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TAG: multiproprietà

Time-sharing: Confconsumatori vince in appello a Bologna La Corte d'appello, ribaltando una precedente sentenza di Parma, ha dichiarato nullo l'acquisto di una multiproprietà per indeterminatezza del contratto

Parma, 16 dicembre 2010 – Ancora una significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà . Questa volta è stata la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1209/10, a dichiarare la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori.

La Corte ha accertato la nullità del contratto , avente ad oggetto l’acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Club La Costa   “ nel periodo di codice rosso di stagione Alta… ” a causa della sua assoluta indeterminatezza . Secondo il giudice, la stessa  discende dalla mancata indicazione del “ periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto ”, non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo rosso.

È stata così ribaltata una precedenza sentenza del Tribunale di Parma , che aveva invece ritenuto assolutamente infondata la richiesta di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, perché il medesimo, seppur non determinato era, a suo parere, certamente determinabile sulla base della documentazione consegnata agli acquirenti.

Confconsumatori, ormai da anni critica nei confronti nel sistema di  queste operazioni di cosiddetto timesharing – segnala che peraltro la società venditrice è stata dichiarata fallita, con l’effetto che i consumatori non potranno recuperare né la somma versata per l’acquisto, né le spese giudiziali corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sentenza, secondo l’avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso nel giudizio d’appello la coppia insieme all’avv. Manes Bernardini, “ conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e persino di Parma, che in seguito ha mutato il proprio giudizio, per le quali il contratto di acquisto di queste multiprietà è nullo a causa della indeterminatezza dell’oggetto, non bastando specificare che l’acquirente potrà utilizzare il bene nel periodo rosso, dovendosi invece indicare con chiarezza i giorni destinati all’utilizzo . Il fatto che la società venditrice sia fallita e sia passato tanto tempo dall’inizio del giudizio (maggio 2002) comporta – sempre per l’avv. Franchi – che i consumatori abbiano motivo per chiedere l’indennizzo allo Stato secondo quanto previsto dalla legge Pinto (legge n. 89/2001) ”.

Scarica la sentenza cliccando QUI . CONSUMATORI E SOCIETA’ DI TIME-SHARING

Ormai le vittorie dei consumatori in materia di time-sharing non si contano più.  Questa volta è stata la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1209/10 del 25 ottobre 2010, ad uniformarsi ad un orientamento ormai consolidato1, riformando una vecchia sentenza del Tribunale di Parma e dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare .   Per comprendere l’esattezza della decisione, converrà ricordare i fatti – fatti purtroppo sempre uguali o comunque simili.

Gli appellanti, entrambi parrucchieri, sono tra i tanti, troppi consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio – aventi normalmente sede nel padovano e nel torinese . Ed anche a loro è accaduto quanto si è verificato per diverse persone.   Per la precisione, i nostri consumatori erano stati invitati nel maggio 2001 dai rappresentanti di una di quelle società a recarsi presso un hotel di un paese in prossimità di Parma in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita di una settimana.

È poi accaduto che, arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presentata loro e alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso motivo, in una sala con diversi tavoli e musica a volume sostenuto, la seguente offerta: la possibilità di effettuare ogni anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa £. 2.000.000 (oggi € 1.032,91), con l’acquisto dopo 10 anni del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del “Club La Costa Destinations Club”.  

È inoltre accaduto che successivamente, dopo ch’essi avevano sottoscritto una vera e propria proposta contrattuale senza che la cosa fosse stata chiarita loro, si fosse recato presso la loro abitazione un rappresentante della società, dicendo ch’essi, in realtà, avevano firmato una proposta d’acquisto, che, tuttavia, avrebbero potuto provvedere al pagamento con un finanziamento di una società finanziaria collegata . È così successo che i due coniugi, senza neppure leggerli, abbiamo firmato i documenti presentati loro, impegnandosi a pagare la complessiva somma di £. 19.900.000= (€. 10.277,49=),  mediante una richiesta di prestito a detta finanziaria. Qualche giorno dopo veniva, peraltro, comunicato loro il mancato perfezionamento del relativo negozio, con l’effetto ch’essi, i quali già avevano versato un acconto con un assegno postdatato al 16.6.01 – assegno che era stato incassato, nonostante il divieto posto a carico del venditore dall’art. 6 d.lgs. n. 427/98  e sanzionato dal successivo art. 12 –, essendo ormai tenuti al saldo,  provvedevano al medesimo con l’emissione di diverse cambiali da £. 1.500.000.

