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TAG: multiproprietà

A Milano ancora una sentenza a favore dei consumatori

Parma, 7 maggio 2009 – Il Tribunale di Milano – sezione distaccata di Rho – ha accolto l’opposizione di un associato Confconsumatori contro decreto ingiuntivo col quale gli si ingiungeva di pagare, a favore della finanziaria, le somme relative ad un contratto di finanziamento sottoscritto in occasione della stipulazione di un contratto di acquisto del diritto di multiproprietà.

Il Tribunale ha ritenuto sussistere un collegamento “funzionale” tra la richiesta di finanziamento e l’acquisto del diritto di multiproprietà, descritto nel contratto di finanziamento stesso . Da tale presupposto deriva che l’eventuale nullità o la risoluzione del contratto di vendita del bene si riflettano sulla validità ed efficacia del contratto di mutuo.

Nella fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto la nullità , ex art 1418 Codice Civile, del contratto di acquisto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto , per incertezza sul luogo e sul periodo nel quale il diritto acquistato poteva essere esercitato. Il Tribunale ha affermato, inoltre, che, poiché " della somma concessa in mutuo (…) ha beneficiato il venditore e non il mutuatario, la richiesta di restituzione non va rivolta a quest’ultimo ", bensì al venditore.

“ Anche questa sentenza si uniforma a quella giurisprudenza che va ormai consolidandosi e che riconosce il collegamento negoziale tra il contratto di acquisto e la richiesta di finanziamento. Essa riveste poi importanza, in quanto afferma che la somma mutuata non deve essere restituita alla società finanziaria dall’acquirente, bensì dal venditore che ha effettivamente beneficiato delle somme ”, dichiara l’avv. Sabrina Contino, legale di Confconsumatori Lombardia, che ha tutelato l’acquirente.

Scarica QUI il testo della sentenza.

  • Maggio, 7
  • 861
  • Turismo e Trasporti
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Ancora una vittoria dei consumatori contro le società di time-sharing e di credito al consumo

Continuano le vittorie dei consumatori in materia di time-sharing. Anche il Tribunale di Parma, prima con la sentenza n. 1249/08 del 10.7.08, oggi con la n. 171/09 del 15.1.09 che qui si commenta, si è infatti uniformato ad un orientamento ormai consolidato, dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare e di quello di concessione di credito.   Per comprendere l’esattezza della decisione, converrà ricordare i fatti – purtroppo sempre uguali o comunque simili.

Gli attori sono tra i tanti, troppi, consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio – aventi normalmente sede nel padovano e nel torinese. Ed anche a loro è accaduto quanto si è verificato per diverse persone.   Per la precisione, i nostri consumatori erano stati invitati, nel novembre 2001, dai rappresentanti di una di quelle società a recarsi presso un hotel in prossimità di Parma, in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita di una settimana. È poi accaduto che, arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presentata loro e alle altre numerose persone, invitate per lo stesso motivo, la seguente offerta: la possibilità di effettuare ogni anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa £. 2.000.000 (oggi € 1.032,91), con l’acquisto, dopo 10 anni, del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del “Club La Costa Destinations Club”.   È inoltre accaduto che successivamente, dopo che essi avevano sottoscritto una vera e propria proposta contrattuale senza che la cosa fosse stata chiarita loro, si fosse recato presso la loro abitazione un rappresentante della società, convincendoli a firmare i documenti, unitamente ad una richiesta di finanziamento, con la falsa dichiarazione che avrebbero potuto anche cedere il certificato d’iscrizione.   I consumatori venivano pure indotti a consegnare, nonostante il divieto posto dall’art. 6 d.lgs. n. 427/98 (divieto di acconti) e sanzionato dal successivo art. 12 (oggi artt. 74 e 81 Codice del consumo), un assegno di £. 1.900.000, pari a € 981,27.   Ciò detto, se questi sono i fatti, bene ha fatto il Tribunale di Parma a dichiarare la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.

