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Telefono: 0835.1766729
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E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
Orario di apertura: Martedì dalle 17 alle 19; Giovedì dalle 16 alle 19

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Via Garibaldi, 131 – CAP 75026
Telefono: 328.1984943
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: class action

L’intervento di Confconsumatori al convegno del CNCU del 25 febbraio 2008

Come è noto, la legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha modificato il cosiddetto Codice del consumo (dlgs n. 206/2005), inserendo l’articolo 140 bis che disciplina l’azione collettiva risarcitoria. Il nuovo articolo 140 bis del Codice del consumo rappresenta certamente una novità per l’ordinamento giuridico italiano. Tale novità può essere analizzata da due differenti prospettive: una prima prospettiva è quella che possiamo definire, in senso lato, politica, mentre la seconda è quella più strettamente giuridica. L’inserimento all’interno dell’ordinamento nazionale di una disciplina in materia di azione collettiva può rappresentare per il nostro Paese un’opportunità sia per quanto riguarda il rapporto associazioni  – cittadini, sia per quanto riguarda una maggior attenzione delle imprese nei confronti dei consumatori . In primo luogo è opportuno precisare il significato e l’obbiettivo di una normativa in materia di cd. class action. Siamo infatti di fronte ad un nuovo strumento che l’ordinamento giuridico mette a disposizione della collettività con il fine di far valere al meglio i diritti che altre norme del medesimo ordinamento prevedono a favore dei singoli consumatori. Non siamo di fronte ad una normativa che crea nuovi diritti sostanziali, ma ad una disciplina che intende rendere più efficaci i diritti già previsti dall’ordinamento . Semplificando, possiamo così sintetizzare: i diversi diritti sanciti dall’ordinamento sono la voce, l’azione collettiva è l’altoparlante di tale voce, il microfono per amplificare l’efficacia dei diversi diritti di cui sono già titolari i cittadini.

Per quanto riguarda la legittimazione a promuovere l’azione risarcitoria collettiva, la formulazione della norma è assai ampia, non sembrando escludere, a priori, neppure le formazioni politiche. È auspicabile, tuttavia, che la nuova disciplina non diventi, magari in situazioni particolari, uno strumento di lotta politica.

Per quanto riguarda, invece, la ratio della disciplina riteniamo che uno dei successi più importanti che la normativa in materia di azione collettiva potrà conseguire è quello di spingere le imprese ad adottare comportamenti  virtuosi nei rapporti con i consumatori e con gli utenti . L’azione collettiva risarcitoria dovrebbe diventare un deterrente per spingere le imprese  ad eliminare o modificare comportamenti illegittimi o comunque non improntati al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Affinché ciò accada, l’azione collettiva risarcitoria deve, al momento dell’applicazione pratica, dimostrarsi uno strumento di provata efficacia. Ad oggi, è assai difficile ipotizzare quali potranno essere gli effetti pratici della nuova disciplina; in ogni caso, a nostro parere, è necessario che le diverse associazioni dei consumatori sappiamo sfruttare al meglio questa opportunità.

Il mondo dell’associazionismo consumeristico nazionale dovrebbe riuscire ad interpretare l’azione collettiva  non come una competizione tra le diverse sigle, ma come un’opportunità per unire le forze per il raggiungimento di un obiettivo comune. Le associazioni hanno oggi l’opportunità, anzi l’“obbligo”, di fondere le diverse competenze per  assicurare il miglior successo alla neonata class action. A nostro parere sarebbe un importante passo avanti per l’intero sistema consumeristico italiano se le associazioni riuscissero a dare vita a comuni pool di tecnici con l’obiettivo di studiare in modo approfondito la materia. E’ indubbio, infatti, che i problemi giuridici che la nuova disciplina in materia di azione collettiva risarcitoria pone sono di notevole spessore, così come è evidente che il promotore dell’azione collettiva dovrà assumersi notevoli oneri di natura organizzativa e finanziaria. A tal proposito basti pensare all’obbligo di dare idonea pubblicità ad un’azione collettiva che ha superato il giudizio di ammissibilità da parte del Tribunale competente.

