rosso. Per il giudice fiorentino, più in particolare, la mancanza di detti elementi non determina soltanto, coma aveva invece affermato il Tribunale di Parma, la facoltà di recesso dell’acquirente, ma anche e soprattutto, secondo quanto affermato anche dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio 2003 (in I contratti 2004, 294), la radicale nullità del contratto. È ben vero, infatti, che per il d.lgs. n. 427/98 tale effetto discende unicamente dalla carenza della forma scritta. È, tuttavia, altrettanto vero, come si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Firenze, che tale onere formale, essendo il medesimo rivolto ad assicurare all’acquirente la piena consapevolezza del proprio operato, non è rispettato anche quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi intelleggibili, o comunque indicati gli elementi ritenuti necessari dal legislatore. Vi è poi, a parere di chi scrive, anche un’altra ragione per ritenere nullo il contratto quando lo stesso non contiene le indicazione prescritte dal menzionato art. 3. Detta norma deve considerarsi imperativa, essendo la stessa diretta a realizzare un interesse indisponibile, vale a dire quello del consumatore di conoscere con esattezza ciò che sta acquistando e gli impegni che sta assumendo. Con l’effetto che la nullità, in ipotesi di inosservanza della disposizione, discende dall’art. 1418 c.c., essendosi al cospetto di violazione di disposizione, come detto, imperativa.

La sentenza del Tribunale di Firenze ha, dunque, una particolare importanza per i numerosi, anzi numerosissimi, risparmiatori indotti all’acquisto di multiproprietà situate alle Canarie o in zone limitrofe. Per la stessa i relativi contratti devono, infatti, ritenersi nulli e, di conseguenza, privi di effetti, quando non sia stato esattamente specificato, come normalmente avviene, l’oggetto e/o il periodo destinato al godimento, non essendo sufficiente parlare di "periodo rosso". Per completezza, converrà ricordare che vi era nella specie anche una ragione per annullare il contratto a norma dell’art. 1439: il consumatore era stato invitato col pretesto – vero o falso poco importa! – di essere stato prescelto per trascorrere una vacanza gratuita di una settimana. La qual cosa ha spesso indotto la Confconsumatori a denunziare il fatto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, in casi come questo, come ad es. quella del 31.5.01 nei confronti di "V & V Viaggi e Vacanze s.r.l.", ha affermato: "I messaggi telefonici in esame, alla luce delle dichiarazioni espresse dal segnalante, inducono il destinatario a ritenere di avere ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione annessa alla fruizione della stessa. I messaggi lasciano, infatti, intendere che, l’assegnatario contattato telefonicamente, recandosi in una data concordata nel luogo indicato dall’operatore, potrà ritirare l’omaggio promesso. Dalle risultanze istruttorie è, al contrario, emerso che gli incontri promossi con i consumatori al dichiarato fine di consegna dell’omaggio hanno, in realtà, lo scopo principale di indurre gli intervenuti alla sottoscrizione contestuale o di poco differita, di contratti per l’acquisto di quote di immobili in multiproprietà… Nel caso di specie, pertanto, la diretta e reale finalità dell’iniziativa in questione, che è rappresentata dalla promozione della vendita di quote di immobili in multiproprietà, non risulta esplicitata dai messaggi ed in alcun modo riconoscibile come tale, ponendosi in tal modo in contrasto con la normativa di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92. In tale contesto, la circostanza per cui durante gli incontri l’omaggio prospettato sia stato effettivamente consegnato non è sufficiente a sanare l’ingannevolezza dei messaggi in esame che restano idonei ad ingenerare nel destinatario aspettative che, di fatto, non vengono soddisfatte… è evidente, però, che sussista, in ogni caso, un onere a carico del destinatario del messaggio di recarsi a ritirare la documentazione relativa all’omaggio nel medesimo luogo e negli stessi orari in cui si svolge non solo la presentazione dei prodotti-quote in multiproprietà della società committente, ma anche la contestuale commercializzazione degli stessi. Peraltro, si rileva che il testo della telefonata… non riporta alcun riferimento a qualsivoglia proposta contrattuale in realtà formulata nei confronti degli intervenuti al momento dell’incontro per il ritiro dell’omaggio. Alla stregua di tutti i rilievi che precedono, dunque, i messaggi segnalati appaiono idonei ad ingenerare confusione e ad indurre in errore i destinatari. I messaggi in esame risultano, infine, idonei anche a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, in quanto gli stessi ingenerano false aspettative in relazione alla partecipazione all’incontro prefissato per la consegna dell’omaggio, con particolare riguardo alla ignorata formulazione di proposte contrattuali che possono orientare le scelte dei destinatari". Siamo, insomma, in presenza di una pubblicità ingannevole, come tale idonea ad indurre in errore un consumatore quale, nel caso nostro, l’attore. Egli, infatti, fu convinto a recarsi presso la sede della società convenuta, dove avrebbe poi firmato il contratto in questione, perché credeva di andar lì solo per ritirare il premio, mentre invece si trattava del mezzo, ingannevole, per convincerlo ad assistere alla promozione ed alla vendita di quella forma di multiproprietà. Donde la ricorrenza nella specie di un tipico caso di dolo determinante, causa, come tale, di annullamento del contratto ex art. 1439, comma 1, c.c.