Nei documenti consegnati agli acquirenti, come sempre è in questi casi, non era in alcun modo specificato cosa mai essi avessero acquistato . Secondo il Tribunale la stessa intestazione dell’atto, definito “Certificato di associazione”, sembra identificare l’oggetto della compravendita in un diritto di partecipazione ad un’associazione, incorporato in un titolo trasferibile. Ma, sempre per il giudice, non è precisato “ se si tratti della partecipazione ad una persona giuridica, a un ente di fatto, ad un fondo, a un patrimonio separato, a una società commerciale, limitandosi il contratto a stabilire che la società new travel vende “Certificati di associazione” del “Complesso turistico residenziale denominato Club La Costa” senza assolutamente precisare il tipo di titolo venduto e la natura della assiociazione” a cui fa rife rimento”.

Mancava, inoltre, la durata del contratto , con l’effetto che non era ed è chiaro a quante settimane di soggiorno avesse diritto la coppia.

Parimenti esatto il rilievo del Tribunale, per il quale la “mancanza del termine dovrebbe comportare la perpetuità del diritto di soggiorno annuale. Nello stesso contratto, però, si fa riferimento  al 2067 quale data di durata dell’ente fiduciario F.N.C.T. (First National Trustee Company Limited) che avrebbe garantito l’utilizzazione ed accesso nei centri vancanze”.

Ma per l’adìto giudice il negozio in questione era ed è nullo anche per altri motivi.

Il medesimo non contiene, infatti,  la maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità dall’art. 3 d.lgs. cit. (oggi art. 71 Codice del consumo) ed in particolare “ il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto”, non essendo sufficiente limitarsi a parlare, come nella specie, di "periodo rosso ".    Da qui, come si diceva, la nullità del negozio, trattandosi di elementi richiesti dal decreto legislativo citato, sotto pena di nullità. Invero, come è stato esattamente osservato dalla dottrina, siamo al cospetto di requisiti che il contratto deve avere ai fini della sua validità a migliorare tutela della posizione dell’acquirente.

Del resto, secondo la giurisprudenza prevalente (Trib. Firenze 2 aprile 2000. In questo senso anche Trib. Verona 5 ottobre 2007; Trib. Trieste 27 settembre 2007 e Trib. Parma n. 1249/08): “ La totale assenza di tutti tali elementi non può determinare, come ritenuto invece dal Tribunale di Parma, con la pronuncia del 14 luglio 2003 (allo stato inedita), solo la facoltà di recesso dell’acquirente, ma come ritenuto anche dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 22 luglio 2003, leggibile nella rivista "I contratti, 2004, pg. 294", anche la radicale nullità del contratto. E’ vero, infatti, che il decreto legislativo n° 427 del 1998 sanziona con la nullità solo la carenza della forma scritta, ma “l’omessa indicazione va parificata, quoad effectum, all’indicazione incompleta, circonvoluta o incomprensibile”. L’obbligo della forma scritta è rivolta ad assicurare all’acquirente una piena consapevolezza del proprio operato, tale onere di forma non è rispettato quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi che siano chiaramente intelligibili ”.   Per il Tribunale di Firenze, come per quelli di Roma, Verona, Trieste ed ormai anche quello di Parma, che finalmente è andato contro se stesso, il contratto deve ritenersi nullo non soltanto quando sia stato stipulato oralmente, ma anche nel caso in cui non contenga quanto prescritto dalla legge, perché il consumatore possa sapere cosa “compra”  e in quali giorni potrà esercitare il suo diritto.   Ma l’annotata sentenza merita un commento soprattutto perché è una delle prime (V. Trib. Trieste 3 luglio 2007, Trib. Verona 29 gennaio 2007 e Trib. Trieste 17 settembre 2007 citate ala nota 1 e Trib. Parma n. 1249/08)   ad aver riconosciuto la ricorrenza di un collegamento negoziale tra il contratto d’acquisto e quello di finanziamento . La ricorrenza del collegamento emergerebbe dal fatto che “ il finanziamento è stato infatti prospettato sin dall’inizio come un contratto connesso all’acquisto e idoneo a consentire all’acquirente una diversa e immediatamente proficua utilizzazione del bene . La locazione finanziaria è stata un mezzo necessario e previsto dal contratto di vendita per il pagamento del “certificato di associazione” tanto da potersi ritenere avvinta al primo dall’inizio e preordinato scopo di realizzare la vendita di quel certificato, rendendo agevole quest’ultimo proprio mediante la sottoscrizione  del modulo di finanziamento concernente l’espresso riferimento  alla tipologia del timesharing ossia ad elementi specificamente propri del contratto di vendita, modulo che poi lo stesso incaricato della New Travel ha fatto sottoscrivere come se fosse lui stesso il rappresentante di un’unica parte contrattuale ”.

