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MATERA

MATERA
Via Ugo La Malfa, 3/B – CAP 75100
Telefono: 0835.1766729
Cellulare: 376.1448694
E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: Banca Marche

Il “Buio oltre il risparmio” al Castellabate Film Festival Un nuovo servizio per accedere rapidamente ai propri dati creditizi, per prevenire segnalazioni negative e sanare rapidamente eventuali errori o contestazioni

Parma, 1° settembre 2020 – “Il Buio oltre il risparmio”, docu-film del giornalista parmense Fabrizio Rizzi e del produttore Andrea Bernabeo, è in concorso al Castellabate International Film Festival 2020, che si terrà prossimamente nella ridente cittadina in provincia di Salerno. Il film sulle drammatiche vicende dei risparmiatori italiani “azzerati” è stato infatti selezionato dalla giuria. Il documentario punta la lente sui risparmi di una vita spariti, sulla disperazione di chi all’improvviso realizza di non avere più nulla, sul senso di vergogna, le storie degli azzerati da Banca Etruria a Carife: tutti elementi che non hanno trovato spazio nelle cronache.

Confconsumatori ha partecipato attivamente alla realizzazione del film portando contributi costruttivi con le riflessioni, contenute nel documentario e nell’analisi dell’evento economico, e con l’intervento del vicepresidente nazionale dell’associazione Marco Festelli; inoltre, ha contribuito alla diffusione del docu-film realizzando eventi ad hoc aperti alla cittadinanza e alle scuole, arricchiti da dibattiti con docenti universitari ed esperti di settore sulla tutela dei risparmiatori traditi, nelle città di Parma, Grosseto e Prato.

Nei trentuno minuti de “Il Buio oltre il risparmio”, girati tra Empoli e Ferrara, Fabrizio Rizzi indaga l’aspetto umano, le ricadute reali di una operazione in cui l’onere di salvataggio delle banche viene scaricato sui piccoli azionisti e sui detentori di obbligazioni subordinate (molti dei quali ignari del fatto che i loro risparmi fossero stati investiti in questo modo). A parlare sono i truffati. L’anziana risparmiatrice non scolarizzata che nei documenti della banca viene definita investitrice esperta, il funzionario che consiglia alla vecchia compagna di scuola l’acquisto delle obbligazioni tossiche, la figlia che vede andare in fumo i risparmi degli anziani genitori e così via, in un vortice di situazioni che portano a galla lo scheletro di un sistema malato.

La vicenda delle vittime del devastante impatto del salvataggio delle banche popolari continua così a tenere viva l’attenzione su uno dei più devastanti contraccolpi del nostro sistema bancario.  Già presentato al Ferrara Film Festival, in concorso all’International Film Festival of Uruguay e menzione speciale del Coffi CortOglobo Film Festival di Vietri sul Mare, lo scorso maggio “Il Buio oltre il Risparmio” è stato anche finalista al NIFF Festival di Londra come miglior documentario.

Come è stato possibile tutto questo? A guidare lo spettatore tra le pieghe di questa vicenda senza responsabili apparenti troveremo l’editorialista de La Stampa Marcello Sorgi ed Alessandro Banfi, direttore Mediaset.

Il male di cui si parla nel documentario ha però radici antiche, come dimostrano poi i richiami a figure importanti come Girolamo Savonarola, ferrarese e grande fustigatore dell’usura, ed a Leonardo da Vinci, nato in una terra, la Toscana, che già all’epoca rappresentava l’avanguardia del sistema creditizio europeo.

La voce narrante è di Massimiliano Buzzanca. Riprese di Francesco Manetti, montaggio di Claudio De Santis, mixaggio Giovanni Perez.

Aggiornamento: è stato annunciato dagli organizzatori che il Castellabate International Film Festival 2020 è rinviato a data da destinarsi considerato il momento particolare che stiamo vivendo dovuto all’emergenza Covid-19.

  • Settembre, 1
  • 2342
  • Calabria, Dalle Sedi, Emilia Romagna, Privacy e Protezione dei dati personali, Progetti e Attività, Risparmio e Investimenti, sitoer
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Domande FIR: Confconsumatori chiede proroga «Mantenere la scadenza al 18 aprile non permetterebbe a risparmiatori e banche di rispettare le norme di sicurezza imposte per il Covid-19»

Parma, 9 marzo 2020 – In seguito ai provvedimenti straordinari emanati per limitare la diffusione del Covid-19, che impongono restrizioni all’accesso anche agli uffici pubblici e creditizi, Confconsumatori chiede pubblicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze di posticipare la scadenza del FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori) di almeno 90 giorni.