Il successo delle prime azioni collettive risarcitorie, studiate, avviate e vittoriosamente concluse da diverse associazioni consumeristiche in collaborazione tra loro, rappresenterebbe un primo importante successo di tutto il movimento e non di un’associazione particolare e troverebbe, certamente, il plauso dell’intera opinione pubblica. D’altra parte, un movimento consumeristico sempre più coeso riuscirebbe ad avere ben maggior peso nei rapporti con il mondo delle imprese.

avv.Massimiliano Valcada – componente del Consiglio confederale Confconsumatori

Trovi QUI la posizione di tutte le associazioni di consumatori intervenute al convegno

  • Febbraio, 26
  • 1950
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Azione risarcitoria collettiva: il ministro Bersani al convegno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti

Roma, 25 febbraio 2008 – Si è concluso con l’intervento del ministro dello sviluppo economico Pier Luigi Bersani il congresso organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti (CNCU) su “L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori: opportunità e prospettive”.

“ Per approvare questa normativa siamo partiti da un’esigenza fondamentale: non lasciare solo Davide (il consumatore) contro Golia (le imprese)- ha detto il ministro Bersani- perché se il consumatore non riesce a soddisfare i propri diritti, anche di scarsa entità economica, sarà alimentata la frustrazione del cittadino che prima o poi esploderà ”.

“ Vorrei inserire questo tema dell’azione collettiva all’interno di un quadro di complessiva riscossa civica di questo Paese —ha continuato – Tutti, aziende, istituzioni e associazioni sul territorio non possono disperdere energie e attenzioni sui temi che riguardano il cittadino. Non immaginiamoci, perciò, nessun tipo di rinvio all’immediata applicabilità di questa normativa nel mese di luglio ”.
Tre sono i punti fondamentali per la tutela dei consumatori per il ministro Bersani: “ Aprire mercati liberalizzati, tutelare i consumatori in questi mercati e aumentarne la loro soggettività giuridica. Credo che l’azione risarcitoria collettiva possa rispondere a queste esigenze ”.

Pier Virgilio Dastoli , direttore della Rappresentanza Europea in Italia , è intervenuto a nome del Commissario europeo per la tutela dei consumatori, Meglena Kuneva manifestando l’intenzione a seguire da vicino l’applicazione in Italia della nuova legge e che, come annunciato nella Strategia 2007-2013, prenderà in considerazione la necessità di un intervento europeo in materia di azioni collettive per i consumatori”.

Nel corso della tavola rotonda, è stato espresso un giudizio sostanzialmente positivo da parte delle associazioni dei consumatori.
 “ E’ certamente una legge perfettibile, ma è una buona legge. Sperimentiamola intanto e poi vedremo ” hanno commentato Rosario Trefiletti di Federconsumatori e Ivano Giacomelli di Codici .

Antonio Longo di Movimento Difesa del Cittadino ha lanciato anche l’idea di far partire il 1° luglio, giorno di entrata in vigore degli articoli 445 e 449 della Legge Finanziaria 2008 che hanno introdotto l’Azione collettiva risarcitoria, un’unica azione collettiva a nome di tutte le associazioni. Un appello a lavorare insieme, quindi, ha aggiunto Massimiliano Valcada di Confconsumatori : “ a superare la frammentazione delle sigle per essere più forti come associazioni ”.

“ Noi non faremo azioni temerarie – ha affermato Elio Lannutti , presidente dell’ Adusbef –  ma stiamo già lavorando con un pool di giuristi per avviare azioni collettive su anatocismo e asimmetria dei tassi di interesse ”.

Non sono mancate però forti perplessità sul merito e sull’effettiva applicabilità della legge tanto che le associazioni stanno già lavorando per presentare al nuovo legislatore proposte di modifica e di miglioramento della normativa.

