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E-mail: confconsumatorimatera@gmail.com
Responsabile: Giovanni Vinci
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presso Confederazione Italiana Agricoltori
Telefono: 328.1984943
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Orario di apertura: venerdì dalle 17 alle 19

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Telefono: 338.7686589
E-mail: confconsumatoribasilicata@gmail.com
Orario di apertura: mercoledì dalle 16 alle 18.30

TAG: class action

Class Action: prima sentenza sulla Tia a Bologna Una delle prime class action in Emilia Romagna su un tema caro a Confconsumatori: l’Iva sui rifiuti. «Aprifila importante, con qualche limite»

Ferrara, 10 ottobre 2015 – Una delle prime, probabilmente la prima sentenza in assoluto ex art. 140 bis, la cosiddetta Class Action, in Emilia Romagna. Confconsumatori regionale incassa un importante risultato, peraltro su un tema molto caro all’associazione: il rimborso dell’Iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale (Tia), riguardo il quale sono in corso quasi un centinaio di cause cumulative a Parma, a cura di Confconsumatori.

Un associato di Ferrara si è rivolto all’associazione chiedendo la restituzione dell’Iva versata sulla Tia dal 2006 al 2012, sulla base della ormai nota sentenza della Corte di Cassazione (5431 del 13 aprile 2012) che riconosceva la natura non tributaria della tariffa e di conseguenza il fatto che non dovesse essere assoggettabile ad Iva.

La scelta dei legali di Confconsumatori è stata quella di intraprendere la class action per sperimentare una nuova strategia d’azione che, nonostante i molti limiti della normativa italiana, è conveniente, almeno in termini economici, per il consumatore.

Il Tribunale di Bologna ha risposto così, nel merito, applicando una distinzione, rifacendosi alla Cassazione, tra Tia/1 (Tariffa di Igiene Ambientale) e Tia/2 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), questa seconda applicata a Ferrara dal 2008. Il Giudice ha riconosciuto la legittimità della restituzione della sola Tia/1 ma, di fatto, non ha potuto decidere di condannare Hera Spa alla restituzione in quanto la normativa sulla Class Action impedisce di pronunciarsi per fatti antecedenti l’entrata in vigore della normativa stessa, ovvero il 2009. Va evidenziato, tuttavia, che la distinzione tra Tia/1 e Tia/2 è stata superata da diversi Giudici di Pace di Parma che, di fatto, hanno assimilato le due Tariffe dando ragione alle pretese dei consumatori.

Ma la vera novità della sentenza sta nella procedura stessa: «Si tratta della prima class action contro Hera per il Tribunale di Bologna – commentano il presidente regionale di Confconsumatori Secondo Malaguti e l’avvocato Sergio Di Chiara che, insieme all’avv. Lorenzo Zappaterra e all’avv. Luca Bolognesi Guelfi, ha difeso in giudizio l’associato – rappresenta un’aprifila importante. Abbiamo infatti chiarito due importanti principi. Da un lato la restituzione dell’Iva sulla Tia/1 è legittima, una notizia che riguarda decine di migliaia di utenti. Dall’altro lato i consumatori, o anche solo uno di loro, come in questo caso, in quanto rappresentante di una classe, possono intraprendere una class action, risparmiando sui costi della giustizia, ma scendendo a compromesso riguardo i limiti della normativa».

Scarica la sentenza del Tribunale di Bologna.

[Nella foto: da sinistra l’avvocato Lorenzo Zappaterra, il consumatore Giuliano Marzola e l’avvocato Sergio Di Chiara]
  • Ottobre, 12
  • 4500
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Volo dirottato, Confconsumatori: «Presto una class action contro Ethiopian Airlines» Danni materiali, morali e alla salute: già 20 passeggeri assistiti da Confconsumatori: «Chiara la responsabilità risarcitoria della Compagnia»

Parma , 5 marzo 2014 – Più di 20 passeggeri del volo ET 702 Addis Abeba – Milano del 17 febbraio scorso si sono rivolti a Confconsumatori per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del dirottamento dell’aereo da parte del secondo pilota.

Sono immaginabili le angosce e le paure vissute dai passeggeri se si considera che il velivolo per diverse ore è rimasto in mano ad una persona, priva di controllo, che, secondo diverse testimonianze, ha lasciato precipitare il mezzo per oltre un minuto, rovesciando oggetti e strumenti privati e del personale, costringendo i passeggeri a indossare le maschere d’ossigeno e gettando nel panico l’intero equipaggio, oltre ai passeggeri.

I travagli e le angosce non sono terminate all’atterraggio quando le teste di cuoio elvetiche, armi alla mano, hanno sgombrato il velivolo. Danni materiali, dunque, ma anche morali e alla salute per i passeggeri, molti dei quali non riescono tuttora a riposare la notte, con tutti gli effetti che ne conseguono anche sul profilo professionale.

È evidente per Confconsumatori la responsabilità risarcitoria della compagnia a norma dell’art. 2049 c.c. per il dirottamento , da considerarsi, oltre che un reato, anche un illecito civile commesso da un dipendente, il secondo pilota appunto. Responsabilità risarcitoria aggravata dal comportamento del comandante e primo pilota , il quale ha abbandonato la cabina, senza attenersi alle norme di comportamento introdotte dopo i tragici fatti dell’11 settembre 2011.