Per il Tribunale siamo, in altre parole, al cospetto del c.d. collegamento funzionale che, seguendo l’indirizzo della Suprema Corte (Cass. n. 7524/07),  ricorre quando  “ i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia ”, e si distingue da quello occasionale, che invece si ha “ quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano ”.

La sussistenza del collegamento funzionale, del resto, è confermata da circostanze incontestabili, quali il fatto che gli operatori delle società alienanti sono sempre in possesso della necessaria modulistica già predisposta dagli enti finanziatori. Siamo, insomma, di fronte ad  una fattispecie unitaria tra mutuo e compravendita , come dimostrato dal fatto che in questi casi della somma mutuata beneficia direttamente il venditore e non il mutuatario. Fattispecie unitaria, nella quale è incontestabile il collegamento negoziale, comportante, secondo la giurisprudenza (Cfr. tra le tante App. Milano, 13 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 12 2618, secondo cui “Il collegamento negoziale tra un mutuo di scopo ed una compravendita, ravvisabile nel fatto che la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, implica che, venendo meno la compravendita, il mutuo stesso non ha più ragion d’essere; in tal caso grava sul venditore, che ha ricevuto la somma mutuata, l’obbligo di restituirla al mutuante, non già sul mutuatario), che la nullità dell’uno si ripercuota inevitabilmente sull’altro.

Il collegamento tra il contratto di vendita e quello di finanziamento emerge, del resto, a chiare lettere dall’art. 77 Codice del consumo, a norma del quale dal recesso dal primo consegue la risoluzione di diritto del secondo. Tale disposizione rende, infatti, evidente come la connessione tra i due negozi non sia meramente occasionale, essendo l’efficacia dell’uno subordinata alla sopravvivenza dell’altro. 

La giurisprudenza, dopo diverse perplessità (Trib. Parma 15 giugno 2005 n. 1011 ined.), si è così ormai finalmente uniformata ai nostri rilievi (Franchi-Carbone, Il connesso contratto di concessione di credito, in Codice del consumo, Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 a cura di Tripodi-Belli, 387), già evidenti in decisioni arbitrali (Collegio arbitrale 18 luglio 1995, in Notariato, 1996, 33). Ed era ora che così fosse perché numerosi, numerosissimi, sono i contratti di acquisto di multiproprietà di villaggi turistici siti alle Canarie fatti sottoscrivere ai consumatori unitamente a quelli di finanziamento. Contratti, questi ultimi, da considerarsi nulli quando lo sono, come spesso accade, i primi.

La sentenza del Tribunale di Parma dovrà, infine, essere ricordata perché è la prima ad aver condannato la finanziaria alla restituzione di quanto versato dai consumatori in pagamento dell’importo da loro ratealmente dovuto, che era stato integralmente corrisposto alla società intermediaria . Sappiano così i consumatori, acquirenti di time-sharing, che oltre ad essere liberati dei loro debiti, potranno anche chiedere la restituzione di quanto pagato alla finanziaria!

avv. Giovanni Franchi – legale Confconsumatori Parma

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  • Marzo, 9
  • 1109
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Tribunale di Parma dichiara la nullità del contratto di acquisto e del contratto di finanziamento

Parma, 9 marzo 2009 – Significativa vittoria in materia di multiproprietà a Parma, dove il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di acquisto di una multiproprietà e congiuntamente quella del contratto di finanziamento ad esso collegato .

Le modalità per trarre in inganno i consumatori sono le consuete: un invito presso un hotel per ritirare il premio di una vacanza gratuita e, in loco, la proposta di acquistare un contratto di timesharing (periodi di vacanza in multiproprietà), con adesione a una fantomatica associazione, mai precisata e mai rivelata, e senza alcuna indicazione di durata, con contestuale richiesta di sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

Il Tribunale ha accertato la responsabilità sia in capo all’agenzia viaggi che aveva fatto sottoscrivere tale “certificato di associazione”, rivelatosi poi contratto di timesharing; sia in capo alla società di finanziamento a cui i consumatori si erano rivolti per pagare la parte restante del prezzo. Entrambi, dunque, sono stati condannati alla restituzione del prezzo versato, a seguito della declarata nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto.