Merita, per concludere, domandarsi quali effetti si producano sul contratto di finanziamento nell’ipotesi di sottoscrizione congiunta, qualora quello di acquisto venga dichiarato nullo o annullato. La questione non è stata esaminata dal Tribunale di Firenze, perché non sottoposta alla sua decisione, ma è frequentissimo che gli acquirenti abbiano effettuato il pagamento per il tramite di una concessione di credito. Siamo dell’opinione che si sia al cospetto di un vero e proprio collegamento contrattuale; collegamento, a ben vedere, non occasionale, ma funzionale, essendo i medesimi stati concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza. Il che trova conferma nell’art. 8 d.lgs. cit., per il quale "Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 5". Invero, se non vi fosse il collegamento in parola, non si capirebbe la risoluzione di diritto prevista dalla disposizione. Il nesso di cui si è detto, comporta che la declaratoria di nullità o la pronunzia di annullamento del contratto d’acquisto diano luogo ai medesimi effetti su quello di credito al consumo stipulato dal consumatore. Con la conseguenza che dovrà essere la società finanziatrice a chiedere la restituzione della somma versata alla venditrice.

Avv. Giovanni Franchi, Confconsumatori Parma

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  • Aprile, 13
  • 1243
  • Turismo e Trasporti
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I rischi della multiproprietà

Questi i fatti che di frequente, troppo di frequente, accadono in diverse città italiane. Si viene normalmente invitati telefonicamente presso un buon albergo cittadino o della provincia, con la scusa che il proprio nominativo è stato sorteggiato per una vacanza gratuita . Arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, dopo un caffè o un gelato, alla presenza di diverse persone tutte invitate per il medesimo motivo viene presentata l’offerta: un buono per una vacanza gratuita di una settimana, con la precisazione che, trascorrendo nell’arco di una vita altre vacanze nella stessa località o, comunque, utilizzando alloggi della società proponente, con una spesa complessiva attorno ai venti milioni (oggi circa 11.000.000 Euro) , si acquista, alla fine, il diritto di multiproprietà su un immobile in un centro turistico . Viene, peraltro, chiarito all’interessato che, per usufruire di questa possibilità, è necessario sottoscrivere il relativo modulo. Altre volte si dice invece agli invitati che l’acquisto può essere fatto in dieci anni, sempre con la possibilità di comprare con una spesa complessiva di circa venti milioni (più o meno sempre la stessa cifra) il diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative in Residence situati alle Canarie, in Spagna o anche in Kenya, cioè a dire il diritto esclusivo, ereditabile, vendibile o cedibile, affiliato a qualche circuito di scambi, di occupare, godere e utilizzare in via piena ed esclusiva nel "periodo rosso" (alta stagione) un appartamento con quattro posti letto.

Altre ancora si offre al consumatore la possibilità di utilizzare una catena di alberghi situati in tutto il mondo con una spesa di circa £. 75.000 (oggi Euro 38,73) al giorno a testa per la mezza pensione, a condizione che ci si iscriva ad un club affiliato con la proponente.