Secondo l’avvocato Giovanni Franchi , il legale di Confconsumatori Parma che si sta occupando della questione, « Sussistono tutti i presupposti per esperire la cosiddetta azione di classe prevista dall’art. 140 bis del Codice del consumo, azione mediante la quale tutti i passeggeri potranno trovare il ristoro per i pregiudizio da loro subito ».

I passeggeri coinvolti nel dirottamento del volo Addiss Abeba – Milano del 17 febbraio scorso possono rivolgersi alla sede di Confconsumatori Parma :

CONFCONSUMATORI PARMA

Via Mazzini, 43 – CAP 43121

Telefono: 0521.230134-233583; Fax: 0521.285217

E-mail: parma@confconsumatori.it

Orari di apertura:  Lun, merc, ven: 9,30 – 12; tutti i pomeriggi: 14,30 – 18,00. Chiuso il martedì e il giovedì mattina.

  • Marzo, 5
  • 2417
  • Emilia Romagna, sitoer, Turismo e Trasporti
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Note critiche all’art. 140 bis del Codice del Consumo sull’azione collettiva risarcitoria

Dopo che anche in Italia era stata finalmente introdotta la class action, l’ entrata in vigore della norma, fissata al 1° luglio 2008 è stata rinviata al 1° gennaio 2009.

Il che non è, peraltro, del tutto criticabile. A ben riflettere, la disposizione contiene, infatti, diverse incertezze, soprattutto giuridiche, da eliminare con l’ausilio di esperti di diritto processuale civile. Non siamo, infatti, un paese di Common Law, dove tutto può essere risolto dal giudice. Le scelte politiche devono essere accompagnate dalla redazione, a regola d’arte, di disposizioni legislativa.

E valgano, al riguardo, i seguenti rilievi. – 1 –

L’azione collettiva risarcitoria – così la stessa è definita dalle norme che la regolano, cioè come detto l’art. 140 bis del Codice del consumo – riguarda il diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione di somme spettanti a singoli consumatori o utenti  nell’ambito di rapporti giuridici relativi ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c., ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

La stessa è, quindi, in primo luogo esperibile per inadempimenti ad obblighi derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari. Viene allora subito da chiedersi se la medesima possa essere esercitata quando il rapporto contrattuale non scaturisca dalla sottoscrizione di un documenti qualificabile come modulo o formulario . Vengono al riguardo in mente i gravi ritardi ferroviari, perché qui l’utente, quando compra il biglietto, non sottoscrive alcunché.

A parere di chi scrive la norma non è stata correttamente formulata perché, stando alla sua formulazione, non consente di agire, nell’ambito di quei rapporti contrattuali in cui non si sia al cospetto di un modulo o di un formulario, come accade quando il negozio sia stato stipulato oralmente oppure al di fuori dello schema previsto dall’art. 1342 c.c. Da qui, la necessità di riscriverla, aggiungendo magari a quell’articolo il precedente art. 1341 c.c. e speciificando “… contratti soggetti all’applicazione di condizioni generali di contratto o stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c.”. Così facendo si lascerebbe immutata l’intenzione del legislatore di riservare l’applicazione della norma ai rapporti intercorrenti con una generalità di consumatori o di utenti, senza peraltro negare agli stessi tutela, laddove non via sia stata stipulazione mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. – 2 –

Perché l’azione sia esercitabile necessita, stando all’attuale formulazione della norma, che siano stati lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti , laddove con tali definizioni si intende, a norma dell’art. 3 lett. a), “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Ed è il caso di ricordare che per la giurisprudenza, tanto quella formatasi sulle disposizioni del codice civile quanto quella successiva chiamata a pronunciarsi su questioni inerenti a norme del Codice del consumo, consumatore è soltanto la persona fisica con esclusione, quindi, non solo delle società, ma anche di altri enti collettivi privi di finalità di lucro, quali associazioni, comitati, fondazioni e cooperative. È questa una scelta normativa operata prima a livello comunitario, poi confermata dal legislatore interno in sede di ricepimento delle direttive, ma non senza perplessità ed accesi dibattiti, sia in sede europea  che in quella parlamentare; perplessità e dibattiti che hanno continuato a trovare echi in dottrina  e in molte pronunce giurisprudenziali.

Quanto detto ci induce a ritenere che l’art. 140 bis dovrebbe anche qui essere modificato in modo da consentire l’utilizzo dell’azione di classe per far valere la lesione di diritti di enti, in qualche modo equiparabili a consumatori, perché ad es. non aventi finalità commerciali. – 3 –

Sono legittimate all’esercizio dell’azione, oltre alle associazioni consumeristiche di cui al comma 1 dell’art. 139 Codice del consumo, anche le associazioni e i comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere con la medesima. La norma non dice, peraltro, come vada valutata l’adeguatezza. E ciò deve essere criticato, perché si rende così possibile la costituzione di enti ad hoc, magari da parte di avvocati desiderosi di esercitare quest’azione.

Dovrebbe, in altre parole, chiarirsi quando ricorra quell’adeguatezza nella rappresentanza, che attribuisce al comitato la legittimazione ad agire.