Con la finanziaria dell’anno 2020 era stato differito, dal 22 febbraio 2020 al 18 aprile 2020, il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fondo destinato ad indennizzare gli azionisti e gli obbligazionisti delle subordinate delle 4 banche in lca nel 2015, nonché delle due banche venete.

Per la nota e contingente situazione dovuta al propagarsi sul territorio nazionale del Convid-19, si notano in parti d’Italia difficoltà di accesso alle Agenzie bancarie per ottenere la documentazione occorrente.

«Mantenere la scadenza delle domande al 18 aprile – commenta Marco Festelli, Vicepresidente nazionale di Confconsumatori – creerebbe proprio in questo periodo un notevole afflusso di clientela presso le Banche al solo fine di ottenere la certificazione occorrente. Pertanto, Confconsumatori invita il Governo a voler prevedere, nella conversione dei Decreti Legislativi in materia dei coronavirus, una congrua proroga del termine di presentazione delle domande».

 

I risparmiatori interessati a presentare la domanda per il FIR, possono contattare gli sportelli dell’associazione delle sedi territoriali più vicine (elenco completo a questo link) o scrivere una mail alla casella dedicata: risparmio@confconsumatori.it.

→ Confconsumatori ricorda, inoltre, che sul proprio sito è possibile consultare il Vademecum completo sul Fir con le risposte ai dubbi più frequenti, pubblicato negli scorsi mesi. Il pratico documento è consultabile online a questo link.

 

Link al precedente articolo sul sito di Confconsumatori.

  • Marzo, 9
  • 6247
  • Risparmio e Investimenti
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Fir: prorogato il termine per la domanda Sarà possibile per i risparmiatori presentare la domanda di accesso al Fondo fino al 18 aprile 2020

Parma, 7 gennaio 2020 – Con la finanziaria dell’anno 2020 è stato differito, dal 22 febbraio 2020 al 18 aprile 2020, il termine per la presentazione delle domande di accesso al F.I.R. (fondo indennizzo risparmiatori).

Il Fir è destinato ad indennizzare agli azionisti ed obbligazionisti delle subordinate delle 4 banche in lca nel 2015, nonché delle due banche venete.

Confconsumatori ritiene utile lo slittamento del termine atteso, dato che sono state riscontrate dalle proprie sedi dei ritardi poco giustificati nell’emissione dei certificati di possesso (indispensabili) e del costo storico dei titoli da parte delle Banche che hanno acquisto le Banche fallite.

Gli interessati possono contattare gli sportelli dell’associazione delle sedi territoriali più vicine (elenco completo qui) o scrivere una mail alla casella dedicata: risparmio@confconsumatori.it.

Si ricorda che non sono indispensabili, ai fini della presentazione della domanda, i limiti di reddito imponibile (35 mila euro) e patrimonio mobiliare (100 mila), in quanto è possibile documentare il misselling, ovvero l’errore delle Banche nella vendita dei titoli, in quanto non adeguati e non appropriati per il cliente.

→ Confconsumatori ricorda, inoltre, che sul proprio sito è possibile consultare il Vademecum completo sul Fir con le risposte ai dubbi più frequenti, pubblicato negli scorsi mesi. Il pratico documento è consultabile online a questo link.

  • Gennaio, 7
  • 5496
  • Risparmio e Investimenti
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Istanza FIDT: tempo fino al 27 dicembre Fondo risparmiatori: integrazione per le subordinate delle 4 Banche, la scadenza è imminente ma c'è ancora tempo

Parma, 12 dicembre 2019 – Confconsumatori ricorda che venerdì 27 dicembre sarà l’ultimo giorno per i risparmiatori, titolari delle obbligazioni subordinate delle 4 banche che nell’anno 2016 avevano già ricevuto l’80% di indennizzo, per presentare l’istanza al fine di ottenere il 15% integrativo disposto dalla legge finanziaria 2019.