La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale espresso da altre due sentenze – una del Tribunale di Trieste, l’altra di quello di Parma -, ottenute dalla Confconsumatori. Secondo il Giudice, la nullità si estende anche al contratto di finanziamento “collegato funzionalmente” a quello di multiproprietà, e come tale soggetto alle stesse sorti giuridiche. La “funzionalità” consiste nel fatto che i due contratti, pur conservando ciascuno la propria individualità, sono basati su una reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone validità ed efficacia .

“ La sentenza, la prima che ha condannato anche la società finanziatrice a restituire le somme versate – afferma l’avv.Giovanni Franchi, legale Confconsumatori che ha seguito la vicenda – “ dice chiaramente che si ha nullità quando, come in questo caso, non si stabilisce il periodo di esercizio del diritto, ma lo si individua con la sola espressione “periodo rosso ”. 

Clicca QUI per leggere il testo della sentenza 

  • Marzo, 9
  • 1094
  • Turismo e Trasporti
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Ancora una vittoria dei consumatori contro società c.d. di time sharing

Continuano le vittorie dei consumatori in materia di time -sharing. Anche il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1249/08 del 10.7.08 (clicca QUI per leggere il testo della sentenza), si è infatti uniformato ad un orientamento, che ormai si sta consolidando[1], dichiarando la nullità del contratto avente ad oggetto l’acquisto di un diritto di godimento a tempo parziale di un bene immobile in una località di mare e di quello di concessione di credito.

Per comprendere l’esattezza della decisione, converrà ricordare i fatti – fatti purtroppo sempre uguali o comunque simili.

Gli attori, entrambi operai, sono tra i tanti, troppi consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio –normalmente con sede nel padovano e nel torinese. Ed anche a loro è accaduto quanto si è verificato per diverse persone.

Per la precisione, i nostri consumatori erano stati invitati nel novembre 2001 dai rappresentanti di una di quelle società a recarsi presso un hotel di Parma in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita di una settimana. È poi accaduto che, arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, sia stata presentata loro e alle altre numerose persone, lì invitate per lo stesso motivo, in una sala con diversi tavoli e musica a volume sostenuto, la seguente offerta: la possibilità di effettuare ogni anno una vacanza di una settimana con una spesa di circa £. 2.000.000 (oggi € 1.032,91), con l’acquisto dopo 10 anni del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici del “Club La Costa Destinations Club”.

È inoltre accaduto che successivamente, dopo ch’essi avevano sottoscritto una vera e propria proposta contrattuale senza che la cosa fosse stata chiarita loro, si fossero recati presso la loro abitazione due rappresentanti della società, convincendoli a firmare i documenti presentati loro, unitamente ad una richiesta di finanziamento, con la falsa dichiarazione che avrebbero potuto anche cedere il certificato d’iscrizione alla stessa.

Gli attori venivano pure indotti a consegnare, nonostante il divieto posto dall’art. 6 d.lgs. n. 427/98 (divieto di acconti) e sanzionato dal successivo art. 12 (oggi artt. 74 e 81 Codice del consumo), tre cambiali, una di £. 700.000 con scadenza al 31.10.02, le altre due di £ 600.000 con scadenza al 31.8 e al 30.9.02; cambiali, da notare, delle quali gli attori non erano ovviamente in possesso, ma di cui i rappresentanti della società  erano muniti in abbondanza.

Ciò detto, se questi sono i fatti, bene ha fatto il Tribunale di Parma a dichiarare la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Nei documenti consegnati agli acquirenti, come sempre è in questi casi, non era invero in alcun modo specificato cosa mai essi avessero acquistato, non essendo certo sufficiente per la determinazione dell’oggetto una generico riferimento all’iscrizione ad un Club senza alcuna specificazione al tipo di associazione alla quali gli attori avrebbero aderito. Mancava, inoltre, la durata del contratto, con l’effetto che non era ed è chiaro a quante settimane di soggiorno aveva diritto la coppia.

Parimenti esatto il rilievo del Tribunale, per il quale la “mancanza del termine dovrebbe comportare la perpetuità del diritto di soggiorno annuale, quando invece nel contratto si faceva riferimento  al 2067 quale anno entro il quale la società fiduciaria avrebbe garantito il godimento”.