Quanto ai legittimati passivi l’azione, almeno apparentemente, è limitata a soggetti privati, se si tiene prese che l’azione è utilizzabile contro imprese. Non si vede, peraltro, perché debbano essere così esclusi gli enti pubblici, quali le Regioni, le province e i Comuni, visto che anche loro commettono gravi lesione dei diritti dei consumatori, specie con riferimento alla tutela della salute. – 4 –  

In merito al giudizio, problemi si pongono relativamente  al rito applicabile . Nulla dice al riguardo la norma, con l’effetto che  oggi la procedura dipende dal rapporto oggetto della controversia. Più in particolare, se nella maggior parte dei casi il rito dovrebbe essere quello ordinario, quando la controversia è relativa ad uno dei rapporti previsti dall’art. 1 d.lgs. n. 5/03, come ad esempio quelli d’intermediazione mobiliare, la causa dovrebbe invece regolata da tale decreto legge con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo processuale.

Il silenzio dell’art. 140 bis  impone una chiarificazione, così da rendere esplicito quali disposizioni procedurali debbano applicarsi ad ogni tipo di azione collettiva risarcitoria. – 5 –

La norma non è particolarmente chiara neppure in merito circa gli effetti della notificazione dell’atto introduttivo , che per il secondo comma dell’art. 140 bis comporta l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c. In favore di chi – viene infatti da domandarsi – ? Anche qui sarebbe il caso di specificare che quegli effetti si producono, come dovrebbe essere, soltanto a favore degli aderenti e solo dal momento dell’adesione. – 6 –

Venendo al giudizio, dispone il terzo comma dell’art. 140 bis che alla prima udienza il Tribunale pronuncia sull’ammissibilità della domanda.   Anche qui sarebbe il caso di ampliare la norma, introducendo alcune specificazioni, in primo luogo circa l’individuazione del momento in cui deve tenersi la prima udienza in relazione al rito applicabile.

Chiaro, infatti, che nel caso in cui il giudizio sia regolato dalle norme del codice di procedura civile allora la stessa dovrebbe essere quella contemplata dall’art. 183 c.p.c. Non si tratterebbe, peraltro, della prima udienza di trattazione, prevista per la comparizione delle parti e per le richieste di memorie anche istruttorie. La stessa, in caso di prosecuzione del giudizio, sarebbe quella successiva all’eventuale ordinanza declaratoria dell’ammissibilità della domanda.

Qualora il giudizio si svolga, invece, nelle forme del rito societario, l’udienza dedicata alla pronuncia sull’ammissibilità sarebbe quella di discussione della causa prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 5/03. La stessa secondo quanto stabilito da quest’articolo si svolgerebbe con discussione orale dopo il deposito da parte dei contendenti di comparse conclusioni. Ove  il giudizio venga ritenuto ammissibile, allora il Collegio dovrebbe anche provvedere sulle prove e pronunciarsi sulle decisioni al riguardo del Relatore.

Non potrebbe invece anche accadere che la causa venga subito decisa, dovendosi dare al convenuto la possibilità di reclamare l’ordinanza. Ma è evidente che tutti questi momenti dovrebbero essere disciplinati dalla disposizione. Un motivo in più, questo, per ritenere indispensabile l’intervento della dottrina processualistica.

In merito alla questione su cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi, ossia quella inerente all’ammissibilità della domanda, deve ricordarsi che l’ordinanza, sia positiva che negativa, dovrebbe, come oggi è, essere reclamabile davanti alla Corte d’appello che pronuncerebbe sulla stessa in camera di consiglio. Nulla, peraltro, dice la legge circa il termine.

Trattasi, a parere di chi scrive, di un’inaccettabile silenzio da riempire, perché è molto grave che i legislatore non si sia preoccupato, come sempre avviene in questi casi, di fissare un termine entro il quale appellare o reclamare.

Dovrebbe, inoltre, essere specificato che in caso di impugnazione la causa non possa proseguire. E soprattutto che, nell’ipotesi di reclamo, il giudizio debba venire sospeso in attesa della decisione della Corte d’appello a norma dell’art. 295 c.p.c. – 7 –

Merita a questo punto osservarsi che la norma dovrebbe meglio illustrare la posizione di coloro che aderiscono all’azione. Dispone, infatti,  il quarto comma dell’art. 140 bis che se accoglie la domanda il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. E che se possibile, il tribunale quantifica la somma minima da versare a ciascuno. Ma non chiarisce la norma la posizione di coloro che hanno aderito.

Dovrebbe, invero, soprattutto dirsi che non è sufficiente una semplice adesione per ottenere la condanna a proprio favore, necessitando che il tribunale, oltre ad accertare il fondamento della domanda proposta dall’associazione consumeristica, stabilisca chi tra gli aderenti si trova nella condizione per poter fruire degli effetti della decisione . Diversamente ci si troverebbe in una situazione di assoluta anarchia, che consentirebbe a chiunque di aderire anche senza averne diritto. Tale rilievo trova, del resto, conferma nella disposizione contenuta nel sesto comma, a norma del quale “La sentenza che definisce il giudizio ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva”.

Ciò dimostra che, seppur in modo anomalo, anche chi ha aderito è parte del giudizio. Tant’è che dispone sempre lo stesso comma: “È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1”. Costoro non sono parti in causa e, come tali, vincolati al giudicato.