I risparmiatori del Fondo Interbancario Tutela Deposito (FIDT) interessati, che non hanno ancora depositato la relativa istanza, potranno rivolgersi alle sedi di Confconsumatori (Link alle sedi territoriali), con una certa fretta stante l’imminenza del termine e l’avvio della pausa natalizia, oppure scrivere alla casella risparmio@confconsumatori.it

La procedura da svolgere è comunque semplice: attraverso il sito internet del fondo interbancario (https://fds1.fitd.it/), basta infatti inviare una autocertificazione, indicando il numero di pratica precedente con la quale è stato riscosso l’80%, allegare un documento di identità e il codice fiscale, nonché l’iban.

Leggi l’articolo sull’accesso al FIDT a questo link

  • Dicembre, 13
  • 2475
  • Risparmio e Investimenti
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Fir: tutte le domande dei consumatori Confconsumatori è pronta ad assistere i propri associati gratuitamente e pubblica le risposte alle domande più frequenti rivolte ai propri sportelli

Parma, 6 settembre 2019 – Confconsumatori offre assistenza gratuita a tutti i propri associati che possono accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), sia tramite i circa 100 sportelli sparsi sul territorio nazionale sia online (risparmio@confconsumatori.it). Dallo scorso giugno sono numerose le richieste di chiarimenti rivolte agli sportelli dai consumatori. Per questo l’associazione ha pubblicato un Vademecum completo con le risposte ai dubbi più frequenti.

A seguito del Decreto del MEF pubblicato il 21 agosto 2019 sulla Gazzetta ufficiale, dal 22 agosto per 180 gg. (fino al 18 febbraio 2020) si possono presentare le domande per accedere al FIR.

Ecco il Vademecum completo per i risparmiatori interessati.

POSSO ACCEDERE AL FIR?
Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni emesse dalle seguenti banche: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Etruria, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Cariferrara e le loro controllate (ad es. Banca Apulia e Banca Nuova). Possono accedere al FIR sia coloro che hanno acquistato da banche emittenti sia coloro che hanno acquistato da intermediari diversi dalle banche interessate. Dunque, possono presentare la domanda i seguenti soggetti in possesso delle azioni e obbligazioni subordinate alla data della messa in liquidazione coatta della banca:

  • Persone fisiche;
  • Imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
  • Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale;
  • Microimprese che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
  • I “successori” per causa di morte dei “risparmiatori”, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari fino ad oggi;
  • I “familiari” dei “risparmiatori”, costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai “risparmiatori”, a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
QUANTO POSSO RICHIEDERE?
  • Per le azioni l’indennizzo sarà pari al 30% del costo di acquisto originario;
  • Per le obbligazioni subordinate l’indennizzo sarà pari al 95% del costo di acquisto originario.

In entrambi i casi però, il limite massimo dell’indennizzo ottenibile è di 100.000 euro ed inoltre, dall’ammontare dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento. I possessori di quote di banche di credito cooperativo avranno diritto all’indennizzo nella misura del 30% (stesso trattamento degli azionisti).

QUANTO MI COSTA?

La procedura è gratuita e interamente online. È possibile presentare domanda in autonomia oppure farsi assistere da un’associazione dei consumatori. Infatti, ognuno può provvedere in proprio ad accreditarsi presso la piattaforma www.fondoindennizzorisparmiatori.it avendo cura di conservare le proprie credenziali di accesso e password.

Chi non volesse procedere ad accreditarsi autonomamente, potrà conferire incarico scritto ad un addetto della Confconsumatori con procura speciale da autenticare da Notaio o cancellerie. Confconsumatori offrirà assistenza gratuita ai propri associati, ovvero con chi ha versato la quota associativa. L’ammontare delle quote può essere richiesto direttamente alle sedi territoriali elencate qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/; chi non ha uno sportello vicino può richiedere informazioni e assistenza a distanza scrivendo a risparmio@confconsumatori.it o chiamando lo 0521/231846.

POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA?
I risparmiatori hanno diritto all’indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata (non devono provare di esser stati vittima di una violazione massiva nel collocamento) e in via cronologicamente prioritaria, se soddisfano almeno una delle seguenti due condizioni:

  • Patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, compresi i depositi bancari sul conto corrente, esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo, nonché esclusi i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
  • Ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Inoltre, per chi si trova in una di queste due condizioni, vi è ulteriore priorità per chi ha investito e pagato quindi alla banca un importo non superiore a 50.000,00 euro.