Per il giudice è poi chiaro ciò che sempre avviene in questi casi: l’assoluta indisponibilità dei posti. La stessa infatti, a dire del Tribunale, risulta altamente probabile se si considera che, secondo quanto indicato nel catalogo, il Club era costituito da 27.000 membri e che la recettività delle ventisei strutture menzionate era pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze d’albergo”. Il contratto non conteneva, inoltre, alcuna previsione in merito a tale ipotesi, con l’effetto, sempre così si legge in sentenza, “che gli acquirenti sarebbero stati dirottati verso i ben più modesti residence del circuito RCI cui si fa riferimento nel contratto”.

Quella che si commenta è, così, la prima decisione nella quale emergono con chiarezza gli effetti delle tanto pubblicizzate multiproprietà: l’acquisto di un diritto di godimento, non si sa dove,  praticamente inesercitabile a causa dell’esiguo numero dei posti occupabili in confronto a quello, per contro eccessivo, dei multiproprietari.

Ma l’annotata sentenza merita un commento soprattutto perché è una delle prime[2] ad aver riconosciuto la ricorrenza di un collegamento negoziale tra il contratto d’acquisto e quello di finanziamento. Il medesimo risulterebbe dalle seguenti circostanze:

a)                               la società finanziaria si è avvalsa della organizzazione della venditrice per reperire i potenziali clienti e per proporre agli acquirenti un “pacchetto unico”, dove la proposta di un pagamento rateizzato rendeva più facile e appetibile l’operazione;

b)                               gli incaricati della società venditrice hanno anche agito quali incaricati della finanziaria;

c)                               i modelli contrattuali erano, all’evidenza, stati predisposti congiuntamente dalle due società, come dimostrato dalle condizioni generali di contratto contenute negli stessi;

d)                               i mutuatari si sono impegnati a non trasferire il bene acquistato fino al rimborso del finanziamento.

Una volta riconosciuta tale figura ovvio il tacito richiamo al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia”[1]. E non vi è dubbio che nella specie vi fosse proprio, sulla base della già citate considerazioni del Tribunale, un collegamento funzionale; tant’è  che, come è stato detto da altro giudice[2] occupatosi della questione, potrebbe persino ritenersi sussistente un vero e proprio mutuo di scopo, “nel senso che l’acquisto del certificato di associazione è entrato nello schema del contratto di finanziamento”.

Il che, come detto, trova inoltre ampia conferma nei rilievi del Tribunale, rilievi comprovati dalla circostanza che gli operatori delle società alienanti sono sempre in possesso della necessaria modulistica già predisposta dagli enti finanziatori. Siamo, in altre parole, al cospetto di una fattispecie unitaria tra mutuo e compravendita, come dimostrato dal fatto che in questi casi della somma mutuata beneficia direttamente il venditore e non il mutuatario. Fattispecie unitaria, nella quale è incontestabile il collegamento negoziale, che comporta secondo la giurisprudenza[3] che la nullità dell’uno si ripercuota inevitabilmente sull’altro.

Il collegamento tra il contratto di vendita e quello di finanziamento emerge, del resto, a chiare lettere dall’art. 77 Codice del consumo, a norma del quale dal recesso dal primo consegue la risoluzione di diritto del secondo. Tale disposizione rende, infatti, evidente come la connessione tra i due negozi non sia meramente occasionale, essendo l’efficacia dell’uno subordinata alla sopravvivenza dell’altro. 

La giurisprudenza, dopo diverse perplessità[4], si è così finalmente uniformata ai nostri rilievi[5], rilievi già evidenti in decisioni arbitrali[6] . Ed era ora che così fosse perché numerosi, numerosissimi sono i contratti di acquisto di multiproprietà di villaggi turistici siti alle Canarie fatti sottoscrivere ai consumatori unitamente a quelli di finanziamento. Contratti, questi ultimi, da considerarsi nulli quando lo sono, come spesso accade, i primi.

avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori Parma


[1]  V. Trib. Trieste 3 luglio 2007 con nota di Franchi, Nullità del contratto di time-sharing, contratto di finanziamento e collegamento funzionale in sito Agit 2007. Cfr. anche Trib. Verona 29 gennaio 2007 e Trib. Trieste 17 settembre 2007 entrambe citate da Franchi – Carbone, in Codice del consumo. Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 a cura di Tripodi-Belli,  Santarcangelo di Romagna 2008, 449.