E capita di sovente che, quando l’interessato manifesta un certo interesse per l’offerta, gli venga fatto sottoscrivere un documento – in realtà un modulo contenente una vera e propria proposta contrattuale -, quasi sempre con la falsa dichiarazione che si tratta soltanto di un atto necessario per avere la sicurezza di un appuntamento a casa.

Comunque venga presentata l’offerta, accade spesso che vi siano sprovveduti i quali, il più delle volte senza neppure leggere il documento o, in ogni caso, senza rendersi ben conto del suo contenuto, lo firmino. Verranno poi informati presso la loro abitazione, di lì a pochi giorni, di avere acquistato un diritto di soggiorno in multiproprietà o in locazione "time-share", al prezzo di venti milioni, con la possibilità di pagare in rate mensili di 500-600 mila lire, mediante il finanziamento erogato da una qualche società finanziaria, di solito la FinemiroStile s.p.a.

Ciò detto, venendo ai rimedi posti dall’ordinamento a favore del consumatore raggirato, non va trascurato, in primo luogo, che l’art. 5 d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427 "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili" attribuisce all’acquirente il diritto di recedere entro il termine di dieci giorni dalla conclusione del contratto; termine elevato a tre mesi nell’ipotesi il cui il relativo documento informativo non contenga uno degli elementi indicati nell’art. 2, tra i quali la specificazione del "diritto oggetto del contratto…", "l’identità ed il domicilio del venditore…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" se lo stesso è determinato, "il prezzo…, informazioni circa il diritto di recesso…" e così via. Da notare che, a norma del successivo art. 8, il recesso comporta anche la risoluzione di diritto del contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo.

Nell’ipotesi in cui siano decorsi i termini stabiliti dal citato art. 5, non resta che valersi dei rimedi previsti dall’ordinamento: in primo luogo quello della nullità del contratto in parola ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., evidente essendo l’assoluta indeterminatezza del suo oggetto. Nei documenti consegnati agli acquirenti non è, infatti, in alcun modo specificato cosa mai essi abbiano acquistato, non essendo sufficiente per la determinazione dell’oggetto del contratto un generico riferimento a complessi turistici denominati in diverso modo e al diritto di soggiornarvi (dove?, quando?). Ma, a ben vedere, i negozi in questione sono nulli anche per altri motivi, non contenendo essi mai o quasi mai gli elementi richiesti dal d.lgs cit., e più in particolare: a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra i quali "il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" e così via; b) "il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto", non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale rosso.

Incontestabile, peraltro, anche il dolo degli incaricati di queste società , inducendo gli stessi alla sottoscrizione dei contratti de quibus con false dichiarazioni. Bisogna, ovviamente, controllare caso per caso, ma non è forse una falsità convincere alla sottoscrizione, dicendo che la firma serve soltanto per avere un appuntamento a casa, o che si è di fronte ad acquisti decennali, non come in realtà è quadriennali, pagabili quindi in un lunghissimo periodo, oppure che si tratta soltanto di un atto necessario per l’iscrizione ad un Club, che non comporta obbligo alcuno?

False dichiarazioni, quelle fin qui descritte, che, oltre a dar luogo all’azione di annullamento di cui all’art. 1439 c.c., costituiscono indubbiamente quegli artifizi e quei raggiri che l’art. 640 c.p. punisce quali elementi costitutivi del delitto di truffa . Delitto di truffa, peraltro imputabile non ai legali rappresentanti delle società proponenti, di norma s.r.l. unipersonali aventi sede per lo più a Padova o nel padovano come la New Travel s.r.l., la Benview Italia s.r.l., la Villaggi & Vacanze s.r.l., la Turin 2001 s.r.l., la GreenBlu s.r.l, la Le Voyage s.r.l., la Pegaso s.r.l., Travel Group Italia s.r.l. e la Verano Vacaciones s.l. (società, questa, spagnola, ma con sede ex art. 2056 c.c. nel territorio dello Stato) ed altre, ma ai giovani contattati per tale incarico. Il tutto, inoltre, entro il termine di tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. per la proposizione della querela. Resta comunque il fatto che tutte le volte che i legali della Confconsumatori hanno potuto dare corso alle vie penali, le società querelate, per non incorrere in condanne, hanno proposto la risoluzione consensuale del contratto con la restituzione degli acconti versati.