Insomma, il legislatore dovrebbe chiarire se gli aderenti assumono la veste di litisconsorti facoltativi con tutte le  conseguenze che ne derivano, specie in relazione all’appellabilità da parte loro della sentenza, ovviamente solo relativamente all’accoglimento della domanda nei loro confronti.

Ciò detto, non resta che sperare in un intervento del legislatore con l’ausilio di tutti i soggetti ingessati – associazioni consumeristiche incluse – e che, come molti ritengono, non si sia, invece di fronte, solo ad una banale scusa  per ritardare l’entrata in vigore della class action.

avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori Parma

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DELL’ART.140BIS DEL CODICE DEL CONSUMO

  • Luglio, 11
  • 2792
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Convegno organizzato da Confconsumatori Toscana a Grosseto "LE CLASS ACTION" - 23 maggio 2008 - ore 15

Confconsumatori-Federazione regionale Toscana e Camera Civile degli avvocati della provincia di Grosseto organizzano il convegno sul tema LE CLASS ACTION 23 maggio 2008, ore 15.00
Hotel Granduca
Grosseto

Programma

ore 15.00
Saluti ed introduzione
Avv. Luigi Bonacchi
(Presidente Ordine Avvocati della Provincia di Grosseto)
Avv. Claudio Boccini
(Presidente Camera Civile degli Avvocati della Provincia di Grosseto)

ore 15,30
Avv. Massimiliano Valcada
(Responsabile nazionale diritto comunitario e rapporti con l’U.E. della Confconsumatori)
“ L’Europa e le class action, confronti e paragoni ”

ore 16,00
Avv. Marco Festelli
(Responsabile nazionale strategie giudiziarie della Confconsumatori)
" Azione collettiva, luci ed ombre alla prova dei fatti "

ore 16,30
Avv. Giovanni Franchi
(Coordinatore consulta nazionale legali Confconsumatori)
“ Azione collettiva a tutela dei consumatori ”

Dibattito

Presiede
Avv. Alessia Granchi
(Consigliere Camera Civile di Grosseto e consulente Confconsumatori)

L’Evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto e attribuirà numero 3 crediti formativi ai partecipanti.

Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione Toscana realizzato  con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico”.

  • Maggio, 7
  • 2001
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Approfondimento dell’avv.Giovanni Franchi

E così anche in Italia è stata finalmente introdotta la class action.

L’azione collettiva risarcitoria – così la stessa è definita dalle norme che la regolano, cioè l’art. 140 bis del Codice del consumo – riguarda il diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione di somme spettanti a singoli consumatori o utenti  nell’ambito di rapporti giuridici relativi ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c., ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. – 1 – Oggetto

La class action è, quindi, in primo luogo esperibile per inadempimenti a obblighi che derivano da contratti conclusi mediante moduli o formulari. Viene allora subito da chiedersi se la medesima possa essere esercitata quando il rapporto contrattuale non scaturisca dalla sottoscrizione di un documenti qualificabile come modulo o formulario. Vengono al riguardo in mente i gravi ritardi ferroviari, perché qui l’utente, quando compra il biglietto, non sottoscrive nulla.

A parere di chi scrive la norma non è stata correttamente formulata, ma purtroppo non consente di agire, nei rapporti contrattuali, nell’ipotesi in cui non si sia al cospetto di un modulo o di un formulario, come accade quando il negozio sia stato stipulato oralmente oppure al di fuori dello schema previsto dall’art. 1342 c.c. C’è stato è vero qualche insigne giurista che ha affermato che la legislazione deve lasciare il posto alla giurisdizione, ma non riteniamo che con una semplice interpretazione estensiva si possa andare oltre al chiaro dettato legislativo.

L’azione è, inoltre, prevista per il ristoro dei danni derivanti da illeciti extracontrattuali, pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali. Necessita, peraltro, che siano stati lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti, laddove con tali definizioni si intende, a norma dell’art. 3 lett. a), “ la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ”. Ed è il caso di ricordare che per la giurisprudenza, tanto quella formatasi sulle disposizioni del codice civile quanto quella successiva chiamata a pronunciarsi su questioni inerenti a norme del Codice del consumo, consumatore è soltanto la persona fisica con esclusione, quindi, non solo delle società, ma anche di altri enti collettivi privi di finalità di lucro, quali associazioni, comitati, fondazioni e cooperative . È questa una scelta normativa operata prima a livello comunitario, poi confermata dal Legislatore interno in sede di ricepimento delle direttive, ma non senza perplessità ed accesi dibattiti, sia in sede europea  che in quella parlamentare; perplessità e dibattiti che hanno continuato a trovare echi in dottrina  e in molte pronunce giurisprudenziali.

Da quanto fin qui esposto deriva che la class action non potrà mai essere utilizzata per far valere la lesione di diritti di enti, anche se in qualche modo equiparabili a consumatori, perché ad es. non aventi finalità commerciali. E neppure a tutela di quella persona fisica che abbia stipulato il contratto, non per la famiglia o per i figli, ma per l’esercizio della propria attività. Ad esempio, un avvocato che abbia comprato il computer per lo studio non potrà giovarsi della class action esperita da un’associazione consumeristica per far valere i difetti di quel bene, come il collega che abbia effettuato il medesimo acquisto per utilizzare lo stesso bene in casa.