[2] V. Trib. Trieste 3 luglio 2007, Trib. Verona 29 gennaio 2007 e Trib. Triete 17 settembre 2007 citate ala nota 1

[3] Cass. 27 marzo 2007 n. 7524

[4] Trib.  Verona  6 febbraio 2007 inedita.

[5] Cfr. tra le tante App. Milano, 13 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 12 2618, secondo cui “II collegamento negoziale tra un mutuo di scopo ed una compravendita, ravvisabile nel fatto che la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, implica che, venendo meno la compravendita, il mutuo stesso non ha più ragion d’essere; in tal caso grava sul venditore, che ha ricevuto la somma mutuata, l’obbligo di restituirla al mutuante, non già sul mutuatario.

[6] Trib. Parma 15 giugno 2005 n. 1011 ined.

[7] Franchi-Carbone, Il connesso contratto di concessione di credito, in Codice del consumo, Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 a cura di Tripodi-Belli, 387 

[8] Collegio arbitrale 18 luglio 1995, in Notariato, 1996, 33.

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Recenti vittorie Confconsumatori in materia di multiproprietà

Due importanti vittorie per i consumatori nel Triveneto in materia di multiproprietà. Il successo si è esteso anche nei confronti dell’Istituto di credito (il medesimo in entrambi i processi) che aveva concesso il finanziamento al consumatore. Infatti, in entrambi i casi è stato “travolto”, insieme al contratto principale, anche il contratto di finanziamento concluso col consumatore. I giudici hanno, infatti, ritenuto funzionalmente collegati i due negozi.

Ma vediamo rapidamente queste due decisioni dell’Autorità Giudiziaria. La prima proviene dal Tribunale di Verona (sezione III civile, sentenza 314/07 del 29 gennaio del 2007 ). La seconda, che riguarda più direttamente Confconsumatori, visto che è stata ottenuta con l’ausilio dei propri legali, è ancora più recente: è la sentenza n. 874 del 3 luglio 2007 del Tribunale di Trieste. In entrambi i casi l’Autorità Giudiziaria ha sancito la nullità del “certificato di acquisto di  … di associazione al complesso residenziale …” e conseguentemente ha dichiarato la “nullità del contratto di finanziamento”, condannando i convenuti alla restituzione delle somme versate dall’attore e al pagamento delle spese a favore dello stesso consumatore.

All’inizio dell’anno, il Tribunale di Verona ha dato ragione al consumatore che aveva citato in giudizio una società a responsabilità limitata (s.r.l.), con la quale aveva concluso “un contratto di acquisto del certificato di associazione al complesso residenziale …”, avendo chiesto il risparmiatore di dichiarare la nullità e/o annullamento e/o la risoluzione del contratto stesso, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto di finanziamento ad esso dichiaratamente collegato. L’attore vedeva, così, accolta la propria domanda nei termini che seguono: “osserva il Tribunale che, al di là dell’evidente vizio del consenso…, il contratto di associazione deve essere ritenuto nullo a causa dell’indeterminatezza dell’oggetto e della sua indeterminabilità”. Fatto ancora più importante, il Tribunale di Verona ha ritenuto che gli effetti della dichiarazione di nullità del contratto principale travolgessero anche il contratto di finanziamento . Leggiamo ancora: “Così ritenuta la nullità del contratto in oggetto, devono verificarsi le conseguenze rispetto al correlato contratto di finanziamento.  … i due contratti sono avvinti da un collegamento negoziale evidente, tanto da poter ritenere sussistere l’ipotesi del muto di scopo… Una volta venuto meno il contratto costituente la finalità del finanziamento, il mutuo non ha, quindi, ragione d’essere …    ”.

