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TAG: multiproprietà

Multiproprietà: nuova vittoria in appello a Trieste Rimborso confermato in appello per una coppia che sognava le Baleari e si era trovata con un contratto fumoso e un finanziamento

Parma -Trieste, 24 maggio 2013 – Una coppia di Trieste sognava le Baleari, ma si era ritrovata con un contratto fumoso e un finanziamento da pagare. Ancora una significativa vittoria di Confconsumatori in materia di multiproprietà: la Corte d’appello di Trieste, ha confermato una precedente sentenza del Tribunale di Trieste del 2010 che aveva dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e del connesso contratto di finanziamento .

La Corte ha accertato, a causa della sua assoluta indeterminatezza , la nullità del contratto d’acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale “Mediterranean Club Cala PI” nelle isole Baleari. Secondo i giudici di primo grado e d’appello non è chiaro l’oggetto del contratto, consistente nell’acquisto di un mero certificato d’iscrizione . Sarebbe, in particolare, incomprensibile in cosa mai il medesimo si sostanzi, non essendo certo direttamente individuabile in un vero e proprio diritto di soggiorno.

La Corte, come già il Tribunale, ha inoltre ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo.

« La sentenza – secondo gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi, legali Confconsumatori che hanno difeso in giudizio la coppia – conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma e delle Corti d’appello di Trieste e Bologna,  per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua. è di particolare importanza il fatto che la Corte abbia confermato la sentenza nella parte in cui, oltre a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento – il che impedisce che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori – abbia anche dichiarato che nulla era dovuto alla società che aveva concesso il finanziamento . 

«Tutti coloro che hanno sottoscritto contratti di questo tipo – concludono i legali –  potranno chiedere, entro i limiti della prescrizione decennale, il rimborso delle somme versate anche alle finanziarie , non più solo ai venditori, ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori ».

Scarica la sentenza della Corte d'Appello di Trieste.

  • Maggio, 24
  • 3600
  • Friuli Venezia Giulia, Turismo e Trasporti
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Un nuovo caso di truffa a Milano Il consumatore, sognando la vacanza a vita, era stato indotto ad emettere 8 assegni post-datati da una Società poi sparita nel nulla

Milano, 5 dicembre 2012 – Con la promessa di una vacanza da sogno assicurata a vita, lo avevano convinto ad emettere 8 assegni post-datati, per poi sparire nel nulla senza fornire alcun servizio. Confconsumatori è intervenuta per tutelare l’ennesima vittima di truffe in materia di multiproprietà alberghiera, ottenendo il sequestro dei 5 assegni non incassati sulla base della nullità del contratto d’acquisto per indeterminatezza dell’oggetto.

La società Vacanze s.r.l. aveva chiesto al consumatore l’emissione di 8 assegni postdatati per una parte del costo del contratto: circa 10.000 €, avendo la società proposto un finanziamento ai limiti della soglia del tasso usurario che il consumatore aveva rifiutato. Nel frattempo Vacanze s.r.l. era sparita nel nulla, come da copione, e i primi tre assegni erano stati comunque posti all’incasso.

«Si tratta ancora di truffe – spiega l’avvocato Wanda Zurlo di Confconsumatori Milano – perpetrate da società fantasma che vendono il sogno di vacanze fantastiche per tutta la vita a un costo variabile tra i 15.000 e 20.000 euro. Questo fenomeno, lungi dall’esaurirsi nonostante le ormai numerose sentenze che annullano i contratti stipulati, continua a diffondersi in sempre più ampie zone dell’Italia, soprattutto al Nord».

La particolarità della vittoria sta proprio nella modalità di pagamento: gli assegni postdatati, pratica di per sé illegale, a garanzia del pagamento di una merce o fornitura che, successivamente, ha visto il fornitore inadempiente.

«Gli assegni – chiarisce la Zurlo – sono titoli di credito astratti che prescindono dal rapporto sottostante e, conseguentemente, solo una parte della giurisprudenza accoglie i ricorsi per sequestro degli assegni presentati da consumatori incappati in truffe, che, in questi casi, non possono godere delle normali tutele proprio a causa della natura astratta del titolo di credito, che, quindi può essere posto all’incasso da chi lo detiene».

