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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

ROTONDELLA (Mt)
Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
e-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: Lunedì dalle 15.30 alle 19.30; Martedì dalle 9 alle 13

PISTICCI (Mt)
Viale Gramsci, 34 – CAP 75015 Marconia
presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

TURSI (MT)
Via Roma, 143 – CAP 75028
Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

Generazione F – Generiamo Futuro

Sensibilizzare, informare ed educare i cittadini, in particolare le nuove generazioni, a nuovi stili di consumo e di cittadinanza, più resilienti e sostenibili;
Alimentare la cultura della consapevolezza rispetto all’impatto che le scelte quotidiane individuali hanno sul futuro: il proprio, quello della collettività e quello del pianeta;
Valorizzare e sostenere iniziative che consentano a tutti i cittadini, indipendentemente dalla situazione sociale ed economica, di essere protagonisti attivi della cosiddetta “transizione verde”.
Sono questi gli obiettivi del progetto “Generazione F – Generiamo Futuro”, declinato nell’ambito delle seguenti tematiche:
– CONSUMI SOSTENIBILI ED ECONOMIA CIRCOLARE, con particolare riferimento al consumo sostenibile di cibo, per una alimentazione sana, consapevole, equa e rispettosa dell’ambiente;
– EDUCAZIONE FINANZIARIA E SOVRAINDEBITAMENTO, con particolare riferimento al ruolo che i prodotti finanziari possono avere sulla sostenibilità, e al tema del sovraindebitamento, nell’ottica di una transizione verde che sia per tutti, indipendentemente dalla situazione sociale ed economica;
– EDUCAZIONE ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E SANITARIA, con particolare riferimento agli strumenti a disposizione dei cittadini per costruire un futuro sereno, sicuro e sostenibile, per sé e per le proprie famiglie.

Finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5


Investimenti sostenibili: cosa dice la normativa e quali sono le prospettive La sintesi del panel "Titoli sostenibili: investire seguendo i propri principi" a cura del prof. Luca Di Nella (Università di Parma)

Parma, 7 maggio 2024 – Durante la seconda giornata del convegno nazionale di Confconsumatori, si è parlato anche di investimenti sostenibili. Di seguito, la sintesi del panel “Titoli sostenibili: investire seguendo i propri principi”, a cura del prof. Luca di Nella, docente di Diritto privato dell’Università degli Studi di Parma.

L’art. 2 n. 17 del Regolamento (UE) 2019/2088 definisce come sostenibile «investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali».

Il tema degli investimenti sostenibili deve essere inquadrato in quello più generale degli investimenti tout court in quanto il Regolamento (UE) 2019/2088 si limita a disciplinare specificamente l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, intesi in senso ampio, intervenendo in particolare sulla trasparenza, sulle informazioni precontrattuali e sulla consulenza nel quadro di altri corpi normativi. Tali sono la Direttiva 2014/65/UE (MIFID II), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, la Direttiva (UE) 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa; a queste si aggiungono il Regolamento DLT Pilot e il Regolamento MICA che riguardano rispettivamente gli strumenti finanziari DLT e le cripto-attività (asset-referenced token comunemente definiti stablecoin, e-money token, utility token, tutte le altre tipologie di cripto-asset che non rientrano nelle tre precedenti categorie) nonché la Direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari, bancari, assicurativi e di previdenza individuale stipulati a distanza tra professionisti e consumatori.

Il tema generale degli investimenti è complesso sia dal punto di vista economico, sia da quello normativo e lo è ancora di più quando si discorre di investimenti sostenibili, specie per coloro che non conoscono a fondo la materia.

QUALI RISCHI

Detta complessità discende dal fatto che in ogni investimento è immanente un rischio che non è sempre pienamente comprensibile da parte del consumatore. Com’è noto, i prodotti di investimento comportano l’impiego finanziario di un capitale a fronte di un’attesa di rendimento correlata al rischio sottostante. Siffatto rischio presenta due aspetti da considerare: quello economico dipendente dall’andamento dei mercati (influenzati da molteplici fattori come ad esempio la politica monetaria delle banche centrali, gli andamenti dell’economia reale, le catastrofi ambientali, i rivolgimenti sociali, le instabilità politiche di aree significative, le guerre) e/o delle attività dell’impresa emittente (ad esempio, scarse entrate, difficoltà congiunturali, crisi) che si riverberano sui rendimenti e anche sul capitale investito; quello giuridico connesso al tipo di prodotto finanziario acquistato, che può essere costruito in modo da mitigare o amplificare quello di mercato e dell’emittente con apposite tecniche (clausole di protezione totale o parziale del capitale, sua restituzione condizionata o subordinata, effetto leva ecc.). A tutto questo si deve aggiunge anche lo specifico «rischio di sostenibilità», definito dall’art. 2 n. 22 del Regolamento UE 2019/2088 come «un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento».

La disciplina italo europea che regola gli investimenti è dunque inevitabilmente caratterizzata dalla complessità e dalla elevata tecnicalità (in particolare, MIFID II e IDD recepite nel Testo unico della finanza e nel Codice delle assicurazioni private, oltre ai regolamenti delegati europei e a quelli della CONSOB e dell’IVASS). Per questo è importante conoscere almeno alcuni profili normativi più significativi che regolano le operazioni di investimento che il consumatore chiede agli intermediari assicurativi, finanziari e bancari.