Per concludere sul punto, occorre ancora precisare, quanto al suo oggetto, che l’azione è volta alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti ed è esperibile quando siano stati lesi i diritti di una pluralità dei medesimi . A ben leggere, occorre, quindi, che vi sia stata violazione di un interesse collettivo facente capo ad una pluralità di soggetti. E, ad avviso del sottoscritto, perché ricorra tale eventualità, necessita che si sia al cospetto di un diritto, la titolarità del quale compete ad un numero indeterminabile di soggetti non esattamente individuabile nel loro numero. Tale è ad esempio il diritto al risarcimento del danno spettante a coloro che hanno comprato obbligazioni Parmalat uno o due giorni prima del default, trattandosi di un interesse spettante a più persone non identificabili, se non in seguito ad una specifica ricerca. – 2 – I legittimati attivi

Legittimati attivi a questa azione sono, innanzitutto, le associazioni di cui al primo comma dell’art. 139 Codice del consumo, ossia le associazioni legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti . E tali sono quelle di cui al precedente art. 137, ossia quelle rappresentative a livello nazionale, l’elenco delle quali è tenuto in un apposito elenco istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e facenti parte del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti).
 
L’iscrizione nello stesso è subordinata a diverse caratteristiche precisate nell’art. 137 e sulle quali non è qui il caso di dilungarsi.
 
Sono altresì legittimate all’esercizio dell’azione anche le associazioni e i comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere con la medesima. Non è, peraltro, ancora chiaro come vada valutata l’adeguatezza e non è escluso che vengano costituiti enti ad hoc , magari da parte di avvocati desiderosi di esercitare quest’azione.

Va, però, chiarito che degli effetti dell’azione non beneficiano tutti consumatori che si trovino nella condizioni per cui la stessa è stata esercitata, ma soltanto quelli che abbiano aderito alla medesima. L’adesione, che può essere fatta anche nel giudizio d’appello fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, consiste nella comunicazione per iscritto al preponente di tale fatto . Dovrà essere poi quest’ultimo a depostarla nel proprio fascicolo in cancelleria, perché la cosa sia nota al giudice.

Deve, inoltre, ricordarsi che il singolo consumatore o utente, oltre ad aderire, può anche intervenire in giudizio per proporre domande aventi il medesimo oggetto. Trattasi di un intervento litisconsortile, perché, pur non essendo semplicemente adesivo, non è neppure autonomo, perché il diritto fatto valere è analogo a quello di cui sono titolari i soggetti che hanno semplicemente manifestato adesione all’azione esperita dall’associazione. – 3 –
 
L’atto introduttivo, gli effetti e la competenza

L’azione collettiva risarcitoria va proposta al Tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa convenuta . Trattasi, a parere di chi scrive, di una competenza esclusiva, ma non inderogabile, non essendo definita tale dalla legge come prescritto dal primo comma dell’art. 38 del Codice di procedura civile. Il che comporta che l’eventuale incompetenza non sia rilevabile d’ufficio e debba essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta con la precisa indicazione del giudice competente.

Quanto al rito applicabile nella specie siamo dell’opinione che la procedura dipenda dal rapporto oggetto della controversia . Se, di conseguenza, nella maggior parte dei casi il rito sarà quello ordinario, quando la controversia sarà relativa ad uno dei rapporti previsti dall’art. 1 d.lgs, n. 5/03, come ad esempio quelli d’intermediazione mobiliare, la causa sarà invece regolata da tale decreto legge con le conseguenze che ne derivano sotto il profilo processuale.

Quanto agli effetti della notificazione dell’atto introduttivo, deve ricordarsi che per il secondo comma dell’art. 140 bis l’esercizio dell’azione collettiva comporta l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2945 c.c. Ma in favore di chi, viene da domandare? Anche se la norma non è particolarmente chiara, può dedursi che quegli effetti si producono soltanto a favore degli aderenti e solo dal momento dell’adesione. – 4 – Il giudizio

Dispone il terzo comma dell’art. 140 bis che alla prima uidienza il Tribunale pronuncia sull’ammissibilità della domanda.
 
Ovvio che circa l’individuazione del momento in cui verrà tenuta la prima udienza dipende dal rito applicabile nel caso specifico. Invero, nel caso in cui il giudizio sia regolato dalle norme del codice di procedura civile, allora la stessa sarà quella prevista dall’art. 183 c.p.c. Non si tratterà, peraltro, della prima udienza di trattazione, prevista per la comparizione delle parti e per le richieste di memorie anche istruttorie. La stessa, in caso di prosecuzione del giudizio, sarà quella successiva all’eventuale ordinanza declaratoria dell’ammissibilità della domanda.

Qualora il giudizio si svolga, invece, nelle forme del rito societario, l’udienza dedicata alla pronuncia sull’ammissibilità sarà quella di discussione della causa prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 5/03. La stessa secondo quanto previsto da quest’articolo si svolgerà con discussione orale dopo il deposito da parte dei contendenti di comparse conclusioni. Ove  il giudizio venga ritenuto ammissibile, allora il Collegio dovrebbe anche provvedere sulle prove e pronunciarsi sulle decisioni al riguardo del Relatore.