Dopo di che essi si rendevano conto di non avere, in realtà, acquistato. Ogni volta che chiamavano per prenotare la loro settimana, veniva detto loro che non c’erano posti disponibili e che tutti i locali erano occupati . E si vedevano costretti ad agire nei confronti della società venditrice allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del contratto d’acquisto e la restituzione dell’importo da loro versato. Il Tribunale di Parma con sentenza n. 621/05 in data 22.4/23.5.05 respingeva, peraltro, la  loro domanda e li condannava alla rifusione delle spese di lite, spese oltretutto piuttosto ingenti.

Secondo il giudice di prime cure assolutamente infondata deve ritenersi la richiesta di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, perché – a parere del giudicante – l’oggetto del contratto inter partes, se non è determinato, è in ogni caso certamente determinabile sulla base della documentazione consegnata agli acquirenti.

Diverso il parere della Corte della Corte d’appello . Ciò non solo perché nel frattempo la società venditrice era fallita e quindi rimasta contumace , con conseguente mancato deposito da parte sua del fascicolo di parte contente quel documento. Per il giudice del gravame  la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. discende dalla mancata indicazione del “ periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto ”, non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di periodo rosso.    Donde la nullità del negozio. Ma a giudizio di chi scrive non solo per le citate norme del codice civile, ma anche perché siamo al cospetto di elementi richiesti dall’3 d.lgs. cit.  (oggi art. 71 Codice del consumo) sotto pena di tale sanzione. Invero, come è stato esattamente osservato dalla dottrina2, siamo al cospetto di requisiti che il contratto deve avere ai fini della sua validità a migliorare tutela della posizione dell’acquirente.

Del resto secondo la giurisprudenza prevalente3: “ La totale assenza di tutti tali elementi non può determinare, come ritenuto invece dal Tribunale di Parma, con la pronuncia del 14 luglio 2003 (allo stato inedita), solo la facoltà di recesso dell’acquirente, ma come ritenuto anche dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 22 luglio 2003, leggibile nella rivista I contratti, 2004, pg. 294, anche la radicale nullità del contratto. E’ vero, infatti, che il decreto legislativo n° 427 del 1998 sanzione con la nullità solo la carenza della forma scritta, ma “l’omessa indicazione va parificata, quoad effectum , all’indicazione incompleta, circonvoluta o incomprensibile”. L’obbligo della forma scritta è rivolta ad assicurare all’acquirente una piena consapevolezza del proprio operato, tale onere di forma non è rispettato quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi che siano chiaramente intelligibili ”.   Per il Tribunale di Firenze, come per quelli di Roma, Verona, Trieste, oggi anche quello di Parma, che è andato contro se stesso, e pure per la Corte d’appello di Bologna  il contratto deve ritenersi nullo non soltanto quando sia stato stipulato oralmente, ma anche nel caso in cui non contenga quanto prescritto dalla legge, perché il consumatore possa sapere cosa “compra”  e in quali giorni potrà esercitare il suo diritto .   L’annotata sentenza nulla dice, invece, relativamente ai contratti di finanziamento che normalmente si collegano a quelli di timesharing. Il che dipende dal fatto che a quei consumatori era stato respinto il finanziamento e si erano visti costretti a consegnare cambiali. Con l’effetto che oggi a causa del fallimento della società venditrice  – grazie all’intervento della Confconsumatori ormai falliscono tutte – non otterranno la restituzione né di quanto hanno versato a rate per l’acquisto, né delle spese giudiziarie corrisposte da loro a causa della soccombenza .