LA NORMATIVA

A tal fine, occorre partire da alcuni punti essenziali della normativa. In primo luogo, occorre distinguere gli strumenti finanziari e i prodotti complessi dai prodotti misti assicurativi (PRIP – prodotti di investimento preassemblati -, IBIP – prodotti di investimento assicurativi collegati ad attivi sottostanti di vari rami -, PRIIP – prodotti di investimento e assicurativi preassemblati). Vi sono poi i prodotti finanziari sostenibili, ossia quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società (considerando n. 21 del Regolamento 2019/2088).

Individuare in primo luogo la tipologia di prodotto in cui investire è molto importante in quanto le modalità di distribuzione cambiano proprio secondo il tipo scelto. In proposito, è opportuno evidenziare che la MIFID II, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, reca la disciplina più risalente, mentre la IDD è più recente; a queste si sono aggiunti il Regolamento DLT Pilot, il Regolamento MICA e la Direttiva 2023/2673. Il modello di regolazione alla base della MIFID II e della IDD e delle normative più recenti è improntato sulle regole di organizzazione che conformano l’attività e sulle regole di condotta che normano la distribuzione, ma quello sulla distribuzione assicurativa è più evoluto e, pur se in parte, più efficace.

Le tutele per i consumatori (inclusi nella categoria più ampia dei clienti al dettaglio) che la MIFID II, la IDD e, a seguire, le altre normative approntano, sono di regola collocate sia “a monte” sul piano dell’organizzazione e delle procedure interne degli intermediari, sia “a valle” su quello della distribuzione dei prodotti.

Sul piano della organizzazione la MIFID II prescrive la governance degli strumenti finanziari e dei prodotti complessi, consistente in un’articolata procedura di creazione approvazione e revisione degli stessi che impone agli intermediari di crearli in modo da soddisfare le esigenze e corrispondere alle caratteristiche di un preciso target di clientela al quale sono destinati. Significativo è il divieto di vendere un prodotto a tipologie di clienti diverse da quella per la quale è stato creato. Anche la IDD prevede la governance del prodotto, chiamata Product Oversight and Governance (POG) dei produttori e dei distributori, e contiene una più puntuale descrizione del contenuto delle varie attività di creazione, approvazione, monitoraggio, testing e revisione. La policy prevede misure adeguate nel caso dei prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti e individua le modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di design o sopravvenire nel corso della vita del prodotto. Questa previsione è sicuramente efficace ai fini della protezione dei clienti e segna un avanzamento della tutela rispetto a quanto previsto dalla MIFID II che invece non contempla almeno espressamente analoga prescrizione. D’altra parte, come già evidenziato, la MIFID II pone dei divieti di vendere i prodotti alla clientela diversa da quella di riferimento, mentre la disciplina assicurativa non prevede questo divieto.

Sul piano della distribuzione sono previste delle regole di condotta che, in tutti i settori dispongono in primo luogo le informazioni precontrattuali da fornire al cliente, ma con delle differenze. Ad esempio, per i prodotti assicurativi sono regolati il KID (documento contenente le informazioni chiave), il DIP danni, il DIP vita e l’IPID per gli IBIP; per gli strumenti finanziari le informazioni riguardano ad esempio il prospetto informativo nel collocamento e i flussi informativi in sede di valutazione di adeguatezza e appropriatezza, alle quali si aggiungono le regole di informazione per i prodotti sostenibili, volte a rafforzare la trasparenza.

IL CONTRATTO

In sede di stipula del contratto, in estrema sintesi, dovrebbe accadere questo. Per gli strumenti finanziari e i prodotti complessi sono previste la valutazione di adeguatezza in caso di consulenza e di gestione individuale di portafogli di investimento e quella di appropriatezza per l’erogazione degli altri servizi, tranne l’ipotesi di modalità di sola esecuzione degli stessi. La consulenza dunque non è estesa a tutti i servizi come pure la verifica dell’adeguatezza del prodotto al profilo del consumatore (obiettivi di investimento, sostenibilità delle eventuali perdite, situazione finanziaria). Al contrario, per i prodotti assicurativi è sempre imposto l’obbligo di valutare l’idoneità del prodotto a soddisfare i bisogni del cliente e prescritto l’obbligo di consulenza, con la relativa valutazione di adeguatezza, per i prodotti finanziari IBIP: in questo settore la tutela del consumatore è quindi più elevata.

Per i prodotti finanziari, previdenziali e assicurativi distribuiti a distanza la Direttiva 2023/2673 (che ha un campo di applicazione residuale) regola l’informazione precontrattuale introduce una innovazione rispetto al precedente regime, disponendo che i professionisti sono tenuti «a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di servizi finanziari proposti» in un ulteriore documento per consentirgli di valutare se siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. L’obbligo di fornire spiegazioni adeguate è previsto in una modalità particolare quando il professionista fornisce dette spiegazioni tramite strumenti online interamente automatizzati, quali chatbot, robo-advice, strumenti interattivi o mezzi analoghi. Per far sì che comprenda gli effetti che il contratto può avere sulla sua situazione economica, nella fase precontrattuale il consumatore deve avere la possibilità di ottenere gratuitamente l’intervento umano durante l’orario di lavoro del professionista. Regole in parte diverse e tutele più avanzate sono contemplate dal Regolamento DLT Pilot e dal Regolamento MICA in ragione delle peculiarità di queste negoziazioni online e dei prodotti offerti.