A parere di chi scrive, quando la persona sia stata contattata telefonicamente con la scusa vera o falsa di una vacanza gratuita, il dolo consiste anche nell’invito . Il medesimo, come ha già avuto modo di accertare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle sue decisioni 12 aprile 2001 n. 9424 (in Giust. civ., I, 2285) e n. 7439 in data 27.7.99, dà luogo infatti ad una grave violazione delle norme poste dall’art. 4 d.lgs. n. 74/92 a garanzia della trasparenza della pubblicità. Invero, messaggi del genere inducono il destinatario a ritenere di aver ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione connessa alla fruizione della stessa, non avvertendolo della reale finalità dell’iniziativa, consistente nella promozione della vendita di quote di multiproprietà, time-share, o diritti di godimento in villaggi. Non contengono, inoltre, indicazioni che rendano riconoscibile la loro natura pubblicitaria, impedendo così al consumatore di valutare esattamente la portata e le finalità perseguite dall’operatore.

Quanto alla natura pubblicitaria dell’iniziativa in questione, basterà osservare, come già ha avuto modo di statuire l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (decisione n. 7439/99), che ai sensi dell’art. 2, lett. a, d.lgs n. 74/92 non assume rilievo la qualificazione del messaggio da parte di chi lo effettua, ma occorre avere riguardo alla finalità insita nello stesso. Da questo punto di vista, una fattispecie pubblicitaria è individuabile, secondo la richiamata previsione normativa, tutte le volte in cui la comunicazione, diffusa in qualsiasi forma e modo nell’esercizio di un’attività commerciale, persegua lo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi. Ed è indubitabile che nel caso nostro la diretta e reale finalità dell’invito sia la promozione della vendita del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante in complessi turistico-immobiliare. Con l’effetto che non può certamente negarsi la natura pubblicitaria dello stesso . Evidente, quindi, la violazione dell’art. 4 d.lgs cit., non contenendo il messaggio in parola alcun elemento da cui sia desumibile la sua sopra rilevata natura pubblicitaria, quando, invece, a norma di tale disposizione "La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile…".

Questo il motivo per il quale la Conconsumatori, quando ne è venuta a conoscenza, ha sempre denunciato il fatto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con richiesta d’intervento ex art. 2 d.p.r. n. 627/96. Richieste d’intervento che hanno già comportato l’avvio di procedimenti a carico della Pegaso s.r.l. e della Travel Group Italia s.r.l. Inoltre, in data 24.7.02, l’Autorità ha comunicato di aver "verificato l’identità oggettiva di quanto denunciato con quanto accertato con il provvedimento n. 9426 emanato in data 12 aprile 2001 nei confronti della società Benview Italia s.r.l., con il quale veniva ritenuto ingannevole un messaggio diffuso dalla medesima società…", nonché "l’identità soggettiva dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore delle due società Benview Italia s.r.l. e Greenblu 2000 s.r.l…", eppertanto, "ritenuta sussistente l’ipotesi di una presunta inottemperanza al provvedimento deliberato dall’Autorità n. 9426 del 12 aprile 2001, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo 74/92, di aver trasmesso gli atti alla Procura della repubblica di Parma, ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali previste dal citato d.lgs.

Quanto fin qui esposto comporta poi, sotto il profilo civilistico, che l’acquirente potrà agire, oltre che per la nullità e l’annullabilità del contratto, anche in via subordinata, per il caso di rigetto di tali domande, per la condanna della società venditrice al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della denunciata pubblicità; danni sicuramente pari a quanto corrisposto in adempimento delle obbligazioni assunte per l’acquisto.