MI CONVIENE PRESENTARE LA DOMANDA PRIMA DEGLI ALTRI?
No, perché la Commissione tecnica deve ricevere tutte le domande e predisporre un elenco degli aventi diritto secondo le priorità sopra indicate: pertanto NON ha nessuna importanza la priorità cronologica della domanda. Bisogna comunque attendere che dopo la scadenza a febbraio 2020, i Commissari predispongano il piano di riparto, secondo le priorità sostanziali e non temporali sopra stabilite.
COME FACCIO A FARE DOMANDA AL FIR?
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 22 agosto 2019 per i 180 gg previsti dalla normativa. Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica. Il Portale https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/ consente agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, di registrarsi e presentare telematicamente le domande con i relativi allegati, nonché di verificare gli stati di avanzamento dell’iter istruttorio corrispondente.
QUALI DOCUMENTI MI SARANNO RICHIESTI?

Le domande dovranno contenere i seguenti documenti (da inviare esclusivamente in via telematica tramite il portale, in allegato alla domanda):

  • copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  • copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato dunque:
    • Ordine di acquisto per ogni titolo acquistato;
    • Conferma d’ordine o eseguito;
    • Certificazione rilasciata sul costo delle azioni od obbligazioni dalla Banca presso la quale si è acquistato il titolo;
    • Estratto conto titoli dal quale si evinca la titolarità dei titoli alla data di dichiarazione di LCA (Liquidazione Coatta Amministrativa) della Banca;
    • Estratto conto o attestazione bancaria dalla quale si evinca la titolarità dei titoli alla data odierna:
    • (solo per subordinate) documento che attesti il valore nominale residuo delle obbligazioni subordinate (valore che dovrebbe essere presente nel deposito titoli alla data di LCA);
    • IN ALTERNATIVA AI DOCUMENTI SOPRA ELENCATI: è fortemente consigliato richiedere alla propria banca una certificazione unica che riassuma i dati bancari che si evincono dai documenti sopra elencati. Anche in presenza di questa documentazione gli ordini di acquisto e/o conferma d’ordine sono comunque necessari nella fase di inserimento dei titoli sul portale FIR.
  • codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto e documento bancario che attesti la titolarità dell’iban indicato per il rimborso (IN ALTERNATIVA il portale mette a disposizione un facsimile di certificazione).
  • copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che verrà generata automaticamente dal sistema al termine della procedura, da stampare e firmare), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante, tra le altre cose, che i dichiaranti:
    • dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
    • non sono controparti qualificate né clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
    • sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
    • non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
    • se è in corso procedimento presso ACF, Tribunale o altro Ente.
  • (eventuale, se in possesso) copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari;
  • (solo in caso di successione o di trasferimento dei titoli) documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  • (tranne chi accede alla procedura semplificata – di vedano domande successive) copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUIF (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori. Ad esempio, si possono allegare: atti di citazione o querele penali; ricorsi in ACF proposti dal risparmiatore copie di atti penali come le richieste di rinvio a giudizio di amministratori delle banche risolte e/o l’ammissione di parte civile; precedenti estratti conti titoli, se evidenziano che si tratta del primo investimento in azioni o subordinate; stralci ispezioni BCE, Banca d’Italia e Consob. In caso di lacune, sarà la Commissione tecnica, durante l’istruttoria, a mettersi in contatto con l’avente diritto all’indennizzo o col suo delegato per richiedere eventuali integrazioni;
  • (solo in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria) copia di delega o procura; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale.
SONO UN EREDE, COSA DEVO FARE?
In caso di successione, occorre aggiungere alla documentazione sopra indicata anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante:

  • la data di decesso del risparmiatore;
  • i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
  • l’esclusione che vi siano altri successori;
  • la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
  • la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
RIENTRO NELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA, COSA DEVO ALLEGARE?
Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).

Il portale genera automaticamente, sulla base dei dati inseriti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (da stampare, firmare e allegare), attestante che:

  • la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore è di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all’art. 2 comma 1, lett. f), del decreto ministeriale 10 maggio 2019 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze del 13 aprile 2017, n 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’art. 10 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n 159;
  • oppure che l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 (vedi rigo 11 della dichiarazione Irpef), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
COSA SUCCEDE UNA VOLTA INVIATA LA RICHIESTA?
Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del risparmiatore richiedente, per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.