Queste sono dunque le protezioni che la disciplina pone a favore del consumatore in sede di distribuzione dei prodotti finanziari, assicurativi e delle cripto-attività.

LE CRITICITÀ 

Questa disciplina così articolata e differenziata presenta delle criticità che vanno affrontate partendo dalla considerazione che, in ogni caso, l’educazione finanziaria non basta per consentire al consumatore di investire correttamente secondo le sue esigenze: è certamente di aiuto, ma non è sufficiente per effettuare scelte adeguate ai propri bisogni e obiettivi di investimento in ragione della complessità dei prodotti di cui si è discusso.

In primo luogo, si deve rilevare che oramai non si distingue più agevolmente tra mercato finanziario, assicurativo e bancario anche in ragione della commistione dei canali distributivi: occorrerebbe allora creare regole di comportamento analoghe per tutti i prodotti, limitando le differenze là dove giustificate dal principio di proporzionalità. Questo aiuterebbe maggiormente i consumatori a scegliere consapevolmente e a controllare se sono state rispettate, e in che modo, le tutele che la normativa gli offre.

In secondo luogo, occorre semplificare le informazioni precontrattuali sulla falsariga dei documenti precontrattuali assicurativi. Non dovrebbe essere così difficile creare dei documenti informativi standardizzati che contengano gli aspetti essenziali del prodotto offerto, magari prendendo a modello le «spiegazioni adeguate» introdotte dalla Direttiva 2023/2673.

In terzo luogo, la tutela del cliente in sede distributiva può essere più efficace se si ricorre sempre alla consulenza o almeno alla valutazione di adeguatezza ai bisogni del cliente da applicare a tutti i tipi di prodotti. In effetti, la valutazione di appropriatezza, attualmente di troppo larga applicazione, serve soltanto a verificare se il cliente ha le conoscenze sufficienti a comprendere il prodotto che acquista, ma non offre alcuna tutela reale relativa all’adeguatezza del prodotto alle proprie esigenze: pertanto, andrebbe eliminata.

Anche la consulenza presenta, tuttavia, degli aspetti critici, costituiti dal conflitto di interessi che spesso induce l’intermediario a raccomandare prodotti non del tutto adeguati agli interessi del consumatore, ma idonei a realizzare prioritariamente i propri. Questo problema impone una riflessione sul miglioramento delle norme sulla consulenza. Si potrebbe pensare di imporre una consulenza che sia sempre indipendente, nel senso che imponga all’intermediario di prospettare al consumatore un’ampia gamma di prodotti presenti sul mercato e tra questi scegliere quello più adeguato; nel contempo. si potrebbe implementare quella erogata da consulenti terzi rispetto agli intermediari. In alternativa, più radicale, si potrebbe addirittura prescrivere soltanto quest’ultima: il cliente chiede una consulenza ad un terzo e poi si reca dall’intermediario per acquistare i prodotti raccomandati.

In conclusione, la maggiore uniformazione della disciplina, la semplificazione delle informazioni precontrattuali e la generalizzazione della valutazione di appropriatezza e della consulenza indipendente e/o erogata da soggetti indipendenti potrebbero essere le linee di sviluppo da seguire per rafforzare la tutela dell’investitore consumatore in un mondo che è sempre più complesso e orientato verso la sostenibilità.

  • Maggio, 7
  • 5073
  • Generazione F - Generiamo Futuro, Progetti e Attività
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Generazione F: dopo l’evento, si discute di proposte concrete Su Plus24 (Il Sole 24 Ore) le parole di Carmen Agnello e Carmelo Calì di Confconsumatori rispetto a sovraindebitamento e welfare

Parma, 6 maggio 2024 – Nelle settimane successive al grande convegno nazionale Generazione F: confronti, riflessioni e idee per un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile gli esperti dell’associazione hanno avuto modo di tornare sugli argomenti oggetto dei panel, per incominciare a elaborare proposte concrete da sottoporre alle autorità competenti. Sull’edizione cartacea di Plus24 (Il Sole 24 Ore) sono usciti in particolare due articoli che includono le considerazioni del consiglio direttivo di Confconsumatori.