Per concludere non va dimenticato l’art. 6 d.lgs n. 427/98. il quale "fa divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme in denaro a titolo d’anticipo, d’acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso…". Sulla base di tale disposizione neppure l’assegno, titolo di credito che consente di ottenere il suo pagamento immediato, dovrebbe, quindi, essere richiesto e dato. Accade, tuttavia, di frequente che le società venditrici si facciano consegnare, prima della scadenza del termine del recesso, titoli postdatati. Con la conseguenza che le stesse devono ritenersi soggette anche alle sanzioni (amministrative pecuniarie) previste dal successivo art. 12, alla irrogazione delle quali sono chiamati a provvedere a norma degli artt. 12 d.lgs cit. e 11 d.lgs. n. 50/1992, d’ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori Nazionale

  • Febbraio, 24
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Una sentenza del Tribunale di Parma

Parma, 14 luglio 2003 – Finalmente una sentenza in una materia nota purtroppo a diversi, troppi consumatori, che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti il c.d. time-share – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio -, aventi normalmente sede nel padovano o nel torinese. Questi, più in particolare, i fatti sui quali si è pronunciato il Tribunale di Parma accaduti all’attore.

E’ capitato, per la precisione, a quest’ultimo, nel marzo 2001, di venire invitato telefonicamente dai rappresentanti di certa "Le Voyage s.r.l." a recarsi il giorno 18.3.01 in un albergo di Parma, l’ex Baglioni, perché, a loro dire, egli sarebbe stato prescelto per trascorrere con la moglie una vacanza gratuita di una settimana . E’ capitato che, arrivato il giorno fissato nel luogo indicato, fu detto a lui e alle altre numerose persone lì presenti per lo stesso motivo, che, in realtà, essi erano stati chiamati per la presentazione della seguente offerta: la possibilità di acquistare per la complessiva somma di £. 23.000.000 (corrispondenti a euro 11.878,51) il diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative del Residence denominato "Mwembe Resort" sito in Malindi (Kenya), cioè a dire il diritto esclusivo, ereditabile, vendibile o cedibile, affiliato al circuito di scambi R.C.I., di occupare, godere e utilizzare in via piena ed esclusiva nel "periodo rosso" una suite con quattro posto letto di tale complesso immobiliare. Che, avendo egli manifestato un certo interesse per l’offerta, gli fu fatto sottoscrivere un documento, con la falsa dichiarazione che si trattava soltanto di un atto necessario per avere la sicurezza di un appuntamento a casa. Che il giorno successivo un preteso rappresentante della "Le Voyage s.r.l." si recò presso la sua residenza, dicendo a lui, inconsapevole della circostanza, ch’egli aveva firmato una proposta d’acquisto e che il recesso gli sarebbe "costato" una somma pari circa a £. 5.000.000. Che, convinto a non recedere, anche con l’assicurazione che dopo dodici mesi egli avrebbe potuto cedere il proprio diritto, che sarebbe stato ricomprato dalla stessa "Le Voyage s.r.l.", il consumatore versò una caparra di £. 300.000, accettata dall’incaricato della "Le Voyage s.r.l." Che, di lì a poco l’attore versò il saldo, oltre ad altre pretese spese ammontanti a £. 650.000 (euro 335,70): il tutto per complessivi euro 12.214,18.

A fronte di tali circostanze, il consumatore, dopo essersi recato alla Confconsumatori ed essere stato consigliato, vista l’impossibilità di trovare una soluzione transattiva con la "Le Voyage s.r.l.", di adire le vie legali, ha chiesto al Giudice:

– in via principale, di dichiarare ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427 la nullità del contratto da lui sottoscritto, stante la mancanza degli elementi indicati nell’art. 3 d.lgs. cit.; – in subordine, di pronunciare l’annullamento di tale contratto a norma dell’art. 1439 c.c.; – in ulteriore subordine, di pronunciare ex art. 1453 c.c. la risoluzione dello stesso, stante il grave inadempimento consistito nel mancato trasferimento della quota acquistata mediante atto pubblico; – comunque, di dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore dell’attore della complessiva somma di euro 12.214.,18, oltre interessi legali nel frattempo maturati.

Il Tribunale, dopo aver respinto la domanda di nullità, ha accolto quella di annullamento perché al consumatore sarebbe stato dolosamente impedito di recedere dal contratto, con la falsa affermazione che il recesso comportava una spesa di £. 5.000.000, ed ha di conseguenza condannato la venditrice alla restituzione di euro 12.033,45, oltre interessi e spese. Il che soddisfa, lasciando al contempo insoddisfatto chi scrive.