Veniamo ora alla recentissima sentenza del 3 luglio 2007 del Tribunale di Trieste (clicca QUI per leggere la sentenza). Qui i consumatori sono stati assistiti sin dall’inizio dalla Confconsumatori, dagli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi. La vicenda processuale è stata ulteriormente complicata dal fallimento, in corso di causa, della società che aveva venduto il certificato di associazione – multiproprietà. Il Giudice ha ritenuto nullo “per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto” il negozio principale, quello di compravendita di un certificato di associazione . Il Tribunale di Trieste è passato poi ad occuparsi del contratto di finanziamento. Recita la sentenza: “La nullità del contratto principale di acquisto travolge nel caso in esame anche quelli ad esso collegati e che al primo si richiamano …. La locazione finanziaria è stata un mezzo necessario e previsto dal contratto di vendita per il pagamento del fantomatico certificato  di associazione” tanto da potersi ritenere avvinta al primo dall’unico e preordinato scopo di realizzare la vendita di quel certificato, rendendo agevole quest’ultima proprio mediante la sottoscrizione del modulo di finanziamento contenente l’espresso riferimento … ad elementi specificamente propri del contratto di vendita, modulo poi che lo stesso incaricato della (srl) aveva in cartella, come se “vendesse” e potesse disporre lui stesso (e non un distinto rappresentante dell’Istituto di credito) di un unico pacchetto di contratti  La Corte di Cassazione ha statuito in modo chiaro quali sono i criteri da seguire per seguire per verificare se sussista un collegamento negoziale … ”. E, appunto, il Tribunale di Trieste ha sancito che il rapporto che legava il contratto principale a quello di finanziamento era “funzionale”. Ha così dichiarato nulli entrambi i contratti e condannato l’istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito (ricordiamo che la s.r.l., principale convenuta, è nel frattempo fallita).

In sostanza, sembra emergere un primo orientamento dei Tribunali di merito del Triveneto favorevole al consumatore, orientamento che si pone nella scia della maggioranza delle sentenze della Cassazione.

avv. Augusto Truzzi – Presidente Confconsumatori di Trieste

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Nullità congiunta contratto di finanziamento e multiproprietà. Commento alla sentenza del Tribunale di Trieste

Finalmente una chiara sentenza in materia di time-sharing e soprattutto di contratti di finanziamento (clicca QUI per leggere la sentenza)

Converrà allora, per comprendere l’esattezza della decisione, ricordare i fatti – fatti purtroppo sempre uguali o comunque simili.

Gli attori, entrambi operai, sono tra i tanti, troppi consumatori che ogni giorno vengono invitati da rappresentanti di società praticanti quelle operazioni commerciali – ossia la vendita di multiproprietà affiliate a circuiti di scambio – aventi normalmente sede nel padovano e nel torinese. Ed anche a loro è accaduto quanto si è verificato a diverse persone. Per la precisione, essi erano stati invitati telefonicamente dai rappresentanti di una di quelle società presso un hotel di Trieste, in quanto sorteggiati per una vacanza gratuita. Arrivati il giorno fissato nel luogo indicato, veniva presentata loro e alle altre numerose persone lì invitate per lo stesso motivo la seguente offerta: la possibilità di partecipare ad un sistema di time-sharing mediante l’acquisto, al prezzo di € 12.940,00, di un certificato di associazione del Complesso turistico residenziale denominato “Mediterranean Club Cala PI” sito in Mallorca, Isole Baleari (Spagna), Torre Cala Pi, attributivo del diritto di godimento multiproprietà del medesimo.

Ritenendo gli “sventurati” l’offerta economicamente accettabile – la somma dovuta avrebbe infatti potuto essere pagata mediante la locazione della quota -, essi sottoscrivevano un documento contenente la convenzione relativa all’acquisto di cui sopra. Due giorni dopo si presentava, come sempre accade in questi casi, presso la loro residenza un rappresentante della società, ripetendo loro che vi era la possibilità di collegare l’acquisto della settimana con la locazione della medesima, rendendo possibile il tutto, anche in mancanza di disponibilità finanziarie, mediante un finanziamento con un ente costituito per tali operazioni finanziarie. Accadeva così che i due, questa volta la moglie con la garanzia del marito, al pari di tanti altri che oggi in Italia si trovano purtroppo nelle medesime condizioni, oltre a comprare in via definitiva una settimana di time-sharing in una suite (4 posti letto) nel complesso turistico residenziale denominato “Mediterranean Club Cala PI” sito in Mallorca – Isole Baleari – (Spagna), si impegnavano al pagamento della complessiva somma di € 12.940,00. Ciò, mediante una richiesta di finanziamento ad una società finanziaria di € 12.000,00 da saldarsi con 60 rate mensili di 285,50.