Riportiamo di seguito gli articoli a firma del giornalista Gianfranco Ursino:

Sovraindebitamento. Arrivano le proposte di modifica delle norme a tutela dei cittadini (27 aprile 2024)

Confconsumatori e le reti del territorio propongono ulteriori aiuti alle famiglie

Dalla legge “Salva suicidi” del 2012 al recente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, fino alle ultime novità previste nella seconda direttiva Ue sul credito al consumo (Ccd II), negli ultimi anni sono stati fatti tanti passi in avanti per alzare i livelli di protezione delle famiglie dalla piaga del sovraindebitamento. Ma per prevenire il fenomeno o nel caso favorire l’uscita dei consumatori dalla spirale negativa, è possibile fare altri concreti passi. Alcune soluzioni sono emerse dal convegno organizzato a Parma da Confconsumatori con le autorità di vigilanza e le reti territoriali degli assistenti sociali. «In primo luogo – spiega l’avvocato Carmen Agnello, responsabile del settore socio sanitario di Confconsumatori – occorre agire sull’abbattimento dei costi per l’avvio e l’istruzione delle procedure di sovraindebitamento, che può essere realizzato sia spostando in avanti, all’ultimo step della procedura prescelta, il pagamento dei costi della procedura stessa, come pure introducendo l’istituto del gratuito patrocinio, ovvero un istituto di cui già si avvalgono altre categorie di soggetti che accedono alla giustizia, che consente di avere un avvocato senza spese».

Oggi è difficile accedere alla procedura proprio a causa dei costi da sostenere quali il compenso dell’Occ (Organismo di composizione delle crisi) come pure quello del professionista (avvocato, commercialista) deputato a seguirlo. E la persona indebitata è costretta a rinunciare all’avvio della procedura. «In secondo luogo – aggiunge Agnello – sarebbe bene attuare con rapidità la Direttiva Ccd II nella parte in cui impone agli Stati membri di istituire i centri di consulenza per il debito, cosiddetti debt advice. Anche Banca d’Italia ha sollecitato l’introduzione di tale istituto e ha suggerito che il servizio potrebbe essere prestato dalle associazioni di consumatori riconosciute a livello nazionale, sulla falsariga del modello francese e portoghese, che puntano su un modello di debt advice affidato al no profit».

Tali associazioni, infatti, sono dotate di una buona rappresentatività e di una rete dislocata nel territorio e dispongono già di talune competenze adeguate. «In terzo luogo – conclude Agnello – l’articolo 34 della Ccd II statuisce la necessità di promuovere misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in merito a una gestione del debito responsabile, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito. Per orientare i consumatori, in primis quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta o per mezzo di strumenti digitali, devono essere fornite informazioni chiare sulla procedura per la concessione del credito». Le disposizioni legislative e regolamentari necessari per adeguarsi alla Ccd II devono essere adottate in ogni caso entro il 20 novembre 2025. «Confconsumatori – afferma il suo presidente nazionale, avvocato Marco Festelli – chiede che l’Italia, in maniera responsabile, visto l’allarme sociale creato dal fenomeno del sovraindebitamento, si adegui nel corso del 2024, senza ulteriormente tardare».

Long term care. L’Ivass propone una copertura per tutta la popolazione (4 maggio 2024)

Il consigliere Cesari annuncia la volontà di presentare una proposta di legge

Ben 38 miliardi di spesa pubblica e altri 33 miliardi di spesa privata sono oggi destinati all’assistenza di persone non autosufficienti. Somme equivalenti al 3,7% del Pil tricolore, tenendo conto della spesa (spesso in nero) per le badanti. Viaggia invece su valori marginali (178 milioni) la cosiddetta spesa intermediata, vale a dire quella per il pagamento di polizze sanitarie o di quote per iscrizione a mutue o fondi integrativi da parte degli italiani.

LE MOTIVAZIONI – Un sistema di welfare che in prospettiva non sarà facile sostenere, con un trend strutturale di invecchiamento della popolazione. Alle varie fasce di età le probabilità di morte stanno calando sensibilmente. Le persone fortunatamente vivono più a lungo rispetto al passato. Dall’altra parte c’è un inesorabile calo della natalità. In termini di persone ultra 65enni sul totale della popolazione siamo secondi dietro il Giappone: siamo già poco sopra al 23% e arriveremo nel 2050 al 34% di ultra 65enni sul totale della popolazione. Inoltre c’è una prospettiva di crescita del Pil del nostro Paese non troppo vivace, a cui si affianca un tasso di disoccupazione ancora alto (vicino all’8%). La spesa sanitaria pubblica è comunque in calo. Siamo già sotto la media europea ed è destinata a scendere ulteriormente nei prossimi anni. Siamo già sotto il 7% del Pil e dati ufficiali stimano valori prossimi al 6,1-6,2% del Pil nel prossimo biennio. Per dare un riferimento Francia e Germania viaggiano rispettivamente su valori del 10,5 e 11% del Pil.

L’ANNUNCIO – La situazione italiana non è confortante. L’esposizione al rischio di non autosufficienza delle persone aumenta e le risorse pubbliche per offrire adeguata assistenza sono in diminuzione. L’Ivass, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni, sta portando avanti uno studio con le Università di Venezia e La Sapienza di Roma per calcolare l’esposizione al rischio di non autosufficienza degli italiani e arrivare a stimare il costo di una copertura universalistica per tutta la popolazione. L’obiettivo – una vera e propria sfida – è formulare una proposta di legge da sottoporre al Governo e al Parlamento, come è stato annunciato in anteprima dal consigliere Ivass, Riccardo Cesari, al Congresso nazionale di Confconsumatori.