Per Massimiliano Dona dell’Unione Nazionale Consumatori : “ tra i tanti punti che andrebbero corretti il campo di azione inspiegabilmente limitato ai contratti su moduli e formulari, l’impossibilità di agire contro la Pubblica amministrazione, le lungaggini in fase di esecuzione della sentenza di condanna e la mancata previsione di un danno punitivo che avrebbe consentito di rendere queste azioni praticabili dalle associazioni di consumatori che allo stato sono nell’impossibilità di attivarle, proseguirle e pubblicizzarle, vista la scarsità di mezzi a loro disposizione ”.

Sulla stessa scia l’intervento di Marco Ramadori del Codacons che, oltre al rammarico che la norma non abbia previsto il danno punitivo si chiede: “ Che succede se si vince l’azione collettiva e l’impresa si rifiuta di pagare e non accetta la conciliazione? ”.

Più scettico sull’effettiva potenzialità di questa norma è Paolo Landi dell’Adiconsum : “ un’azienda che vuole resistere ad un’azione collettiva con questo sistema sa di poterlo fare per anni e senza pagare un euro. L’unica cosa che può aprire spazi di negoziazione è il rischio di un danno per l’immagine dell’azienda ”.

Infine, la voce delle aziende con l’intervento Raffaele Morese di Confservizi : “ Non siamo ostili all’introduzione della class action. Noi abbiamo istituito in passato con le associazioni dei consumatori un protocollo di intesa per la soluzione extragiudiziale delle controversie. Ci auguriamo che la conciliazione possa rimanere una modalità da percorrere in via prioritaria rispetto alla class action ”.

Elio Schettino di Confindustria : “ Il provvedimento così com’è attualmente non funzionerà e a nostro avviso porterà un grande danno all’immagine delle aziende. Ci auguriamo che in questi mesi sia possibile apportare alcune modifiche che rispondano meglio alle esigenze del sistema giuridico e industriale del nostro Paese ”.

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it – Luisa Leonzi 348.8013644
________________________________________
ACU, ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF, ASSOUTENTI, CASA DEL CONSUMATORE, CTCU, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MDC, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

  • Febbraio, 25
  • 2018
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Azione risarcitoria collettiva: le associazioni del CNCU a confronto con istituzioni e aziende per valutare prospettive, sfide e opportunità

Roma, 25 febbraio 2008 – L’Italia fa un altro passo avanti in Europa introducendo l’Azione collettiva risarcitoria. Ma per le associazioni del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti (CNCU) “è una base di partenza sulla quale occorre ancora lavorare molto”. Mancano pochi mesi all’entrata in vigore della normativa (1° luglio, secondo quanto previsto dall’art.2 commi 445-449 della Finanziaria 2008, inserita nel Codice del consumo all’art. 140 bis) e il CNCU ha riunito oggi, lunedì 25 febbraio, a Roma rappresentanti di istituzioni, italiane ed europee e aziende per fare un bilancio su prospettive, sfide ed opportunità della nuova normativa .

“ E’ una legge di straordinaria portata innovativa –ha affermato Antonio Lirosi, capo Dipartimento del ministero dello Sviluppo Economico- E’ un primo risultato concreto anche se perfettibile. Tra un anno il CNCU dovrà fare un bilancio della fase di attuazione, coinvolgendo magistrati, operatori del diritto e professori universitari ”.

Numerose le voci positive da parte delle 16 associazioni del CNCU, soprattutto a favore dell’impatto preventivo che questo strumento potrà avere per indurre le imprese ad evitare comportamenti scorretti che penalizzano il cittadino . Allo stesso modo il giudizio è complessivamente favorevole sull’introduzione nel procedimento di una fase conciliativa, che miri ad una soluzione concordata sulla determinazione delle somme da corrispondere o da restituire. Secondo alcune associazioni, però, non sono definite le conseguenze reali di un eventuale esito negativo della conciliazione, con il rischio che il tutto si traduca in un ulteriore allungamento dei tempi (perché, si è detto, non prevedere una decisione a maggioranza visto che il collegio è composto da tre conciliatori?).