Vista la durata del processo, iniziato nel 2002, ciò costituisce sicuramente un motivo per chiedere l’indennizzo allo Stato secondo quanto previsto dalla legge Pinto (legge n. 89/2001) .

avv. Giovanni Franchi


1 V. Trib. Trieste 3 luglio 2007 con nota di Franchi, Nullità del contratto di time-sharing, contratto di finanziamento e collegamento funzionale in sito Agit 2007. Cfr. anche Trib. Verona 29 gennaio 2007 e Trib. Trieste 17 settembre 2007 entrambe citate da Franchi – Carbone, in Codice del consumo. Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 a cura di Tripodi-Belli,  Santarcangelo di Romagna 2008, 449; Trib. Parma 10 luglio 2008 con nota di Franchi, Ancora una   vittoria dei consumatori contro le società di time-sharing, in in sito Agit 2008. V.anche Trib. Torinio 2 aprile 2009 ined. e Trib. Parma 15 gennaio 2009 con nota di Franchi, Ancora una vittoria dei consumatori contro le società di time-sharing e di credito al consumo, in in sito Agit 2009.

2 Cfr. Caselli, La Multiproprietà, 1999, Milano, 25

3 Trib. Firenze 2 aprile 200. In questo senso anche Trib. Verona 5 ottobre 2007; Trib. Triest

  • Dicembre, 16
  • 1291
  • Turismo e Trasporti
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Con raggiri e minacce vendono una multiproprietà inesistente: vittoria per la Confcosumatori di Pisa Il Giudice ha annullato il contratto di multiproprietà, a causa del comportamento “doloso” del venditore. Salva la società finanziaria.

Pisa, 30 giugno 2010 – Un’altra truffa in materia di multiproprietà: la Confconsumatori di Pisa ottiene giustizia per due associati raggirati e minacciati dal venditore di una multiproprietà, risultata poi inesistente.

I FATTI: I due consumatori erano stati invitati presso un ristorante al fine di essere informati sulla possibilità di poter acquistare alcuni prodotti in promozione (pentole, coperte, eccetera). Durante la serata, però, viene prospettata loro la possibilità di acquistare un soggiorno in multiproprietà, ma, non essendo convinti e non avendo disponibilità economica, i due si rifiutano di accettare.

Allora viene fatta sottoscrivere loro una brochure , garantendo che ciò non avrebbe comportato alcun impegno di acquisto vincolante, ma si trattava soltanto di una richiesta per future informazioni. Due giorni dopo, invece, si presenta presso la loro abitazione un venditore il quale pretende la sottoscrizione del contratto di multiproprietà, minacciando che se non avessero firmato avrebbero dovuto pagare ugualmente una sorta di penale di € 3.000 .

Per convincere ulteriormente i consumatori, i quali non avevano disponibilità economiche sufficienti per onorare l’impegno, il venditore del multiproprietà esibisce un contratto già precompilato per un finanziamento , con una diversa società.

E così i due associati, pur di non perdere soldi, così come minacciato, decidono di firmare i documenti , per poi accorgersi che in realtà la multiproprietà non esisteva e che i numeri telefonici a cui fare riferire risultavano disattivati; per tale motivo decidono di citare in giudizio la società del multiproprietà e la società finanziaria , chiedendo la restituzione delle somme versate.

LA SENTENZA: Il Giudice ha annullato il contratto di multiproprietà , accogliendo però parzialmente le domande proposte, condannando soltanto la società del multiproprietà a restituire le somme versate , pur non rinvenendo vizi formali nel contratto sottoscritto. Per quanto riguarda il comportamento del venditore , il quale ha minacciato i consumatori che se non avessero sottoscritto il contratto avrebbero dovuto sborsare € 3000,00, è stato considerato motivo di dolo e quindi causa di annullamento del contratto , in quanto i raggiri usati da uno dei contraenti sono tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. « Il dolo del contraente   – spiega l’avvocato Giovanni Longo della Confconsumatori di Pisa, citando la sentenza – è stato determinante per alterare il consenso, fatto che legittima la richiesta di annullamento ».