LA PROPOSTA – «Il progetto è ancora nella fase di studio – ha spiegato Cesari -. Una possibile risposta a questo grave problema è un partenariato pubblico-privato. Lo Stato stabilisce le regole e concede un’agevolazione fiscale. I datori di lavoro e i lavoratori versano i contributi. Le compagnie erogano le rendite in denaro e/o i risarcimenti sotto la forma specifica di servizi di assistenza prestati da soggetti del terzo settore specializzati, attrezzati e capaci di offrire assistenza su ambiti così delicati come i servizi della persona, con presidi e vigilanza sulla qualità dei servizi. Un progetto che lega i vari soggetti coinvolti nel raggiungimento di tre obiettivi; l’universalità dell’intervento, ovvero copertura a tutta la popolazione, efficienza e sostenibilità del sistema e qualità relazionale dei servizi stessi». Una soluzione simile a quella che si sta immaginando per le coperture contro le catastrofi naturali, dove il Governo Meloni – che si sta dimostrando attento alle coperture dei rischi macroeconomici – ha già previsto l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per i rischi catastrofali.

«L’esposizione al rischio non autosufficienza è molto significativa – ha spiegato Cesari -. Dopo i 70 anni il rischio cresce esponenzialmente. Si tratta di qualcosa di simile a una catastrofe naturale: la possiamo definire una catastrofe naturale familiare. In diverse zone d’Italia – con rischio sismico 3 o 4 – la popolazione è molto più esposta al rischio di non autosufficienza che al rischio terremoto». Occorre quindi individuare per tempo dei sistemi per rispondere ai problemi di salute che si avranno con l’avanzare dell’età.

«Ben vengano tutte le proposte di legge per la nascita di quello che possiamo definire un nuovo welfare – ha condiviso Carmelo Calì, vice presidente Confconsumatori – nel quale lo Stato non può abbandonare il campo e deve sempre essere a fianco dei cittadini secondo le mutate condizioni socio economiche del Paese. Dall’altro lato il nuovo welfare dovrà far sì che le varie forme di tutela private, attraverso le coperture assicurative, siano sempre più rispondenti ai bisogni dei consumatori. Da questo punto di vista risulta chiaro che l’intervento legislativo dovrà comprendere entrambi gli aspetti coniugando l’intervento pubblico con quello privato. E questo non può avvenire con interventi legislativi e/o economici parziali, che sarebbero inutili, ma secondo una visione d’insieme capace di generare una riforma organica, che abbia a centro, secondo il dettato costituzionale, la tutela della persona umana».

  • Maggio, 6
  • 1229
  • Generazione F - Generiamo Futuro, Progetti e Attività
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Il debito sostenibile e la crisi da sovraindebitamento: quali proposte Ecco la sintesi delle proposte emerse durante il convegno nazionale di Confconsumatori

Parma, 2 maggio 2024 – Il 18 e il 19 aprile scorsi si è svolto a Parma il convegno nazionale organizzato da Confconsumatori nell’ambito del progetto “Generazione F – Generiamo Futuro“, finanziato dal MIMIT (D.M. 6/5/2022 art. 5). Ecco la sintesi del panel finale, intitolato “Il debito sostenibile e la crisi da sovraindebitamento: come uscire dalla spirale negativa”.

A cura di Carmen Agnello, responsabile settore Sociosanitario Confconsumatori

Quello del sovraindebitamento è un tema spinoso, che coinvolge il popolo italiano, ormai, non solo dal punto di vista finanziario ma anche sociale. Grazie al confronto aperto di esimi relatori, esperti di settore, Confconsumatori ha provato a trovare una via che porti a realizzare proposte effettive a beneficio dei consumatori sovraindebitati, che sempre più spesso si rivolgono alle sedi dell’associazione. In particolare, tre sono le proposte scaturite dal panel:

L’abbattimento dei costi

In primo luogo, l’abbattimento dei costi per l’avvio e l’istruzione delle procedure di sovraindebitamento, che rappresentano oggi, nonostante le modifiche normative apportate alla originaria Legge cosiddetta salva suicidi del 2012 dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, una barriera all’accesso per utenti già fragili dal punto di vista patrimoniale.
Abbattimento che può essere realizzato sia spostando in avanti, all’ultimo step della procedura prescelta, il pagamento dei costi della procedura stessa, come pure introducendo l’istituto del gratuito patrocinio, ovvero un istituto di cui già si avvalgono altre categorie di soggetti che accedono alla giustizia (si pensi al lavoratore nel processo del lavoro che ha già molte agevolazioni, piuttosto che il soggetto con un reddito molto basso ecc.)
Tutt’oggi, la normativa che disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento consente al debitore che si trova in sovraindebitamento – cioè la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente – consente al soggetto di ottenere l’esdebitazione. È evidente, che il soggetto sovraindebitato ha difficoltà ad accedere alla procedura proprio a causa dei costi da sostenere quali il compenso dell’Occ, come pure quello del professionista (avvocato, commercialista) deputato a seguirlo per comprendere quale procedura scegliere.
Essendo il soggetto una persona con molti debiti – dotato di risorse minime o addirittura nulle – molto spesso rinuncia ad avviare una procedura proprio perché non può sostenerne i costi.
Il legislatore italiano non ha previsto la possibilità di beneficiare dell’istituto del gratuito patrocinio,, che consente alla parte di avvalersi di un avvocato senza spese. Senza dubbio, la possibilità di poter accedere al gratuito patrocinio anche ai soggetti sovraindebitati consentirebbe un maggior numero di domande per accedere alla procedura di sovraindebitamento e sarebbe in linea con la ratio della Legge esistente in materia, che ha lo scopo di dare un’ulteriore possibilità al debitore per potere rientrare nel circolo socioeconomico.