Il Tribunale di Milano, ha emesso il decreto di sequestro, come già in precedenza il Tribunale di Monza in analoga fattispecie, anche se non c’è uniformità nella giurisprudenza in materia. Il provvedimento di Milano si segnala anche per la puntuale e rigorosa motivazione dal punto di vista strettamente giuridico. In casi del genere, infatti, il consumatore, o l’imprenditore ordinante la merce, rischia la beffa di dover pagare per la messa all’incasso degli assegni a fronte del nulla, ove la merce o il servizio ordinato non venga fornito.

 

Scarica il decreto cliccando QUI .

  • Dicembre, 5
  • 1232
  • Turismo e Trasporti
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Multiproprietà: una nuova vittoria a Parma Sognava le Canarie, ma si è trovato intrappolato tra un contratto fumoso e una pioggia di rate da pagare: rimborsato di oltre 6400 euro

Parma, 25 settembre 2012 – Sognava le Canarie, ma si è trovato intrappolato tra un contratto fumoso e una pioggia di rate da pagare. Ancora una significativa vittoria dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà. Questa volta è stato il Tribunale di Parma a dichiarare la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e del connesso contratto di finanziamento.

Il Tribunale ha accertato la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell’oggetto. Il testo, infatti, faceva riferimento all’acquisto di un certificato di associazione nel complesso residenziale Castillo Beach Club attributivo del «diritto trasmissibile agli eredi, vendibile o cedibile per atto tra vivi, di occupare, godere, ed utilizzare in via piena ed esclusiva, un appartamento bilocale-4 posti letto di superficie pari a circa 45 mq. in “periodi settimanali di floating” alle isole Canarie». Secondo il giudice, infatti, il contratto fatto firmare all’«incauto» acquirente non sarebbe in realtà affatto chiaro quanto all’individuazione dell’immobile e in merito ai diritti del consumatore.

Il Tribunale ha, inoltre, ravvisato un incontestabile collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e quello di concessione del credito stipulato con una società finanziaria, dichiarando, per l’effetto, anche la nullità di quest’ultimo e condannando la stessa alla restituzione di quanto ratealmente pagato dal consumatore, ossia fino alla notifica dell’atto di citazione l’importo di € 6.456,85.

La sentenza, secondo l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia, «conferma così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma, per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto, con la conseguenza che dalla nullità di quest’ultimo discende anche la sua».

Sempre per l’avv. Giovanni Franchi «è di particolare importanza il fatto che il Tribunale non si sia limitato a dichiarare la nullità del contratto di finanziamento, impedendo così che possano essere chiesti altri soldi ai consumatori, ma soprattutto abbia condannato la società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione di quanto versatole dall’acquirente».

 

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Settembre, 25
  • 1214
  • Turismo e Trasporti
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A Bologna due vittorie in appello Troppo vago parlare di “periodo rosso”: due contratti da 11 mila euro annullati per indeterminatezza, rovesciate le sentenze di I grado

Parma, 4 maggio 2012 – Ancora due significative vittorie dei legali Confconsumatori in materia di multiproprietà. Questa volta è stata la Corte d’appello di Bologna, con due sentenze, a dichiarare la nullità dei contratti di acquisti di una multiproprietà, sottoscritti da due copie di associati Confconsumatori.

La Corte ha accertato la nullità dei contratti, aventi ad oggetto l’acquisto del diritto esclusivo di occupazione in sistema fluttuante Trust nei complessi turistico-immobiliari di certo Club La Costa “nel periodo di codice rosso di stagione Alta” a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il giudice è mancata l’indicazione del luogo in cui i sottoscrittori avrebbero potuto recarsi e del periodo di tempo durante il quale il  diritto oggetto del contratto avrebbe potuto essere esercitato, non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come specificato, di “periodo rosso”.

Sono state così ribaltate due precedenti sentenze del Tribunale di Parma, che aveva invece ritenuto assolutamente infondata la richiesta di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, perché il medesimo, seppur non determinato era, secondo il giudice di primo grado, certamente determinabile sulla base della documentazione consegnata agli acquirenti.

Confconsumatori, che ormai da anni critica queste operazioni di c.d. timesharing, segnala che peraltro la società venditrice è stata dichiarata fallita, con l’effetto che i consumatori non potranno recuperare né la somma versata (€ 11.073,15 e € 10.715,41) per l’acquisto, né le spese giudiziali corrisposte in esecuzione della decisione di primo grado.

«Le sentenze, – secondo l’avv. Giovanni Franchi, il legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio le coppie sia in primo grado che in appello – confermano l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e persino di Parma, che in seguito ha mutato il proprio giudizio, per le quali il contratto di acquisto di queste multiproprietà è nullo a causa della indeterminatezza dell’oggetto, non bastando specificare che l’acquirente potrà utilizzare il bene nel “periodo rosso”, dovendosi invece indicare con chiarezza i giorni destinati all’utilizzo».