Sono ugualmente forti, però, i timori espressi da molti presidenti delle associazioni in merito al fatto che alcuni difetti della legge possano limitarne l’efficacia. Le 16 associazioni del CNCU citano diversi aspetti ancora da migliorare: si parla di una procedura lenta e farraginosa che rischia di allungare di molto i tempi della decisione; della mancanza di esecutività già della prima sentenza del giudice, che indebolisce nei fatti il concreto diritto del consumatore al risarcimento; dei costi eccessivi che possono scoraggiare i soggetti legittimati dal proporre azioni e per questo è stata avanzata l’ipotesi di costituire un fondo spese con le multe antitrust; di un numero ristretto di ambiti nei quali l’azione può essere esperita, sottolineando, ad esempio, come non sia opportuno che rimanga esclusa dall’azione la Pubblica amministrazione. Per questo le associazioni, pur avendo già individuato le aree tematiche sulle quali lavorare per intraprendere eventuali azioni risarcitorie, invocano prudenza e chiarezza nell’informare i cittadini sulle possibilità offerte da questo strumento.

Ufficio stampa Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCU
ufficiostampa@cncu.it – Luisa Leonzi 348.8013644
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  • Febbraio, 25
  • 2039
  • Servizi e Società
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“L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Opportunità e prospettive” Roma, 25 febbraio 2008

Si terrà il 25 febbraio 2008 allo Spazio Etoile (Piazza S. Lorenzo in Lucina, 41) di Roma il convegno “ L’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Opportunità e prospettive ”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

Un’intera giornata di approfondimento sulla class action che vedrà a confronto rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle aziende, delle istituzioni e delle Camere.

Parteciperanno, tra gli altri, il ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani; Sergio D’Antoni; il direttore generale di Confindustria, Maurizio Beretta; il presidente di Confservizi, Raffaele Morese.

Scarica QUI il programma del convegno

Scarica QUI la scheda di registrazione partecipanti

Da Tuttoconsumatori

  • Febbraio, 14
  • 2007
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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La class action: uno strumento da approfondire

L’azione risarcitoria collettiva, o più comunemente chiamata class action , è stata introdotta con la Finanziaria 2008 (L.24 dicembre 2007 n.244 – clicca  QUI  per scaricare il testo) dopo un lungo iter di proposte e discussioni all’interno del Parlamento.

Si tratta di uno strumento giuridico di notevole importanza, innovativo nel sistema giudiziario italiano ed alternativo all’azione individuale perché consente ai cittadini, consumatori ed utenti di agire collettivamente, per il tramite di associazioni e comitati, contro uno stesso responsabile della violazione dei diritti di una pluralità di persone. Con la class action, quindi, non si creano diritti nuovi in capo ai consumatori, ma si ha uno strumento per rendere più efficace la tutela di quei diritti che l’ordinamento già riconosce . Le norme sostanziali di tutela sono già presenti nell’ordinamento e sono  contenute in altre disposizioni (es. la legislazione in materia di clausole abusive, di contratti finanziari, la multiproprietà, ecc.). L’obiettivo della disciplina è dunque quello di rafforzare e applicare più incisivamente gli strumenti di tutela a favore dei cittadini già presenti nell’ordinamento. La normativa adottata è stata collocata nel Codice del Consumo che è stato modificato con l’inserimento dell’art. 140 bis (clicca  QUI  per scaricare il testo).

Sinteticamente possiamo così riassumere i tratti caratterizzanti della nuova disciplina:  

1. Chi ha la legittimazione a promuovere l’azione collettiva?

Legittimati a proporre l’azione collettiva sono le associazioni presenti nel CNCU. E’ inoltre prevista la legittimazione ad agire di altre associazioni o comitati "adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere". In sintesi il legislatore ha voluto demandare tale compito ai giudici che dovranno chiarire quali sono i criteri da seguire per definire l’adeguatezza della rappresentatività. La normativa ha anche introdotto una sorta di "filtro" per quanto riguarda l’ammissibilità di un’azione collettiva risarcitoria (cd. class action). La procedura può infatti terminare anche prima di un dettagliato esame nel merito quanto il giudice ritenga la domanda “manifestamente infondata”, oppure se sia accertato un conflitto di interessi o quando non vi sia un interesse collettivo (inteso genericamente come ogni interesse violato che si riferisca ad una pluralità di soggetti) da tutelare.