Istituzione del debt advice

In secondo luogo, l’attuazione rapida e immediata della Direttiva sul credito al consumo (Direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella GUCE del 30.10.23) nella parte in cui impone agli Stati membri di istituire i centri di consulenza per il debito – debt advice – che potrebbero essere individuati proprio nelle associazioni di consumatori in Italia. Anche Banca d’Italia ha sollecitato l’introduzione di questo istituto e ha suggerito, già da tempo, che il servizio di debt advice potrebbe essere prestato dalle associazioni di consumatori riconosciute a livello nazionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal ministero delle Imprese e del made in Italy (ex ministero dello Sviluppo economico), sulla falsariga dell’esempio francese e portoghese, che puntano su un modello di debt advice affidato al no profit. Tali associazioni, infatti, sono dotate di una buona rappresentatività e di una rete dislocata nel territorio e dispongono già di talune competenze adeguate. In tal senso, tra l’altro, stanno andando i recenti progetti avviati da Confconsumatori.

Maggiore educazione dei consumatori, e informazioni chiare

In terzo luogo, l’articolo 34 della già citata Direttiva UE 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio statuisce chiaramente la necessità di promuovere misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito. Per orientare i consumatori, in particolare quelli che sottoscrivono un credito al consumo per la prima volta, specialmente per mezzo di strumenti digitali, sono fornite informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Nell’elaborare e promuovere tali misure, gli Stati membri consultano i pertinenti portatori di interessi, comprese le organizzazioni di consumatori. La Direttiva riferita prevede l’adozione, entro il 20.11.25, delle disposizioni legislative e regolamentari necessarie per adeguarsi alla nuova normativa. Attraverso il presidente nazionale Marco Festelli, Confconsumatori chiede che l’Italia, in maniera responsabile, visto l’allarme sociale creato dal fenomeno del sovraindebitamento, si adegui nel corso del 2024 senza ulteriormente tardare.

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Polizze integrative pensionistiche, long term care e malattia: quali prospettive? Il vicepresidente Carmelo Calì riassume le riflessioni emerse durante il convegno di Confconsumatori

Parma, 30 aprile 2024 – Nel corso della prima giornata del convegno “Generazione F: confronti, riflessioni e idee per un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile” c’è stato modo di approfondire la funzione e le caratteristiche di alcune tipologie di polizze che negli ultimi tempi si stanno affiancando al welfare pubblico. Di seguito la sintesi del panel dedicato, a cura del vicepresidente di Confconsumatori Carmelo Calì.

Gli interventi dei vari relatori del panel pomeridiano intitolato “Polizze integrative pensionistiche, long term care e malattia: un salvagente accanto al welfare pubblico” hanno confermato che la realtà nella quale viviamo registra il definitivo tramonto del modello di welfare a cui siamo stati abituati per decenni. Ciascuno di loro, ognuno secondo il proprio ruolo nel settore, ha messo in evidenza da un  lato il venir meno di tante tutele e dall’altro che a soffrirne sono tutti. La popolazione invecchia sempre più, i giovani sono sempre meno, la perdita dell’autosufficienza si manifesta sostanzialmente con l’avanzare dell’età. Bisogna individuare dei sistemi per poter rispondere ai problemi di salute che si avranno con l’avanzare dell’età.

IL RUOLO DELLE POLIZZE

Da questo punto di vista le polizze assicurative, a vario titolo, hanno cercato di supplire ai bisogni di assistenza dei cittadini. E’ quindi prevedibile che nel futuro sempre più persone decideranno di attivare questo sistema di protezione, in quanto si tratta di “prodotti” che potranno crescere in qualità fornendo un aiuto efficace alle necessità che tutti i cittadini avranno con il crescere dell’età. Tuttavia, come opportunamente sottolineato, questo non è sufficiente e non può essere sufficiente, basti pensare a coloro che per tempo non hanno pensato a stipulare idonee polizze e ora con l’avanzare dell’età si trovano di fronte ad un’assenza di tutela totale o parziale. Ma anche per coloro che vi hanno pensato la questione rimane perché spesso le coperture assicurative non coprono tutti i bisogni. Allora è necessario pensare a quella che da più parti è stata definita una “copertura universale”, che naturalmente potrà avvenire solo con un intervento legislativo.

UN NUOVO WELFARE

Ben vengano quindi tutte le proposte di legge per la nascita di quello che possiamo definire un nuovo welfare nel quale lo Stato non può abbandonare il campo e deve sempre essere a fianco dei cittadini secondo le mutate condizioni socio economiche del nostro Paese. Il nuovo welfare dovrà far si che le varie forme di tutela “private” siano sempre più rispondenti ai bisogni dei consumatori e quindi l’intervento legislativo, sostanzialmente invocato da tutti gli intervenuti, dovrà comprendere entrambi gli aspetti coniugando l’intervento pubblico con quello privato. Con la consapevolezza che ciò non potrà avvenire con interventi legislativi e/o economici parziali, che sarebbero inutili, ma secondo una visione d’insieme capace di generare una riforma organica, che abbia a centro, secondo il dettato costituzionale, la tutela della persona umana.