Per quanto riguarda l’altra domanda, ovvero la condanna solidale anche della società finanziaria , gli attori avevano invocato il collegamento funzionale fra i due contratti (c.d. mutuo di scopo). Nel caso di concessione di un mutuo finalizzato all’acquisto di un determinato bene, infatti, è possibile che si crei un collegamento stretto tra i due negozi, tale che la sorte dell’uno abbia diretta ripercussione su quella dell’altro. Il Giudice però non ha accolto tale seconda domanda , in quanto “ per giurisprudenza costante affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto , dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell’altro, nonché dall’intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro. In particolare, la Corte di Cassazione esclude che la configurabilità di un mutuo di scopo possa derivare dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell’avvenuto versamento della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario, qualora gli accordi tra le parti prevedano espressamente la “totale estraneità” del mutuante “al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi (Cass. Sez. I, sent. 12567 del 8/7/2004) ”

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  • Giugno, 30
  • 1143
  • Turismo e Trasporti
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La Confconsumatori vince ancora Per “eccessiva indeterminatezza” sono nulli sia il contratto d’acquisto sia quello di finanziamento, risarciti gli associati

Parma, 22 aprile 2010 – I legali della Confconsumatori hanno ottenuto una nuova e importante vittoria in materia di multiproprietà. Questa volta è stato il Tribunale di Parma, con sentenza n. 443/10, a dichiarare la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà, sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori, e del connesso contratto di finanziamento .

Il Tribunale ha accertato la nullità del contratto, avente ad oggetto l’acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Club La Costa  “ nel periodo di codice rosso di stagione Alta… ” a causa della sua assoluta indeterminatezza . Secondo il giudice, infatti, non sarebbe in realtà ben chiaro l’oggetto dello stesso, non essendo direttamente individuabile un vero e proprio diritto di soggiorno. E per questo la società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata condannata alla restituzione dell’acconto versato dagli acquirenti, ossia quasi 1000 € più gli interessi.

Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo e condannando la stessa alla restituzione di quanto ratealmente pagato dai consumatori, ossia fino alla notifica dell’atto di citazione l’importo di oltre 200 €.

La sentenza, secondo l’avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, « conferma così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua ». Sempre per l’avv. Giovanni Franchi è di particolare importanza il fatto che il Tribunale non si sia limitato a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, impedendo così che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori, ma soprattutto abbia condannato la società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione di quanto versatole dalla coppia. « I consumatori sanno così che potranno chiedere il rimborso delle somme versate anche alla finanziarie, non più solo ai venditori , ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori ».

Per leggere la sentenza clicca QUI .

  • Aprile, 22
  • 902
  • Turismo e Trasporti
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Una nuova vittoria della Confconsumatori Il Tribunale di Trieste dichiara la nullità del contratto di acquisto e del  contratto di finanziamento

Trieste, 15 aprile 2010 – Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Trieste. Qui, con sentenza n. 339/2010 depositata il 29 marzo 2010, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente quella del contratto di finanziamento ad esso collegato, sottoscritto da una coppia di associati Confconsumatori .

Il Tribunale in accoglimento delle domande degli associati ha accertato e dichiarato “ la nullità, e in subordine l’annullamento, del contratto di data 8.5.2003 stipulato tra i consumatori e una società di time sharing  e di quello collegato relativo al finanziamento concesso ai consumatori da parte di un Istituto di credito, con condanna del solo fallimento della società di time sharing alla restituzione di tutte le somme ottenute, come indicate in citazione, oltre interessi dalla data della commissione del fatto illecito ”.

La sentenza conferma così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Firenze, di Verona, di Parma e di Milano, ottenute da legali della Confconsumatori, per le quali: A) il contratto deve specificare con chiarezza il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato e B) la nullità si estende anche al contratto di finanziamento “collegato funzionalmente” a quello di multiproprietà, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche.

Secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi, i legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio i due, « la sentenza è di particolare importanza, perché ribadisce che il contratto di finanziamento è strettamente collegato al contratto di acquisto. La stessa merita inoltre un commento – per l’avv. Truzzi – perché dice a chiare lettere che si ha nullità quando l’oggetto del contratto non appare determinato né determinabile ».

« È dai primi anni ’90 – sostiene invece l’avv. Franchi – che la Confconsumatori ha preso le difese di coloro che erano stati convinti ad acquistare multiproprietà all’estero, scoprendo di non avere in realtà comprato alcunché, e finalmente i Tribunali sono orientati nel senso da noi patrocinato, ossia nel dichiarare la nullità e, quando ciò sia ancora possibile, condannare chi ha ricevuto i soldi (società finanziarie incluse) a restituirli ». 