La sentenza è infatti sicuramente soddisfacente per quanto attiene la declaratoria di annullamento, in considerazione del sistema utilizzato per convincere il consumatore a non recedere dal contratto, un contratto oltretutto fatto firmare in un salone alla presenza di moltissime persone con la falsa dichiarazione che si trattava di un atto necessario soltanto per avere la sicurezza di un appuntamento a casa. Evidente, invero, il dolo della società convenuta, per avere i suoi incaricati, del fatto dei quali essa risponde a norma dell’art. 1228 c.c., detto una menzogna, cioè che il recesso avrebbe comportato un notevole esborso. Scoperta menzogna, questa, perché ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. cit. in caso di recesso "l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente dello scadere del periodo di recesso". Delle medesime, invece, nulla si diceva nel documento firmato dall’attore.

Vi era peraltro anche un’altra ragione per annullare il contratto a norma dell’art. 1439 del codice civile : il consumatore era stato invitato col pretesto – vero o falso poco importa! – di essere stato prescelto con la moglie per trascorrere una vacanza gratuita di una settimana. La qual cosa ha indotto la Confconsumatori a denunziare il fatto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale nell’adunanza del 22 agosto 2002 "ha ritenuto che nella fattispecie segnalata possano riscontrarsi gli estremi di una inottemperanza al provvedimento adottato in data 23 marzo 2000, nei confronti della medesima società (PI/2744)… Infatti, la fattispecie da ultimo segnalata presenta analogie con quella oggetto del provvedimento dell’Autorità sopra menzionato", decidendo di inoltrare "la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma". Decisione, questa, conforme a tante altre emesse nei confronti di diverse società, come ad es. quella del 31.5.01 nei confronti di "V & V Viaggi e Vacanze s.r.l.", nella quale si legge: "I messaggi telefonici in esame, alla luce delle dichiarazioni espresse dal segnalante, inducono il destinatario a ritenere di avere ricevuto in regalo una vacanza senza alcun tipo di onere o condizione annessa alla fruizione della stessa. I messaggi lasciano, infatti, intendere che, l’assegnatario contattato telefonicamente, recandosi in una data concordata nel luogo indicato dall’operatore, potrà ritirare l’omaggio promesso. Dalle risultanze istruttorie è, al contrario, emerso che gli incontri promossi con i consumatori al dichiarato fine di consegna dell’omaggio hanno, in realtà, lo scopo principale di indurre gli intervenuti alla sottoscrizione contestuale o di poco differita, di contratti per l’acquisto di quote di immobili in multiproprietà… Nel caso di specie, pertanto, la diretta e reale finalità dell’iniziativa in questione, che è rappresentata dalla promozione della vendita di quote di immobili in multiproprietà, non risulta esplicitata dai messaggi ed in alcun modo riconoscibile come tale, ponendosi in tal modo in contrasto con la normativa di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92. In tale contesto, la circostanza per cui durante gli incontri l’omaggio prospettato sia stato effettivamente consegnato non è sufficiente a sanare l’ingannevolezza dei messaggi in esame che restano idonei ad ingenerare nel destinatario aspettative che, di fatto, non vengono soddisfatte… è evidente, però, che sussista, in ogni caso, un onere a carico del destinatario del messaggio di recarsi a ritirare la documentazione relativa all’omaggio nel medesimo luogo e negli stessi orari in cui si svolge non solo la presentazione dei prodotti-quote in multiproprietà della società committente, ma anche la contestuale commercializzazione degli stessi. Peraltro, si rileva che il testo della telefonata… non riporta alcun riferimento a qualsivoglia proposta contrattuale in realtà formulata nei confronti degli intervenuti al momento dell’incontro per il ritiro dell’omaggio. Alla stregua di tutti i rilievi che precedono, dunque, i messaggi segnalati appaiono idonei ad ingenerare confusione e ad indurre in errore i destinatari. I messaggi in esame risultano, infine, idonei anche a pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, in quanto gli stessi ingenerano false aspettative in relazione alla partecipazione all’incontro prefissato per la consegna dell’omaggio, con particolare riguardo alla ignorata formulazione di proposte contrattuali che possono orientare le scelte dei destinatari".