Non potrebbe invece anche accadere che la causa venga subito decisa, dovendosi dare al convenuto la possibilità di reclamare l’ordinanza.

In merito alla questione su cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi, va osservato che la domanda deve ritenersi inammissibile quando sia manifestamente infondata, vi sia un conflitto d’interessi, oppure quando non venga ravvisata l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela .

Le ipotesi in cui la causa sia manifestamente infondata o in cui non vi sia un interesse collettivo sono piuttosto semplici. Anche la seconda ove si tenga conto la definizione d’interesse collettivo, non equiparabile, come detto, a quello facente capo ad una pluralità di soggetti, ma con la necessità che i titolari siano indeterminati nel loro  numero.

Il caso più spinoso è quello di conflitto d’interessi, perché viene da chiedersi quando mai un’associazione consumeristica possa trovarsi in quella situazione. Occorre, all’evidenza, che quest’ultima abbia in qualche modo patrocinato il prodotto o l’attività lesiva, perché – magari – diverse erano le sue idee in proposito. Viene da pensare alle associazione che oggi stanno favorendo transazioni nelle cause penali avviate contro Banche che hanno causato il disastro Parmalat. È chiaro che le stesse non potranno avviare azioni di classe contro gli stessi istituti di credito.

L’ordinanza, sia positiva che negativa, è reclamabile davanti alla Corte d’appello che pronuncia sulla stessa in camera di consiglio . Nulla dice la legge circa il termine. Il che, a parere di chi scrive, comporta che il medesimo sia quello per impugnare, previsto dall’art. 327 c.p.c., di un anno dalla comunicazione, versandosi, in realtà, al cospetto di un rimedio di questo tipo. È peraltro molto grave il fatto che il Legislatore non si sia preoccupato, come sempre avviene in questi casi, di fissare un termine breve.

Deve essere comunque chiaro che nel caso di impugnazione la causa non possa proseguire . Da ciò discende che, nell’ipotesi di reclamo, il giudizio debba venire sospeso in attesa della decisione della Corte d’appello a norma dell’art. 295 c.p.c.

Ove la domanda venga dichiarata ammissibile, il giudice deve disporre, a cura di chi ha proposto l’azione, che alla stessa venga data idonea pubblicità soprattutto circa i suoi contenuti, così da dare a tutti gli interessati la possibilità di aderire e dare i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio. E come detto, gli stessi saranno diversi a seconda della procedura da utilizzarsi.

Dispone a questo punto il quarto comma dell’art. 140 bis del Codice del consumo che, se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. E che se possibile, il tribunale determina la somma minima da corrispondere a ciascuno.

Nulla dice, però, la norma in merito alla decisione sulla posizione di coloro che hanno aderito. È infatti ovvio che non sia sufficiente una semplice adesione per ottenere la condanna a proprio favore, necessitando che il tribunale, oltre ad accertare il fondamento della domanda proposta dall’associazione consumeristica, stabilisca chi tra gli aderenti si trova nella condizione per poter fruire degli effetti della decisione . Diversamente ci si troverebbe in una situazione di assoluta anarchia, che consentirebbe a chiunque di aderire anche senza averne diritto. Tale rilievo trova conferma nella disposizione contenuta nel successivo sesto comma, a norma del quale “ La sentenza che definisce il giudizio ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva ”.

Ciò dimostra infatti che, seppur in modo anomalo, anche chi ha aderito è parte del giudizio. Tant’è che dispone sempre lo stesso comma: “ È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 ”. Costoro non sono, invero, parti in causa e, come tali, vincolati al giudicato.

Per quanto attiene alla prosecuzione della procedura dispone la norma che, nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di una somma con atto sottoscritto e comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria . La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o dall’utente costituisce titolo esecutivo.

Nel caso in cui non vi sia stata proposta o la stessa non sia stata accettata da tutti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente deve costituire una camera di conciliazione per la determinazione delle somme dovute ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione o che sono intervenuti, e che ne fanno domanda . Necessita anche che il soggetto non abbia per caso accettato la proposta dell’impresa.

La camera di conciliazione è composta da tre avvocati, uno indicato dall’associazione che ha promosso la causa, un altro  dall’impresa convenuta e un terzo, che la presiede, scelto dal presidente del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. Quest’ultimo deve sottoscrivere il verbale contenente la quantificazione della somma dovuta a ciascun consumatore o utente, nonché i termini e i modi del pagamento. E il medesimo costituisce titolo esecutivo.

In alternativa, su concorde richiesta delle parti, il presidente del Tribunale può disporre che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 d.lgs. n. 5/03, operante presso il Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario competente. Trattasi di quegli organismi, che gli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire per gestire un tentativo di conciliazione delle controversie in materia societaria e d’intermediazione mobiliare previste dall’art. 1. Si applicano in tal caso le norme contenute nei successivi artt. 39 e 40 in merito al relativo procedimento.

L’ultima questione da esaminare attiene al momento in cui possa procedersi alla quantificazione del dovuto – o con proposta o mediante una camera di conciliazione – qualora venga proposto appello dall’impresa.