  • Aprile, 16
  • 1075
  • Turismo e Trasporti
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Annullato un contratto a Verona: il testo dev’essere agilmente comprensibile Il contratto di acquisto di una multiproprietà deve specificare con chiarezza il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato

Parma, 9 aprile 2010 – Un’altra significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà a Verona, dove il Tribunale, con sentenza n. 652/09 ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà sottoscritto da una copia di associati Confconsumatori.

Il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto, avente ad oggetto l’acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Atlas Club “nel periodo di codice rosso di stagione Alta… ” a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il Tribunale, infatti, si ha la nullità di tali contratti “ non solo quando manchi la forma scritta, ma anche quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi comprensibili agevolmente o comunque quando non vengano indicati gli elementi ritenuti necessari dal legislatore ”. 

E per l’effetto la società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata condannata alla restituzione dell’importo versato dagli acquirenti, ossia € 11.900,00 , oltre alla rifusione delle spese legali.

La sentenza conferma così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Parma e di Milano, ottenute da legali della Confconsumatori, per le quali il contratto deve specificare con chiarezza il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato .   Secondo l’avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, la sentenza in parola dimostra come ormai consolidata  in giurisprudenza sia la tesi secondo cui il contratto deve specificare con chiarezza l’oggetto della vendita e i termini del suo godimento turnario. “ È dai primi anni ’90 – sempre per l’avv. Franchi – che la Confconsumatori ha preso le difese di coloro che erano stati convinti ad acquistare multiproprietà alle Canarie, scoprendo di non avere in realtà comprato alcunché, e finalmente il tribunali dello Stato sono ormai orientati nel senso da noi patrocinato, ossia nel dichiarare la nullità e, quando ciò sia ancora possibile, condannare chi ha ricevuto i soldi – società finanziarie incluse – a restituirli ”. 

  • Aprile, 9
  • 903
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Tribunale di Torino dichiara nullità contratto di multiproprietà

Parma,21 maggio 2009 – Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Torino, dove il Tribunale, con sentenza del 2 aprile 2009, ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà .

Il Tribunale si è limitato ad accertarne l’invalidità, non potendo pronunziare condanna alla restituzione dell’importo versato a causa del fallimento della società venditrice nel corso del giudizio. Secondo la sentenza, il contratto deve ritenersi radicalmente nullo per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità del suo oggetto, nonché per la mancanza degli elementi indicati nel d.lgs. n. 427/98 (oggi artt. 69 e segg. Codice del consumo). Secondo il Tribunale non è, infatti, chiaro cosa mai in realtà sia stato acquistato e neppure quando e come il diritto di godimento sia esercitabile.

La sentenza conferma l’orientamento della giurisprudenza (da considerare le altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Parma e di Milano e molte altre), secondo cui il contratto deve specificare con precisione il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato. In particolare, come nel caso di specie, se si è di fronte ad una multiproprietà c.d. associativa o societaria, nella quale proprietaria dell’immobile è una società, i soci della quale acquistano il diritto di godimento turnario, incorporato nel titolo partecipativo.

Secondo gli avv.ti Giovanni Franchi e Marcello Gori, legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio l’acquirente, “ la sentenza è di particolare importanza, perché è la prima ad avere specificato che le norme del d.lgs. n. 427/98 – recepite all’interno dello stesso Codice del consumo – si applicano anche alle multiproprietà societarie . È dai primi anni ’90 – sempre per i legali – che la Confconsumatori ha preso le difese di coloro che erano stati convinti ad acquistare multiproprietà in Paesi esotici, scoprendo di non avere in realtà comprato alcunché. Finalmente la giurisprudenza sembra ormai orientata nel senso da noi patrocinato, ossia nel dichiarare la nullità del contratto e, quando ciò sia ancora possibile, condannare chi ha ricevuto i soldi – società finanziarie incluse – a restituirli.”

Clicca QUI per leggere il testo della sentenza

  • Maggio, 21
  • 1269
  • Turismo e Trasporti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
Orari di apertura:  Venerdì 16 – 18

SEDE NAZIONALE
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