Siamo, insomma, in presenza di una pubblicità ingannevole , come tale idonea ad indurre in errore un consumatore quale, nel caso nostro, l’attore. Egli, infatti, fu convinto a recarsi presso un albergo cittadino, dove avrebbe poi firmato il contratto in questione, perché credeva di andar lì solo per ritirare il premio, mentre invece si trattava del mezzo, ingannevole, per convincerlo ad assistere alla promozione ed alla vendita di quella forma di multiproprietà. Donde la ricorrenza nella specie di un tipico caso di dolo determinante, causa, come tale, di annullamento del contratto ex art. 1439, comma 1, c.c. La circostanza che l’Autorità garante abbia ritenuto tale quel messaggio rappresenta, del resto, una prova incontestabile del carattere fraudolento del messaggio. Trovasi, invero, affermato in giurisprudenza: "La decisione con cui l’Autorità garante della concorrenza abbia giudicato ingannevole la campagna pubblicitaria di un professionista costituisce elemento indiziario idoneo a far presumere l’induzione in errore del consumatore ai fini dell’annullamento del contratto stipulato a seguito di tale campagna pubblicitaria" (Pret. Bologna 8 aprile 1997, in Giust. civ. 1998, I, 879).

Ma la sentenza del Tribunale non soddisfa completamente non perché non si è occupata anche di tale circostanza. Vi erano infatti altri motivi che giustificavano la pronuncia di annullamento. La decisione non è invece del tutto convincente per il rigetto della prima domanda di nullità spiegata dall’attore . Il contratto in parola, come altri analoghi fatti firmare ai consumatori, non conteneva, infatti, la maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall’art. 3 d.lgs. cit., ed in particolare: a) quelli indicati nell’art. 2, comma 1, tra i quali "il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile…", "la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione" e così via. Elementi la necessità dei quali emerge dal secondo comma dell’art. 3, richiedendo lo stesso che il contratto contenga, tra le altre cose, anche quanto prescritto dal precedente art. 2, comma 1. E non vi è dubbio ch’essi difettassero nei documenti consegnati all’acquirente, parlandosi negli stessi unicamente di un certo complesso "Turistico Residenziale denominato "Mwembe Resort" sito in Malindi – Kenya…"; b) "il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto", non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo stagionale rosso.

Per quanto riguarda tale ultima circostanza anche il Tribunale, per la verità, ha ritenuto che "nella detta dizione non si riesca ad identificare la settimana dell’anno in cui può essere esercitato il diritto di utilizzazione dell’unità abitativa". Per l’adìto Giudice "deve peraltro escludersi che il suddetto difetto integri ipotesi di nullità del contratto, tenuto conto del fatto che la mancanza di indicazione del periodo consente all’acquirente di recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione (art. 5, comma 2) senza essere tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso". Tale opinione non ci trova tuttavia d’accordo, essendosi al cospetto per il menzionato art. 3 di un requisito del contratto, che il medesimo deve avere ai fini della sua validità a migliore tutela della posizione dell’acquirente.

Resta comunque il fatto che, ove fosse corretta la tesi del Tribunale, visto che in tutti i contratti della specie si parla di "periodo rosso", bisognerebbe allora concludere che i consumatori possono sempre recedere entro tre mesi dalla sottoscrizione senza corrispondere alcunché. Ciò, insieme al fatto che, comunque, è stata ampiamente riconosciuta la facoltà per l’acquirente di chiedere l’annullamento del contratto, ci induce a ritenere che forse siamo ormai, grazie al cielo!, arrivati al termine di una vera e propria persecuzione consumeristica: l’invito a presentarsi presso un hotel della città quali vincitori di una vacanza gratuita, con l’intenzione di vendere settimane di time-share, collegata ad inesistenti circuiti di scambio.

Per concludere sull’argomento, merita ricordare che oggi si viene indotti all’acquisto anche con un’altra promessa: quella di poter affittare la settimana alla stessa società venditrice al prezzo annuale di circa 1.500,00 euro. Il consumatore pensa così di essere in grado onorare il mutuo, che viene quasi sempre indotto a sottoscrivere, col canone gli verrà corrisposto. Attenzione: è raro che la società, dopo la firma, paghi e sia in grado di farlo. Pendono infatti diverse cause promosse da nostri associati anche a causa dell’inadempimento della venditrice.

Avv. Giovanni Franchi

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