«Il fatto che la società venditrice sia fallita e sia passato tanto tempo dall’inizio del giudizio (maggio 2002) comporta – sempre per l’avv. Franchi – che i consumatori abbiano motivo per chiedere l’indennizzo allo Stato secondo quanto previsto dalla legge Pinto (legge n. 89/2001)».

 

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  • Maggio, 4
  • 930
  • Turismo e Trasporti
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Contratti di timesharing poco chiari: Confconsumatori vince in appello quasi 9 mila euro torneranno nelle tasche di una coppia di Trieste: " se il venditore è fallito ci si può rivalere sulla finanziaria collegata "

Parma-Trieste, 26 settembre 2011 –  La promessa di una multiproprietà da sogno alle Baleari aveva trascinato una coppia di Trieste in un vortice di contratti indefiniti e rate da pagare . Grazie a Confconsumatori la coppia di associati aveva ottenuto l’annullamento del contratto d’acquisto (e del contratto di finanziamento collegato) per assoluta indeterminatezza del soggetto. Oggi la Corte d’Appello ha confermato quella vittoria con sentenza n. 349/11, condannando la società venditrice e la finanziaria alla restituzione di quasi 9 mila euro, comprese le spese di lite .

La Corte ha accertato la nullità del contratto d’acquisto di un certificato di associazione del complesso turistico residenziale “Mediterranean Club Cala PI” sito nelle isole Baleari a causa della sua assoluta indeterminatezza. Secondo il giudice d’appello, come per quello di primo grado, non è ben chiaro l’oggetto del contratto, consistente nell’acquisto di un mero certificato d’iscrizione e non è direttamente individuabile in un vero e proprio diritto di soggiorno . La società venditrice del relativo pacchetto di timesharing è stata dunque condannata alla restituzione dell’acconto versato dagli acquirenti.

Incontestabile il collegamento tra contratto di acquisto e quello di finanziamento , anch’esso annulllato per l’effetto. La finanziaria dovrà restituire quanto ratealmente pagato dai consumatori. Il tutto, comprese le sperse di lite, per complessivi  8.837,23 €.

La sentenza, secondo l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha difeso in giudizio la coppia insieme al presidente dell’associazione del Friuli Venezia Giulia avv.  Augusto Truzzi, “ conferma così l’orientamento giurisprudenziale espresso da diverse altre sentenze dei Tribunali di Trieste, di Verona e di Parma , per le quali il contratto di finanziamento deve ritenersi strettamente connesso a quello d’acquisto”. Sempre per l’avv. Giovanni Franchi " è di particolare importanza il fatto che la Corte ha confermato la condanna della società che aveva concesso il finanziamento alla restituzione di quanto versatole dalla coppia. I consumatori sanno così che potranno chiedere il rimborso delle somme versate anche alla finanziaria, non più solo ai venditori , ormai tutti dichiarati falliti anche a causa e grazie alle cause promosse da Confconsumatori ”.

Scarica la sentenza cliccando QUI .

  • Settembre, 26
  • 922
  • Turismo e Trasporti
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Time sharing: Confconsumatori vince ancora il contratto di vendita e di finanziamento sono collegati ed entrambi nulli: ecco come la legislazione ha recepito, in ritardo, la direttiva comunitaria

Milano, 21 giugno 2011 – La nullità del contratto di time sharing produce la nullità del connesso contratto di finanziamento. Un’altra vittoria di Confconsumatori che consolida l’orientamento della giurisprudenza in materia di multiproprietà time sharing, e non solo .

Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione di Saronno, con sentenza  del 17 maggio 2011, ha dichiarato la nullità per mancata individuazione dell’oggetto del contratto e, contestualmente ha dichiarato nullo anche il contratto di finanziamento che due associati di Confconsumatori avevano stipulato con una società finanziaria collegata alla società che vendeva loro il cd. “certificato di associazione in time share”.

" Questa – commenta Wanda Zurlo, legale di Confconsumatori che ha difeso gli associati in giudizio – è una delle tante e ormai diffuse truffe perpetrate ai danni di cittadini , forse in po’ ingenui, ma effettuate da veri e propri esperti dell’arte della persuasione con metodi suggestivi e fraudolenti, che fanno leva sul desiderio legittimo di concedersi una possibilità di viaggiare a bassi costi. Purtroppo, tale desiderio rimane frustrato e resta il peso di un impegno economico pesante ".