Sebbene sia evidente che sarebbe praticamente impossibile il recupero presso ciascun consumatore o utente delle somme corrispostegli in caso di riforma della sentenza di primo grado, la stessa ex art. 282 c.p.c. è provvisoriamente esecutiva. E perché l’impresa condannata possa rifiutarsi di dare esecuzione alla medesima, necessita che la sua efficacia esecutiva venga sospesa a norma dell’art. 283 c.p.c.

Deve, peraltro, osservarsi che non è difficile che ciò accada. Il provvedimento può, infatti, essere concesso ove si dimostri la sussistenza di gravi motivi, tra i quali l’insolvenza di una delle parti, ed è chiaro che quando il diritto al pagamento sia in capo a molti il rischio della stessa non è infrequente.

I precedenti rilievi rendono evidente come vi siano diverse norme da migliorare e chiarificare. Cionondimeno l’introduzione dell’azione di classe o cd. class action,  deve essere annoverate tra le grandi conquiste del diritto, un diritto sempre più vicino ai agli interessi dei consumatori . Ed era ora che ciò avvenisse, perché se anche prima vi fosse stata la class action si sarebbero potuto evitare tante inutili e dispendiose cause, specie relativamente ad acquisti di titoli "spazzatura".

avv. Giovanni Franchi – Confconsumatori Parma

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Azione collettiva, luci e ombre, alla prova dei fatti – Intervento dell’avv. Marco Festelli, componente del Consiglio confederale Confconsumatori al convegno AGIT Trieste - 28 febbraio 2008

Dopo anni di dibattiti e discussioni (già nel 2002 l’allora Ministro Marzano sottoscrisse un protocollo d’intesa con le associazioni dei consumatori che impegnava il Governo ad introdurre l’azione di classe) in modo del tutto repentino nella Legge finanziaria 2008 è stato introdotto un emendamento all’articolo 2, comma 445, che ha previsto l’introduzione nel Codice del consumo dell’articolo 140 bis .

La norma prevede che l’azione di classe possa essere esperita soltanto in favore dei consumatori dalle associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 139 del Codice del consumo, oltre agli altri soggetti adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. Mentre è chiara la legittimazione delle associazioni di consumatori, pare fumosa la disposizione del secondo comma con riferimento al requisito di adeguata rappresentatività degli interessi collettivi per gli “altri” soggetti diversi dalle associazioni previste dal codice consumerista.

Primo profilo costituzionale che si pone in evidenza è la limitazione dell’azione alla sola “categoria” o “classe” dei consumatori allorquando sia leso il diritto di una molteplicità di consumatori (la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, secondo la lettera A del 1° comma dell’articolo 3 del Codice del Consumo). Negare la possibilità di utilizzare l’azione collettiva a categorie omogenee di utenti, come ad esempio tutti gli utenti (consumatori ed imprese) dei servizi di telecomunicazioni, apre più di un dubbio sulla conformità della norma al principio di uguaglianza formale e sostanziale previsto dalla Costituzione.

L’azione collettiva è inoltre limitata ad alcune specifiche fattispecie risarcitorie ovvero relativamente al risarcimento del danno per contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 c.c., per atti illeciti extracontrattuali derivanti da pratiche commerciali scorrette o, per finire, per comportamenti anticoncorrenziali . La domanda giudiziale che l’associazione legittimata propone in proprio ma nell’interesse dei consumatori danneggiati è soggetta al filtro dell’ammissibilità. La domanda è dichiarata inammissibile se manifestamente infondata, se non sussiste interesse suscettibile di adeguata tutela (plurioffensività della condotta) ovvero quando sussiste conflitto di interessi. Quest’ultimo profilo è indubbiamente previsto per evitare giudizi di comodo ovvero pilotati dalle stesse imprese.

Norma fumosa è quella che prevede che il Giudice possa differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Questo significa che qualsiasi azienda possa sospendere, se non addirittura prevenire, l’azione autodenunciandosi (oppure con una denuncia di comodo) dinanzi ad una delle Autorità indipendenti.

Segue poi la fase “pubblicitaria” dell’azione per consentire a qualunque consumatore leso di aderire alla causa mediante comunicazione scritta fatta pervenire non al Giudice bensì all’associazione attrice . Questo aspetto appare lacunoso perché non è ben chiaro il contenuto della dichiarazione di adesione e soprattutto non si capisce perché il numero ed il nominativo dei consumatori lesi ed aderenti all’azione, non trovi ingresso nel processo.

Ancora più fumosa è la fase terminale del processo che culmina con una sentenza generica di condanna o, al massimo, con l’indicazione dei criteri risarcitori o del minimo risarcitorio. L’esecuzione della sentenza è incostituzionalmente rimessa ad un accordo tra le parti formali del processo (ovvero tra l’associazione e l’impresa) e, in caso di disaccordo, il quantum è rimesso non ad un tentativo di conciliazione bensì ad un vero e proprio giudizio arbitrale obbligatorio dinanzi ad una camera di conciliazione formata dal Presidente del Tribunale.