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Polizze assicurative Tcm, ramo I, ramo III: facciamo chiarezza Tutte le riflessioni e le proposte emerse durante l'evento nazionale targato "Generazione F"

Parma, 30 aprile 2024 – Di seguito la sintesi dei contenuti del panel “Polizze vita ramo Tcm, ramo I e ramo III: facciamo chiarezza“, parte del Convegno Generazione F: confronti, riflessioni e idee per un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile (Parma, 18 aprile 2024).

A cura di Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi Confconsumatori

Le polizze vita possono essere una grande opportunità per gli investitori perché garantiscono allocazione di risparmio, ma in più offrono anche coperture su rischi futuri (previdenziali, morte, infortuni). In terzo luogo, possono essere strumento utile per risolvere problemi diversi: ad esempio, una polizza vita Tcm (temporanea caso morte), con la legge sul “dopo di noi”, può aiutare genitori a garantire una rendita al figlio disabile. Oppure, anche usando le polizze finanziarie, è possibile provvedere a compensazioni utili per garantire il passaggio generazionale di un’azienda, garantendo agli eredi non interessati all’impresa altre utilità – di pari valore rispetto agli asset aziendali lasciati solo a un unico erede – che rendano impossibile poi contestare l’assetto stabilito dal “pater familias”. Le polizze sono dunque uno strumento particolare perché non hanno valore solo per il possibile rendimento atteso. Accanto ai vantaggi, però, vi sono rischi giuridici ed economici che bisogna conoscere.

A cosa deve stare attento il cliente risparmiatore prima di stipulare una polizza?

A) Quale è il reale tipo di polizza in cui sta investendo. Non bisogna farsi fuorviare dai nomi e dalle diciture, esempio eclatante è quello delle polizze “a capitale protetto” ossia polizze che, pur avendo come obiettivo la protezione del risparmio e utilizzando tecniche di investimento prudenti, comunque non danno nessuna garanzia che il capitale investito non subisca perdite.

B) A tutti i rischi connessi al tipo di prodotto d’investimento assicurativo. Ad esempio: 1) i rischi derivanti dalla possibile insolvenza dell’ente che ha emesso i titoli sottostanti alla polizza e nei quali il cliente investe; 2) il rischio della volatilità del prezzo dei sottostanti che può creare perdite; 3) eventuali rischi di illiquidità dei titoli sottostanti.

C) La struttura dei costi e delle commissioni, sia upfront che recurring. Possono variare – in media – dall’1,5% al 4% del valore complessivo dell’investimento.

Occorre utilizzare con attenzione il Kid (c.d. key information document), un documento di lunghezza massima di tre fogli in formato A4, nel quale il potenziale investitore troverà le informazioni chiave relative al prodotto che intende acquistare redatte in modo semplice e chiaro.

L’EIOPA ha deciso di accendere un faro su alcuni prodotti assicurativi di investimento, per valutare se le polizze unit e le index linked hanno un’effettiva redditività per il cliente, o se i costi e le commissioni le rendono sostanzialmente inutili come prodotti di investimento per i clienti retail. L’Italia è risultato il quinto Paese in cui costano di più, con un impatto complessivo dei costi che arriva – in media – al 3,2%. Questo indipendentemente dai rischi. È chiaro che l’eccessiva onerosità incide sul rendimento netto e quindi sul valore reale di queste polizze. Ad esempio, se la mia polizza ha costi di gestione annuali del 3% allora il prodotto finanziario sottostante deve guadagnare almeno il 4% annuo, affinché io porti a casa un vantaggio dell’1%.

D) I meccanismi di restituzione delle somme versate, come eventuali clausole di riscatto non automatico che prevedono oneri sull’assicurato nel richiedere la prestazione pur dovuta, oppure fissano presupposti per far sorgere il diritto al riscatto, come ad esempio il pagamento di un certo numero minimo di annualità.

Le polizze unit linked

È stato ormai definitivamente chiarito, dopo anni di accese discussioni, che la polizza unit linked debba considerarsi dotata di contenuto previdenziale a meno che sul beneficiario della polizza, a causa del pessimo andamento borsistico dei titoli nei quali il premio è stato investito, gravi il rischio di perdita dell’intero capitale versato dal contraente all’assicuratore oppure il rischio di ricevere un indennizzo irrisorio. È quanto afferma la Cassazione nella ordinanza 9418 del 9 aprile 2024, nella quale si attesta dunque la natura assicurativa (e non di mero strumento finanziario) della polizza unit linked nella quale il cosiddetto «rischio demografico» non abbia un ruolo insignificante: vale a dire la polizza che preveda una prestazione dell’assicuratore, al verificarsi dell’evento assicurato (a seconda dei casi: la morte della persona portatrice del rischio o la sua esistenza in vita a una certa data), non azzerabile o non riducibile, in grandissima parte, in conseguenza della diminuzione di valore dei titoli nel cui acquisto è stato impiegato dall’assicuratore il denaro che gli è stato versato a titolo di premio.