Molti Tribunali ormai si pronunciano a favore dei consumatori dichiarando la nullità dei suddetti contratti. Importante è soprattutto l’affermarsi della giurisprudenza che, sottolineando lo stretto collegamento tra i due contratti, dichiara la nullità di entrambi , esonerando il consumatore dall’obbligazione assunta con il contratto di finanziamento (per lo più rate mensili per almeno 5 anni o più). Nella sentenza in oggetto, il Giudice fa ricorso all’istituto del “mutuo di scopo”.

" Va detto – continua la Zurlo – che la legislazione sul punto , seppure in ritardo anche rispetto alla giurisprudenza (che al fine di colmare un vuoto normativo, doveva ricorrere alle categorie del mutuo di scopo o a quella del “contratto unico complesso”), si è finalmente adeguata a partire da una normativa comunitaria ,  producendo risultati favorevoli per i consumatori, in tutti i casi in cui (e quindi non solo nel caso del time share) si acquista un bene mediante finanziamento" .

Scarica la sentenza cliccando QUI .

Confconsumatori ricorda che per ogni problema riguardante viaggi e servizi turistici è attivato, nell’ambito del progetto " Guarda che ti riguarda !" un indirizzo e-mail tramite il quale l’associazione offre consulenza e assistenza ai turisti: turismo@guardachetiriguarda.it .


Per approfondire:  DALLA DIRETTIVA 2008/48/CE AL D.LGS 141 DEL 13/08/2010

avv. Wanda Zurlo

Ripercorriamo l’iter normativo che ha portato all’emanazione della direttiva 2008/48/CE, recentemente  recepita con D.Lgs n. 141 del 13.08.2010.

Con la direttiva 87/102/CEE il legislatore comunitario introduceva il principio della sussistenza dell’ “accordo di esclusiva” tra fornitore e finanziatore quale presupposto essenziale per consentire al consumatore il diritto di eccepire, anche nei confronti del finanziatore, le eventuali inadempienze del fornitore.

Tale principio, successivamente suggellato nell’art. 42 del Cod. del Consumo costituiva, da subito, oggetto di contrastanti interpretazioni  nella giurisprudenza di merito  in quanto consentiva di ritenere non collegati i due contratti, di fornitura e di finanziamento, semplicemente mediante l’apposizione di una clausola, nel contratto di finanziamento,  che stabiliva che “ in assenza di accordo di esclusiva con il convenzionato, non possono essere opposte alla finanziaria eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato e il cliente… ”.

Interveniva successivamente  la nota sentenza del 23 aprile 2009 della Corte di Giustizia CE che, riferendosi a contratti stipulati nel lontano 2003, e quindi sotto il vigore della normativa 87/102/CEE , stabiliva che “ l’esistenza di un accordo di esclusiva tra il finanziatore-creditore ed il fornitore, non è un presupposto necessario del diritto  dei clienti-consumatori di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme ”.

In sostanza, nonostante il dettato comunitario e nonostante l’art. 42 Cod. Consumo, la giurisprudenza sia europea che italiana si andava  uniformemente orientando nel senso di consentire al giudicante la facoltà di indagare sulla reale sussistenza del rapporto di collegamento tra il contratto di fornitura e quello di finanziamento , a prescindere dall’esistenza della clausola e/o dall’accordo sul rapporto di esclusiva.

Con  l’emanazione  della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il concetto di “esclusiva” veniva totalmente abbandonato e il legislatore interveniva finalmente a definire  il “contratto di credito collegato”, qualificandolo come “ un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici ”.

Nel vigore di tale direttiva, recepita integralmente dall’ art. 121 del D.Lgs n. 141 del 13.08.2010 ,  perchè sussista la qualità di contratto collegato, è necessario che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”;

Nella quasi totalità dei casi, sono presenti entrambe le condizioni richieste dalla normativa indicata.

Si tratta di una importante possibilità di tutela per tutti quei casi in cui si acquista un bene che  presenta poi dei vizi: con la normativa attuale si possono contestare al fornitore sino a chiedere la nullità e/o la risoluzione del contratto  di acquisto o di fornitura poiché la nullità e/o risoluzione si estende anche  al contratto di finanziamento .

Avv. Wanda Zurlo, legale Confconsumatori Milano

  • Giugno, 21
  • 1152
  • Turismo e Trasporti
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