E’ evidente che negare la giurisdizione dell’autorità giudiziaria in sede d’esecuzione della sentenza appare palesemente e pacificamente incostituzionale (la Costituzione vieta infatti le forme di arbitrato obbligatorio per legge, prevedendo l’obbligatorietà di procedimenti arbitrali soltanto per volontà delle parti). Il termine camera di conciliazione è ingannevole in quanto la camera non svolge solo il tentativo di mediazione ma “ quantifica…….l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti……il verbale costituisce titolo esecutivo ”. Si profila dunque chiaramente l’introduzione di un arbitrato obbligatorio ex lege o peggio ancora, la previsione di un Giudice Speciale. I dubbi processuali e costituzionali sulla norma sono poi accompagnati da molteplici dubbi in ordine alla fattibilità dell’azione.

E’ lampante che l’azione di classe che tentiamo di mutuare da altri ordinamenti stranieri, prevalentemente di common law, male si innesta nel nostro ordinamento costituzionale e processuale, che prevede la possibilità di agire in giudizio solo in presenza di un preciso interesse della parte (articolo 100 c.p.c.). Peraltro tale ultimo principio è già stato incrinato con la legge 52/96 (in attuazione della direttiva comunitaria 13/93) che ha, per la prima volta, introdotto la proponibilità di un’azione inibitoria (1469 bis e seguenti del codice civile) da parte di un soggetto portatore non di interesse diretto ma solo diffuso; azione poi estesa dalla legge 281/98 che ha consentito alle associazioni rappresentative dei consumatori di poter agire per inibire tutti quei comportamenti delle imprese lesive dei diritti fondamentali dei consumatori.

Certamente quando si legifera per introdurre uno strumento del tutto avulso al nostro ordinamento si tenta di introdurlo con un certo grado di compatibilità con i principi dell’ordinamento. Tuttavia l’azione di classe funziona negli Stati Uniti perché ben si innesta nell’ordinamento generale di quel paese .

Primo dubbio pratico che ci si deve porre è quello dell’utilità del soggetto che agisce, ovvero l’associazione agisce nell’interesse dei consumatori che con una semplice “letterina” scritta aderiscono all’azione. La sentenza non porta all’associazione alcun beneficio economico se non l’astratta possibilità di vedersi rifondere le spese legali della causa, mentre invece il consumatore che ha inviato la “letterina” di adesione si può vedere beneficiato economicamente dell’altrui processo senza rischiare neanche la condanna alle spese. Negli Stati Uniti l’azione è appetibile perché può essere proposta da qualsiasi studio legale e questo può imporre al consumatore aderente un lucroso patto quota lite. In Italia abbiamo copiato l’azione a metà e quindi abbiamo caricato su soggetti privati l’onere ed il rischio dell’azione “popolare”. Sta bene bollare di immoralità il patto quota lite, ma se il Legislatore riteneva meritoria l’azione delle associazioni a tutela dei diritti altrui avrebbe potuto prevedere alcune forme di compensazione. Cito ad esempio il beneficio del patrocinio a spese statali, l’esenzione da contributo unficato, l’esclusione o la limitazione della soccombenza alle spese e per finire la previsione di un risarcimento, magari punitivo, in favore dell’associazione stessa. Infatti la class action americana prevede, tanto per sanzionare veramente le aziende scorrette, anche il risarcimento punitivo. Omissioni che minano appunto l’efficacia sperata dell’azione. Vi sono altre lacune processuali come il problema della litispendenza; non è chiaro infatti il destino di un’azione di classe intrapresa in pendenza di altra azione, non è adeguatamente regolata la possibilità di accordi stragiudiziali tra l’associazione e l’impresa prima della sentenza o prima ancora dell’azione. Si deve poi dire che appare oscuro il motivo per cui si è imposto al Giudice la pronuncia di una sola condanna generica e non, se possibile, di una condanna piena anche sul quantum (tanto per diminuire il contenzioso e non dilatarlo).

Sinceramente il Legislatore se voleva veramente tutelare i consumatori avrebbe potuto e dovuto far meglio. Infatti l’unico paletto che è stato fissato per evitare sia le azioni che le associazioni di comodo è contenuto nel giudizio di ammissibilità della domanda ovvero nel requisito della non sussistenza di un conflitto di interesse . In altre situazioni simili, come ad esempio la materia giuslavoristica, sono stati previsti divieti di costituzione di sindacati di comodo accompagnati da pesanti sazioni. Nel caso di specie il Legislatore non solo ha tralasciato una severa regolamentazione delle associazioni di comodo, ma ha evitato di legiferare norme volte a scongiurare azioni pilotate dalle stesse potenziali parti convenute.

Ci si dimentica poi che nel sistema americano, la class action è uno strumento processuale che consente il processo in favore di una determinata “classe” di persone aventi tutte interessi simili, quindi non è limitata al solo mondo consumerismo ed è disponibile anche alle pubbliche amministrazioni . Sinceramente è tutt’altro che logica la scelta di poter concedere anche allo Stato e, ad esempio alle Autorità indipendenti di controllo, la legittimazione processuale a tutela del contraente debole.

La situazione attuale profila due scenari diversi. La quasi impossibilità di fatto per le “minuscole” associazioni italiane di utilizzare questo strumento (solo costoso) ovvero il proliferare del contenzioso con disparate pronunce, interpretazioni e continue evidenti rinvii alla Corte Costituzionale, col rischio concreto di associazioni e azioni di comodo.

avv.Marco Festelli – Confconsumatori Toscana

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