Riconoscere natura assicurativa alla polizza unit linked significa rendere applicabile l’intera normativa in tema di contratto di assicurazione sulla vita, primo tra tutti l’articolo 1923 del Codice civile il quale sancisce l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario.

La Cassazione distingue le polizze unit linked in tre categorie, a seconda delle garanzie che esse offrono in relazione al rischio dell’investimento in strumenti finanziari che viene effettuato dall’assicuratore con il denaro percepito a titolo di premio e versato dal contraente della polizza: 1) polizze guaranteed unit linked, che garantiscono al beneficiario la restituzione dell’intero capitale versato all’assicuratore, prevedendo la possibilità di una maggiorazione anche minima; 2) polizze partial guaranteed unit linked, che riconoscono al beneficiario una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati dal contraente; 3) polizze unit linked pure, il cui effetto è che la prestazione dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante alla polizza al momento in cui si verifica l’evento (la morte o l’esistenza in vita) in relazione al quale la polizza è stipulata.

Ebbene, se una polizza rientra in una delle prime due categorie, significa che la natura assicurativa sussiste, in quanto l’assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, il rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell’evento assicurato (la morte o l’esistenza in vita), al beneficiario viene comunque riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula della polizza, anche a prescindere dal valore dei sottostanti strumenti finanziari nei quali i premi sono stati investiti, che potrebbe essersi ridotto rispetto al valore dei premi versati o addirittura azzerato. La natura assicurativa invece scema del tutto (e non si può qualificare quella fattispecie come contratto di assicurazione) se il rischio d’investimento grava totalmente sull’assicurato in quanto, in tal caso, nessun rischio demografico è assunto in capo all’assicuratore.

Le sfide del settore

Le Compagnie assicurative in questo periodo sono alle prese con l’avvio delle consultazioni con Ivass sulle potenziali modifiche da apportare al regolamento sulle gestioni separate. Anche per cercare di dare una risposta e costruire una strategia di contenimento dei “deflussi” delle compagnie. Perché il tema, in questa fase, è evidentemente quello di offrire prodotti in grado di competere con i rendimenti che offrono i titoli di Stato e le obbligazioni corporate per frenare le uscite e al contempo spingere le nuove sottoscrizioni. L’aumento dei tassi ha reso, dal punto di vista dei rendimenti, nuovamente attrattivi i governativi, i titoli corporate e i prodotti di risparmio come i conti deposito. Ciò ha generato una repentina svolta nella strategia dei piani di investimento degli italiani, che hanno ridotto le posizioni in polizze vita per riposizionarsi su prodotti finanziari diversi. L’esito è che, stando almeno ai dati Ania più recenti, lo scorso gennaio gli importi riscattati nel ramo vita hanno raggiunto quota 7,5 miliardi (di cui 4,5 miliardi afferenti al solo ramo I), ma soprattutto al di là dei valori è accaduto che l’ammontare dei riscatti ha superato quello dei nuovi premi raccolti.

Ania, a fine marzo, ha inviato alla UE un documento con cui ha indicato le priorità del comparto. Tra queste il focus è indubbiamente sugli aspetti normativi, per i quali è necessaria una semplificazione, che freni anche l’eccessiva produzione legislativa che ha toccato il settore in questi anni, con testi che sono praticamente triplicati. Lo stesso vale per la reportistica, ancora troppo onerosa. Non solo, sul tavolo c’è il tema investimenti, complice il ruolo che le compagnie possono giocare come investitori nella complessa fase di transizione, e come “abilitare” il settore a vestire i panni del facilitatore per indirizzare il risparmio privato verso gli investimenti necessari alla transizione sia ambientale che digitale.

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Generazione F: “Grazie a Parma per avere accolto oltre 200 dirigenti dell’associazione” A convegno terminato, il presidente nazionale Marco Festelli ringrazia la città che ha ospitato l'evento nazionale di Confconsumatori

Parma, 22 aprile 2024 – Venerdì sera, 19 aprile, è calato il sipario su “Generazione F: confronti, riflessioni e idee per un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile”, le due giornate di studio e incontri realizzate nell’ambito del progetto “Generazione F” di Confconsumatori.

A ciascuno dei quattro panel, due in materia di assicurazioni e due in materia di investimenti sostenibili, hanno partecipato circa 200 persone.

Il presidente nazionale di Confconsumatori Marco Festelli indirizza un ringraziamento alla città di Parma, dove Confconsumatori è nata ormai quasi cinquant’anni fa, “per avere accolto 220 dirigenti dell’associazione provenienti da tutta Italia”. “Ci teniamo inoltre – continua Festelli – a ringraziare il sindaco, gli assessori Bosi e Brianti – che hanno partecipato come relatori al convegno – e l’intera amministrazione comunale; il Rettore, i prorettori dell’Università degli studi di Parma – e in particolare tutto il dipartimento di Scienze economiche e aziendali diretto dal prof. Magagnoli – per la partnership strategica e, infine, l’Hotel Parma & Congressi per averci messo a disposizione un’ottima struttura e per l’efficienza dei servizi forniti”.

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