2. Che tipo di danno è risarcibile?

I danni risarcibili sono sia di tipo contrattuale, sia di tipo extracontrattuale, purché effettivamente subiti e dimostrabili. Per quanto riguarda i danni di natura contrattuale sono risarcibili quelli relativi ai cd. contratti per adesione ex articolo 1342 del codice civile. Sono i classici contratti ai quali il consumatore aderisce tramite la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla sua controparte. Sono risarcibili anche i danni derivanti da pratiche commerciali scorrette (vedi QUI la nuova disciplina in materia di pratiche sleali) e da illeciti derivanti dalla violazione di norme antitrust.

3. Quando entra in vigore la class action?

Il primo luglio 2008.  

4. Lo strumento si applica retroattivamente, cioè anche a giudizi già in corso e i cui diritti non si siano prescritti?

La normativa in materia di azione collettiva risarcitoria è una disciplina di natura processuale. Alla data di entrata in vigore dell’articolo 140 bis del Codice del Consumo (01 luglio 2008), i soggetti legittimati potranno azionare la cd. class action. Ciò premesso, occorre verificare qual è il diritto sostanziale che si vuole far valere con l’azione collettiva risarcitoria. Se il diritto, pur riferendosi a fatti accaduti prima dell’entrata in vigore della disciplina, non è prescritto, in quel caso si ritiene che l’azione collettiva potrà essere utilmente azionata. Se, invece, il diritto che voglio far valere è già prescritto, la class action non può farlo rivivere ex novo. E’ facile, tuttavia, prevedere che il punto sarà oggetto di "contesa" tra le contrapposte parti.

5. Come si aderisce alla causa collettiva?

Il singolo consumatore (così come definito dal Codice del Consumo, cioè “ la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ”) o l’utente, devono aderire espressamente (sistema dell’opt-in) dando comunicazione scritta al proponente (associazioni o comitati promotori), il quale, superato il preliminare giudizio di ammissione, dovrà pubblicizzare adeguatamente la procedura. L’adesione può essere manifestata al proponente fino all’udienza conclusiva del giudizio di appello.

6. Chi è il Tribunale competente?

La legge ha fissato la competenza nel Tribunale in cui ha sede l’impresa convenuta.

7. Quale effetto ha la sentenza pronunciata?

La sentenza accerta l’illegittimità o la legittimità di un comportamento dell’impresa in relazione alla violazione contestata dal promotore.

  • Febbraio, 10
  • 2071
  • Accesso alla giustizia e conciliazioni
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Considerazioni sulla class action da Confconsumatori

Dopo aver partecipato alla consultazione promossa dalla Commissione parlamentare competente proponendo emendamenti nel gennaio 2007 (clicca  QUI per leggere il testo presentato), Confconsumatori sta formando i quadri dirigenti e i legali, sia trasferendo la conoscenza dello strumento processuale e degli effetti prodotti nei paesi in cui è in vigore, sia simulandone l’utilizzo responsabile in Italia.

Confconsumatori ritiene che l’utilizzo degli strumenti che l’ordinamento pone nelle mani dei cittadini consumatori con senso di responsabilità e nel loro esclusivo interesse , uno dei quali certamente è la riduzione dei tempi e dei costi della giustizia , sia il modo giusto di porsi nei confronti del mercato. Ogni decisione relativa ad azioni da intraprendere sarà presa a tempo debito.

“ Sarà così più semplice in futuro fare riconoscere i diritti dei cittadini truffati, senza costringerli a costose cause singole , intasando le aule dei Tribunali civili ” conclude Mara Colla, Presidente nazionale Confconsumatori.

  • Dicembre, 19
  • 2045
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