Ciò detto, se questi sono i fatti, bene ha fatto il Tribunale di Trieste a dichiarare la nullità del contratto per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto a norma degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. Nei documenti consegnati agli acquirenti non era, invero, in alcun modo  specificato cosa mai essi avessero acquistato, non essendo certo sufficiente per la determinazione dell’oggetto una generico riferimento al Complesso turistico residenziale  denominato “Mediterranean Club Cala Pi” e al diritto di soggiornarvi. La circostanza che nel contratto di compravendita si parli di “certificati di associazione” attributivi del diritto di godimento per trascorrere sette giorni (1 settimana) in ambienti per n. 4 persone nel Complesso turistico residenziale denominato “Mediterranea Cala Pi” sito in Mallorca non comporta, infatti, che tale elemento del contratto possa considerarsi determinato, non essendo per nulla chiaro dove e quando il medesimo avrebbe potuto essere esercitato1.  

Ma l’annotata sentenza merita un commento perché è una delle prime ad essersi pronunciata relativamente alla sorte del connesso contratto di locazione finanziaria . La stessa si è correttamente richiamata al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia”2. E non vi è dubbio che nella specie vi fosse proprio un collegamento funzionale, se si tiene presente che potrebbe persino ritenersi sussistente, come è stato detto da altro giudice3 occupatosi della questione, un vero e proprio mutuo di scopo, “nel senso che l’acquisto del certificato di associazione è entrato nello schema del contratto di finanziamento”.

Il che trova inoltre ampia conferma nel fatto che gli operatori delle società alienanti sono sempre in possesso della necessaria modulistica già predisposta dagli enti finanziatori. Trattasi, in altre parole, di una fattispecie unitaria tra mutuo e compravendita, come dimostrato dal fatto che in questi casi della somma mutuata beneficia direttamente il venditore e non il mutuatario. Fattispecie unitaria, nella quale è incontestabile il collegamento negoziale, che comporta secondo la giurisprudenza4 che la nullità dell’uno si ripercuota inevitabilmente sull’altro.

La giurisprudenza, dopo diverse perplessità 5, si è così finalmente uniformata ai nostri rilievi 6, rilievi già evidenti in decisioni arbitrali7. Ed era ora che così fosse perché numerosi, numerosissimi sono i contratti di acquisto di multiproprietà di villaggi turistici siti alle Canarie fatti sottoscrivere ai consumatori unitamente a quelli di finanziamento . Contratti, questi ultimi, da considerarsi nulli quando lo sono, come spesso accade, i primi.

avv. Giovanni Franchi 

1Da notare che spesso ricorrono anche altri motivi di nullità del contratto. Il medesimo deve, infatti, ritenersi tale quando, come sempre accade, non sia specificato il tempo durante il quale può essere esercitato il diritto.  In questo senso Munari,  Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà, cit., 11. V., al riguardo, anche Morello, Diritti di godimento a tempo parziale su immobili: le linee di una nuova disciplina, cit., 69. In questo senso pure Trib. Firenze 2 aprile 2004, in wwwaltalex.com commentata da Franchi, Multiproprietà: indicazione incompleta o incomprensibile e nullità del contratto. Così pure Tri. Roma 22 luglio 2003, in Contratti, 2004, 294. Contra: Trib. Parma 14 luglio 2003 (G.I. dott.sa Miglio, causa Bolognesi Renato c. Le Voyage s.r.l.) (ined.), che ha respinto la domanda di nullità dell’attore, sebbene il contratto si limitasse ad attribuire all’acquirente la possibilità di recarsi nell’immobile esclusivamente nel c.d. “periodo rosso”.

2Cass. 27 marzo 2007 n. 7524  3

Trib.  Verona  6 febbraio 2007 inedita. 4

Cfr. tra le tante App. Milano, 13 ottobre 2004, in Giur. merito 2005, 12 2618, secondo cui “II collegamento negoziale tra un mutuo di scopo ed una compravendita, ravvisabile nel fatto che la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, implica che, venendo meno la compravendita, il mutuo stesso non ha più ragion d’essere; in tal caso grava sul venditore, che ha ricevuto la somma mutuata, l’obbligo di restituirla al mutuante, non già sul mutuatario. 

5Trib. Parma 15 giugno 2005 n. 1011 ined.

6Franchi-Carbone, Il connesso contratto di concessione di credito, in Codice del consumo, Commentario del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 a cura di Tripodi-Belli, 387  

7Collegio arbitrale 18 luglio 1995, in Notariato, 1996, 33.

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