In sede di verifica istruttoria, la Commissione ha il potere di richiedere, esclusivamente in via telematica, attraverso l’indirizzo e-mail indicato in sede di compilazione della domanda, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario acquisire per la definizione dell’istruttoria, nonché di eseguire verifiche presso l’Agenzia delle Entrate e/o presso le banche circa la veridicità dei dati trasmessi. Gli indennizzi verranno corrisposti con bonifico bancario o postale, secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF, entro i limiti della dotazione finanziaria del Fondo.

  • Settembre, 5
  • 8990
  • Risparmio e Investimenti
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FIR: si comincia dalle 4 banche Chi aveva già ottenuto l’indennizzo dell’80% dal FIDT ora potrà accedere senza ulteriori istruttorie a un ulteriore 15% di rimborso

Parma, 3 luglio 2019 – In attesa che venga reso disponibile il portale per accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), c’è una “scorciatoia” riservata a chi, danneggiato dal fallimento delle quattro banche – Banca Etruria, Carife, Carichieti e Banca Marche – aveva già avuto accesso a un altro fondo, il Fondo Interbancario Tutela Deposito (FIDT). Chi aveva già dimostrato di avere i requisiti per accedere al rimborso dell’80% nel 2016 può ora richiedere un ulteriore 15% senza ripetere integralmente la procedura.

ACCESSO AL FIDT – Da luglio, ai sensi del comma 506 della legge finanziaria 2018 emendato con il Decreto Crescita, è possibile presentare per gli obbligazionisti subordinati delle 4 Banche la domanda di integrazione del contributo già ricevuto ovvero per ottenere un ulteriore 15%. La procedura da svolgere, in questo caso, presso il Fondo Interbancario tutela deposito anche on line https://fds1.fitd.it/, è semplice perché basterà inviare una autocertificazione indicando il numero di pratica precedente con la quale è stato riscosso l’80%, allegare un documento di identità ed il codice fiscale nonché l’iban.

CIRCOSTANZE PARTICOLARI – Ci sono circostanze in cui non sarà sufficiente presentare il numero di pratica. È il caso, ad esempio, del decesso del titolare delle obbligazioni subordinate, che comporterà più complesse procedure a carico degli eredi per avere il rimborso del 15%. Gli sportelli di Confconsumatori sono a disposizione degli interessati per fornire informazioni e assistenza.

E PER TUTTI GLI ALTRI? – Il Fir prevede rimborsi per i risparmiatori (obbligazionisti e azionisti) danneggiati delle seguenti banche fallite: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana. L’accesso al fondo, però, potrebbe essere differente e anche l’entità dei rimborsi. Si consiglia anzitutto verificare se nell’anno 2018 si possedevano i requisiti di accesso al FIR immediato, ovvero il reddito (35 mila euro) o patrimonio mobiliare (100 mila euro). Può essere utile a questo fine leggere il vademecum sul Fir pubblicato sul sito di Confconsumatori: https://www.confconsumatori.it/fir-ecco-cosa-serve-per-accedere/. In caso di possesso dei requisiti sarà necessario pazientare in attesa che CONSAP predisponga e lanci la piattaforma informatica. Coloro invece che non hanno i requisiti di reddito o patrimonio previsti dal Fir, potranno comunque, in seguito, accedere al Fondo presentando una richiesta più completa alla commissione che verrà costituita presso il MEF.

  • Luglio, 3
  • 3891
  • Risparmio e Investimenti
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SEDE REGIONALE E PROVINCIALE
L’AQUILA
SULMONA
Via E. Gianmarco 9   – CAP 67039
Telefono e Fax:  0864.50165
e-mail regionale e provinciale: confconsumatorisu@alice.it
e-mail sportello: confconsumatoriaqsu@gmail.com
Responsabile provinciale: Francesca Davini
Responsabile regionale: Domenico Taglieri
Orari di apertura: Martedì dalle 10 alle 12.30; Giovedì dalle 16 alle 18.30

CHIETI
Sede provinciale
SAN SALVO
Vico IV Garibaldi 2   – CAP 66050
Cellulare:  347.0834207
Email:   confconsumatorich@libero.it
Responsabili:   Antonio Artese
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